211.223.131

# Ordinanza relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981

(OMCCE)

del 15 febbraio 2017 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 1, 18 e 19 della legge federale del 30 settembre 2016[^1]sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE),

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## **Sezione 1:** Autorità competente {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--1}
L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è l’autorità della Confederazione competente per l’esecuzione della LMCCE.

## **Sezione 2:** Contributo di solidarietà {#sec_2}
##### **Art. 2** Presentazione delle domande {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--2}
1. Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate all’UFG.[^2]
2. L’UFG mette a disposizione un modulo e una guida per la presentazione della domanda.

##### **Art. 3** Qualità di vittima {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--3}
1. Per dimostrare la sua qualità di vittima il richiedente descrive sul modulo di domanda le proprie esperienze passate.
2. Inoltre, allega alla domanda i documenti idonei a illustrare la sua qualità di vittima e reperibili con un onere ragionevole.
3. Documenti idonei sono in particolare:
a. atti di istituti;
b. atti di autorità tutorie;
c. atti di istituti educativi o penitenziari;
d. cartelle mediche o psichiatriche;
e. estratti da verbali di consigli comunali;
f. certificati scolastici;
g.[^3] attestati di domicilio del periodo in questione.
4. Il richiedente può ricorrere al sostegno degli archivi e dei servizi di contatto cantonali per procurarsi i documenti.
5. Se non sono disponibili documenti, specialmente perché sono stati distrutti o non sono più reperibili oppure non sono mai stati redatti, possono essere sufficienti anche testimonianze orali.

##### **Art. 4** Esame delle domande {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--4}
1. L’UFG esamina in via prioritaria le domande di persone di oltre 75 anni, di persone affette da una malattia grave comprovata o di persone la cui qualità di vittima è stata già riconosciuta nell’ambito dell’aiuto immediato.
2. Per il resto l’UFG esamina le domande nell’ordine cronologico di inoltro.

##### **Art. 5** Commissione consultiva {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--5}
1. La commissione consultiva per le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57*a* della legge del 21 marzo 1997[^4]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.[^5]
2. La commissione conta da 7 a 9 persone, 3 o 4 delle quali sono oggetto di misure o vittime.[^6]
3. La commissione è coinvolta dall’UFG nella valutazione delle domanda e si esprime in particolare su questioni legate al modo di procedere e su altre questioni di principio, nonché su domande che sollevano questioni particolarmente delicate.

##### **Art. 6** Decisione e versamento del contributo di solidarietà {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--6}
1. L’UFG emana una decisione sul diritto al contributo di solidarietà e procede ai versamenti.
2. e^3^.[^7]

##### **Art. 6a** Contributo di solidarietà in caso di decesso della vittima {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--6_a}
Se in caso di decesso della vittima il contributo di solidarietà confluisce nella massa ereditaria, non si applicano le disposizioni sui privilegi in materia fiscale, in materia di esecuzione e fallimento nonché in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali di cui all’articolo 4 capoverso 6 LMCCE.

##### **Art. 6b** Rimedi giuridici {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--6_b}
1. L’opposizione è ammessa anche in caso di decisioni contro domande manifestamente infondate.
2. Una domanda è manifestamente infondata segnatamente se:
a. la misura coercitiva a scopo assistenziale o il collocamento extrafamiliare indicati esulano chiaramente dal campo d’applicazione temporale della LMCCE;
b. il richiedente non è manifestamente una vittima ai sensi dell’articolo 2 lettera d LMCCE;
c. la domanda non contiene nessun tipo di indicazione necessaria per valutare la qualità di vittima.

## **Sezione 3:** Conservazione e archiviazione {#sec_3}
##### **Art. 7** Conservazione e archiviazione presso la Confederazione {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--7}
L’archiviazione e la conservazione presso la Confederazione degli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 sono rette dalle disposizioni dalla legislazione federale in materia di archiviazione[^8].

##### **Art. 8** Conservazione amministrativa {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--8}
Gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 vanno conservati, a prescindere dal luogo di conservazione, almeno per altri dieci anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Non si può procedere a una nuova valutazione prima dello scadere di tale termine.

##### **Art. 9** Termine di protezione e consultazione durante detto termine {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--9}
1. Se non vi sono disposizioni cantonali in materia di archiviazione che disciplinano in modo adeguato il termine di protezione e la consultazione durante detto termine, i capoversi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli:
a. archivi cantonali;
b. altri archivi dell’ente pubblico che sottostanno alla legislazione cantonale;
c. archivi delle istituzioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 LMCCE
2. Gli atti contenenti dati personali sottostanno a un termine di protezione di 80 anni. Detto termine scade alla morte della persona oggetto di misure e, se la data del suo decesso non è certa, 100 anni dopo la sua nascita.
3. Le persone oggetto di misure hanno diritto in ogni momento ad accedere agli atti che le riguardano. I congiunti hanno diritto ad accedere a detti atti se la persona oggetto di misure:
a. autorizza la consultazione; o
b. è deceduta.
4. Può essere concesso l’accesso per scopi statistici o di ricerca, se entrambi i presupposti seguenti sono soddisfatti:
a. le persone oggetto di misure hanno acconsentito all’utilizzo di atti contenenti i loro dati personali oppure gli atti sono utilizzati in forma anonima o senza indicare direttamente la persona, non appena lo scopo del trattamento lo permette;
b. i risultati sono divulgati in modo tale da non permettere l’identificazione delle persone oggetto di misure.

## **Sezione 4:** Misure di promozione {#sec_4}
##### **Art. 10** Promozione di progetti di aiuto reciproco {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--10}
1. L’UFG può:
a. promuovere progetti di aiuto reciproco di organizzazioni di vittime e persone oggetto di misure volti a migliorare le condizioni di molte vittime e persone oggetto di misure;
b. sostenere progetti di altre organizzazioni che promuovono l’aiuto reciproco di vittime e persone oggetto di misure.
2. La promozione avviene sotto forma di aiuti finanziari, di consulenze, di raccomandazioni o mediante l’assunzione di patrocini.

##### **Art. 11** Presentazione delle domande per progetti di aiuto reciproco {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--11}
1. I promotori di progetti di aiuto reciproco presentano domanda all’UFG per un sostegno finanziario della Confederazione. L’UFG mette a disposizione un modulo e una guida per la presentazione della domanda.
2. Le domande devono contenere almeno:
a. una descrizione del progetto, che ne illustra gli obiettivi, le modalità di esecuzione nonché la pianificazione temporale;
b. un piano di finanziamento e il preventivo del progetto con indicazione del necessario aiuto finanziario della Confederazione;
c. in base alla forma giuridica del promotore del progetto, lo statuto, la filo-sofia o una descrizione dell’organizzazione da cui si evincono le responsa-bilità.
3. L’UFG esamina le domande e concede aiuti finanziari nell’ambito dei crediti stanziati.
4. Se le domande presentate eccedono i mezzi finanziari disponibili, sono prese in considerazione in via prioritaria le domande per le quali si può prevedere il miglior grado di efficacia nell’ottica dell’aiuto reciproco auspicato e che presentano un carattere particolarmente innovativo.
5. L’UFG segue i progetti durante la loro intera durata ed esegue verifiche laddove necessario. Effettua un controllo efficace di tutti i progetti di aiuto reciproco e pubblica ogni anno un elenco dei progetti approvati.
6. Il promotore del progetto fa regolarmente rapporto all’UFG in merito all’andamento del progetto e al più tardi sei mesi dopo la conclusione dello stesso gli presenta un rapporto finale.

##### **Art. 12** Scambio di informazioni ed esperienze {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--12}
L’UFG organizza o promuove lo scambio di informazioni ed esperienze tra le vittime e le altre persone oggetto di misure e contribuisce in questo modo a sviluppare e valorizzare le loro risorse personali.

##### **Art. 12a** Piattaforma per servizi di ricerca {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--12_a}
L’UFG promuove l’istituzione e la gestione di una piattaforma comune dei vari servizi di ricerca che aiutano le persone oggetto di misure nella ricerca di congiunti o altre persone a loro vicine.

## **Sezione 5:** Entrata in vigore {#sec_5}
##### **Art. 13** {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--211.223.131--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

[^1]: RS  **211.223.13**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  5405).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  5405).
[^4]: RS  **172.010**
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  5405).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  5405).
[^7]: Abrogati dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  5405).
[^8]: RS  **152.1** , **152.11**