221.211.22

# Ordinanza sulla procedura in materia di garanzia nel commercio del bestiame

del 14 novembre 1911 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione dell’articolo 202 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO)[^1],

decreta:

## **I.** Disposizioni generali {#lvl_I}
##### **Art. 1** {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--1}
Nel commercio del bestiame (cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali) l’obbligo della garanzia esiste solo in quanto il venditore l’abbia assunto per iscritto o abbia intenzionalmente ingannato il compratore (art. 198 CO).

##### **Art. 2** {#lvl_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--2}
1. Se il venditore ha assunto per iscritto la garanzia della gravidanza, egli è responsabile verso il compratore solo quando, essendo apparsi segni manifesti che la bestia non è pregna, o non avendo essa figliato nel termine indicato, il difetto gli sia notificato senza ritardo e sia chiesto immediatamente all’autorità competente l’esame dell’animale per mezzo di periti.
2. Se il venditore ha assunto per iscritto la garanzia che la bestia figlierà entro un dato termine, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando, avvenuta la nascita, il ritardo di essa gli sia immediatamente notificato.

##### **Art. 3** {#lvl_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--3}
1. Quando nei casi non menzionali nell’articolo 2 la garanzia scritta non stabilisce alcun termine, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando il difetto sia scoperto e notificato al venditore entro nove giorni dalla consegna o dalla mora nell’accettazione (art. 91 e segg. CO) ed entro lo stesso termine sia chiesto all’autorità competente l’esame dell’animale per mezzo di periti (art. 202 cpv. 1 CO).
2. Se la garanzia scritta stabilisce un termine, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando il difetto gli sia notificato subito dopo la scoperta ed entro il termine della garanzia e sia chiesto all’autorità competente l’esame dell’animale per mezzo di periti.

##### **Art. 4** {#lvl_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--4}
1. Nel computo del termine, il giorno di decorrenza del medesimo non è contato.
2. Se l’ultimo giorno cade in domenica, o in giorno feriato giusta la legge cantonale[^2]il termine scade il giorno feriale susseguente.
3. Il termine si reputa osservato solo se l’atto vien compiuto prima della scadenza. I documenti devono essere recapitati, all’autorità competente, od impostati al suo indirizzo in un ufficio svizzero, l’ultimo giorno del termine, al più tardi.

## **II.** Della procedura preliminare {#lvl_II}
##### **Art. 5** {#lvl_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--5}
1. I Cantoni designano l’autorità incaricata di dirigere la procedura preliminare.
2. A dirigere la procedura preliminare è competente, per il luogo, l’autorità nel cui circondario si trova l’animale.

##### **Art. 6** {#lvl_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--6}
A richiesta del compratore (art. 2 cpv. 1 e art. 3) l’autorità ordina senza ritardo l’esame dell’animale da parte di uno o più periti.

##### **Art. 7** {#lvl_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--7}
Se i periti nominati sono più di uno e se non riescono a mettersi d’accordo, l’autorità competente può, a richiesta di una delle parti, ordinare una nuova perizia.

##### **Art. 8** {#lvl_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--8}
1. I periti sono scelti, di regola, fra i veterinari forniti del diploma federale.
2. L’autorità designa i periti senza chiedere le proposte delle parti circa le persone da nominare.

##### **Art. 9** {#lvl_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--9}
1. Non può esser chiamato a funzionare da perito chi, secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008[^3](CPC), non potrebbe, nella controversia, esercitare l’ufficio di giudice, né chi abbia prestato cure veterinarie all’animale immediatamente prima o immediatamente dopo la stipulazione del contratto di vendita.[^4]
2. L’autorità invita le parti a presentare, se credono, le loro obiezioni contro i periti da essa designati.

##### **Art. 10** {#lvl_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--10}
1. L’esame dell’animale deve essere eseguito dai periti nelle 48 ore che seguono alla notificazione della loro nomina.
2. Se i periti sono parecchi, essi procedono all’esame in comune.
3. L’autorità notifica alle parti il tempo e il luogo dell’esame.

##### **Art. 11** {#lvl_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--11}
1. I periti verificano se l’animale ha il difetto che gli viene attribuito.
2. Se rispondono affermativamente essi devono stabilire il minor valore dell’animale e il danno che il compratore viene a risentire in conseguenza del difetto.
3. Il minor valore è costituito in ciascun caso dalla differenza fra il valore commerciale che l’animale avrebbe avuto se avesse risposto alle condizioni del contratto, e il valore dell’animale col difetto accertato.

##### **Art. 12** {#lvl_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--12}
1. Se i periti dichiarano nel loro rapporto che, per accertare i fatti, è indispensabile l’uccisione dell’animale, l’autorità decide in proposito dopo sentite le parti.
2. Se l’animale muore durante le operazioni o se deve essere abbattuto d’urgenza dopo che sia già stata fatta una perizia, l’autorità può, a richiesta di una delle parti, ordinare un nuovo esame sul corpo morto.

##### **Art. 13** {#lvl_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--13}
1. I periti devono presentare senza ritardo all’autorità un rapporto scritto e debitamente motivato.
2. L’autorità rimette subito una copia del rapporto alle parti.

##### **Art. 14** {#lvl_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--14}
1. Ricevuto il rapporto, l’autorità, semprechè non sia necessario un nuovo esame dell’animale, ordina, se una delle parti ne fa domanda, la vendita all’asta dell’animale e ne dà comunicazione agli interessati. Essa prende, d’ufficio, in consegna il ricavo della vendita.
2. È però in facoltà delle parti di evitare la vendita all’asta mediante il deposito di una cauzione.

## **III.** Della procedura principale {#lvl_III}
##### **Art. 15** {#lvl_III/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--15}
Il CPC[^5]è applicabile alle azioni in garanzia di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

##### **Art. 16** {#lvl_III/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--16}
Nella procedura principale sarà anche deciso chi debba sostenere le spese della procedura preliminare.

## **IV.** Disposizioni di applicazione e di attuazione {#lvl_IV}
##### **Art. 17** {#lvl_IV/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--17}
Le disposizioni della presente ordinanza concernenti la procedura da seguire in materia di garanzia nella vendita del bestiame sono applicabili per analogia al contratto di permuta (art. 237 e 238 CO).

##### **Art. 18** {#lvl_IV/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--221.211.22--18}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1912.
2. Le sue disposizioni non sono applicabili ai contratti di vendita stipulati anteriormente al 1° gennaio 1912.

[^1]: RS  **220**
[^2]: Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabatoRS  **173.110.3** ).
[^3]: RS  **272**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  3053).
[^5]: RS  **272**