221.214.111

# Ordinanza del DFGP sul tasso d’interesse massimo per i crediti al consumo

del 22 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l’articolo 1 capoverso 4 dell’ordinanza del 6 novembre 2002[^1]concernente<br />la legge sul credito al consumo,

ordina:

##### **Art. 1** Tasso d’interesse massimo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--221.214.111--1}
1. Il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 2001[^2]sul credito al consumo (LCC) ammonta al 10 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC).
2. Il tasso d’interesse massimo ammonta al 12 per cento per il credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte‑cliente con opzione di credito (art. 12 LCC).

##### **Art. 2** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--221.214.111--2}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

[^1]: RS  **221.214.11**
[^2]: RS  **221.214.1**