221.215.328.6

# Decreto del Consiglio federale che stabilisce un contratto normale di lavoro concernente le prestazioni assicurative per il personale espostonell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti

del 22 aprile 1966 (Stato 1° gennaio 1973)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 359*a* del Codice delle obbligazioni[^1],[^2]

decreta:

## **I.** Campo d’applicazione {#lvl_I}
##### **Art. 1** {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.328.6--1}
1. Il presente contratto normale è applicabile su tutto il territorio della Confederazione.
2. Esso regola i rapporti di lavoro tra medici, imprese, istituti pubblici o privati, commerciali o d’utilità pubblica, e il personale da essi occupato ed esposto nell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti, in quanto non sia assicurato secondo la legge federale del 13 giugno 1911[^3]sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
3. Sono considerate esposte nell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti le persone menzionate nel numero 29 dell’appendice I dell’ordinanza del 19 aprile 1963[^4]sulla radioprotezione.

## **II.** Controllo medico; assicurazione contro gli infortuni {#lvl_II}
##### **Art. 2** {#lvl_II/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.328.6--2}
La sorveglianza fisica e medica delle persone esposte nell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti è regolata dall’ordinanza del 19 aprile 1963[^5]sulla radioprotezione.

##### **Art. 3** {#lvl_II/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.328.6--3}
1. Il medico, l’impresa o l’istituto è tenuto ad assicurare il personale contro gli infortuni professionali e non professionali. L’assicurazione contro gli infortuni professionali deve comprendere i danni cagionati da radiazioni ionizzanti, senza limite di durata quanto alle conseguenze tardive delle stesse.
2. Devono almeno essere previste le prestazioni seguenti:
a. un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della mercede e pagabile per un anno a contare dal giorno in cui cessa l’obbligo del datore di lavoro di pagare la mercede;
b. il pagamento delle spese di cura fino a 4000 franchi per caso, in quanto non siano coperte dall’assicurazione contro le malattie;
c. in caso di morte, il pagamento d’un capitale pari a 800 volte il guadagno giornaliero se si tratta di persona coniugata e avente obblighi d’assistenza, e a 400 volte tale guadagno se si tratta di persona celibe e senza oblighi d’assistenza;
d. in caso d’invalidità totale, il pagamento d’un capitale pari a 1000 volte il guadagno giornaliero.
3. Le persone celibi aventi obblighi d’assistenza devono comunicare per scritto questo loro stato al datore di lavoro allorchè entrano al suo servizio.
4. I premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro; quelli dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del personale.

## **III.** Entrata in vigore {#lvl_III}
##### **Art. 4** {#lvl_III/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.328.6--4}
Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1966.

[^1]: RS  **220**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I 3 del DCF del 24 gen. 1973, in vigore dal 1° gen. 1973  (RU  **1973**  337).
[^3]: RS  **832.10**  **.** Ora: LF sull’assicurazione contro le malattie. Vedi anche la LF del  20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS  **832.20** ).
[^4]: [RU  **1963**  293, **1972**  1920.RS  **814.50**  art. 112]. Ora: menzionate nel n. 36  dell’appendice 1 dell’O del 30 giu. 1976 (RS  **814.50** ).
[^5]: [RU  **1963**  293, **1972**  1920.RS  **814.50**  art. 112]. Ora: è regolata dall’O del 30 giu. 1976 (RS  **814.50** ).