221.229.11

# Ordinanza che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d’assicurazione

del 1° marzo 1966 (Stato 1° gennaio 1987)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908[^1]sul contratto<br />d’assicurazione,

ordina:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--221.229.11--1}
1. Si può derogare alle prescrizioni degli articoli 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, e 90 capoverso 2 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione se il contratto d’assicurazione sulla vita è incorporato in una polizza di libero passaggio e risponde alle esigenze speciali della medesima.
2. Si può anche derogare a queste prescrizioni, se si tratta d’un contratto d’assicurazione favorito dal diritto fiscale cantonale.[^2]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--221.229.11--2}
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce le esigenze speciali cui deve rispondere la polizza di libero passaggio.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--221.229.11--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1966.

[^1]: RS  **221.229.1**
[^2]: Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU  **1987**  310).