221.302.33

# Ordinanza dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione

(Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS-ASR)

del 17 marzo 2008 (Stato 15 dicembre 2025)

L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR),

visto l’articolo 16*a* della legge del 16 dicembre 2005[^1]sui revisori (LSR);<br />visto l’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 agosto 2007[^2]sui revisori (OSRev),[^3]

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## **Sezione 1:** Campo d’applicazione e oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--1}
1. La presente ordinanza si applica:
a.[^4] alle imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società di interesse pubblico e sono sottoposte a sorveglianza dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza);
b. alle imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente alla sorveglianza dell’autorità di sorveglianza.
2. Essa disciplina:
a. gli standard di revisione che devono essere rispettati nel fornire servizi di revisione;
b. la procedura per il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale da parte dell’autorità di sorveglianza (ispezioni).

## **Sezione 2:** Standard di revisione applicabili {#sec_2}
##### **Art. 2** Standard svizzeri di revisione contabile {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--2}
I conti annuali e i conti di gruppo allestiti in conformità al Codice delle obbligazioni (CO)[^5]oppure in conformità a una delle seguenti raccomandazioni e disposizioni contabili sono verificati secondo gli standard svizzeri di revisione contabile dell’associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari «Expertsuisse» (SR-CH), riconosciuti dall’autorità di sorveglianza:
a. le raccomandazioni sulla presentazione dei conti della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC);
b. le disposizioni sulla presentazione dei conti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per banche e società di intermediazione mobiliare (art. 25–42 dell’ordinanza del 30 aprile 2014[^6]sulle banche); o
c. le disposizioni sulla presentazione dei conti della FINMA per gli investimenti collettivi di capitale (art. 91 della legge del 23 giugno 2006[^7]sugli investimenti collettivi di capitale).

##### **Art. 3** Standard di revisione esteri {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--3}
1. I conti annuali e i conti di gruppo allestiti in conformità ai principi contabili esteri devono essere sottoposti a verifica secondo gli standard di revisione emanati dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), riconosciuti dall’autorità di sorveglianza.
2. L'autorità di sorveglianza può riconoscere altri standard di revisione equivalenti.
3. I conti annuali e i conti di gruppo di società con sede in Svizzera allestiti in conformità a principi contabili esteri sono verificati anche secondo gli SR-CH.[^8]

##### **Art. 4** Revisioni speciali {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--4}
1. I servizi di revisione secondo l’articolo 2 lettera a numero 1 della LSR di società con sede in Svizzera che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) sono verificati secondo gli SR-CH e gli standard svizzeri di revisione di Expertsuisse (SR).[^9]
2. Tutti i servizi di revisione previsti dalla legge forniti da società con sede all’estero che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) devono essere sottoposti a verifica per analogia secondo gli standard di revisione esteri di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2.

##### **Art. 5** Misure di gestione della qualità attinenti all’impresa {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--5}
1. Le imprese di revisione che effettuano servizi di revisione secondo l’articolo 2 lettera a numero 1 LSR e applicano gli SR-CH devono garantire la qualità dei loro servizi di revisione in conformità alle disposizioni degli standard svizzeri di gestione della qualità 1 e 2 (ISQM‑CH 1 e 2).
2. Le imprese di revisione che applicano gli standard di revisione dell’IAASB per la verifica di conti annuali e conti di gruppo devono garantire la qualità dei loro servizi di revisione sia secondo gli ISQM-CH 1 e 2 sia secondo gli standard internazionali di gestione della qualità «International Standards on Quality Management 1 e 2» (ISQM 1 e 2).

##### **Art. 6** Pubblicazione degli standard riconosciuti per la revisione e la gestione della qualità {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--6}
L’autorità di sorveglianza pubblica un elenco degli standard riconosciuti per la revisione e la gestione della qualità.

##### **Art. 6a** Standard di revisione per la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--6_a}
Quando forniscono servizi di revisione secondo l’articolo 2 lettera a numero 2 LSR, le società di audit si attengono ai principi di verifica emanati o riconosciuti dalla FINMA.

## **Sezione 3:** Procedura per il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (ispezioni) {#sec_3}
##### **Art. 7** Oggetto del controllo {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--7}
1. L’autorità di sorveglianza controlla in particolare se:
a. i documenti d’abilitazione e il rapporto annuale presentatole sono completi e corretti;
b.[^10] l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale rispetta le prescrizioni e gli standard in materia di indipendenza e per quanto concerne la gestione della qualità e i servizi di revisione forniti.
2. Se in occasione del controllo precedente sono state concordate misure o impartite istruzioni per regolarizzare la situazione, l’autorità di sorveglianza verifica inoltre il rispetto e l’attuazione delle stesse.

##### **Art. 8** Portata del controllo {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--8}
In linea di principio, il controllo circa il rispetto delle prescrizioni e degli standard applicabili è condotto in funzione dei rischi.

##### **Art. 9** Annuncio del controllo {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--9}
Il controllo è di regola annunciato all’impresa di revisione. È possibile rinunciare all’annuncio se ciò è funzionale allo scopo del controllo stesso.

##### **Art. 10** Esigenze concernenti la documentazione di verifica e la documentazione relativa alle misure di gestione della qualità {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--10}
1. La documentazione di verifica deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all’autorità di sorveglianza un quadro esatto della revisione effettuata (art. 730*c* CO[^11]).
2. Per documentazione di verifica s’intendono tutte le annotazioni che documentano il tipo, il momento e l’ampiezza delle procedure di verifica eseguite, nonché i relativi risultati e le conclusioni su tali procedure.
3. La documentazione relativa alle misure di gestione della qualità ai sensi dell’articolo 12 LSR deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all’autorità di sorveglianza un quadro esatto delle misure prese e dell’attuazione delle stesse.[^12]
4. Per il resto si applicano le prescrizioni in materia di documentazione sancite dagli standard di revisione applicabili.

##### **Art. 11** Controllo sul processo di monitoraggio e di miglioramento {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--11}
Sulla base della documentazione relativa al processo di monitoraggio e di miglioramento effettuato dall’impresa di revisione, l’autorità di sorveglianza controlla in particolare:
a. la procedura di monitoraggio e di adozione di misure correttive;
b. la composizione e la qualifica del team che effettua il monitoraggio;
c. i criteri adottati per la selezione dei servizi di revisione controllati;
d. il numero dei servizi di revisione sottoposti a controllo nell’arco di un esercizio annuale;
e. i risultati del monitoraggio.

##### **Art. 12** Controllo della qualità dei servizi di revisione forniti {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--12}
1. L’autorità di sorveglianza controlla la qualità dei servizi di revisione forniti in particolare attraverso la documentazione di verifica dell’impresa di revisione.[^13]
2. Se il processo interno di monitoraggio e di miglioramento effettuato dall’impresa di revisione risulta adeguato e verificabile da parte dell’autorità di sorveglianza (art. 11), quest’ultima ne tiene conto all’atto del controllo.[^14]

##### **Art. 13** Rapporto di controllo {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--13}
1. L’autorità di sorveglianza redige un rapporto di controllo.
2. Essa concede all’impresa di revisione la possibilità di pronunciarsi in merito al progetto di rapporto di controllo.
3. A tale scopo l’autorità di sorveglianza fissa un termine adeguato.[^15]

##### **Art. 14** Presa d’atto del rapporto di controllo {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--14}
1. L’autorità di sorveglianza trasmette il rapporto all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’impresa di revisione.
2. Ciascun membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione deve confermare individualmente per scritto di aver preso atto del rapporto di controllo.

##### **Art. 15** Apertura di un procedimento {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--15}
L’autorità di sorveglianza può in qualsiasi momento porre in atto un procedimento ed emanare decisioni, in particolare riguardo agli aspetti seguenti:
a. la constatazione di infrazioni a prescrizioni e standard applicabili;
b. il ripristino della situazione regolare (art. 16 cpv. 4 LSR);
c. l'irrogazione di sanzioni.

##### **Art. 16** Rispetto di misure concordate e istruzioni impartite per regolarizzare la situazione {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--16}
1. Su richiesta dell’autorità di sorveglianza, l’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’impresa di revisione è tenuto a fornire in qualsiasi momento indicazioni circa lo stato di attuazione delle misure concordate e delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione.
1. Per verificare il rispetto e l’attuazione delle misure concordate o delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione, l’autorità di sorveglianza può disporre in qualsiasi momento una verifica successiva. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3.

## **Sezione 4:** Entrata in vigore {#sec_4}
##### **Art. 17** {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--221.302.33--17}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2008.

[^1]: RS  **221.302**
[^2]: RS  **221.302.3**
[^3]: Nuovo testo giusta l’art. 4 dell’O dell’ASR del 23 ago. 2017 sulla comunicazione ASR,  in vigore dal 1° ott. 2017 (RU  **2017**  4867).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015  (RU  **2014**  4093).
[^5]: RS  **220**
[^6]: RS  **952.02**
[^7]: RS  **951.31**
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ASR del 18 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022  (RU  **2022**  724).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ASR del 18 nov. 2022, in vigore dal 15 dic. 2022  (RU  **2022**  724).
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ASR del 19 set. 2025, in vigore dal 15 dic. 2025  (RU  **2025**  752).
[^11]: RS  **220**
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ASR del 19 set. 2025, in vigore dal 15 dic. 2025  (RU  **2025**  752).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015  (RU  **2014**  4093).
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ASR del 19 set. 2025, in vigore dal 15 dic. 2025  (RU  **2025**  752).
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ASR del 19 set. 2025, in vigore dal 15 dic. 2025  (RU  **2025**  752).