221.415

# Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

(Ordinanza FUSC, OFUSC)[^1]

del 15 febbraio 2006 (Stato 1° luglio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 931 capoversi 2^bis^e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)[^2],

ordina:

## **Sezione 1:** Scopo {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--1}
Il*Foglio ufficiale svizzero di commercio* (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l’artigianato e l’industria.

## **Sezione 2:** Contenuto {#sec_2}
##### **Art. 2** Comunicazioni prescritte dalla legge {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--2}
1. Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche di cui all’allegato 1.
2. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua tali rubriche alle future modifiche della legislazione e alle nuove esigenze dell’economia e della società.

##### **Art. 3** Comunicazioni non prescritte dalla legge {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--3}
1. Le comunicazioni non prescritte dalla legge il cui contenuto è di interesse generale e concerne gli ambiti dell’amministrazione, del commercio, dell’artigianato o dell’industria possono essere pubblicate nelle apposite rubriche di cui all’allegato 1.
2. Il DEFR può adeguare le relative rubriche nell’allegato 1.

##### **Art. 4** Annunci delle imprese {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--4}
Gli annunci delle imprese possono essere pubblicati nel FUSC. Il DEFR può adeguare l’apposita rubrica nell’allegato 1.

## **Sezione 3:** Editore {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--5}
1. Il FUSC è pubblicato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
2. La SECO gestisce una piattaforma su cui è pubblicato il FUSC.
3. Questa piattaforma può essere utilizzata dai Cantoni e dai Comuni per la pubblicazione dei loro organi di pubblicazione ufficiali.

## **Sezione 4:** Modalità di pubblicazione e pubblicazione {#sec_4}
##### **Art. 6** Frequenza di pubblicazione {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--6}
1. Il FUSC è pubblicato dal lunedì al venerdì e reca la data di pubblicazione.[^3]
2. Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1^°^agosto, il Natale e il 26 dicembre.
3. Per gravi motivi la SECO[^4]può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati.

##### **Art. 7** Lingua {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--7}
1. Le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC.
2. In casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate in inglese.

##### **Art. 8** Forma di pubblicazione {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--8}
1. Il FUSC è pubblicato in forma elettronica.
2. L’editore munisce i dati del FUSC di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell’articolo 2 lettera c, d o e della legge del 18 marzo 2016[^5]sulla firma elettronica (FiEle).

##### **Art. 9** Consultazione {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--9}
Il FUSC può essere consultato nelle sedi di cui all’articolo 18 della legge del 18 giugno 2004[^6]sulle pubblicazioni ufficiali.

## **Sezione 5:** Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC {#sec_5}
##### **Art. 10** {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--10}
1. Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse alla SECO per via elettronica. A tale scopo la SECO mette a disposizione formulari interattivi.
2. La SECO può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati.
3. I servizi che trasmettono i dati sono responsabili del contenuto delle comunicazioni e della loro corretta attribuzione a una rubrica.

## **Sezione 6:** Forme di pubblicazione elettronica {#sec_6}
##### **Art. 11** Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--11}
1. La SECO pubblica il FUSC in Internet.
2. L’accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l’accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese.
3. Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni.
4. La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni.
5. Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera.

##### **Art. 12** Abbonamenti per l’ottenimento dei dati del FUSC in forma elettronica {#sec_6/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--12}
1. La SECO offre abbonamenti per l’ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata.
2. Permette di scegliere le rubriche comprese nell’abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati.
3. .[^7]

##### **Art. 13** Sfruttamento e utilizzo dei dati {#sec_6/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--13}
1. La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l’utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC.
2. La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG).

## **Sezione 7:** Emolumenti {#sec_7}
##### **Art. 14** Obbligo di versare emolumenti {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--14}
1. È tenuto a versare un emolumento chiunque trasmetta alla SECO comunicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla legge, annunci delle imprese o annunci e inserzioni.
2. Le unità dell’Amministrazione federale centrale non versano emolumenti per le comunicazioni effettuate per conto proprio.

##### **Art. 15** Emolumento per la pubblicazione {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--15}
1. Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell’allegato 2.[^8]
2. Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^9]sugli emolumenti.

##### **Art. 16** {#sec_7/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--16}

## **Sezione 8:** Disposizioni finali {#sec_8}
##### **Art. 17** Diritto previgente: abrogazione {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--17}
L’ordinanza del 7 giugno 1937[^10]sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è abrogata.

##### **Art. 18** Entrata in vigore {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--18}
La presente ordinanza entra in vigore il 1^°^marzo 2006.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2–4)
### Rubriche del FUSC {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--annex-1}
#### **1** Rubriche per pubblicazioni prescritte dalla legge (art. 2) {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--annex-1/lvl_1}
a. Iscrizioni al registro di commercio
b. Avvisi secondo l’ordinanza sul registro di commercio
c. Liquidazioni e grida ai creditori
d. Ulteriori grida ai creditori secondo il diritto societario
e. Procedure d’esecuzione
f. Fallimenti
g. Concordati
h. Successioni
i. Titoli cartacei e altri titoli smarriti
j. Mercato finanziario
k. Lavoro
l. Controllo metalli preziosi
m. Ulteriori comunicazioni della Confederazione
n. Ulteriori sentenze, decisioni e citazioni giudiziarie.

#### **2** Rubriche per pubblicazioni non prescritte dalla legge (art. 3) {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--annex-1/lvl_2}
a. Diverse comunicazioni della Confederazione
b. Annunci privati

#### **3** Rubrica per annunci delle imprese (art. 4) {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--annex-1/lvl_3}
a. Comunicazioni ai soci
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 15 cpv. 1)
### Emolumenti per la pubblicazione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--annex-2}
#### **1** Pubblicazioni ai sensi degli articoli 2–4 {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--annex-2/lvl_1}
##### **1.1** Tariffa degli emolumenti {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--annex-2/lvl_1/lvl_1_1}
Per la pubblicazione ai sensi degli articoli 2–4 vengono riscossi i seguenti emolumenti (imposta sul valore aggiunto inclusa):

| Rubrica (allegato 1) | Emolumenti in franchi |
| --- | --- |
| Fallimenti | 15 |
| Concordati | 15 |
| Procedure d’esecuzione | 15 |
| Liquidazioni e grida ai creditori | 25 |
| Ulteriori grida ai creditori secondo il diritto societario | 25 |
| Titoli cartacei e altri titoli smarriti | 25 |
| Lavoro | 15 |
| Mercato finanziario | 50 |
| Comunicazioni alle società | 50 |
| Avvisi secondo l’ordinanza sul registro di commercio | 15 |
| Successioni | 25 |
| Ulteriori sentenze, decisioni e citazioni giudiziarie | 15 |
| Annunci privati | 100 |

##### **1.2** Sconto sull’interfaccia {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--annex-2/lvl_1/lvl_1_2}
I servizi che dispongono di un’interfaccia elettronica diretta ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 pagano importi forfettari ridotti.

#### **2** Iscrizioni nel registro di commercio {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--221.415--annex-2/lvl_2}
Gli emolumenti per la pubblicazione nel FUSC delle iscrizioni nel registro di commercio sono compresi negli emolumenti previsti dall’ordinanza del 3 dicembre 1954[^11]sulle tasse in materia di registro del commercio.

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018  (RU  **2017**  7319).
[^2]: RS  **220**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7319).
[^4]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: RS  **943.03**
[^6]: RS  **170.512**
[^7]: Abrogato dal n. I dell’O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1° mar. 2011 (RU  **2011**  529).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018  (RU  **2017**  7319).
[^9]: RS  **172.041.1**
[^10]: [CS **2** 712;RU  **2000**  187art. 21 n. II]
[^11]: RS  **221.411.1**