221.434

# Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

del 23 novembre 2022 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto il capo sesto del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO)[^1],

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--221.434--1}
(art. 964a–964*c* CO)
1. La presente ordinanza disciplina la relazione presentata dalle imprese secondo l’articolo 964*a* CO sulle questioni climatiche in quanto parte delle questioni ambientali rientranti negli aspetti extrafinanziari di cui all’articolo 964*b* CO.
2. Le questioni climatiche comprendono l’impatto del cambiamento climatico sulle imprese così come l’impatto dell’attività delle imprese sul cambiamento climatico.

##### **Art. 2** Adempimento dell’obbligo di riferire sulle questioni climatiche {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--221.434--2}
(art. 964*b* cpv. 1 CO)
1. Se un’impresa presenta una relazione sulle questioni climatiche conformemente all’articolo 3, si presume che abbia adempiuto l’obbligo di riferire sulle questioni ambientali secondo l’articolo 964*b* capoverso 1 CO nell’ambito delle questioni climatiche.
2. Un’impresa che non presenta una relazione sulle questioni climatiche conformemente all’articolo 3 deve:
a. dimostrare di adempiere in altro modo l’obbligo di riferire sulle questioni ambientali secondo l’articolo 964*b* capoverso 1 CO nell’ambito delle questioni climatiche; o
b. spiegare in modo chiaro e motivato perché non applica alcuna politica nell’ambito delle questioni climatiche.

##### **Art. 3** Relazione sulle questioni climatiche basata sulle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--221.434--3}
(art. 964*b* cpv. 1 e 2 CO)
1. La relazione sulle questioni climatiche basata sul rapporto concernente le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima, nella versione del giugno 2017[^2], e sull’allegato relativo all’attuazione di tali raccomandazioni, nella versione dell’ottobre 2021[^3], comprende in particolare l’attuazione delle raccomandazioni sui seguenti settori tematici:
a. governance;
b. strategia;
c. gestione dei rischi;
d. indicatori e obiettivi.
2. Per l’attuazione delle raccomandazioni secondo il capoverso 1 si tiene conto:
a. degli orientamenti intersettoriali sulle raccomandazioni;
b. degli orientamenti settoriali sulle raccomandazioni;
c. laddove possibile e opportuno, del documento ausiliare «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans», nella versione dell’ottobre 2021[^4].
3. L’attuazione delle raccomandazioni secondo il capoverso 1 lettera b comprende, in particolare:
a. un piano di transizione, paragonabile agli obiettivi climatici della Svizzera;
b. laddove possibile e opportuno, informazioni di tipo quantitativo e la comunicazione degli assunti e dei metodi e standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità.
4. Laddove possibile e opportuno, l’attuazione delle raccomandazioni secondo il capoverso 1 lettera d comprende, in particolare:
a. gli obiettivi quantitativi in materia di emissioni di CO~2~e, se del caso, gli obiettivi in materia di emissioni di altri gas a effetto serra;
b. informazioni su tutte le emissioni di gas a effetto serra;
c. informazioni di tipo quantitativo e la comunicazione degli assunti e dei metodi e standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità.
5. Il rispetto degli orientamenti settoriali per gli istituti finanziari nell’ambito dell’attuazione della raccomandazione di cui al capoverso 1 lettera d comprende analisi a lungo termine della compatibilità climatica basate su scenari.
6. La prova dell’impatto delle misure adottate dall’impresa in relazione alle questioni climatiche può essere fornita nel quadro di una valutazione qualitativa o quantitativa complessiva.

##### **Art. 4** Pubblicazione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--221.434--4}
(art. 964*c* cpv. 2 n. 1 CO)
1. La relazione sulle questioni climatiche deve essere pubblicata nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964*a* –964*c* CO.
2. La pubblicazione per via elettronica secondo l’articolo 964*c* capoverso 2 numero 1 CO deve avvenire in almeno un formato elettronico diffuso a livello internazionale leggibile dall’essere umano e dalle macchine. La pubblicazione deve essere accessibile sul sito Internet dell’impresa.

##### **Art. 5** Disposizione transitoria {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--221.434--5}
L’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 4 capoverso 2 deve essere adempiuto al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--221.434--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

[^1]: RS  **220**
[^2]: Il testo (in lingua inglese) è consultabile sul sitowww.fsb-tcfd.org> Recommendations.
[^3]: Il testo (in lingua inglese) è consultabile sul sitowww.fsb-tcfd.org> Publications > Implementation guidance.
[^4]: Il testo (in lingua inglese) è consultabile sul sitowww.fsb-tcfd.org> Publications > Additional supporting guidance.