231.2

# Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

(Legge sulle topografie, LTo)

del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 122 della Costituzione federale[^1];[^2]<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 1989[^3],

decreta:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
### **Sezione 1:** Oggetto e campo d’applicazione {#chap_1/sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#chap_1/sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--1}
1. La presente legge protegge, indipendentemente dal modo di fissazione o di cifratura e sempre che non siano banali, le strutture tridimensionali di prodotti a semiconduttori (topografie).
2. Sono protette anche le topografie composte di parti banali, sempre che il modo in cui sono selezionate o disposte non sia banale.

##### **Art. 2** Campo d’applicazione {#chap_1/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--2}
1. La presente legge si applica:
a. alle topografie dei produttori svizzeri e di quelli che hanno dimora abituale o stabile organizzazione in Svizzera;
b. alle topografie messe in circolazione per la prima volta in Svizzera;
c. alle topografie protette in Svizzera sulla base di trattati internazionali.
2. Il Consiglio federale può estendere la protezione offerta dalla presente legge in tutto o in parte alle topografie di altri produttori stranieri, se lo Stato in cui il produttore ha la dimora abituale o la stabile organizzazione o in cui la topografia è stata messa in circolazione per la prima volta, concede o concederà reciprocità.
3. Sono salvi gli accordi internazionali.

### **Sezione 2:** Titolari dei diritti {#chap_1/sec_2}
##### **Art. 3** Titolare {#chap_1/sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--3}
1. Il titolare originario dei diritti è il produttore.
2. Per produttore si intende la persona fisica o giuridica che ha sviluppato la topografia a proprio rischio e pericolo.

##### **Art. 4** Trasferimento dei diritti {#chap_1/sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--4}
I diritti sulle topografie sono cedibili e trasmissibili per successione.

### **Sezione 3:** Estensione della protezione {#chap_1/sec_3}
##### **Art. 5** Diritti di utilizzazione {#chap_1/sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--5}
Il produttore ha il diritto esclusivo di:
a. copiare la topografia con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
b.[^4] immettere sul mercato, proporre al pubblico, alienare, locare, prestare o diffondere in qualsiasi altro modo oppure importare, esportare o far transitare a tal fine la topografia o copie della stessa.

##### **Art. 6** Principio dell’esaurimento dei diritti {#chap_1/sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--6}
Gli esemplari della topografia alienati dal produttore o con il suo consenso possono essere nuovamente alienati o messi in circolazione in qualsiasi altro modo.

##### **Art. 7** Riproduzione e sviluppo leciti {#chap_1/sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--7}
1. È lecito copiare le topografie per scopi di ricerca e d’insegnamento.
2. Se le topografie sono oggetto di un nuovo sviluppo, questo può essere utilizzato in modo indipendente, a condizione che non sia banale.

##### **Art. 8** Acquisto in buona fede {#chap_1/sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--8}
1. È lecito rimettere in circolazione i prodotti a semiconduttori acquistati in buona fede, ma che contengono copie illecite di topografie.
2. Il produttore ha diritto a una rimunerazione equa. In caso di litigio, il giudice determina se il diritto alla rimunerazione è fondato e, nell’affermativa, ne fissa l’ammontare.

### **Sezione 4:** Durata della protezione {#chap_1/sec_4}
##### **Art. 9** {#chap_1/sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--9}
1. La protezione della topografia prende fine dieci anni dopo che la domanda di registrazione è stata riconosciuta valida (art. 14) o dopo che la topografia è stata messa in circolazione per la prima volta, se la seconda data è anteriore. È fatto salvo il capoverso 2.
2. La protezione delle topografie la cui registrazione non è stata domandata prende fine dieci anni dopo che le topografie sono state messe in circolazione per la prima volta.
3. La protezione prende fine in ogni caso quindici anni dopo lo sviluppo della topografia.
4. La durata della protezione decorre dal 31 dicembre dell’anno in cui si è prodotto l’avvenimento determinante per il calcolo.

### **Sezione 5:** Protezione giuridica {#chap_1/sec_5}
##### **Art. 10** Protezione di diritto civile {#chap_1/sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--10}
1. La protezione di diritto civile delle topografie è retta dagli articoli 61 a 66 della legge del 9 ottobre 1992[^5]sul diritto d’autore.
2. I prodotti a semiconduttori acquistati in buona fede (art. 8) non sottostanno alla confisca di cui all’articolo 63 della legge summenzionata.

##### **Art. 11** Disposizioni penali {#chap_1/sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--11}
1. A querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:[^6]
a. copia una topografia con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
b. offre, aliena, dà in locazione, presta o mette altrimenti in circolazione oppure importa a tal fine topografie o copie delle stesse;
c.[^7] si rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato.
2. Chiunque commette a titolo commerciale un reato di cui al capoverso 1 è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. .[^8][^9]

##### **Art. 12** Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale {#chap_1/sec_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--12}
L’intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale è retto dagli articoli** 75–77*h* ^bis^della legge del 9** ottobre** 1992[^10]sul diritto d’autore.

## **Capitolo 2:** Registro delle topografie {#chap_2}
##### **Art. 13** Competenza {#chap_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--13}
L’Istituto federale della proprietà intellettuale[^11](IPI)[^12]tiene il registro delle topografie.

##### **Art. 14** Deposito della domanda d’iscrizione {#chap_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--14}
1. La domanda d’iscrizione nel registro deve comprendere per ogni topografia:
a. la domanda d’iscrizione nonché una descrizione esatta della topografia e dell’uso;
b. i documenti necessari all’identificazione della topografia;
c. se del caso, la data della prima messa in circolazione della topografia;
d. le indicazioni dalle quali risulti il diritto formale alla protezione giusta l’articolo 2.
2. Per ogni domanda è riscossa una tassa.
3. La domanda è efficace non appena la tassa è stata pagata e sono stati depositati tutti i documenti giusta il capoverso 1.

##### **Art. 15** Registrazione e radiazione {#chap_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--15}
1. L’IPI iscrive la topografia nel registro non appena è conclusa con successo la procedura d’iscrizione della domanda.
2. L’IPI procede alla radiazione totale o parziale della topografia se:
a. il produttore chiede la radiazione;
b. la protezione è revocata con sentenza cresciuta in giudicato.

##### **Art. 16** Pubblicità del registro {#chap_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--16}
Ognuno può, versando una tassa, consultare il registro e i documenti della domanda ed informarsi del contenuto di tali documenti.

##### **Art. 16a** Comunicazione elettronica con le autorità {#chap_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--16_a}
1. Il Consiglio federale può autorizzare l’IPI a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2. I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.
3. Il registro delle topografie può essere tenuto in forma elettronica.
4. L’IPI può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.
5. Le pubblicazioni dell’IPI possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

##### **Art. 17** {#chap_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--17}

## **Capitolo 3:** Disposizioni finali {#chap_3}
### **Sezione 1:** Esecuzione {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 18** {#chap_3/sec_1/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--18}
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

### **Sezione 2:** Disposizioni transitorie {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 19** Topografie esistenti {#chap_3/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--19}
1. La presente legge si applica anche alle topografie sviluppate prima della sua entrata in vigore.
2. La protezione di topografie messe in circolazione prima dell’entrata in vigore della presente legge prende fine due anni dopo l’entrata in vigore della stessa, salvo che, entro tale termine, le topografie siano state oggetto di una domanda d’iscrizione nel registro.

##### **Art. 20** Contratti esistenti {#chap_3/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--20}
1. I contratti relativi ai diritti su topografie, conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge, nonché gli atti di disposizione effettuati sulla base di tali contratti permangono efficaci secondo le norme del diritto anteriore.
2. Salvo pattuizione contraria, tali contratti non si applicano ai diritti instaurati dalla presente legge.

### **Sezione 3:** Referendum ed entrata in vigore {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 21** {#chap_3/sec_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--231.2--21}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Essa entra in vigore simultaneamente alla legge del 9 ottobre 1992[^13]sul diritto d’autore.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 1993[^14]<br />Articolo 17: 1° gennaio 1994[^15]

[^1]: RS  **101**
[^2]: Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2015**  3631;FF  **2009**  7425).
[^3]: FF  **1989**  III 413
[^4]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008  (RU  **2008**  2551;FF  **2006**  1).
[^5]: RS  **231.1**
[^6]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008  (RU  **2008**  2551;FF  **2006**  1).
[^7]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008  (RU  **2008**  2551;FF  **2006**  1).
[^8]: Per. abrogato dalla cifra I n. 5 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU  **2023**  259;FF  **2018**  2345).
[^9]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008  (RU  **2008**  2551;FF  **2006**  1).
[^10]: RS  **231.1**
[^11]: Nuova espr. giusta l’all. n. 3 della L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU  **2004**  5085;FF  **2001**  5109). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^12]: Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2015**  3631;FF  **2009**  7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^13]: RS  **231.1**
[^14]: DCF del 26 apr. 1993.
[^15]: DCF del 26 apr. 1993.