231.21

# Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

(Ordinanza sulle topografie, OTo)

del 26 aprile 1993 (Stato 1° luglio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 2, 12 e 18 della legge federale del 9 ottobre 1992[^1]<br />sulle topografie (LTo);<br />visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995[^2]sullo statuto<br />e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),[^3]

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## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Competenza {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--1}
1. L’esecuzione dei compiti amministrativi derivanti dalla LTo, nonché l’esecuzione della presente ordinanza, sono di competenza dell’Istituto della proprietà intellettuale (IPI)[^4].[^5]
2. Fanno eccezione l’articolo 12 LTo e gli articoli 16 a 19 della presente ordinanza, la cui esecuzione è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)[^6].

##### **Art. 2** Lingua {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--2}
1. Gli scritti indirizzati all’IPI devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera.
2. L’IPI può esigere una traduzione nonché un attestato di conformità entro una determinata scadenza per i documenti probatori che non sono stati redatti in una lingua ufficiale; se gli atti richiesti non vengono forniti, i documenti probatori sono considerati non pervenuti.

##### **Art. 2a** Firma {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--2_a}
1. Le domande e la documentazione devono essere firmate.
2. Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’IPI.
3. La firma sulla domanda d’iscrizione nel registro non è necessaria. L’IPI può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

##### **Art. 2b** Comunicazione elettronica {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--2_b}
1. L’IPI può autorizzare la comunicazione elettronica.
2. Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

##### **Art. 3** Tasse {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--3}
Alle tasse esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si applica l’ordinanza dell’IPI del 14 giugno 2016[^7]sulle tasse (OTa-IPI).

## **Sezione 2:** Procedura di deposito della domanda d’iscrizione {#sec_2}
##### **Art. 4** Pluralità di richiedenti {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--4}
1. Se più persone presentano una topografia, devono o designare quella di esse cui l’IPI può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte o nominare un rappresentante comune.
2. Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l’IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1.

##### **Art. 5** Documenti necessari all’identificazione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--5}
1. Ai fini dell’identificazione e della rappresentazione concreta della topografia sono ammessi i seguenti documenti:
a. disegni o fotografie di circuiti (layouts) per la produzione del prodotto a semiconduttori;
b. disegni o fotografie di maschere o parti di maschere per la produzione del prodotto a semiconduttori;
c. disegni o fotografie di singoli strati del prodotto a semiconduttori.
2. Possono pure essere depositati supporti di dati che riportano singoli strati della topografia in forma digitalizzata oppure la relativa stampa su carta, nonché il prodotto a semiconduttori stesso.
3. I documenti devono essere presentati nel formato DIN A4 (21×29,7 cm) oppure così piegati. I disegni, i piani o le fotografie a vasta superficie che non possono essere piegati vanno presentati in rotoli che non devono eccedere 1,5 m di lunghezza e 15 cm di diametro.
4. Nella misura in cui autorizza l’inoltro elettronico dei documenti necessari all’identificazione (art. 2*b* ), l’IPI può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente articolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.[^8]

##### **Art. 6** Domanda incompleta {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--6}
1. L’IPI concede al richiedente un termine per completare una domanda d’iscrizione incompleta o lacunosa.
2. Se alla scadenza del termine la domanda non è stata rettificata, l’IPI non entra nel merito. L’IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.[^9]

## **Sezione 3:** Registro delle topografie {#sec_3}
##### **Art. 7** Contenuto del registro {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--7}
L’IPI inscrive i dati seguenti nel registro:
a. il numero di registrazione;
b. la data del deposito della domanda;
c. il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo del richiedente o del suo avente causa;
d. il nome e l’indirizzo del produttore;
e. la designazione della topografia;
f. la data e il luogo dell’eventuale prima commercializzazione della topografia;
g.[^10] la data della pubblicazione;
h. i cambiamenti della dimora abituale o della sede commerciale degli aventi diritto alla topografia;
h^bis^.[^11] le modifiche relative al diritto sulla topografia;
i.[^12] i diritti conferiti, come pure le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e autorità d’esecuzione;
k. la data della radiazione.

##### **Art. 8** Fascicolo dei documenti {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--8}
L’IPI tiene un fascicolo per ogni topografia.

##### **Art. 9** Segreto di fabbricazione e segreto d’affari {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--9}
1. I documenti probatori messi agli atti, che rivelano segreti di fabbricazione o segreti d’affari, possono essere archiviati separatamente se ne è fatta richiesta.
2. I documenti che servono all’identificazione della topografia giusta l’articolo 5 non possono essere archiviati separatamente nella loro totalità.
3. Il fascicolo fa menzione dell’esistenza di documenti archiviati separatamente.
4. Dopo aver sentito gli aventi diritto alla topografia iscritti nel registro, l’IPI decide se i documenti archiviati separatamente possono essere consultati o meno.

##### **Art. 10** Conferma {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--10}
L’IPI conferma la registrazione al richiedente.

##### **Art. 11** Pubblicazione {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--11}
1. L’IPI pubblica i dati iscritti nel registro.
2. Esso designa l’organo di pubblicazione.
3. Su domanda e previo rimborso delle spese, l’IPI esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.[^13]
4. …[^14]

##### **Art. 12** Modifica e radiazione di iscrizioni nel registro {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--12}
1. L’IPI, in base a una relativa dichiarazione degli aventi diritto alla topografia o a un altro documento sufficiente, registra:
a. il conferimento di diritti sulla topografia;
b. le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e autorità d’esecuzione;
c. le modifiche che concernono indicazioni registrate.
2. La radiazione della registrazione di una topografia è esente da tasse.

##### **Art. 13** Rettifica {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--13}
1. Gli errori di registrazione vengono rettificati senza indugio su richiesta dell’avente diritto alla topografia.
2. Qualora l’errore fosse imputabile all’IPI, la rettifica viene effettuata d’ufficio.

##### **Art. 14** Estratti del registro {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--14}
L’IPI allestisce estratti del registro.

##### **Art. 15** Conservazione e restituzione {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--15}
1. L’IPI conserva gli atti, nonché i supporti di dati e i prodotti a semiconduttori depositati per vent’anni a contare dalla data del deposito della domanda valevole.
2. I supporti di dati e i prodotti a semiconduttori di cui non viene richiesta la restituzione dopo la scadenza del termine di conservazione possono essere restituiti d’ufficio. Qualora fosse impossibile stabilire l’indirizzo degli aventi diritto, gli oggetti depositati vengono distrutti insieme agli atti.

## **Sezione 4:** Intervento in caso di introduzione di prodotti a semiconduttori nel territorio doganale o di asportazione di prodotti a semiconduttori dal territorio doganale {#sec_4}
##### **Art. 16** Campo d’applicazione {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--16}
La presente sezione si applica a interventi in caso di introduzione nel territorio doganale o di asportazione dal territorio doganale di prodotti a semiconduttori in merito ai quali esiste il sospetto che la loro messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera in materia di protezione di topografie di prodotti a semiconduttori.

##### **Art. 16a** Piccoli invii {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--16_a}
Per piccolo invio si intende un invio che contiene al massimo tre unità e il cui peso lordo è inferiore a cinque chilogrammi.

##### **Art. 16b** Domanda d’intervento {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--16_b}
1. I produttori o i titolari di una licenza legittimati ad agire (richiedenti) devono presentare la domanda d’intervento all’UDSC.
2. L’UDSC decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, non appena ne dispone integralmente.
3. Una volta approvata, la domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata presentata per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

##### **Art. 17** Ritenzione di prodotti a semiconduttori {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--17}
1. Se l’UDSC trattiene dei prodotti a semiconduttori, li conserva dietro pagamento di un emolumento oppure li affida a terzi per la conservazione a spese del richiedente.
2. L’UDSC comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del dichiarante, detentore o proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente dei prodotti a semiconduttori ritenuti.
3. Se si tratta di un piccolo invio distrutto secondo la procedura semplificata, l’UDSC informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sul mittente dei prodotti a semiconduttori distrutti.
4. Se, già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 77 capoverso 3 o 4 della legge del 9 ottobre 1992[^15]sul diritto d’autore (LDA), è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti a semiconduttori sono svincolati senza indugio.

##### **Art. 18** Delega della competenza per i piccoli invii {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--18}
1. Se i prodotti a semiconduttori ritenuti costituiscono un piccolo invio, l’UDSC incarica l’IPI dell’esecuzione della procedura e consegna i prodotti a semiconduttori a quest’ultimo o a un terzo designato dall’IPI affinché li conservi.
2. Se il richiedente è l’IPI, rimane competente l’UDSC.

##### **Art. 18a** Campioni o modelli {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--18_a}
1. Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni o modelli a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare i prodotti a semiconduttori ritenuti.
2. Invece di campioni o modelli, l’UDSC può trasmettere al richiedente fotografie dei prodotti a semiconduttori ritenuti, se queste ne consentono l’esame.
3. La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento all’UDSC o, durante la ritenzione dei prodotti a semiconduttori, all’autorità competente.

##### **Art. 18b** Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--18_b}
1. Il dichiarante, detentore o proprietario dei prodotti a semiconduttori può chiedere all’UDSC di rifiutare il prelievo di campioni o modelli. La richiesta va motivata.
2. L’UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario dei prodotti a semiconduttori della possibilità di cui al capoverso 1 e gli concede un termine adeguato.
3. Qualora consenta al richiedente di ispezionare i prodotti a semiconduttori ritenuti, nel determinare il momento dell’ispezione l’UDSC tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente da una parte e di quelli del dichiarante, detentore o proprietario dall’altra.

##### **Art. 18c** Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione dei prodotti a semiconduttori {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--18_c}
1. L’UDSC conserva i campioni o modelli per un anno dal momento in cui comunica la ritenzione dei prodotti a semiconduttori al dichiarante, detentore o proprietario. Allo scadere di tale termine l’UDSC invita il dichiarante, detentore o proprietario a riprendere possesso dei campioni o modelli, oppure ad assumere i costi per l’ulteriore conservazione. Se il dichiarante, il detentore o il proprietario non ottempera all’invito o non fornisce una risposta entro 30 giorni, l’UDSC distrugge i campioni o modelli.
2. Invece di prelevare campioni o modelli, l’UDSC può fotografare i prodotti a semiconduttori distrutti, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

##### **Art. 18d** Trattamento, comunicazione e conservazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--18_d}
1. Le autorità competenti per l’esecuzione dell’intervento sono autorizzate a trattare i seguenti dati, personali e concernenti persone giuridiche, delle persone coinvolte nell’introduzione nel territorio doganale o nell’asportazione dal territorio doganale di prodotti a semiconduttori o nell’intervento, per gli scopi di cui agli articoli 75–77*h* ^bis^LDA[^16], soprattutto in relazione al trattamento di domande d’intervento, alla notifica di invii sospetti, alla ritenzione o alla distruzione di prodotti a semiconduttori nonché al prelievo o invio di campioni e modelli:
a. generalità del richiedente, del mittente, del dichiarante, del detentore o del proprietario di prodotti a semiconduttori, segnatamente il cognome e il nome o la ditta e l’indirizzo;
b. indicazioni e documenti relativi alle domande d’intervento di cui all’articolo 76 LDA;
c. indicazioni e documenti relativi ai prodotti a semiconduttori ritenuti secondo l’articolo 77 LDA;
d. indicazioni e documenti relativi all’intervento, inclusi quelli relativi alla ritenzione e alla distruzione di prodotti a semiconduttori nonché al prelievo e all’invio di campioni e modelli.
2. Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, l’UDSC gli comunica i dati necessari di cui al capoverso 1.
3. Le autorità competenti possono conservare i dati per il periodo necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo per cinque anni dopo la scadenza della durata di validità di una domanda d’intervento o dopo l’intervento.

##### **Art. 19** Emolumenti e tasse {#sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--19}
1. Gli emolumenti per l’intervento dell’UDSC sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 2007[^17]sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
2. Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, le tasse sono rette dalla OTa‑IPI[^18].

## **Sezione 5:** Entrata in vigore {#sec_5}
##### **Art. 20** {#sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--231.21--20}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

[^1]: RS  **231.2**
[^2]: RS  **172.010.31**
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996  (RU  **1995**  5156).
[^4]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937). Di detta mod. è  tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996  (RU  **1995**  5156).
[^6]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^7]: RS  **232.148**
[^8]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005 (RU  **2004**  5037).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4827).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. 1dell’all. all’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002  (RU  **2002**  1122).
[^11]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4827).
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4827).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005  (RU  **2004**  5037).
[^14]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU  **2004**  5037).
[^15]: RS  **231.1**
[^16]: RS  **231.1**
[^17]: RS  **631.035**
[^18]: RS  **232.148**