232.112.11

# Ordinanza del DEFR sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari

(OIPSDA-DEFR)

del 15 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 settembre 2015[^1]sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA),

ordina:

##### **Art. 1** Prodotti naturali temporaneamente non disponibili {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--232.112.11--1}
I prodotti naturali ai sensi dell’articolo 8 OIPSDA e il periodo durante il quale sono esclusi dal calcolo della quota minima determinante per l’indicazione di provenienza sono riportati nell’allegato 1.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--232.112.11--2}

##### **Art. 2a** Disposizione transitoria della modifica del 18 maggio 2022 {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--232.112.11--2_a}
Lo zucchero bianco biologico da barbabietole da zucchero per l’utilizzo in prodotti ottenuti giusta l’ordinanza del 22 settembre 1997[^2]sull’agricoltura biologica può essere escluso dal calcolo della quota minima determinante per l’indicazione di provenienza fino al 31 dicembre 2024.

##### **Art. 3** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--232.112.11--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 1)
### Prodotti naturali temporaneamente non disponibili {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--232.112.11--annex-1}
*Attualmente la lista non contiene alcuna voce.*
##### **Allegato 2**

[^1]: RS  **232.112.1**
[^2]: RS  **910.18**