232.161

# Ordinanza sulla protezione delle novità vegetali

(Ordinanza sulla protezione delle varietà)

del 25 giugno 2008 (Stato 1° settembre 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 2, 36 capoverso 3 e 54 della legge federale<br />del 20 marzo 1975[^1]sulla protezione delle novità vegetali,

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. la procedura relativa alla protezione delle novità vegetali;
b. l’elenco delle specie che beneficiano del privilegio degli agricoltori;
c. le tasse nel settore della protezione delle varietà.

## **Sezione 2:** Procedura {#sec_2}
##### **Art. 2** Data di deposito degli invii postali {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--2}
1. Per gli invii postali provenienti dalla Svizzera è considerata data di deposito il giorno di consegna all’ufficio postale; fa stato la data del timbro apposto dall’ufficio postale d’impostazione. Se il timbro manca o è illeggibile, fa stato il timbro dell’ufficio postale ricevente; se anche quest’ultimo manca o è illeggibile, è considerata come data di deposito quella della ricezione dell’invio da parte dell’Ufficio della protezione delle varietà. Il mittente può provare che l’invio è stato consegnato all’ufficio postale a una data precedente.
2. Per gli invii postali provenienti dall’estero è considerata data di deposito quella del primo timbro apposto da un ufficio postale svizzero. Se il timbro manca o è illeggibile, è considerata come data di deposito quella della ricezione dell’invio da parte dell’Ufficio della protezione delle varietà. Il mittente è autorizzato a provare che l’invio è stato ricevuto da un ufficio postale svizzero a una data precedente.

##### **Art. 3** Lingua {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--3}
1. Le richieste inviate all’Ufficio della protezione delle varietà devono essere redatte in tedesco, francese o italiano (lingue ufficiali) oppure in inglese.
2. Qualora i documenti siano presentati in un’altra lingua, si può esigere una traduzione nella lingua della procedura.
3. I documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale o in inglese, sono presi in considerazione soltanto se accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese.
4. Se dev’essere presentata la traduzione di un documento, l’Ufficio della protezione delle varietà può esigere che l’esattezza della traduzione sia attestata entro il termine assegnato a questo scopo. Se l’attestazione non viene fornita, il documento è ritenuto non pervenuto.

##### **Art. 4** Comunicazione elettronica {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--4}
1. L’Ufficio della protezione delle varietà può autorizzare la comunicazione elettronica.
2. Esso stabilisce le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

##### **Art. 5** Domanda collettiva di più persone {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--5}
1. Le persone che sono contitolari di una domanda di protezione delle varietà devono:
a. designare una di esse come destinatario delle comunicazioni dell’Ufficio della protezione delle varietà; oppure
b. designare un mandatario comune.
2. Se non sono stati designati né un destinatario delle comunicazioni né un mandatario, la persona indicata per prima nella domanda è ritenuta destinatario delle comunicazioni. Se una delle rimanenti persone si oppone, l’Ufficio della protezione delle varietà invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1.

##### **Art. 6** Relazioni con il mandatario designato {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--6}
1. Se una parte ha designato un mandatario, l’Ufficio della protezione delle varietà accetta di norma comunicazioni o proposte scritte soltanto da quest’ultimo. Nondimeno anche il mandante può ritirare, con effetto immediato, la domanda di protezione di una varietà o di una denominazione e rinunciare alla protezione di varietà.
2. Il mandatario rimane autorizzato a ricevere gli atti e le tasse che l’Ufficio della protezione delle varietà deve restituire se il mandante ritira la domanda di protezione di varietà o rinuncia a tale protezione.

##### **Art. 7** Domanda {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--7}
1. La domanda di deposito di una varietà è presentata all’Ufficio della protezione delle varietà su un modulo ufficiale. Essa comprende:
a. i documenti di cui all’articolo 8;
b. la descrizione della varietà secondo l’articolo 9.
2. Assieme alla domanda deve essere versata la tassa di deposito.
3. Ogni varietà deve costituire l’oggetto di una domanda separata.

##### **Art. 8** Documenti da allegare alla domanda {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--8}
Con la domanda devono essere forniti:
a. il nome o la ragione sociale del depositante, il domicilio o la sede e l’indirizzo esatto;
b. nel caso in cui il depositante non è il titolare della varietà, il nome o la ragione sociale del titolare della varietà, il domicilio o la sede e l’indirizzo esatto;
c. la nazionalità, se il titolare della varietà è una persona fisica;
d. la denominazione della varietà oppure una denominazione provvisoria per il deposito;
e. il nome e l’indirizzo di un eventuale mandatario nonché la procura;
f. il nome e l’indirizzo del costitutore originario e la conferma che, a conoscenza del depositante, nessun’altra persona ha partecipato alla selezione della varietà;
g. nel caso in cui il titolare della varietà non è o non è il solo costitutore originario, indicazioni sull’acquisizione della varietà;
h. nel caso in cui il materiale di moltiplicazione o il raccolto della varietà è stato venduto o consegnato ad altri con il consenso del titolare della varietà o di un predecessore in diritto, la data e il luogo della cessione;
i. se la varietà è già stata depositata o protetta presso uno o più membri dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (membri dell’Unione), l’indicazione:
        1. del o dei membri dell’Unione,
        2. della denominazione della varietà,
        3. del numero d’ordine, sotto il quale è stato registrato il deposito o il rilascio del titolo di protezione della varietà,
        4. della data del deposito o del rilascio del titolo di protezione;
j. se è invocato un diritto di priorità, l’indicazione della data del primo deposito e del membro dell’Unione presso cui è avvenuto il deposito;
k. la firma del depositante.

##### **Art. 9** Descrizione della varietà {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--9}
1. La descrizione della varietà deve indicare le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche della varietà e la designazione della specie botanica cui appartiene la varietà. Per le varietà le cui piante sono prodotte mediante incrocio di talune componenti genetiche, devono essere indicate anche le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche della coppia genica. La descrizione deve inoltre menzionare le analogie della varietà depositata con altre varietà e indicare i punti in cui essa si differenzia da esse.
2. La varietà deve essere descritta utilizzando un questionario tecnico.
3. I servizi incaricati dell’esame possono inoltre esigere illustrazioni.

## **Sezione 3:** Elenco delle specie per il privilegio degli agricoltori {#sec_3}
##### **Art. 10** {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--10}
Le specie che beneficiano del privilegio degli agricoltori figurano nell’allegato 1.

## **Sezione 4:** Tasse {#sec_4}
##### **Art. 11** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--11}
Per quanto la legge federale del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali o la presente ordinanza non dispongano altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^2]sugli emolumenti.

##### **Art. 12** Data di versamento {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--12}
È considerata data di versamento:
a. per bonifici dalla Svizzera, la data dell’addebitamento al conto corrente del mandante oppure, se essa non può essere comprovata, la data del timbro postale sull’avviso di accreditamento;
b. per bonifici dall’estero, la data dell’entrata dell’avviso di girata nel primo centro d’elaborazione svizzero oppure, se essa non può essere comprovata, la data del timbro postale sull’avviso di accreditamento.

##### **Art. 13** Tassa di deposito {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--13}
La tassa di deposito è fissata nell’allegato 2.

##### **Art. 14** Tassa per l’esame della varietà {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--14}
1. Il servizio preposto all’esame della varietà fattura la tassa in funzione del dispendio di tempo.
2. Se l’esame è affidato a un servizio estero o ci si avvale di risultati esistenti, i costi corrispondenti sono considerati esborsi.
3. Se l’esame si estende sull’arco di diversi anni, la tassa è fatturata ogni anno.

##### **Art. 15** Tassa annuale {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--15}
1. La tassa annuale ammonta a 240 franchi per ogni anno e varietà.
2. Se la protezione non è concessa a partire dal primo giorno dell’anno civile, la tassa è dovuta*pro rata temporis* .

##### **Art. 16** Altre tasse {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--16}
Sono dovute tasse per le decisioni e le prestazioni nell’ambito della protezione delle varietà.

##### **Art. 17** Calcolo delle tasse {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--17}
1. Le tasse sono calcolate in base agli importi dell’allegato 2.
2. Se nell’allegato 2 non è fissato alcun importo, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo. La tariffa oraria è compresa tra 90 e 200 franchi secondo le conoscenze specifiche richieste al personale incaricato.
3. Se una decisione o una prestazione per cui nell’allegato 2 è fissato un importo provoca un dispendio straordinario, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 18** Diritto previgente: abrogazione {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--18}
L’ordinanza dell’11 maggio 1977[^3]sulla protezione delle varietà è abrogata.

##### **Art. 19** Modifica del diritto vigente {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--19}
.[^4]

##### **Art. 20** Entrata in vigore {#sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--20}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 10)
### Elenco delle specie {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--annex-1}
#### a) Piante foraggiere {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--annex-1/lvl_u1}
| *Brassica rapa L. (partim)* | Ravizzone |
| --- | --- |
| *Cicer arietum L.* | Cece |
| *Lupinus albus L.* | Lupino bianco |
| *Lupinus angustifolius L.* | Lupino azzurro |
| *Lupinus luteus L.* | Lupino giallo |
| *Medicago sativa L.* | Erba medica |
| *Pisum sativum L. (partim)* | Pisello da foraggio |
| *Trifolium alexandrinum L.* | Trifoglio alessandrino |
| *Trifolium resupinatum L.* | Trifoglio persico |
| *Vicia faba* | Favetta |
| *Vicia sativa L.* | Veccia di Narbonne |

#### b) Cereali {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--annex-1/lvl_u2}
| *Avena sativa* | Avena |
| --- | --- |
| *Hordeum vulgare L.* | Orzo |
| *Oryza sativa L.* | Riso |
| *Phalaris canariensis L.* | Scagliola |
| *Secale cereale L.* | Segale |
| *X Triticosecale Wittm.* | Triticale |
| *Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.* | Frumento tenero |
| *Triticum durum Desf.* | Grano duro |
| *Triticum spelta L.* | Spelta |

#### c) Patate {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--annex-1/lvl_u3}
| *Solanum tuberosum* | Patata |
| --- | --- |

#### d) Piante oleaginose e da fibra {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--annex-1/lvl_u4}
| *Brassica napus L. (partim)* | Colza |
| --- | --- |
| *Linum usitatissimum* | Semi di lino escluso il lino tessile |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 13 e 17 cpv. 1)
### Tasse per decisioni e prestazioni {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--232.161--annex-2}
| | Franchi |
| --- | --- |
| Domanda di protezione con indicazione provvisoria o successiva<br>della denominazione | 400 |
| Domanda di protezione con indicazione definitiva della denominazione | 300 |
| Pubblicazione di una modifica nel Registro delle domande di protezione o nel Registro dei titoli di protezione | 100 |
| Domanda di prolungamento dei termini per l’inoltro di documenti e materiale | 100 |
| Spese varie dovute alla mancata osservanza dei termini per l’inoltro di documenti o materiale | 200 |
| Solleciti per fatture | 100 |

[^1]: RS  **232.16**
[^2]: RS  **172.041.1**
[^3]: [RU  **1977**  880, **1983**  271, **1990**  1030, **1993**  879all. 3 n. 5, **1997**  8692779n. II 19, **2002**  1122all. n. 3, **2006**  26334705n. II 23]
[^4]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2008**  3595.