232.21

# Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici

(Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt[^1])

del 21 giugno 2013 (Stato 1° luglio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 122 della Costituzione federale[^2];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009[^3],

decreta:

## **Capitolo 1:** Segni pubblici della Svizzera {#chap_1}
### **Sezione 1:** Definizioni {#chap_1/sec_1}
##### **Art. 1** Croce svizzera {#chap_1/sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--1}
La croce svizzera è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi.

##### **Art. 2** Stemma della Confederazione Svizzera {#chap_1/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--2}
1. Lo stemma della Confederazione Svizzera è una croce bianca in uno scudo triangolare.
2. Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell’allegato 1.

##### **Art. 3** Bandiera svizzera {#chap_1/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--3}
1. La bandiera svizzera consiste in una croce bianca in un campo quadrato.
2. Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell’allegato 2.
3. Sono fatte salve:
a. la legge federale del 23 settembre 1953[^4]sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera relative alla bandiera marittima della Confederazione;
b. la legge federale del 21 dicembre 1948[^5]sulla navigazione aerea relative al contrassegno nazionale degli aeromobili svizzeri;
c. la legge militare del 3 febbraio 1995[^6].

##### **Art. 4** Altri emblemi della Confederazione {#chap_1/sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--4}
Il Consiglio federale designa gli altri emblemi della Confederazione; sono considerati tali in particolare i contrassegni federali di controllo e di garanzia.

##### **Art. 5** Stemmi, bandiere e altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni {#chap_1/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--5}
Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono definiti dal diritto cantonale.

##### **Art. 6** Designazioni ufficiali {#chap_1/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--6}
Sono considerati designazioni ufficiali i seguenti termini:
a. «Confederazione»;
b. «federale»;
c. «Cantone»;
d. «cantonale»;
e. «Comune»;
f. «comunale»;
g. altri termini o espressioni che rinviano a un’autorità svizzera o a un’attività statale o semistatale.

##### **Art. 7** Segni nazionali figurativi o verbali {#chap_1/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--7}
Sono considerati segni nazionali figurativi o verbali della Svizzera i segni che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi o monumenti svizzeri.

### **Sezione 2:** Uso {#chap_1/sec_2}
##### **Art. 8** Stemmi {#chap_1/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--8}
1. Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni con essi confondibili possono essere usati soltanto dall’ente pubblico a cui si riferiscono.
2. Il capoverso 1 si applica anche ai segni verbali che rinviano allo stemma della Confederazione Svizzera o a uno stemma di un Cantone, distretto, circolo o Comune.
3. I segni di cui ai capoversi 1 e 2 non possono essere oggetto di una licenza né essere trasferiti.
4. L’uso degli stemmi di cui al capoverso 1 da parte di persone che non siano l’ente pubblico legittimato è consentito nei seguenti casi:
a. come illustrazioni in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e simili;
b. per la decorazione in occasione di feste e manifestazioni;
c. per la decorazione di oggetti d’artigianato artistico quali calici, vetrate araldiche o monete commemorative per feste e manifestazioni;
d. come elemento del segno dei brevetti svizzeri conformemente alle disposizioni delle legge del 25 giugno 1954[^7]sui brevetti;
e. come elemento di un marchio collettivo o di garanzia depositato da un ente pubblico che secondo il regolamento sul marchio può essere usato da privati;
f. se sussiste il diritto a proseguirne l’uso ai sensi dell’articolo 35.
5. I Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l’uso dei loro stemmi da parte di altre persone anche in altri casi.

##### **Art. 9** Designazioni ufficiali {#chap_1/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--9}
1. Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate senza aggiunte soltanto dall’ente pubblico a cui si riferiscono.
2. L’uso delle designazioni di cui al capoverso 1 da parte di una persona che non sia l’ente pubblico legittimato è consentito soltanto se tale persona esercita un’attività statale o semistatale.
3. Le designazioni di cui al capoverso 1 possono essere usate in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.

##### **Art. 10** Bandiere e altri emblemi {#chap_1/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--10}
Le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, nonché i segni confondibili con essi possono essere usati a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.

##### **Art. 11** Segni nazionali figurativi e verbali {#chap_1/sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--11}
I segni nazionali figurativi e verbali possono essere usati a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.

##### **Art. 12** Segni pubblici della Svizzera e segni pubblici esteri {#chap_1/sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--12}
L’uso di stemmi, bandiere e di altri emblemi della Svizzera ammesso secondo la presente legge non può essere vietato perché il segno può essere confuso con un segno pubblico di uno Stato estero.

##### **Art. 13** Uso di segni come indicazioni di provenienza {#chap_1/sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--13}
I segni di cui agli articoli 8 capoversi 1 e 2, 10 e 11, interpretati dalle cerchie interessate come riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della legge del 28 agosto 1992[^8]sulla protezione dei marchi (LPM) e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 47–50 della stessa.

### **Sezione 3:** Divieto di registrazione {#chap_1/sec_3}
##### **Art. 14** {#chap_1/sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--14}
1. Un segno il cui uso è illecito secondo gli articoli 8–13 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.
2. Il divieto di registrazione si applica anche ai casi in cui conformemente all’articolo 8 capoversi 4 e 5 l’uso è consentito.
3. Il divieto di registrazione non si applica ai segni per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha concesso il diritto di proseguirne l’uso ai sensi dell’articolo 35.

## **Capitolo 2:** Segni pubblici esteri {#chap_2}
### **Sezione 1:** Uso e autorizzazione {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 15** Uso {#chap_2/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--15}
1. Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi o i segni confondibili con essi nonché i segni figurativi e linguistici degli Stati esteri possono essere usati soltanto dallo Stato a cui si riferiscono; è fatto salvo l’articolo 16.
2. Lo Stato in questione può usare i segni di cui al capoverso 1 a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
3. Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi di altri enti pubblici esteri, in particolare dei Comuni, possono essere usati a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
4. I segni di cui ai capoversi 1 e 3, interpretati dalle cerchie interessate come riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della LPM[^9]e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 5 e 49 capoverso 4 della stessa.

##### **Art. 16** Autorizzazione {#chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--16}
1. L’ente pubblico legittimato può autorizzare terzi a usare i suoi segni. Resta applicabile l’articolo 15 capoversi 2–4.
2. Per autorizzazione s’intende in particolare:
a. l’attestazione dell’autorità estera competente della registrazione identica del segno come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione;
b. qualsiasi altra attestazione dell’autorità estera competente che autorizzi l’uso o la registrazione del segno come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione.

### **Sezione 2:** Divieto di registrazione {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 17** {#chap_2/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--17}
Un segno il cui uso è illecito secondo l’articolo 15 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

## **Capitolo 3:** Elenco elettronico dei segni pubblici protetti {#chap_3}
##### **Art. 18** {#chap_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--18}
1. L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) gestisce un elenco elettronico dei:
a. segni pubblici della Svizzera;
b. segni pubblici che gli sono stati comunicati da Stati esteri.
2. L’IPI rende l’elenco accessibile online.
3. I Cantoni comunicano all’IPI i segni di cui all’articolo 5.

## **Capitolo 4:** Protezione giuridica {#chap_4}
### **Sezione 1:** Diritto civile {#chap_4/sec_1}
##### **Art. 19** Inversione dell’onere della prova {#chap_4/sec_1/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--19}
Chi usa un segno pubblico deve provare che è autorizzato a usarlo.

##### **Art. 20** Azione e legittimazione attiva {#chap_4/sec_1/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--20}
1. Chi è leso o rischia di essere leso nei propri interessi economici dall’uso illecito di segni pubblici può domandare al giudice di:
a. proibire una lesione imminente;
b. far cessare una lesione attuale;
c. esigere dal convenuto di indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente del segno pubblico, nonché i destinatari e l’entità delle ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
d. accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
2. Sono fatte salve segnatamente le azioni secondo il Codice delle obbligazioni[^10]volte al risarcimento, alla riparazione del torto morale e alla consegna dell’utile, conformemente alle disposizioni della gestione d’affari senza mandato.

##### **Art. 21** Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni dei consumatori {#chap_4/sec_1/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--21}
Sono legittimate a proporre azione secondo l’articolo 20 capoverso 1:
a. le associazioni professionali ed economiche autorizzate conformemente ai propri statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;
b. le organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che conformemente ai propri statuti si dedicano alla protezione dei consumatori.

##### **Art. 22** Legittimazione attiva dell’ente pubblico e dell’IPI {#chap_4/sec_1/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--22}
1. L’ente pubblico legittimato può proporre azione secondo l’articolo 20 capoverso 1 contro qualsiasi uso illecito dei segni di cui agli articoli 1–7 e 15.
2. L’IPI è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui agli articoli 1–4 e 7 o delle designazioni ufficiali di cui all’articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un’autorità nazionale o a un’attività statale o semistatale.
3. I Cantoni definiscono chi è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui all’articolo 5 o delle designazioni ufficiali di cui all’articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un’autorità cantonale o comunale oppure a un’attività statale o semistatale.

##### **Art. 23** Confisca {#chap_4/sec_1/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--23}
1. Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico o con un segno che può essere confuso con esso, nonché delle installazioni, degli apparecchi e di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.
2. Il giudice decide se il segno pubblico debba essere reso irriconoscibile oppure se gli oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in un determinato modo.

##### **Art. 24** Istanza cantonale unica {#chap_4/sec_1/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--24}
I Cantoni designano per l’insieme del loro territorio un’autorità giudicante competente per decidere, in istanza unica, nelle azioni civili secondo la presente legge.

##### **Art. 25** Provvedimenti cautelari {#chap_4/sec_1/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--25}
Chi chiede l’adozione di provvedimenti cautelari può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti per:
a. assicurare le prove;
b. individuare la provenienza degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico;
c. salvaguardare lo stato di fatto; o
d. attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa.

##### **Art. 26** Pubblicazione della sentenza {#chap_4/sec_1/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--26}
Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese dell’altra parte. Il giudice determina modalità e portata della pubblicazione.

##### **Art. 27** Comunicazione delle decisioni {#chap_4/sec_1/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--27}
Il giudice trasmette all’IPI senza indugio, in versione integrale e gratuitamente, le decisioni, comprese quelle incidentali e le decisioni di stralciare la causa dal ruolo.

### **Sezione 2:** Diritto penale {#chap_4/sec_2}
##### **Art. 28** Uso illecito di segni pubblici {#chap_4/sec_2/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--28}
1. È punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:
a. appone su oggetti segni pubblici della Svizzera o esteri protetti dalla presente legge o segni che possono essere confusi con essi, oppure vende, offre in vendita, importa, esporta o fa transitare oppure immette in commercio in altro modo oggetti così contrassegnati;
b. usa segni di cui alla lettera a su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili;
c. usa segni di cui alla lettera a per fornire servizi o per far loro pubblicità;
d. usa una designazione ufficiale o una designazione che può essere confusa con essa;
e. usa un segno figurativo o verbale svizzero o estero.
2. Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. .[^11]
3. È fatto salvo l’articolo 64 LPM[^12].

##### **Art. 29** Infrazioni commesse nell’azienda {#chap_4/sec_2/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--29}
Alle infrazioni commesse in un’azienda da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974[^13]sul diritto penale amministrativo.

##### **Art. 30** Confisca {#chap_4/sec_2/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--30}
Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti sui quali sono stati apposti illecitamente segni protetti in virtù della presente legge, nonché delle installazioni, degli apparecchi o di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.

##### **Art. 31** Perseguimento penale {#chap_4/sec_2/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--31}
1. Il perseguimento penale compete ai Cantoni.
2. L’IPI può sporgere denuncia all’autorità di perseguimento penale competente e avvalersi nel procedimento dei diritti dell’accusatore privato.

## **Capitolo 5:** Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale {#chap_5}
##### **Art. 32** {#chap_5/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--32}
1. All’intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale si applicano per analogia gli articoli** 70–72*i* LPM[^14].[^15]
2. Può domandare l’intervento chi è legittimato all’azione civile secondo gli articoli 20, 21 o 22.

## **Capitolo 6:** Disposizioni finali {#chap_6}
##### **Art. 33** Esecuzione {#chap_6/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--33}
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

##### **Art. 34** Abrogazione e modifica del diritto vigente {#chap_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--34}
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 3.

##### **Art. 35** Diritto di proseguire l’uso {#chap_6/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--35}
1. In deroga all’articolo 8, gli stemmi e i segni confondibili con essi usati conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere usati per al massimo due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2. Se sussistono circostanze particolari e su domanda motivata, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare a proseguire l’uso dello stemma della Confederazione Svizzera o di segni che possono essere confusi con esso. La domanda va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Sussistono circostanze particolari se è dimostrato che:
a. lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso è stato usato ininterrottamente e senza contestazioni da almeno 30 anni dalla stessa persona o dal suo avente diritto per contrassegnare i prodotti da essi fabbricati o i servizi da essi offerti; e
b. vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l’uso.
4. Per i marchi di servizi, sussistono circostanze particolari se è dimostrato che:
a. lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso costituisce un elemento di un marchio registrato o depositato prima del 18 novembre 2009; e
b. vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l’uso.
5. La competente autorità cantonale può, su domanda, autorizzare di proseguire l’uso degli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni. Il diritto cantonale disciplina le condizioni dell’autorizzazione.
6. La prosecuzione dell’uso non deve trarre in inganno in merito alla provenienza geografica ai sensi degli articoli 47–50 LPM[^16], alla cittadinanza dell’utente, dell’azienda, della ditta, dell’associazione o della fondazione oppure in merito alla situazione commerciale dell’utente, quale in particolare supposti rapporti ufficiali con la Confederazione o con un Cantone. Il diritto a proseguire l’uso può essere trasmesso per successione o alienato solo con l’azienda o la parte dell’azienda a cui appartiene il segno.

##### **Art. 36** Contrassegni non ancora registrati {#chap_6/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--36}
Se all’entrata in vigore della presente legge sono pendenti domande di registrazione di marchi o design esclusi dalla registrazione secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto, è considerata come data del deposito quella dell’entrata in vigore della presente legge.

##### **Art. 37** Referendum ed entrata in vigore {#chap_6/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--37}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 21 giugno 2013[^17]della LPM[^18].

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2017[^19]

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2)
### Stemma della Confederazione Svizzera {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--annex-1}
Definizione del colore rosso:

CMYK 0 / 100 / 100 / 0

Pantone 485 C/ 485 U

RGB 255 / 0 / 0

Esadecimale #FF0000

Scotchcal 100 -13

RAL 3020 rosso traffico

NCS S 1085-Y90R
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 3)
### Bandiera svizzera {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--annex-2}
Definizione del colore rosso:

CMYK 0 / 100 / 100 / 0

Pantone 485 C/ 485 U

RGB 255 / 0 / 0

Esadecimale #FF0000

Scotchcal 100 -13

RAL 3020 rosso traffico

NCS S 1085-Y90R
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 34)
### Abrogazione e modifica del diritto vigente {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--232.21--annex-3}
I

Gli atti normativi qui appresso sono abrogati:
1. legge federale del 5 giugno 1931[^20]per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici;
2. risoluzione federale del 12 dicembre 1889[^21]sullo stemma della Confederazione.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

.[^22]

[^1]: Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS  **171.10** ).
[^2]: RS  **101**
[^3]: FF  **2009**  7425
[^4]: RS  **747.30**
[^5]: RS  **748.0**
[^6]: RS  **510.10**
[^7]: RS  **232.14**
[^8]: RS  **232.11**
[^9]: RS  **232.11**
[^10]: RS  **220**
[^11]: Per. abrogato dalla cifra I n. 9 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU  **2023**  259;FF  **2018**  2345).
[^12]: RS  **232.11**
[^13]: RS  **313.0**
[^14]: RS  **232.11**
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU  **2025**  313;FF  **2023**  1184).
[^16]: RS  **232.11**
[^17]: RU  **2015**  3631
[^18]: RS  **232.11**
[^19]: DCF del 2 set. 2015.
[^20]: [CS **2** 919;RU  **2006**  2197all. n. 25; **2008**  3437II 13]
[^21]: [CS **1** 143]
[^22]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2015**  3679.