232.211

# Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici

(Ordinanza sulla protezione degli stemmi, OPSt)

del 2 settembre 2015 (Stato 1° luglio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 21 giugno 2013[^1]sulla protezione degli stemmi (LPSt),

ordina:

##### **Art. 1** Competenza {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--232.211--1}
L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LPSt e dalla presente ordinanza spetta all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti.

##### **Art. 2** Lingue delle istanze inviate all’IPI {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--232.211--2}
1. Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione.
2. L’IPI può chiedere che i documenti probatori che non sono inoltrati in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione.

##### **Art. 3** Uso dello stemma della Svizzera {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--232.211--3}
Gli enti pubblici autorizzati come pure le organizzazioni e le imprese nel cui logo figura lo stemma della Confederazione Svizzera e che adempiono compiti pubblici in quanto unità rese autonome possono usare il logo anche per contrassegnare prestazioni commerciali fornite nel quadro delle basi legali determinanti.

##### **Art. 4** Altri emblemi della Confederazione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--232.211--4}
Sono considerati altri emblemi della Confederazione ai sensi dell’articolo 4 LPSt:
a. le marcature di cui all’allegato 6 numeri 1.1–1.3 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006[^2]sugli strumenti di misurazione (OStrM) e le marcature e i bolli di verificazione definiti dall’Istituto federale di metrologia sulla base dell’allegato 5 numero 2.2 e dell’allegato 7 numero 1.2 OStrM;
b. i contrassegni delle quattro classi di precisione per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico definiti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla base dell’articolo 33 OStrM;
c. i marchi di garanzia secondo l’allegato II numero 1 dell’ordinanza dell’8 maggio 1934[^3]sul controllo dei metalli preziosi;
d. le sigle di accreditamento secondo l’allegato 4 dell’ordinanza del 17 giugno 1996[^4]sull’accreditamento e sulla designazione.

##### **Art. 5** Contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--232.211--5}
1. L’elenco dei segni pubblici protetti comprende per ogni segno registrato:
a. la riproduzione del segno, eventualmente completata con indicazioni delle proporzioni degli elementi del segno; se si tratta di uno stemma, l’elenco può contenere, al posto della riproduzione del segno, la blasonatura, se del caso accompagnata da una riproduzione a titolo d’esempio del segno;
b. la denominazione e l’indirizzo dell’autorità competente dell’ente pubblico al quale appartiene il segno; e
c. la specifica se si tratta di uno stemma, una bandiera, un contrassegno ufficiale di controllo o di garanzia oppure di quale altro segno pubblico si tratta.
2. Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, l’elenco comprende se del caso per ogni segno registrato:
a. la lista di tutti gli elementi del segno, la definizione dei colori del segno e la descrizione della posizione degli elementi;
b. il riferimento all’atto normativo che regola il segno;
c. il numero di registrazione dei segni depositati da un ente pubblico come marchio collettivo o di garanzia.

##### **Art. 6** Informazioni sul contenuto dell’elenco {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--232.211--6}
L’IPI fornisce informazioni sul contenuto dell’elenco.

##### **Art. 7** Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--232.211--7}
Gli articoli 7–9 si applicano a interventi in caso di introduzione nel territorio doganale o di asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all’estero incluso l’immagazzinamento di merce simile in un deposito doganale o in un deposito franco doganale.

##### **Art. 8** Domanda d’intervento {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--232.211--8}
1. Può presentare una domanda d’intervento chi è legittimato in virtù degli articoli 20, 21 o 22 LPSt.
2. Le domande devono essere presentate all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).[^5]
3. L’UDSC decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, non appena ne dispone integralmente.[^6]
4. Una volta approvata, la domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata presentata per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.[^7]

##### **Art. 9** Ulteriori disposizioni applicabili all’intervento {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--232.211--9}
All’intervento sono inoltre applicabili gli articoli 54*a* e 55–57 dell’ordinanza del 23 dicembre 1992[^8]sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza.

##### **Art. 10** Disposizione transitoria {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--232.211--10}
I termini fissati dall’IPI prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono in corso il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--232.211--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

[^1]: RS  **232.21**
[^2]: RS  **941.210**
[^3]: RS  **941.311**
[^4]: RS  **946.512**
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 dell’O del 14 mag. 2025 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU  **2025**  376).
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 dell’O del 14 mag. 2025 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU  **2025**  376).
[^7]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 dell’O del 14 mag. 2025 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU  **2025**  376).
[^8]: RS  **232.111**