235.171.1

# Ordinanza dell’Assemblea federale concernente il rapporto di lavoro del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

del 17 giugno 2022 (Stato 1° settembre 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 43 capoverso 3^bis^della legge federale del 25 settembre 2020[^1]sulla protezione dei dati (LPD);<br />visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche<br />del Consiglio nazionale del 27 gennaio 2022[^2];<br />visto il parere del Consiglio federale del 16 febbraio 2022[^3],

decreta:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--1}
1. La presente ordinanza disciplina il rapporto di lavoro del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato).
2. In quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, al rapporto di lavoro dell’Incaricato si applica il diritto del personale federale.

##### **Art. 2** Organo competente {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--2}
1. L’Assemblea federale plenaria è competente per:
a. l’elezione dell’Incaricato secondo l’articolo 43 capoverso 1 LPD; e
b. la destituzione dell’Incaricato secondo l’articolo 44 capoverso 3 LPD.
2. La Commissione giudiziaria prepara le decisioni del datore di lavoro secondo il capoverso 1. Sottopone all’Assemblea federale plenaria proposte di elezione e proposte di destituzione.
3. Le altre decisioni del datore di lavoro competono alla Commissione giudiziaria.

## **Sezione 2:** Costituzione del rapporto di lavoro e durata del mandato {#sec_2}
##### **Art. 3** Costituzione del rapporto di lavoro {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--3}
1. Il rapporto di lavoro dell’Incaricato sorge in forza dell’elezione da parte dell’Assemblea federale, fermo restando l’accordo dell’interessato.
2. I dettagli del rapporto di lavoro sono definiti dalla Commissione giudiziaria di regola prima dell’elezione.
3. Non è previsto un periodo di prova.
4. L’Incaricato non presta né giuramento né promessa solenne.

##### **Art. 4** Durata del mandato {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--4}
1. La durata del mandato è retta dall’articolo 44 capoverso 1 LPD.
2. L’Incaricato che compie 68 anni lascia la carica alla fine dell’anno civile.
3. Il posto divenuto vacante è riassegnato per il resto del periodo.

## **Sezione 3:** Retribuzione {#sec_3}
##### **Art. 5** Stipendio {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--5}
1. L’Incaricato è assegnato alla classe di stipendio 34 secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 2001[^4]sul personale federale (OPers).
2. La Commissione giudiziaria determina lo stipendio iniziale. Tiene conto dell’età, della formazione e dell’esperienza professionale e di vita del candidato, nonché della situazione del mercato del lavoro.
3. Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell’importo massimo della classe di stipendio fino a raggiungere tale importo massimo.

##### **Art. 6** Supplementi di stipendio {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--6}
1. Non sono versati né premi di prestazione secondo l’articolo 49 OPers[^5]né premi spontanei secondo l’articolo 49*a* OPers.
2. La concessione di un’indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l’articolo 50 capoverso 1 OPers sottostà all’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

## **Sezione 4:** Previdenza professionale {#sec_4}
##### **Art. 7** {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--7}
L’Incaricato è assicurato presso la Cassa di previdenza della Confederazione.

## **Sezione 5:** Altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro {#sec_5}
##### **Art. 8** Grado di occupazione {#sec_5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--8}
L’incaricato esercita la sua attività a tempo pieno.

##### **Art. 9** Domicilio {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--9}
L’Incaricato deve avere domicilio in Svizzera.

##### **Art. 10** Segreto d’ufficio {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--10}
La Commissione giudiziaria è considerata l’autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale[^6].

## **Sezione 6:** Sospensione provvisoria del mandato {#sec_6}
##### **Art. 11** {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--11}
1. Per la sospensione provvisoria del mandato in caso di procedimento penale per reati direttamente attenenti all’attività o alla condizione ufficiale si applica l’articolo 14 capoverso 5 della legge del 14 marzo 1958[^7]sulla responsabilità.
2. Gli articoli 103 e 103*a* OPers[^8]non sono applicabili.

## **Sezione 7:** Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro {#sec_7}
##### **Art. 12** {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--12}
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e se la situazione lo giustifica, la Commissione giudiziaria può versare all’Incaricato un’indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in particolare dell’età, della situazione professionale e personale, della durata dell’impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Il versamento dell’indennità necessita dell’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.
3. Il versamento di un’indennità è escluso se l’interessato:
a. lascia la carica poiché ha raggiunto il limite d’età di cui all’articolo 4 capoverso 2;
b. è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d’ufficio; o
c. di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si candida alla rielezione.
4. L’indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.
5. L’indennità dev’essere restituita in tutto o in parte se:
a. l’interessato inizia un nuovo rapporto di lavoro entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro; e
b. la Commissione giudiziaria ritiene opportuno chiederne la restituzione tenendo conto dell’ammontare dell’indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell’importo del nuovo stipendio.

## **Sezione 8:** Trattamento dei dati {#sec_8}
##### **Art. 13** {#sec_8/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--13}
Il trattamento dei dati è retto dall’ordinanza del 22 novembre 2017[^9]sulla protezione dei dati personali del personale federale. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 3 ottobre 2003[^10]sull’amministrazione parlamentare.

## **Sezione 9:** Entrata in vigore {#sec_9}
##### **Art. 14** {#sec_9/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--235.171.1--14}
La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore soltanto unitamente alla modifica del 17 giugno 2022[^11]della legge federale del 25 settembre 2020[^12]sulla protezione dei dati.

[^1]: RS  **235.1**
[^2]: FF  **2022**  345
[^3]: FF  **2022**  432
[^4]: RS  **172.220.111.3**
[^5]: RS  **172.220.111.3**
[^6]: RS  **311.0**
[^7]: RS  **170.32**
[^8]: RS  **172.220.111.3**
[^9]: RS  **172.220.111.4**
[^10]: RS  **171.115**
[^11]: RU  **2023**  231. Entra in vigore il 1° settembre 2023.
[^12]: RS  **235.1**