241.3

# Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale

del 12 ottobre 2011 (Stato 1° aprile 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 19 dicembre 1986[^1]contro la concorrenza sleale (LCSl),

ordina:

##### **Art. 1** Diritto d’azione della Confederazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--241.3--1}
1. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rappresenta la Confederazione nei procedimenti civili o penali fondati sull’articolo 10 capoverso 3 LCSl.
2. In casi speciali la Confederazione può, d’intesa con la SECO, farsi rappresentare da un altro servizio.

##### **Art. 2** Informazione al pubblico {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--241.3--2}
1. La SECO rappresenta la Confederazione nei casi previsti all’articolo 10 capoverso 4 LCSl.
2. In casi speciali la Confederazione può, d’intesa con la SECO, farsi rappresentare da un altro servizio.

##### **Art. 3** Diritto previgente: abrogazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--241.3--3}
L’ordinanza del 17 febbraio 1993[^2]concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale è abrogata.

##### **Art. 4** Modifica del diritto vigente {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--241.3--4}
…[^3]

##### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--241.3--5}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.

[^1]: RS  **241**
[^2]: [RU  **1993**  1053, **2000**  187art. 22 cpv. 1 n. 2]
[^3]: La mod. può essere consultata allaRU  **2011**  4913.