251.2

# Ordinanza sugli emolumenti nell’ambito della legge sui cartelli

(Ordinanza sugli emolumenti LCart, OEm-LCart)[^1]

del 25 febbraio 1998 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 53*a* della legge del 6 ottobre 1995[^2]sui cartelli (LCart);<br />visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974[^3]a sostegno di<br />provvedimenti per migliorare le finanze federali,[^4]

ordina:

##### **Art. 1** Campo di applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--251.2--1}
1. La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte della Commissione della concorrenza e del suo segretariato per:
a. le decisioni concernenti le inchieste su limitazioni della concorrenza secondo gli articoli 26–30 LCart;
b. la trattazione di un annuncio nella procedura di opposizione secondo l’articolo 49*a* capoverso 3 lettera a LCart;
c. l’esame delle concentrazioni di imprese conformemente agli articoli 32–38 LCart;
d. le perizie e altre prestazioni di servizi.[^5]
2. Gli emolumenti per sanzioni penali secondo gli articoli 54 e 55 LCart si conformano alle disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 1974[^6]sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.

##### **Art. 1a** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--251.2--1_a}
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^7]sugli emolumenti (OgeEm).

##### **Art. 2** Obbligo di pagare gli emolumenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--251.2--2}
1. È tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occasiona un procedimento amministrativo o perizie e altre prestazioni di servizio secondo l’articolo 1.
2. .[^8]

##### **Art. 3** Esenzione dagli emolumenti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--251.2--3}
1. Le autorità della Confederazione e, sempre che concedano il diritto di reciprocità, i Cantoni, i Comuni e gli organi intercantonali non pagano alcun emolumento.[^9]Sono fatti salvi emolumenti per perizie.
2. Inoltre non pagano alcun emolumento:
a. i terzi in base alla cui segnalazione è effettuata una procedura conformemente agli articoli 26–30 LCart;
b. gli interessati che abbiano occasionato un accertamento preliminare, se dallo stesso non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza;
c. gli interessati che abbiano occasionato un’inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati e di conseguenza la procedura è sospesa.[^10]

##### **Art. 4** Calcolo degli emolumenti {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--251.2--4}
1. L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
2. Varia tra 100 e 400 franchi l’ora. L’importo è fissato segnatamente in base all’urgenza dell’affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.[^11]
3. .[^12]
4. Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie sono compresi sia nell’emolumento pro rata temporis sia nell’emolumento forfettario.[^13]

##### **Art. 5** Esborsi {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--251.2--5}
Oltre agli emolumenti secondo l’articolo 4, l’interessato deve rimborsare gli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm[^14]nonché i costi generati dall’assunzione di prove o da particolari provvedimenti d’indagine.

##### **Art. 6 e 7** {#art_6_7 omnilex-key=ch-fedlex--251.2--6 und 7}

##### **Art. 8** Abrogazione del diritto previgente {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--251.2--8}
L’ordinanza del 17 giugno 1996[^15]sugli emolumenti per le perizie della Commissione della concorrenza è abrogata.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--251.2--9}

##### **Art. 10** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--251.2--10}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.

## Disposizione finale della modifica del 12 marzo 2004 {#disp_u1}
Se al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono ancora in corso procedure amministrative e prestazioni di servizi, alle spese effettuate prima dell’entrata in vigore della modifica si applicano le disposizioni del diritto previgente relative al calcolo degli emolumenti e degli esborsi.

[^1]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006  (RU  **2006**  2637).
[^2]: RS  **251**
[^3]: RS  **611.010** . Questo art. non è più in vigore.
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004  (RU  **2004**  1391).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004  (RU  **2004**  1391).
[^6]: RS  **313.32**
[^7]: RS  **172.041.1**
[^8]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 mar. 2004 (RU  **2004**  1391). Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 giu. 2006, con effetto dal 1° ago. 2006 (RU  **2006**  2637).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006  (RU  **2006**  2637).
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004  (RU  **2004**  1391).
[^11]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004  (RU  **2004**  1391).
[^12]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  677).
[^13]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004  (RU  **2004**  1391).
[^14]: RS  **172.041.1**
[^15]: [RU  **1996**  1806]