272.11

# Ordinanza del DFGP sul riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale

(Ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione)

del 16 settembre 2014 (Stato 1° novembre 2014)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 2010[^1]<br />sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili<br />e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE);<br />visto l’articolo 2 dell’ordinanza del 18 giugno 2010[^2]sulla comunicazione per<br />via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--272.11--1}
La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura ai sensi della OCE-PCPE e della OCE-PA.

##### **Art. 2** Presupposti per il riconoscimento {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--272.11--2}
Le piattaforme di trasmissione sono riconosciute se soddisfano i requisiti indicati nell’allegato.

##### **Art. 3** Domanda e documenti da produrre {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--272.11--3}
1. La domanda per il riconoscimento di una piattaforma di trasmissione deve essere presentata per scritto all’Ufficio federale di giustizia (UFG).
2. La domanda deve dimostrare che i requisiti indicati nell’allegato sono soddisfatti.
3. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a. una descrizione tecnica della piattaforma di trasmissione;
b. un piano di sicurezza informatica;
c. una descrizione dei processi di gestione del servizio informatico;
d. una descrizione dettagliata del campo di applicazione del sistema di gestione della sicurezza dell’informazione ai sensi del numero 4 dell’allegato;
e. dalle imprese private: il certificato ISO conformemente al numero 4.1 dell’allegato;
f. dalle autorità: il rapporto dell’audit interno conformemente al numero 4.2 dell’allegato;
g. indicazioni riguardanti il server orario di riferimento utilizzato per la sincronizzazione dell’orario di sistema della piattaforma di trasmissione.
4. L’UFG può avvalersi di terzi per l’esame dei documenti presentati.

##### **Art. 4** Obblighi di rapporto e di notifica {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--272.11--4}
1. I documenti di cui all’articolo 3 capoverso 3 devono essere aggiornati e consegnati all’UFG ogni tre anni.
2. Tutte le modifiche apportate alla piattaforma di trasmissione devono essere comunicate immediatamente all’UFG.
3. L’UFG può verificare in ogni momento se la piattaforma di trasmissione soddisfa i requisiti e richiedere documenti e prove al riguardo.

##### **Art. 5** Elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--272.11--5}
L’UFG tiene un elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute e lo pubblica in Internet[^3].

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--272.11--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2014.

(art. 2)
### Requisiti per le piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272.11--annex-1}
(Versione 2.0)

[^1]: RS  **272.1**
[^2]: RS  **172.021.2**
[^3]: L’elenco è consultabile in Internet alla pagina: www.ufg.admin.ch > Stato & Cittadino > Informatica giuridica > Comunicazione per via elettronica.