272

# Codice di diritto processuale civile svizzero

(Codice di procedura civile, CPC)

del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006[^2],

decreta:

## **Parte prima:** Disposizioni generali {#part_1}
### **Titolo primo:** Oggetto e campo d’applicazione {#part_1/tit_1}
###### **Art. 1** Oggetto {#part_1/tit_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--272--1}
Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:
a. le vertenze civili;
b. i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;
c. le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;
d. l’arbitrato.

###### **Art. 2** Relazioni internazionali {#part_1/tit_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--272--2}
Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale del 18 dicembre 1987[^3]sul diritto internazionale privato (LDIP).

###### **Art. 3** Organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione {#part_1/tit_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--272--3}
Salvo che la legge disponga altrimenti, l’organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale.

### **Titolo secondo:** Competenza dei tribunali e ricusazione {#part_1/tit_2}
#### **Capitolo 1:** Competenza per materia e competenza funzionale {#part_1/tit_2/chap_1}
###### **Art. 4** Principi {#part_1/tit_2/chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--272--4}
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto cantonale determina la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali.
2. Se la competenza per materia dipende dal valore litigioso, quest’ultimo è determinato secondo il presente Codice.

###### **Art. 5** Istanza cantonale unica {#part_1/tit_2/chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--272--5}
1. Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:
a. controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all’utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti;
b. controversie in materia cartellistica;
c. controversie vertenti sull’uso di una ditta commerciale;
d. controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 1986[^4]contro la concorrenza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quanto la Confederazione eserciti il suo diritto d’azione;
e.[^5] controversie secondo la legge federale del 13 giugno 2008[^6]sulla responsabilità civile in materia nucleare;
f.[^7] azioni giudiziali contro la Confederazione, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi;
g.[^8] controversie riguardo all’istituzione e all’esecuzione di una verifica speciale secondo gli articoli 697*c–* 697*h* ^bis^del Codice delle obbligazioni (CO)[^9];
h.[^10] controversie secondo la legge del 23 giugno 2006[^11]sugli investimenti collettivi, la legge del 19 giugno 2015[^12]sull’infrastruttura finanziaria e la legge del 15 giugno 2018[^13]sugli istituti finanziari;
i.[^14] controversie secondo la legge del 21 giugno 2013[^15]sulla protezione degli stemmi, la legge federale del 25 marzo 1954[^16]concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa e la legge federale del 15 dicembre 1961[^17]concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative.
2. Questo tribunale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.

###### **Art. 6** Tribunale commerciale {#part_1/tit_2/chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--272--6}
1. I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).
2. Vi è contenzioso commerciale se:
a. la controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno;
b.[^18] il valore litigioso eccede 30 000 franchi o si tratta di una controversia non patrimoniale;
c.[^19] le parti risultano iscritte come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero; e
d.[^20] non si tratta di una controversia derivante da un rapporto di lavoro, di una controversia secondo la legge del 6 ottobre 1989[^21]sul collocamento o la legge del 24 marzo 1995[^22]sulla parità dei sessi, né di una controversia in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali o di affitto agricolo.
3. Se soltanto il convenuto è iscritto come ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l’attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario.[^23]
4. I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su:
a. le controversie di cui all’articolo 5 capoverso 1;
b. le controversie in materia di società commerciali e cooperative;
c.[^24] le controversie che adempiono le seguenti condizioni:
        1. la controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno,
        2. il valore litigioso raggiunge almeno 100 000 franchi,
        3. le parti acconsentono all’attribuzione del giudizio della controversia al tribunale commerciale, e
        4. al momento del consenso almeno una parte ha domicilio, dimora abituale o sede all’estero.
5. Il tribunale commerciale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
6. Qualora, in caso di litisconsorzio, non tutti i litisconsorti siano iscritti come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, il tribunale commerciale è competente soltanto se lo è per tutte le azioni.[^25]

###### **Art. 7** Tribunale per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie {#part_1/tit_2/chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--272--7}
I Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994[^26]sull’assicurazione malattie.

###### **Art. 8** Azione diretta davanti all’autorità giudiziaria superiore {#part_1/tit_2/chap_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--272--8}
1. Nelle controversie patrimoniali in cui il valore litigioso raggiunga almeno 100 000 franchi l’attore, con l’accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all’autorità giudiziaria superiore.
2. L’autorità giudiziaria superiore giudica in istanza cantonale unica. È parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.[^27]

#### **Capitolo 2:** Competenza per territorio {#part_1/tit_2/chap_2}
##### **Sezione 1:** Norme generali {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1}
###### **Art. 9** Foro imperativo {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--272--9}
1. Un foro è imperativo soltanto se la legge lo prescrive espressamente.
2. Le parti non possono derogare a un foro imperativo.

###### **Art. 10** Domicilio e sede {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--272--10}
1. Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono:
a. contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;
b. contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede;
c.[^28] contro la Confederazione, al giudice della città di Berna o al giudice del domicilio, della sede o della dimora abituale dell’attore;
d. contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale.
2. Il domicilio si determina secondo il Codice civile[^29](CC). L’articolo 24 CC non è tuttavia applicabile.

###### **Art. 11** Luogo di dimora {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--272--11}
1. Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il giudice nel luogo della sua dimora abituale.
2. La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori.
3. Se il convenuto non ha una dimora abituale, è competente il giudice del suo ultimo luogo di dimora conosciuto.

###### **Art. 12** Stabile organizzazione {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--272--12}
Le azioni derivanti dalla gestione di un domicilio professionale o d’affari o di una succursale si propongono al giudice del domicilio o della sede del convenuto o al giudice del luogo di tale stabile organizzazione.

###### **Art. 13** Provvedimenti cautelari {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--272--13}
Salvo che la legge disponga altrimenti, per l’emanazione di provvedimenti cautelari è imperativo:
a. il foro competente per la causa principale; oppure
b. il foro del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito.

###### **Art. 14** Domanda riconvenzionale {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--272--14}
1. Al giudice territorialmente competente per l’azione principale si può proporre domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse.
2. Questo foro sussiste anche quando l’azione principale viene meno per qualsivoglia ragione.

###### **Art. 15** Litisconsorzio e cumulo di azioni {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--272--15}
1. Se l’azione è diretta contro più litisconsorti, il giudice competente per un convenuto lo è anche per gli altri, eccetto che questo foro risulti soltanto da una proroga.
2. Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse, il giudice competente per una di esse lo è anche per le altre.

###### **Art. 16** Azione di chiamata in causa {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--272--16}
Per l’azione di chiamata in causa è competente il giudice del processo principale.

###### **Art. 17** Proroga di foro {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--272--17}
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salva diversa stipulazione, l’azione può essere proposta soltanto al foro pattuito.
2. Il patto deve essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.

###### **Art. 18** Costituzione in giudizio del convenuto {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--272--18}
Salvo che la legge disponga altrimenti, il giudice adito è competente dal momento in cui il convenuto si esprime nel merito senza sollevare l’eccezione d’incompetenza.

###### **Art. 19** Volontaria giurisdizione {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--272--19}
Salvo che la legge disponga altrimenti, in materia di volontaria giurisdizione è imperativamente competente il giudice o l’autorità amministrativa del domicilio o della sede del richiedente.

##### **Sezione 2:** Diritto delle persone {#part_1/tit_2/chap_2/sec_2}
###### **Art. 20** Protezione della personalità e protezione dei dati {#part_1/tit_2/chap_2/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--272--20}
Per le seguenti azioni e istanze è competente il giudice del domicilio o della sede di una delle parti:
a. azioni per lesione della personalità;
b. istanze nell’ambito del diritto di risposta;
c. azioni di protezione del nome e di contestazione del cambiamento di nome;
d.[^30] azioni e istanze secondo la legge federale del 25 settembre 2020[^31]sulla protezione dei dati (LPD).

###### **Art. 21** Dichiarazione di morte e di scomparsa {#part_1/tit_2/chap_2/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--272--21}
Per le istanze di dichiarazione di morte o di scomparsa (art. 34–38 CC[^32]) è imperativo il foro dell’ultimo domicilio conosciuto della persona scomparsa.

###### **Art. 22** Rettificazione dei registri dello stato civile {#part_1/tit_2/chap_2/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--272--22}
Per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo.

##### **Sezione 3:** Diritto di famiglia {#part_1/tit_2/chap_2/sec_3}
###### **Art. 23** Istanze e azioni di diritto matrimoniale {#part_1/tit_2/chap_2/sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--272--23}
1. Per le istanze e azioni di diritto matrimoniale, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.
2. Per le istanze di separazione dei beni proposte dall’autorità di vigilanza in materia di esecuzione per debiti è imperativo il foro del domicilio del debitore.

###### **Art. 24** Istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata {#part_1/tit_2/chap_2/sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--272--24}
Per le istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.

###### **Art. 25** Accertamento e contestazione della filiazione {#part_1/tit_2/chap_2/sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--272--25}
Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione è imperativo il foro del domicilio di una parte.

###### **Art. 26** Azioni di mantenimento e di assistenza {#part_1/tit_2/chap_2/sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--272--26}
Per le azioni di mantenimento indipendenti proposte dal figlio contro i genitori e per le azioni per violazione dell’obbligo di assistenza fra parenti è imperativo il foro del domicilio di una parte.

###### **Art. 27** Pretese della madre nubile {#part_1/tit_2/chap_2/sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--272--27}
Per le pretese della madre nubile è imperativo il foro del domicilio di una parte.

##### **Sezione 4:** Diritto successorio {#part_1/tit_2/chap_2/sec_4}
###### **Art. 28** {#part_1/tit_2/chap_2/sec_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--272--28}
1. Per le azioni di diritto successorio, nonché per quelle di liquidazione del regime dei beni in caso di morte di uno dei coniugi o dei partner registrati è competente il giudice dell’ultimo domicilio del defunto.
2. Per le misure in relazione alla devoluzione dell’eredità è imperativamente competente l’autorità dell’ultimo domicilio del defunto. Se la morte non è avvenuta nel luogo di domicilio, l’autorità del luogo del decesso ne avvisa quella del domicilio e prende le misure necessarie per la conservazione dei beni che si trovano nel luogo del decesso.
3. Le azioni indipendenti concernenti l’attribuzione ereditaria di un’azienda o di un fondo agricoli possono essere proposte anche al giudice del luogo di situazione della cosa.

##### **Sezione 5:** Diritti reali {#part_1/tit_2/chap_2/sec_5}
###### **Art. 29** Fondi {#part_1/tit_2/chap_2/sec_5/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--272--29}
1. Per le seguenti azioni è competente il giudice del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario:
a. azioni reali;
b. azioni contro la comunione dei proprietari per piani;
c. azioni di costituzione di diritti di pegno legali.
2. Le altre azioni che si riferiscono a diritti su fondi possono essere proposte anche al giudice del domicilio o della sede del convenuto.
3. Se l’azione concerne più fondi oppure se il fondo è stato intavolato nel registro fondiario in più circondari, è competente il giudice del luogo di situazione del fondo di maggiore estensione, rispettivamente quello dove si trova la parte più estesa del fondo.
4. Nelle cause di volontaria giurisdizione concernenti diritti su fondi è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario.

###### **Art. 30** Cose mobili {#part_1/tit_2/chap_2/sec_5/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--272--30}
1. Per le azioni in materia di diritti reali mobiliari o di possesso di cose mobili e per le azioni in materia di crediti garantiti da pegno mobiliare è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione della cosa.
2. Nelle cause di volontaria giurisdizione è imperativo il foro del domicilio o della sede del richiedente o il foro del luogo di situazione della cosa.

##### **Sezione 6:** Azioni da contratto {#part_1/tit_2/chap_2/sec_6}
###### **Art. 31** Principio {#part_1/tit_2/chap_2/sec_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--272--31}
Per le azioni derivanti da contratto è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto oppure il giudice del luogo in cui dev’essere eseguita la prestazione caratteristica.

###### **Art. 32** Contratti conclusi con consumatori {#part_1/tit_2/chap_2/sec_6/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--272--32}
1. In materia di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è competente:
a. per le azioni del consumatore, il giudice del domicilio o della sede di una delle parti;
b. per le azioni del fornitore, il giudice del domicilio del convenuto.
2. Sono contratti conclusi con consumatori quelli su prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e offerte dall’altra parte nell’ambito della sua attività professionale o commerciale.

###### **Art. 33** Locazione e affitto di beni immobili {#part_1/tit_2/chap_2/sec_6/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--272--33}
Per le azioni in materia di locazione e di affitto di beni immobili è competente il giudice del luogo di situazione della cosa.

###### **Art. 34** Diritto del lavoro {#part_1/tit_2/chap_2/sec_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--272--34}
1. Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro.
2. Per le azioni fondate sulla legge del 6 ottobre 1989[^33]sul collocamento, proposte da una persona in cerca di impiego o da un lavoratore, oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo del domicilio d’affari del collocatore o del prestatore con cui è stato concluso il contratto.

###### **Art. 35** Rinuncia ai fori legali {#part_1/tit_2/chap_2/sec_6/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--272--35}
1. Non possono rinunciare ai fori secondo gli articoli 32–34, né a priori, né mediante costituzione in giudizio:
a. il consumatore;
b. il conduttore o affittuario di locali di abitazione o commerciali;
c. l’affittuario agricolo;
d. la persona in cerca d’impiego o il lavoratore.
2. Rimane salva la proroga di foro pattuita dopo l’insorgere della controversia.

##### **Sezione 7:** Azioni da atto illecito {#part_1/tit_2/chap_2/sec_7}
###### **Art. 36** Principio {#part_1/tit_2/chap_2/sec_7/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--272--36}
Per le azioni da atto illecito è competente il giudice del domicilio o della sede del danneggiato o del convenuto o il giudice del luogo dell’atto o dell’evento.

###### **Art. 37** Risarcimento in caso di provvedimenti cautelari ingiustificati {#part_1/tit_2/chap_2/sec_7/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--272--37}
Per le azioni di risarcimento del danno in caso di provvedimenti cautelari ingiustificati è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il provvedimento è stato emanato.

###### **Art. 38** Incidenti di veicoli a motore e di cicli {#part_1/tit_2/chap_2/sec_7/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--272--38}
1. Per le azioni in materia di incidenti di veicoli a motore e di cicli è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo dell’incidente.
2. Se l’azione è diretta contro l’Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 della LF del 19 dic. 1958[^34]sulla circolazione stradale, LCStr) o contro il Fondo nazionale di garanzia (art. 76 LCStr), oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo di una delle loro succursali.

###### **Art. 38a** Danni nucleari {#part_1/tit_2/chap_2/sec_7/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--272--38_a}
1. Per le azioni in materia di incidenti nucleari è imperativo il foro del Cantone in cui si è prodotto il sinistro.
2. Se è impossibile determinare tale Cantone con certezza, è imperativo il foro del Cantone in cui è situato l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile.
3. Se risultano competenti più fori, è imperativo il foro del Cantone che presenta il legame più stretto con il sinistro e ne subisce maggiormente le conseguenze.

###### **Art. 39** Azione in via adesiva nel processo penale {#part_1/tit_2/chap_2/sec_7/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--272--39}
È fatta salva la competenza del giudice penale per il giudizio delle pretese civili fatte valere in via adesiva.

##### **Sezione 8:** Diritto commerciale {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8}
###### **Art. 40** Diritto societario e registro di commercio {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--272--40}
1. Per le azioni di responsabilità in materia di diritto societario è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice della sede della società.
2. Per la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato è imperativamente competente il giudice dell’ultima sede iscritta dell’ente giuridico cancellato.[^35]

###### **Art. 41** {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--272--41}

###### **Art. 42** Fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--272--42}
Per le azioni fondate sulla legge del 3 ottobre 2003[^36]sulla fusione è competente il giudice della sede di uno dei soggetti giuridici coinvolti.

###### **Art. 43** Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--272--43}
1. Per l’ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società.
2. Per l’ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario.
3. Per l’ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore.
4. Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento.

###### **Art. 44** Prestiti in obbligazioni {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--272--44}
Per l’autorizzazione a convocare l’assemblea degli obbligazionisti la competenza per territorio è retta dall’articolo 1165 CO[^37].

###### **Art. 45** Investimenti collettivi {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--272--45}
Per le azioni degli investitori e del rappresentante della comunità degli investitori è imperativo il foro del luogo di sede del titolare dell’autorizzazione interessato.

##### **Sezione 9:** Esecuzione per debiti e fallimento {#part_1/tit_2/chap_2/sec_9}
###### **Art. 46** {#part_1/tit_2/chap_2/sec_9/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--272--46}
Per le azioni fondate sulla legge federale dell’11 aprile 1889[^38]sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) la competenza per territorio è determinata dal presente capitolo, in quanto la LEF non preveda un altro foro.

#### **Capitolo 3:** Ricusazione {#part_1/tit_2/chap_3}
###### **Art. 47** Motivi {#part_1/tit_2/chap_3/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--272--47}
1. Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se:
a. ha un interesse personale nella causa;
b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;
c. è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d. è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;
e. è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f. per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
2. Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione:
a. alla decisione circa il gratuito patrocinio;
b. alla procedura di conciliazione;
c. al rigetto dell’opposizione secondo gli articoli 80–84 LEF[^39];
d. all’emanazione di provvedimenti cautelari;
e. alla procedura a tutela dell’unione coniugale.

###### **Art. 48** Obbligo di comunicazione {#part_1/tit_2/chap_3/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--272--48}
Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria e si trova in un caso di possibile ricusazione lo comunica tempestivamente e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.

###### **Art. 49** Domanda di ricusazione {#part_1/tit_2/chap_3/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--272--49}
1. La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
2. Il ricusando si pronuncia sulla domanda.

###### **Art. 50** Decisione {#part_1/tit_2/chap_3/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--272--50}
1. Se il motivo di ricusazione è contestato, decide il giudice.
2. La decisione del giudice è impugnabile mediante reclamo.

###### **Art. 51** Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione {#part_1/tit_2/chap_3/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--272--51}
1. Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
2. Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.
3. Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento e non è più disponibile alcun altro mezzo d’impugnazione, si applicano le disposizioni sulla revisione.[^40]

### **Titolo terzo:** Principi di procedura e presupposti processuali {#part_1/tit_3}
#### **Capitolo 1:** Principi di procedura {#part_1/tit_3/chap_1}
###### **Art. 52** Comportamento secondo buona fede {#part_1/tit_3/chap_1/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--272--52}
1. Tutte le persone che partecipano al procedimento devono comportarsi secondo buona fede.
2. Le indicazioni errate riguardo ai mezzi di impugnazione possono essere fatte valere nei confronti di qualsiasi giudice in quanto comportino un vantaggio per la parte che se ne prevale.[^41]

###### **Art. 53** Diritto di essere sentiti {#part_1/tit_3/chap_1/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--272--53}
1. Le parti hanno il diritto di essere sentite.
2. Le parti hanno segnatamente il diritto di consultare gli atti e di farsene rilasciare copia, sempre che preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongano.
3. Hanno il diritto di esprimersi su tutti gli atti di causa della controparte. A tal fine il giudice impartisce loro un termine di almeno dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si considera che vi abbiano rinunciato.[^42]

###### **Art. 54** Pubblicità del procedimento {#part_1/tit_3/chap_1/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--272--54}
1. Le udienze e l’eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.
2. Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev’essere pubblica.
3. Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.
4. I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.

###### **Art. 55** Principio dispositivo e riserva del principio inquisitorio {#part_1/tit_3/chap_1/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--272--55}
1. Le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle prove d’ufficio.

###### **Art. 56** Interpello {#part_1/tit_3/chap_1/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--272--56}
Se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’opportunità di rimediarvi ponendole pertinenti domande.

###### **Art. 57** Applicazione d’ufficio del diritto {#part_1/tit_3/chap_1/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--272--57}
Il giudice applica d’ufficio il diritto.

###### **Art. 58** Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti {#part_1/tit_3/chap_1/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--272--58}
1. Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.

#### **Capitolo 2:** Presupposti processuali {#part_1/tit_3/chap_2}
###### **Art. 59** Principio {#part_1/tit_3/chap_2/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--272--59}
1. Il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.
2. Sono presupposti processuali segnatamente:
a. l’interesse degno di protezione dell’attore o instante;
b. la competenza per materia e per territorio del giudice;
c. la capacità di essere parte e la capacità processuale;
d. l’assenza di litispendenza altrove;
e. l’assenza di regiudicata;
f. la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie.

###### **Art. 60** Esame dei presupposti processuali {#part_1/tit_3/chap_2/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--272--60}
Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali.

###### **Art. 61** Patto d’arbitrato {#part_1/tit_3/chap_2/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--272--61}
Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che:
a. il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
b. il giudice statale accerti la manifesta nullità o inadempibilità del patto d’arbitrato; oppure
c. il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.

### **Titolo quarto:** Pendenza della causa ed effetti della desistenza {#part_1/tit_4}
###### **Art. 62** Inizio della pendenza della causa {#part_1/tit_4/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--272--62}
1. Il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione, dell’istanza introduttiva del giudizio o della richiesta comune di divorzio determina la pendenza della causa.
2. Alle parti è data conferma del ricevimento dell’atto.

###### **Art. 63** Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura {#part_1/tit_4/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--272--63}
1. Se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, o inoltrato conformemente all’articolo 143 capoverso 1^bis^, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta.[^43]
2. Lo stesso vale se l’azione fu promossa in errato tipo di procedura.
3. Sono fatti salvi gli speciali termini legali d’azione previsti dalla LEF[^44].

###### **Art. 64** Effetti della pendenza della causa {#part_1/tit_4/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--272--64}
1. La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti:
a. impedisce tra le parti la creazione altrove di una litispendenza sull’oggetto litigioso;
b. mantiene inalterata la competenza per territorio.
2. Per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice.

###### **Art. 65** Effetti della desistenza {#part_1/tit_4/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--272--65}
La parte che desiste davanti al giudice competente non può avviare contro la controparte un nuovo processo inerente allo stesso oggetto litigioso se il giudice adito ha già notificato la petizione al convenuto e questi non acconsente al ritiro dell’azione.

### **Titolo quinto:** Parti e terzi partecipanti al processo {#part_1/tit_5}
#### **Capitolo 1:** Capacità di essere parte e capacità processuale {#part_1/tit_5/chap_1}
###### **Art. 66** Capacità di essere parte {#part_1/tit_5/chap_1/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--272--66}
Ha capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere parte in virtù del diritto federale.

###### **Art. 67** Capacità processuale {#part_1/tit_5/chap_1/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--272--67}
1. Ha capacità processuale chi ha l’esercizio dei diritti civili.
2. Chi non ha l’esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale.
3. Se capace di discernimento, chi non ha l’esercizio dei diritti civili può:
a. esercitare autonomamente i diritti inerenti alla sua personalità;
b. in caso di pericolo nel ritardo, svolgere provvisoriamente lui stesso gli atti necessari.

#### **Capitolo 2:** Rappresentanza delle parti {#part_1/tit_5/chap_2}
###### **Art. 68** Rappresentanza contrattuale {#part_1/tit_5/chap_2/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--272--68}
1. Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo.
2. Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio:
a. in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000[^45]sugli avvocati;
b. dinanzi all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede;
c. nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell’articolo 27 LEF[^46];
d. dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede.
3. Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura.
4. Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate.

###### **Art. 69** Parte incapace di condurre la propria causa {#part_1/tit_5/chap_2/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--272--69}
1. Se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d’ufficio.
2. Il giudice avvisa l’autorità di protezione degli adulti e quella di protezione dei minori se reputa che si debbano adottare misure protettive.[^47]

#### **Capitolo 3:** Litisconsorzio {#part_1/tit_5/chap_3}
###### **Art. 70** Litisconsorzio necessario {#part_1/tit_5/chap_3/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--272--70}
1. Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.
2. Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti; sono eccettuate le impugnazioni.

###### **Art. 71** Litisconsorzio facoltativo {#part_1/tit_5/chap_3/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--272--71}
1. ** Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se:
a. si tratta di statuire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili;
b. alle singole azioni è applicabile lo stesso tipo di procedura; e
c. il giudice adito è competente per materia per ciascuna pretesa.
2. Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.

###### **Art. 72** Rappresentante comune {#part_1/tit_5/chap_3/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--272--72}
I litisconsorti possono designare un rappresentante comune, altrimenti le notificazioni sono fatte a ciascuno di loro.

#### **Capitolo 4:** Intervento {#part_1/tit_5/chap_4}
##### **Sezione 1:** Intervento principale {#part_1/tit_5/chap_4/sec_1}
###### **Art. 73** {#part_1/tit_5/chap_4/sec_1/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--272--73}
1. Chi afferma di avere sull’oggetto litigioso un diritto totalmente o parzialmente preclusivo rispetto a quelli di entrambe le parti può proporre azione contro di esse davanti al giudice presso cui è pendente il processo in prima istanza.
2. Il giudice può sospendere il processo fintanto che l’azione dell’interveniente principale non sia passata in giudicato oppure riunire i due procedimenti.

##### **Sezione 2:** Intervento adesivo {#part_1/tit_5/chap_4/sec_2}
###### **Art. 74** Principio {#part_1/tit_5/chap_4/sec_2/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--272--74}
Chi rende verosimile un interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell’una o dell’altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo adesivo e a tal fine farne istanza al giudice.

###### **Art. 75** Istanza {#part_1/tit_5/chap_4/sec_2/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--272--75}
1. L’istanza di intervento deve indicare le ragioni dell’intervento e la parte a sostegno della quale si interviene.
2. Il giudice decide sull’istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impugnabile mediante reclamo.

###### **Art. 76** Diritti dell’interveniente {#part_1/tit_5/chap_4/sec_2/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--272--76}
1. L’interveniente può, a sostegno della parte principale, intraprendere tutti gli atti processuali ammissibili secondo la fase della procedura; può segnatamente far valere qualsivoglia mezzo d’azione e di difesa, nonché proporre mezzi d’impugnazione.
2. Gli atti processuali dell’interveniente che contrastino con quelli della parte principale sono processualmente ininfluenti.

###### **Art. 77** Effetti dell’intervento {#part_1/tit_5/chap_4/sec_2/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--272--77}
L’esito sfavorevole del processo per la parte principale ha effetto anche nei confronti dell’interveniente, eccetto che:
a. in conseguenza dello stato di avanzamento del processo al momento dell’intervento o di atti od omissioni della parte principale, egli sia stato impedito di proporre mezzi d’azione o di difesa; oppure
b. la parte principale abbia omesso, scientemente o per negligenza grave, di proporre mezzi di azione o di difesa di cui egli non era a conoscenza.

#### **Capitolo 5:** Chiamata in causa {#part_1/tit_5/chap_5}
##### **Sezione 1:** Semplice denuncia della lite {#part_1/tit_5/chap_5/sec_1}
###### **Art. 78** Principi {#part_1/tit_5/chap_5/sec_1/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--272--78}
1. Ogni parte che intenda rivalersi su un terzo o ne tema la rivalsa in caso di soccombenza nel processo può denunciargli la lite ingiungendogli di assisterla nel processo.
2. Il terzo può a sua volta denunciare la lite ad altri.

###### **Art. 79** Posizione del terzo denunciato {#part_1/tit_5/chap_5/sec_1/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--272--79}
1. Il denunciato può:
a. intervenire senz’altro a favore della parte che gli ha denunciato la lite; oppure
b. col consenso della parte che gli ha denunciato la lite, condurre la causa in sua vece.
2. Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, il processo continua nondimeno il suo corso.

###### **Art. 80** Effetti della denuncia della lite {#part_1/tit_5/chap_5/sec_1/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--272--80}
Si applica per analogia l’articolo 77.

##### **Sezione 2:** Azione di chiamata in causa {#part_1/tit_5/chap_5/sec_2}
###### **Art. 81** Principi {#part_1/tit_5/chap_5/sec_2/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--272--81}
1. La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l’azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se:
a. le pretese sono materialmente connesse con l’azione principale;
b. il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e
c. l’azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria.[^48]
2. Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa.
3. .[^49]

###### **Art. 82** Procedura {#part_1/tit_5/chap_5/sec_2/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--272--82}
1. La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell’ambito della risposta alla petizione o nell’ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch’essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch’essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.[^50]
2. Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
3. Se l’azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l’estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l’articolo 125.
4. La decisione circa l’ammissibilità dell’azione è impugnabile mediante reclamo.

#### **Capitolo 6:** Sostituzione di parte {#part_1/tit_5/chap_6}
###### **Art. 83** {#part_1/tit_5/chap_6/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--272--83}
1. Se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto dell’alienante.
2. La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate.
3. In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione.
4. Se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale.

### **Titolo sesto:** Azioni {#part_1/tit_6}
###### **Art. 84** Azione di condanna a una prestazione {#part_1/tit_6/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--272--84}
1. Con l’azione di condanna a una prestazione l’attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa.
2. Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata.

###### **Art. 85** Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso {#part_1/tit_6/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--272--85}
1. Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l’entità della pretesa sia precisata già all’inizio del processo, l’attore può promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio.
2. Dopo l’assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l’entità della pretesa.[^51]Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia.

###### **Art. 86** Azione parziale {#part_1/tit_6/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--272--86}
Se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima.

###### **Art. 87** Azione costitutiva {#part_1/tit_6/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--272--87}
Con l’azione costitutiva l’attore chiede che venga pronunciata la costituzione, la modifica o la soppressione di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.

###### **Art. 88** Azione d’accertamento {#part_1/tit_6/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--272--88}
Con l’azione d’accertamento l’attore chiede che sia accertata giudizialmente l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.

###### **Art. 89** Azione collettiva {#part_1/tit_6/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--272--89}
1. Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.
2. Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:
a. proibire una lesione imminente;
b. far cessare una lesione attuale;
c. accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
3. Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.

###### **Art. 90** Cumulo di azioni {#part_1/tit_6/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--272--90}
1. L’attore può riunire in un’unica azione più pretese contro una medesima parte se:
a. per ciascuna di esse è competente per materia il giudice adito; e
b. risulta applicabile la stessa procedura.
2. Il cumulo di azioni è pure ammesso quando la competenza per materia o il tipo di procedura differiscono soltanto a causa del valore litigioso. Se risultano applicabili procedure diverse, le pretese sono giudicate in procedura ordinaria.[^52]

### **Titolo settimo:** Valore litigioso {#part_1/tit_7}
###### **Art. 91** Principio {#part_1/tit_7/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--272--91}
1. Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati.
2. Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice.

###### **Art. 92** Rendite e prestazioni periodiche {#part_1/tit_7/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--272--92}
1. Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.
2. Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l’importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.

###### **Art. 93** Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni {#part_1/tit_7/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--272--93}
1. In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente.
2. In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati.

###### **Art. 94** Domanda riconvenzionale {#part_1/tit_7/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--272--94}
1. Se all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese.
2. Per la determinazione delle spese giudiziarie, i valori litigiosi vengono sommati, eccetto che azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.
3. Se l’azione principale è un’azione parziale, le spese giudiziarie sono determinate esclusivamente in base al valore litigioso dell’azione principale.[^53]

###### **Art. 94a** Azione collettiva {#part_1/tit_7/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--272--94_a}
In caso di azione collettiva, se le parti non si accordano in merito al valore litigioso oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il giudice determina il valore litigioso secondo il proprio apprezzamento, in funzione degli interessi dei singoli membri del gruppo di persone in questione e dell’importanza della causa.

### **Titolo ottavo:** Spese giudiziarie e gratuito patrocinio {#part_1/tit_8}
#### **Capitolo 1:** Spese giudiziarie {#part_1/tit_8/chap_1}
###### **Art. 95** Definizioni {#part_1/tit_8/chap_1/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--272--95}
1. Sono spese giudiziarie:
a. le spese processuali;
b. le spese ripetibili.
2. Sono spese processuali:
a. gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;
b. gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);
c. le spese dell’assunzione delle prove;
d. le spese di traduzione e interpretariato;
e. le spese per la rappresentanza del figlio (art. 299 e 300).
3. Sono spese ripetibili:
a. le spese necessarie;
b. le spese per la rappresentanza professionale in giudizio;
c. in casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.

###### **Art. 96** Tariffe e distrazione delle spese ripetibili {#part_1/tit_8/chap_1/art_96 omnilex-key=ch-fedlex--272--96}
1. ** I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie. È fatta salva la normativa in materia di tasse ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LEF[^54].
2. ** I Cantoni possono prevedere che l’avvocato ha un diritto esclusivo agli onorari e spese assegnati a titolo di spese ripetibili.

###### **Art. 97** Informazione circa le spese giudiziarie {#part_1/tit_8/chap_1/art_97 omnilex-key=ch-fedlex--272--97}
Il giudice informa la parte non patrocinata da un avvocato sull’importo presumibile delle spese giudiziarie, nonché sul gratuito patrocinio.

###### **Art. 98** Anticipazione delle spese {#part_1/tit_8/chap_1/art_98 omnilex-key=ch-fedlex--272--98}
1. Il giudice e l’autorità di conciliazione possono esigere che l’attore anticipi un importo a copertura della metà al massimo delle spese processuali presumibili.
2. Possono esigere l’anticipazione di un importo a copertura della totalità delle spese processuali presumibili:
a. nei procedimenti di cui all’articolo 6 capoverso 4 lettera c e all’articolo 8;
b. nella procedura di conciliazione;
c. nella procedura sommaria, eccettuati i provvedimenti cautelari di cui all’articolo 248 lettera d e le cause del diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305;
d. nella procedura di ricorso.

###### **Art. 99** Cauzione per le spese ripetibili {#part_1/tit_8/chap_1/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--272--99}
1. Su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se:
a. non ha domicilio o sede in Svizzera;
b. risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni;
c. è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura; oppure
d. per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso.
2. In caso di litisconsorzio necessario occorre prestare cauzione solo se tutti i litisconsorti si trovano in una delle situazioni di cui al capoverso 1.
3. Non vi è obbligo di prestare cauzione:
a. nella procedura semplificata, tranne nelle controversie patrimoniali secondo l’articolo 243 capoverso 1;
b. nella procedura di divorzio;
c. nella procedura sommaria, eccettuata la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257);
d.[^55] nella procedura relativa a una controversia secondo la LPD[^56].

###### **Art. 100** Genere e entità della cauzione {#part_1/tit_8/chap_1/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--272--100}
1. La cauzione può essere prestata in contanti o tramite una garanzia di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera.
2. La cauzione può in seguito essere aumentata, ridotta o soppressa dal giudice.

###### **Art. 101** Prestazione dell’anticipo e della cauzione {#part_1/tit_8/chap_1/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--272--101}
1. Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell’anticipo e della cauzione.
2. Possono essere ordinati provvedimenti cautelari già prima della prestazione della cauzione.
3. Se l’anticipo o la cauzione non sono prestati nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell’azione o dell’istanza.

###### **Art. 102** Anticipo per l’assunzione delle prove {#part_1/tit_8/chap_1/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--272--102}
1. Ogni parte deve anticipare le spese processuali per le assunzioni di prove da lei richieste.
2. Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l’assunzione di prove richieste da entrambe.
3. L’anticipo non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso contrario, l’assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d’ufficio i fatti.

###### **Art. 103** Impugnazione {#part_1/tit_8/chap_1/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--272--103}
Le decisioni in materia di anticipazione delle spese e di prestazione della cauzione sono impugnabili mediante reclamo.

#### **Capitolo 2:** Ripartizione e liquidazione delle spese giudiziarie {#part_1/tit_8/chap_2}
###### **Art. 104** Decisione sulle spese giudiziarie {#part_1/tit_8/chap_2/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--272--104}
1. Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
2. In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento.
3. In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.
4. In caso di giudizio di rinvio l’autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.

###### **Art. 105** Determinazione e ripartizione delle spese giudiziarie {#part_1/tit_8/chap_2/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--272--105}
1. Le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio.
2. Il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 96). Le parti possono presentare una nota delle loro spese.

###### **Art. 106** Principi di ripartizione {#part_1/tit_8/chap_2/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--272--106}
1. Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto.
2. In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura.
3. Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.[^57]

###### **Art. 107** Ripartizione secondo equità {#part_1/tit_8/chap_2/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--272--107}
1. Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
a. l’azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell’entità delle conclusioni, e l’ammontare della pretesa dipendeva dall’apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
b. una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
c. si tratta di una causa del diritto di famiglia;
d. si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;
e. la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti;
f. altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura.
1bis. In caso di reiezione di un’azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l’attore.[^58]
2. Per motivi d’equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.

###### **Art. 108** Spese giudiziarie inutili {#part_1/tit_8/chap_2/art_108 omnilex-key=ch-fedlex--272--108}
Le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate.

###### **Art. 109** Ripartizione in caso di transazione giudiziaria {#part_1/tit_8/chap_2/art_109 omnilex-key=ch-fedlex--272--109}
1. In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.
2. Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106–108 se:
a. la transazione è silente in merito;
b. la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio.

###### **Art. 110** Impugnazione {#part_1/tit_8/chap_2/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--272--110}
La decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo.

###### **Art. 111** Liquidazione delle spese giudiziarie {#part_1/tit_8/chap_2/art_111 omnilex-key=ch-fedlex--272--111}
1. Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti nei casi in cui la parte che ha prestato un anticipo è condannata a pagare le spese. Negli altri casi, l’anticipo è rimborsato. L’importo che non fosse coperto dagli anticipi è a carico della parte condannata a pagare le spese.[^59]
2. La parte condannata a pagare le spese deve pagare all’altra le ripetibili assegnate dal giudice.[^60]
3. Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.

###### **Art. 112** Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali {#part_1/tit_8/chap_2/art_112 omnilex-key=ch-fedlex--272--112}
1. Per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono.
2. I crediti relativi alle spese processuali si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del procedimento.
3. L’interesse di mora è del 5 per cento.

#### **Capitolo 3:** Normative speciali in materia di spese {#part_1/tit_8/chap_3}
###### **Art. 113** Procedura di conciliazione {#part_1/tit_8/chap_3/art_113 omnilex-key=ch-fedlex--272--113}
1. Nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili. È fatta salva l’indennità di gratuito patrocinio a carico del Cantone.
2. Nella procedura di conciliazione non sono addossate spese processuali per le controversie:
a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995[^61]sulla parità dei sessi;
b. secondo la legge del 13 dicembre 2002[^62]sui disabili;
c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo;
d. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989[^63]sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
e. secondo la legge del 17 dicembre 1993[^64]sulla partecipazione;
f. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994[^65]sull’assicurazione malattie;
g.[^66] secondo la LPD[^67].

###### **Art. 114** Procedura decisionale {#part_1/tit_8/chap_3/art_114 omnilex-key=ch-fedlex--272--114}
Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie:
a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995[^68]sulla parità dei sessi;
b. secondo la legge del 13 dicembre 2002[^69]sui disabili;
c. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989[^70]sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
d. secondo la legge del 17 dicembre 1993[^71]sulla partecipazione;
e. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994[^72]sull’assicurazione malattie;
f.[^73] per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28*b* CC[^74]o riguardanti la sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28*c* CC;
g.[^75] secondo la LPD[^76].

###### **Art. 115** Condanna alle spese {#part_1/tit_8/chap_3/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--272--115}
1. In caso di malafede o temerarietà processuali, le spese processuali possono essere addossate a una parte anche nelle procedure gratuite.
2. Per le controversie di cui all’articolo 114 lettera f le spese processuali possono essere addossate alla parte soccombente se contro di essa è stato ordinato un divieto secondo l’articolo 28*b* CC[^77]o una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28*c* CC.[^78]

###### **Art. 116** Esenzione dalle spese secondo il diritto cantonale {#part_1/tit_8/chap_3/art_116 omnilex-key=ch-fedlex--272--116}
1. I Cantoni possono prevedere altre esenzioni dalle spese giudiziarie.
2. Le esenzioni che il diritto cantonale prevede a favore del Cantone medesimo, dei Comuni e di altri enti di diritto cantonale valgono anche per la Confederazione.

#### **Capitolo 4:** Gratuito patrocinio {#part_1/tit_8/chap_4}
###### **Art. 117** Diritto {#part_1/tit_8/chap_4/art_117 omnilex-key=ch-fedlex--272--117}
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque:
a. sia sprovvisto dei mezzi necessari; e
b. la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.

###### **Art. 118** Estensione {#part_1/tit_8/chap_4/art_118 omnilex-key=ch-fedlex--272--118}
1. Il gratuito patrocinio comprende:
a. l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
b. l’esenzione dalle spese processuali;
c. la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo.
2. Il gratuito patrocinio può essere concesso integralmente o in parte. Può essere concesso anche per l’assunzione di prove a titolo cautelare.[^79]
3. Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte.

###### **Art. 119** Istanza e procedura {#part_1/tit_8/chap_4/art_119 omnilex-key=ch-fedlex--272--119}
1. L’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa.
2. L’instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato.
3. Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili.
4. In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo.
5. In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta.
6. Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali.

###### **Art. 120** Revoca del gratuito patrocinio {#part_1/tit_8/chap_4/art_120 omnilex-key=ch-fedlex--272--120}
Il giudice revoca il gratuito patrocinio se le condizioni per la sua concessione non sono più o non sono mai state adempiute.

###### **Art. 121** Impugnazione {#part_1/tit_8/chap_4/art_121 omnilex-key=ch-fedlex--272--121}
Le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo.

###### **Art. 122** Liquidazione delle spese giudiziarie {#part_1/tit_8/chap_4/art_122 omnilex-key=ch-fedlex--272--122}
1. Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta soccombente, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:
a. il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone;
b. le spese processuali sono a carico del Cantone;
c. alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati;
d. la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le ripetibili alla controparte.
2. Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. A pagamento avvenuto, la pretesa passa al Cantone.

###### **Art. 123** Rifusione {#part_1/tit_8/chap_4/art_123 omnilex-key=ch-fedlex--272--123}
1. La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo.
2. La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento.

### **Titolo nono:** Direzione del processo, atti processuali e termini {#part_1/tit_9}
#### **Capitolo 1:** Direzione del processo {#part_1/tit_9/chap_1}
###### **Art. 124** Principi {#part_1/tit_9/chap_1/art_124 omnilex-key=ch-fedlex--272--124}
1. Il giudice dirige il processo. Prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento.
2. La direzione del processo può essere affidata a un solo membro del tribunale.
3. Il giudice può tentare in ogni momento di conciliare le parti.

###### **Art. 125** Semplificazione del processo {#part_1/tit_9/chap_1/art_125 omnilex-key=ch-fedlex--272--125}
Per semplificare il processo il giudice può segnatamente:
a. limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni;
b. ordinare la disgiunzione della causa nelle sue eventuali singole azioni;
c. ordinare la congiunzione di più cause;
d. rinviare la domanda riconvenzionale a un procedimento separato.

###### **Art. 126** Sospensione del procedimento {#part_1/tit_9/chap_1/art_126 omnilex-key=ch-fedlex--272--126}
1. Il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento.
2. La decisione di sospensione è impugnabile mediante reclamo.

###### **Art. 127** Rimessione in caso di connessione di cause {#part_1/tit_9/chap_1/art_127 omnilex-key=ch-fedlex--272--127}
1. Se davanti a giudici diversi sono pendenti più azioni materialmente connesse, il giudice successivamente adito può disporre la rimessione della causa pendente presso di lui a quello preventivamente adito, se questi vi acconsente.
2. La decisione di rimessione è impugnabile mediante reclamo.

###### **Art. 128** Disciplina nel processo e malafede o temerarietà processuali {#part_1/tit_9/chap_1/art_128 omnilex-key=ch-fedlex--272--128}
1. Chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi. Il giudice può inoltre ordinarne l’allontanamento.
2. Per l’esecuzione di quanto da lui disposto, il giudice può far capo alla polizia.
3. In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.
4. La multa disciplinare è impugnabile mediante reclamo.

#### **Capitolo 2:** Forma degli atti processuali {#part_1/tit_9/chap_2}
##### **Sezione 1:** Lingua del procedimento {#part_1/tit_9/chap_2/sec_1}
###### **Art. 129** {#part_1/tit_9/chap_2/sec_1/art_129 omnilex-key=ch-fedlex--272--129}
1. Il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone. In presenza di più lingue ufficiali i Cantoni emanano le necessarie disposizioni.
2. Il diritto cantonale può prevedere che, su richiesta di tutte le parti, siano utilizzate le seguenti lingue:
a. un’altra lingua nazionale, fermo restando che nessuna parte può rinunciare a priori alla lingua del procedimento ai sensi del capoverso 1;
b. l’inglese davanti al tribunale commerciale, o davanti al giudice ordinario, nel contenzioso commerciale internazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 4 lettera c.[^80]

##### **Sezione 2:** Atti scritti delle parti {#part_1/tit_9/chap_2/sec_2}
###### **Art. 130** Forma {#part_1/tit_9/chap_2/sec_2/art_130 omnilex-key=ch-fedlex--272--130}
1. Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.
2. In caso di trasmissione per via elettronica, l’atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016^[^81]^sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
a. il formato dell’atto scritto e dei relativi allegati;
b. le modalità di trasmissione;
c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

###### **Art. 131** Numero delle copie {#part_1/tit_9/chap_2/sec_2/art_131 omnilex-key=ch-fedlex--272--131}
Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti; altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.

###### **Art. 132** Atti viziati da carenze formali o da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva {#part_1/tit_9/chap_2/sec_2/art_132 omnilex-key=ch-fedlex--272--132}
1. Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell’atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l’atto si considera non presentato.
2. Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi.
3. Gli atti scritti dovuti a condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva sono rinviati al mittente senz’altra formalità.

##### **Sezione 3:** Citazione {#part_1/tit_9/chap_2/sec_3}
###### **Art. 133** Contenuto {#part_1/tit_9/chap_2/sec_3/art_133 omnilex-key=ch-fedlex--272--133}
La citazione contiene:
a. il nome e l’indirizzo della persona citata;
b. l’oggetto della causa e le parti;
c. la qualità nella quale la persona è citata;
d.[^82] il luogo, la data e l’ora in cui la persona citata deve comparire, o essere dispo-nibile in caso d’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva;
e. l’atto processuale per il quale la persona è citata;
f. le conseguenze in caso di mancata comparizione;
g. la data della citazione medesima e la firma dell’autorità citante.

###### **Art. 134** Termine {#part_1/tit_9/chap_2/sec_3/art_134 omnilex-key=ch-fedlex--272--134}
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione deve essere spedita almeno dieci giorni prima della data della prevista comparizione.

###### **Art. 135** Rinvio della comparizione {#part_1/tit_9/chap_2/sec_3/art_135 omnilex-key=ch-fedlex--272--135}
Il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi:
a. d’ufficio; oppure
b. su richiesta tempestiva.

##### **Sezione 4:** Notificazioni giudiziarie {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4}
###### **Art. 136** Documenti soggetti a notificazione {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4/art_136 omnilex-key=ch-fedlex--272--136}
Il tribunale notifica alle persone interessate segnatamente:
a. le citazioni;
b. le proprie ordinanze e decisioni;
c. gli atti scritti della controparte.

###### **Art. 137** In caso di rappresentanza {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4/art_137 omnilex-key=ch-fedlex--272--137}
Se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al rappresentante.

###### **Art. 138** Forma {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4/art_138 omnilex-key=ch-fedlex--272--138}
1. La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
2. La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.
3. La notificazione è pure considerata avvenuta:
a. in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b. in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
4. Se non si tratta di citazioni, ordinanze o decisioni, la notificazione può avvenire anche per invio postale ordinario.

###### **Art. 139** Notificazione per via elettronica {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4/art_139 omnilex-key=ch-fedlex--272--139}
1. Con il consenso del diretto interessato, le citazioni, le ordinanze e le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Devono essere munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016^[^83]^sulla firma elettronica.
2. Il Consiglio federale disciplina:
a. la firma da utilizzare;
b. il formato delle citazioni, delle ordinanze e delle decisioni nonché dei relativi allegati;
c. le modalità di trasmissione;
d. il momento in cui la citazione, l’ordinanza o la decisione è considerata notificata.

###### **Art. 140** Recapito {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4/art_140 omnilex-key=ch-fedlex--272--140}
Il giudice può invitare le parti con domicilio o sede all’estero a designare un recapito in Svizzera.

###### **Art. 141** Notificazione per via edittale {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4/art_141 omnilex-key=ch-fedlex--272--141}
1. La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:
a. il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordinarie;
c. una parte con domicilio o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal giudice.
2. La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

##### **Sezione 5:** Impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva {#part_1/tit_9/chap_2/sec_5}
###### **Art. 141a** Principi {#part_1/tit_9/chap_2/sec_5/art_141_a omnilex-key=ch-fedlex--272--141a}
1. Il giudice può, su richiesta o d’ufficio, compiere atti processuali orali mediante strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva, segnatamente mediante videoconferenza, o permettere alle persone che partecipano al procedimento di farlo mediante tali strumenti, sempre che la legge non disponga altrimenti e che tutte le parti vi acconsentano.
2. In quanto il presente Codice esiga la comparizione personale delle parti, l’impiego degli strumenti elettronici è ammesso soltanto se queste vi acconsentono e preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono.
3. In quanto il presente Codice preveda che un’udienza è pubblica, il giudice deve consentire a chi ne fa richiesta di seguirla in loco. Può anche consentire di seguirla mediante strumenti elettronici senza previa richiesta.

###### **Art. 141b** Condizioni {#part_1/tit_9/chap_2/sec_5/art_141_b omnilex-key=ch-fedlex--272--141b}
1. L’impiego degli strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva è ammesso soltanto se:
a. il suono e l’immagine pervengono simultaneamente a tutti i partecipanti all’atto processuale;
b. gli esami testimoniali, l’interrogatorio e le deposizioni delle parti e l’audizione di altre persone sono registrati, fermo restando che negli altri casi l’udienza può eccezionalmente essere registrata su richiesta o d’ufficio in quanto non serva esclusivamente a esporre liberamente l’oggetto litigioso o a tentare un’intesa tra le parti; e
c. sono garantite la protezione e la sicurezza dei dati.
2. Con il consenso dei diretti interessati, si può eccezionalmente rinunciare alla trasmissione dell’immagine se un’urgenza particolare o altre circostanze speciali del caso specifico lo esigono.
3. Il Consiglio federale disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati.

#### **Capitolo 3:** Termini, inosservanza e restituzione {#part_1/tit_9/chap_3}
##### **Sezione 1:** Termini {#part_1/tit_9/chap_3/sec_1}
###### **Art. 142** Decorrenza e computo {#part_1/tit_9/chap_3/sec_1/art_142 omnilex-key=ch-fedlex--272--142}
1. I termini la cui decorrenza dipende da una comunicazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.
1bis. Se una notificazione avviene per invio postale ordinario ai sensi dell’articolo 138 capoverso 4 un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, la comunicazione secondo il capoverso 1 è considerata avvenuta il primo giorno feriale seguente.[^84]
2. Il termine fissato in mesi scade, nell’ultimo mese, il giorno corrispondente per numero a quello della decorrenza. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
3. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

###### **Art. 143** Osservanza {#part_1/tit_9/chap_3/sec_1/art_143 omnilex-key=ch-fedlex--272--143}
1. Gli atti scritti devono essere consegnati al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine.
1bis. Gli atti scritti consegnati entro il termine ma indirizzati per errore a un tribunale svizzero incompetente sono considerati consegnati tempestivamente. Se è competente un altro tribunale svizzero, il tribunale incompetente gli inoltra d’ufficio gli atti scritti.[^85]
2. In caso di trasmissione per via elettronica, per l’osservanza di un termine fa stato il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.[^86]
3. Il termine per un pagamento al tribunale è osservato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale, il più tardi l’ultimo giorno del termine.

###### **Art. 144** Proroga {#part_1/tit_9/chap_3/sec_1/art_144 omnilex-key=ch-fedlex--272--144}
1. I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
2. I termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza.

###### **Art. 145** Sospensione dei termini {#part_1/tit_9/chap_3/sec_1/art_145 omnilex-key=ch-fedlex--272--145}
1. I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2. Questa sospensione dei termini non vale per:
a. la procedura di conciliazione;
b. la procedura sommaria.
3. Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4. Le disposizioni del presente Codice sulla sospensione dei termini si applicano alle azioni fondate sulla LEF[^87]che devono essere proposte al giudice. Non si applicano al ricorso all’autorità di vigilanza.[^88]

###### **Art. 146** Effetti della sospensione dei termini {#part_1/tit_9/chap_3/sec_1/art_146 omnilex-key=ch-fedlex--272--146}
1. In caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine decorre dal primo giorno successivo a quello della fine della sospensione.
2. Durante la sospensione dei termini non si tengono udienze, eccetto che le parti vi acconsentano.

##### **Sezione 2:** Inosservanza e restituzione {#part_1/tit_9/chap_3/sec_2}
###### **Art. 147** Inosservanza e sue conseguenze {#part_1/tit_9/chap_3/sec_2/art_147 omnilex-key=ch-fedlex--272--147}
1. Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non compare.
2. Salvo che la legge disponga altrimenti, la procedura continua il suo corso senza l’atto processuale così omesso.
3. Il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell’inosservanza di un termine.

###### **Art. 148** Restituzione {#part_1/tit_9/chap_3/sec_2/art_148 omnilex-key=ch-fedlex--272--148}
1. Ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura.
2. La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza.
3. Se vi è è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato.

###### **Art. 149** Procedura di restituzione {#part_1/tit_9/chap_3/sec_2/art_149 omnilex-key=ch-fedlex--272--149}
Il giudice dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente, eccetto che il rifiuto della restituzione comporti la perdita definitiva del diritto in questione.

### **Titolo decimo:** Prova {#part_1/tit_10}
#### **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#part_1/tit_10/chap_1}
###### **Art. 150** Oggetto della prova {#part_1/tit_10/chap_1/art_150 omnilex-key=ch-fedlex--272--150}
1. Oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti.
2. Possono pure essere oggetto della prova l’uso e gli usi locali e, in caso di controversie patrimoniali, il diritto straniero.

###### **Art. 151** Fatti notori {#part_1/tit_10/chap_1/art_151 omnilex-key=ch-fedlex--272--151}
I fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice, come pure le nozioni di fatto della comune esperienza non devono essere provati.

###### **Art. 152** Diritto alla prova {#part_1/tit_10/chap_1/art_152 omnilex-key=ch-fedlex--272--152}
1. Ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte.
2. Il giudice prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale.

###### **Art. 153** Prove raccolte d’ufficio {#part_1/tit_10/chap_1/art_153 omnilex-key=ch-fedlex--272--153}
1. Il giudice provvede d’ufficio alla raccolta di prove nelle cause in cui i fatti devono essere accertati d’ufficio.
2. Il giudice può, d’ufficio, raccogliere prove qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso.

###### **Art. 154** Ordinanze sulle prove {#part_1/tit_10/chap_1/art_154 omnilex-key=ch-fedlex--272--154}
Prima dell’assunzione delle prove sono emanate le necessarie ordinanze sulle prove. Nelle stesse sono segnatamente indicati i mezzi di prova ammessi ed è stabilito a quale parte incombe la prova o la controprova riguardo a dati fatti. Le ordinanze sulle prove possono essere modificate o completate in ogni tempo.

###### **Art. 155** Assunzione delle prove {#part_1/tit_10/chap_1/art_155 omnilex-key=ch-fedlex--272--155}
1. L’assunzione delle prove può essere delegata a uno o più membri del tribunale.
2. L’assunzione delle prove avviene tuttavia a cura dell’intero tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi.
3. Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove.

###### **Art. 156** Tutela di interessi degni di protezione {#part_1/tit_10/chap_1/art_156 omnilex-key=ch-fedlex--272--156}
Se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d’affari, il giudice prende i provvedimenti necessari a loro tutela.

###### **Art. 157** Libero apprezzamento delle prove {#part_1/tit_10/chap_1/art_157 omnilex-key=ch-fedlex--272--157}
Il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove.

###### **Art. 158** Assunzione di prove a titolo cautelare {#part_1/tit_10/chap_1/art_158 omnilex-key=ch-fedlex--272--158}
1. Il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora:
a. la legge autorizzi una parte a richiederla; oppure
b. la parte instante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a pericolo o che sussista un interesse degno di protezione.
2. Si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari.

###### **Art. 159** Organi di persone giuridiche {#part_1/tit_10/chap_1/art_159 omnilex-key=ch-fedlex--272--159}
Se una persona giuridica è parte, nella procedura probatoria i suoi organi sono trattati come una parte.

#### **Capitolo 2:** Obbligo di cooperazione e diritto di rifiutarsi di cooperare {#part_1/tit_10/chap_2}
##### **Sezione 1:** Disposizioni generali {#part_1/tit_10/chap_2/sec_1}
###### **Art. 160** Obbligo di cooperazione {#part_1/tit_10/chap_2/sec_1/art_160 omnilex-key=ch-fedlex--272--160}
1. Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all’assunzione delle prove. Devono in particolare:
a. in qualità di parte o testimone, dire la verità;
b.[^89] produrre documenti; sono eccettuati i documenti inerenti ai contatti tra una parte o un terzo e un avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio o un consulente in brevetti ai sensi dell’articolo 2 della legge del 20 marzo 2009[^90]sui consulenti in brevetti;
c. tollerare l’ispezione oculare della loro persona o dei loro beni da parte di un consulente tecnico.
2. Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento in merito all’obbligo di cooperazione dei minori. Prende in considerazione il bene del minore.
3. I terzi tenuti a cooperare hanno diritto a un adeguato indennizzo.

###### **Art. 161** Informazione {#part_1/tit_10/chap_2/sec_1/art_161 omnilex-key=ch-fedlex--272--161}
1. Il giudice informa le parti e i terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione.
2. Le prove assunte senza che le parti o i terzi siano stati informati sul diritto di rifiutarsi di cooperare non possono essere prese in considerazione, eccetto che l’interessato vi acconsenta o che il rifiuto non sarebbe stato legittimo.

###### **Art. 162** Legittimo rifiuto di cooperare {#part_1/tit_10/chap_2/sec_1/art_162 omnilex-key=ch-fedlex--272--162}
Dal legittimo rifiuto di cooperare di una parte o di un terzo il giudice non può evincere nulla quanto al fatto da provare.

##### **Sezione 2:** Rifiuto di cooperare delle parti {#part_1/tit_10/chap_2/sec_2}
###### **Art. 163** Diritto di rifiuto {#part_1/tit_10/chap_2/sec_2/art_163 omnilex-key=ch-fedlex--272--163}
1. Una parte può rifiutarsi di cooperare qualora:
a. esponesse al rischio di essere sottoposta a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente una persona a lei vicina ai sensi dell’articolo 165;
b. si rendesse colpevole di violazione di un segreto secondo l’articolo 321 del Codice penale[^91](CP); sono eccettuati i revisori; l’articolo 166 capoverso 1 lettera b, terza frase, si applica per analogia.
2. I depositari di altri segreti legalmente protetti possono rifiutarsi di cooperare qualora rendano verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.

###### **Art. 164** Rifiuto indebito {#part_1/tit_10/chap_2/sec_2/art_164 omnilex-key=ch-fedlex--272--164}
Se una parte si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice ne tiene conto nell’apprezzamento delle prove.

##### **Sezione 3:** Rifiuto di cooperare dei terzi {#part_1/tit_10/chap_2/sec_3}
###### **Art. 165** Diritto assoluto di rifiuto {#part_1/tit_10/chap_2/sec_3/art_165 omnilex-key=ch-fedlex--272--165}
1. Possono rifiutarsi di prestare qualsivoglia cooperazione:
a. il coniuge o ex coniuge e il convivente di fatto di una parte;
b. chi ha figli in comune con una parte;
c. chi è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;
d. i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati di una parte;
e.[^92] il tutore o curatore di una parte.
2. L’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.
3. I fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.

###### **Art. 166** Diritto relativo di rifiuto {#part_1/tit_10/chap_2/sec_3/art_166 omnilex-key=ch-fedlex--272--166}
1. Un terzo può rifiutarsi di cooperare:
a. all’accertamento di fatti che potessero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 165 al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente;
b. nella misura in cui si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l’articolo 321 CP[^93]; sono eccettuati i revisori; tranne gli avvocati e gli ecclesiastici, è tuttavia tenuto a cooperare il terzo che sottostà a un obbligo di denuncia o è stato liberato dal segreto, salvo che renda verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità;
c.[^94] all’accertamento di fatti confidatigli nella sua qualità ufficiale o di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione, se è un funzionario ai sensi dell’articolo 110 capoverso 3 CP o membro di un’autorità, oppure di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua attività ausiliaria per un funzionario o un’autorità; egli è però tenuto a deporre se sottostà a un obbligo di denuncia o è stato autorizzato a deporre dall’autorità a lui preposta;
d.[^95] quando fosse chiamato a deporre in merito a fatti di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività di difensore civico, di consulente matrimoniale o familiare, oppure di mediatore;
e. all’accertamento dell’identità dell’autore o all’accertamento del contenuto e delle fonti delle sue proprie informazioni, se è una persona che si occupa professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico oppure un suo ausiliare.
2. I detentori di altri segreti protetti dalla legge possono rifiutarsi di cooperare se rendono verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
3. Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti la comunicazione di dati previste dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali.

###### **Art. 167** Rifiuto indebito {#part_1/tit_10/chap_2/sec_3/art_167 omnilex-key=ch-fedlex--272--167}
1. Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:
a. infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi;
b. pronunciare la comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP[^96];
c. ordinare l’esecuzione coattiva;
d. addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto.
2. L’inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.
3. Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.

##### **Sezione 4:** Rifiuto di cooperare riguardo all’attività del servizio giuridico interno di un’impresa {#part_1/tit_10/chap_2/sec_4}
###### **Art. 167a** {#part_1/tit_10/chap_2/sec_4/art_167_a omnilex-key=ch-fedlex--272--167a}
1. Una parte può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo all’attività del proprio servizio giuridico interno se:
a. è iscritta quale ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero;
b. il servizio giuridico è diretto da una persona titolare di una patente cantonale di avvocato o che soddisfa nel proprio Stato di provenienza i requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’avvocatura; e
c. l’attività in questione, qualora fosse svolta da un avvocato, sarebbe considerata come specifica dell’esercizio della sua professione.
2. Un terzo può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo alla propria attività in seno al servizio giuridico interno di un’impresa alle condizioni di cui al capoverso 1.
3. Le parti e i terzi possono impugnare le decisioni sul rifiuto di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 mediante reclamo.
4. Le spese per le controversie concernenti il diritto di rifiutarsi di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 sono addossate alla parte o al terzo che si prevale di tale diritto.

#### **Capitolo 3:** Mezzi di prova {#part_1/tit_10/chap_3}
##### **Sezione 1:** Mezzi di prova ammessi {#part_1/tit_10/chap_3/sec_1}
###### **Art. 168** {#part_1/tit_10/chap_3/sec_1/art_168 omnilex-key=ch-fedlex--272--168}
1. Sono ammessi come mezzi di prova:
a. la testimonianza;
b. i documenti;
c. l’ispezione oculare;
d. la perizia;
e. le informazioni scritte;
f. l’interrogatorio e le deposizioni delle parti.
2. Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli interessi dei figli nelle cause del diritto di famiglia.

##### **Sezione 2:** Testimonianza {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2}
###### **Art. 169** Oggetto {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_169 omnilex-key=ch-fedlex--272--169}
Chi non è parte può testimoniare sui fatti che ha percepito in modo diretto.

###### **Art. 170** Citazione {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_170 omnilex-key=ch-fedlex--272--170}
1. I testimoni sono citati dal giudice.
2. Il giudice può permettere alle parti di presentarsi con testimoni che non sono stati citati.
3. La testimonianza può essere assunta nel luogo di dimora del testimone. Le parti ne sono tempestivamente informate.

###### **Art. 170a** Esame testimoniale mediante videoconferenza {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_170 omnilex-key=ch-fedlex--272--170_a}
Il giudice può procedere a un esame testimoniale mediante videoconferenza o altri strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva se preponderanti interessi pubblici o privati, segnatamente la sicurezza del testimone, non vi si oppongono; il giudice e gli altri partecipanti al procedimento possono sia essere fisicamente presenti alla relativa udienza sia collegarsi singolarmente anch’essi mediante tali strumenti elettronici di trasmissione.

###### **Art. 171** Forma dell’esame testimoniale {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_171 omnilex-key=ch-fedlex--272--171}
1. Prima dell’audizione il testimone è esortato a dire la verità; se ha già compiuto i 14 anni, è inoltre reso attento alle conseguenze penali della falsa testimonianza (art. 307 CP[^97]).
2. Il giudice esamina ogni testimone singolarmente, senza la presenza degli altri; è fatta salva la procedura del confronto.
3. Il testimone si esprime liberamente; il giudice può autorizzarlo a far uso di note scritte.
4. Il giudice non consente al testimone di presenziare ad altre udienze fintanto che non lo ritenga pienamente escusso.

###### **Art. 172** Contenuto dell’esame testimoniale {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_172 omnilex-key=ch-fedlex--272--172}
Il giudice interroga il testimone:
a. sui suoi dati personali;
b. sulle sue relazioni personali con le parti, come pure su altre circostanze che potrebbero avere rilevanza per la credibilità della sua deposizione;
c. sui fatti di causa da lui constatati.

###### **Art. 173** Domande completive {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_173 omnilex-key=ch-fedlex--272--173}
Le parti possono chiedere che siano poste al testimone domande completive o, con l’accordo del giudice, porgliele direttamente.

###### **Art. 174** Confronto {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_174 omnilex-key=ch-fedlex--272--174}
Il testimone può essere messo a confronto con altri testimoni e con le parti.

###### **Art. 175** Testimonianza peritale {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_175 omnilex-key=ch-fedlex--272--175}
A un testimone con conoscenze peritali il giudice può altresì porre domande atte ad apprezzare i fatti di causa.

###### **Art. 176** Verbale {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_176 omnilex-key=ch-fedlex--272--176}
1. Le deposizioni sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale e quindi lette o date da leggere al testimone e da questi firmate. Se una parte lo chiede, sono messe a verbale anche le domande completive proposte dalle parti, ma non ammesse dal giudice.[^98]
2. Le deposizioni possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri strumenti tecnici appropriati.
3. .[^99]

###### **Art. 176a** Verbalizzazione in caso di registrazione {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_176 omnilex-key=ch-fedlex--272--176_a}
Se durante un’udienza le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici, alla verbalizzazione si applicano le seguenti deroghe:
a. il verbale può essere redatto successivamente, in base alle registrazioni;
b. il giudice unico, il collegio giudicante o il membro dello stesso che procede all’esame testimoniale può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale al testimone e a farglielo firmare;
c. le registrazioni sono acquisite agli atti.

##### **Sezione 3:** Documenti {#part_1/tit_10/chap_3/sec_3}
###### **Art. 177** Definizione {#part_1/tit_10/chap_3/sec_3/art_177 omnilex-key=ch-fedlex--272--177}
Sono documenti gli atti idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti, come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, nonché le perizie private delle parti.

###### **Art. 178** Autenticità {#part_1/tit_10/chap_3/sec_3/art_178 omnilex-key=ch-fedlex--272--178}
La parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev’essere sufficientemente motivata.

###### **Art. 179** Forza probatoria dei registri e documenti pubblici {#part_1/tit_10/chap_3/sec_3/art_179 omnilex-key=ch-fedlex--272--179}
I registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.

###### **Art. 180** Produzione {#part_1/tit_10/chap_3/sec_3/art_180 omnilex-key=ch-fedlex--272--180}
1. Il documento può essere prodotto in copia. Se vi è motivo di dubitare dell’autenticità, il giudice o una parte può esigere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica.
2. In presenza di un documento voluminoso deve essere specificato quale sua parte è rilevante per la causa.

##### **Sezione 4:** Ispezione oculare {#part_1/tit_10/chap_3/sec_4}
###### **Art. 181** Modo di procedere {#part_1/tit_10/chap_3/sec_4/art_181 omnilex-key=ch-fedlex--272--181}
1. Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare un’ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa.
2. Il giudice può invitare testimoni o periti a presenziare all’ispezione.
3. L’ispezione si svolge in tribunale se l’oggetto da ispezionare può esservi portato senza inconvenienti.

###### **Art. 182** Verbale {#part_1/tit_10/chap_3/sec_4/art_182 omnilex-key=ch-fedlex--272--182}
L’ispezione è verbalizzata. Se del caso il verbale è completato con piani, disegni, fotografie o altri supporti tecnici.

##### **Sezione 5:** Perizia {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5}
###### **Art. 183** Principi {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_183 omnilex-key=ch-fedlex--272--183}
1. Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, chiedere una o più perizie. Sente dapprima le parti.
2. Ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria.
3. Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi.

###### **Art. 184** Diritti e doveri del perito {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_184 omnilex-key=ch-fedlex--272--184}
1. Il perito è tenuto alla verità e deve presentare tempestivamente la propria perizia.
2. Il giudice rende attento il perito sulla punibilità di una falsa perizia in base all’articolo 307 CP[^100]e sulla punibilità della violazione del segreto d’ufficio in base all’articolo 320 CP, nonché sulle conseguenze dell’inosservanza dei termini assegnatigli e sulle conseguenze del carente adempimento del mandato.
3. Il perito ha diritto d’essere remunerato. La decisione del giudice sulla remunerazione del perito è impugnabile mediante reclamo.

###### **Art. 185** Mandato {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_185 omnilex-key=ch-fedlex--272--185}
1. Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.
2. Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte.
3. Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia.

###### **Art. 186** Accertamenti del perito {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_186 omnilex-key=ch-fedlex--272--186}
1. Il perito può, con l’accordo del giudice, eseguire propri accertamenti. Essi devono essere specificati nella perizia.
2. Ad istanza di parte o d’ufficio, il giudice può ordinare che gli accertamenti del perito siano rieseguiti secondo la procedura per l’assunzione delle prove.

###### **Art. 187** Presentazione della perizia {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_187 omnilex-key=ch-fedlex--272--187}
1. Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un’udienza la perizia scritta. L’articolo 170*a* si applica per analogia.[^101]
2. La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica degli articoli 176 e 176*a* .[^102]
3. Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti.
4. Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.

###### **Art. 188** Ritardi e carenze {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_188 omnilex-key=ch-fedlex--272--188}
1. Se il perito non presenta la perizia nel termine assegnatogli, il giudice può revocargli il mandato e nominare un nuovo perito.
2. Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la delucidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata oppure può far capo a un nuovo perito.

###### **Art. 189** Perizia di un arbitratore {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_189 omnilex-key=ch-fedlex--272--189}
1. Le parti possono convenire di far allestire da un arbitratore una perizia su fatti controversi.
2. Per la forma dell’accordo fa stato l’articolo 17 capoverso 2.
3. La perizia dell’arbitratore vincola il giudice riguardo ai fatti ivi accertati se:
a. le parti possono disporre liberamente circa il rapporto giuridico;<br />
b. nei confronti dell’arbitratore non erano dati motivi di ricusazione; e
c. la perizia è stata allestita in modo imparziale e non è manifestamente errata.

##### **Sezione 6:** Informazioni scritte {#part_1/tit_10/chap_3/sec_6}
###### **Art. 190** {#part_1/tit_10/chap_3/sec_6/art_190 omnilex-key=ch-fedlex--272--190}
1. Il giudice può raccogliere informazioni scritte presso pubblici uffici.
2. Può raccogliere informazioni scritte anche presso privati, se un esame testimoniale non appare necessario.

##### **Sezione 7:** Interrogatorio e deposizioni delle parti {#part_1/tit_10/chap_3/sec_7}
###### **Art. 191** Interrogatorio delle parti {#part_1/tit_10/chap_3/sec_7/art_191 omnilex-key=ch-fedlex--272--191}
1. Il giudice può interrogare una o entrambe le parti sui fatti giuridicamente rilevanti.
2. Prima dell’interrogatorio la parte è esortata a dire la verità e avvertita che in caso di dichiarazione deliberatamente mendace potrà essere punita con una multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.

###### **Art. 192** Deposizioni delle parti {#part_1/tit_10/chap_3/sec_7/art_192 omnilex-key=ch-fedlex--272--192}
1. Il giudice può, d’ufficio e con comminatoria di pena, obbligare a deporre una o entrambe le parti.
2. Prima della deposizione, la parte è esortata a dire la verità e resa attenta alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione in giudizio (art. 306 CP[^103]).

###### **Art. 193** Verbale e videoconferenza {#part_1/tit_10/chap_3/sec_7/art_193 omnilex-key=ch-fedlex--272--193}
All’interrogatorio e alle deposizioni delle parti si applicano per analogia gli articoli 170*a* , 176 e 176*a* .

### **Titolo undicesimo:** Assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri {#part_1/tit_11}
###### **Art. 194** Principio {#part_1/tit_11/art_194 omnilex-key=ch-fedlex--272--194}
1. I tribunali sono tenuti a prestarsi assistenza giudiziaria.
2. Essi comunicano direttamente tra loro[^104].

###### **Art. 195** Atti processuali eseguiti direttamente in un altro Cantone {#part_1/tit_11/art_195 omnilex-key=ch-fedlex--272--195}
Ogni tribunale può esperire anche da sé i necessari atti processuali in un altro Cantone; può in particolare tenere udienze e assumere prove.

###### **Art. 196** Assistenza giudiziaria {#part_1/tit_11/art_196 omnilex-key=ch-fedlex--272--196}
1. Ogni tribunale può chiedere assistenza giudiziaria. La rogatoria può essere formulata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o richiesto.
2. Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti dove e quando verrà eseguito l’atto processuale richiesto.
3. Il tribunale richiesto può farsi rimborsare le spese.

## **Parte seconda:** Disposizioni speciali {#part_2}
### **Titolo primo:** Tentativo di conciliazione {#part_2/tit_1}
#### **Capitolo 1:** Campo d’applicazione e autorità di conciliazione {#part_2/tit_1/chap_1}
###### **Art. 197** Principio {#part_2/tit_1/chap_1/art_197 omnilex-key=ch-fedlex--272--197}
La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un’autorità di conciliazione.

###### **Art. 198** Eccezioni {#part_2/tit_1/chap_1/art_198 omnilex-key=ch-fedlex--272--198}
La procedura di conciliazione non ha luogo:
a. nella procedura sommaria;
a^bis^.[^105] in caso di azioni per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28*b* CC[^106]o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28*c* CC;
b. nelle cause sullo stato delle persone;
b^bis^.[^107] nelle cause sul mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni e sugli altri interessi dei figli;
c. nelle cause di divorzio;
d.[^108] nelle cause di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica registrata;
e. nelle seguenti cause rette dalla LEF[^109]:
        1. azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF),
        2. azione d’accertamento (art. 85*a* LEF),
        3. azione di rivendicazione (art. 106–109 LEF),
        4. azione di partecipazione (art. 111 LEF),
        5. azione di rivendicazione di terzi e di rivendicazione della massa (art. 242 LEF),
        6. azione di contestazione della graduatoria (art. 148 e 250 LEF),
        7. azione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265*a* LEF),
        8. azione di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione (art. 284 LEF);
f.[^110] nelle controversie per cui l’articolo 7 del presente Codice prevede il giudizio in istanza cantonale unica;
g. in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa;
h.[^111] in caso di azione da proporre entro un termine impartito dal giudice, né di azioni riunite e materialmente connesse con la stessa;
i.[^112] in caso di azioni davanti al Tribunale federale dei brevetti.

###### **Art. 199** Rinuncia delle parti {#part_2/tit_1/chap_1/art_199 omnilex-key=ch-fedlex--272--199}
1. Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.
2. L’attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:
a. in caso di domicilio o sede all’estero del convenuto;
b. quando il convenuto è di ignota dimora;
c. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995[^113]sulla parità dei sessi.
3. Nelle controversie per cui gli articoli 5, 6 e 8 prevedono il giudizio in istanza cantonale unica l’attore può proporre direttamente azione al giudice.[^114]

###### **Art. 200** Autorità paritetiche di conciliazione {#part_2/tit_1/chap_1/art_200 omnilex-key=ch-fedlex--272--200}
1. Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica.
2. Nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995[^115]sulla parità dei sessi l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica di datori di lavoro e lavoratori, del settore pubblico e privato; ambo i sessi vi devono essere pariteticamente rappresentati.

###### **Art. 201** Compiti dell’autorità di conciliazione {#part_2/tit_1/chap_1/art_201 omnilex-key=ch-fedlex--272--201}
1. L’autorità di conciliazione cerca, in un’udienza senza formalità, di conciliare le parti. Se serve alla composizione della lite, nel tentativo di conciliazione possono essere incluse anche questioni litigiose estranee alla causa.
2. Nelle controversie di cui all’articolo 200 l’autorità di conciliazione presta anche consulenza giuridica.

#### **Capitolo 2:** Procedura {#part_2/tit_1/chap_2}
###### **Art. 202** Promozione {#part_2/tit_1/chap_2/art_202 omnilex-key=ch-fedlex--272--202}
1. La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L’istanza può essere proposta nelle forme previste dall’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l’autorità di conciliazione.
2. Nell’istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l’oggetto litigioso.
3. L’autorità di conciliazione notifica senza indugio l’istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all’udienza di conciliazione.
4. Nelle controversie di cui all’articolo 200, qualora entri in linea di conto una proposta di decisione[^116]ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, l’autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre che si proceda a uno scambio di scritti.

###### **Art. 203** Udienza {#part_2/tit_1/chap_2/art_203 omnilex-key=ch-fedlex--272--203}
1. L’udienza di conciliazione ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell’istanza o dalla chiusura dello scambio di scritti.
2. L’autorità di conciliazione prende visione degli eventuali documenti e può procedere a un’ispezione oculare. Se entra in linea di conto una proposta di decisione ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, può avvalersi anche degli altri mezzi di prova, sempre che il procedimento non ne risulti eccessivamente ritardato.
3. L’udienza non è pubblica. Se sussiste un interesse pubblico, nelle controversie secondo l’articolo 200 l’autorità di conciliazione può tuttavia, in tutto o in parte, disporre altrimenti.
4. Con l’accordo delle parti, l’autorità di conciliazione può tenere più udienze. La procedura dev’essere però chiusa entro 12 mesi.

###### **Art. 204** Comparizione personale {#part_2/tit_1/chap_2/art_204 omnilex-key=ch-fedlex--272--204}
1. Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione. Se una persona giuridica è parte, devono comparire per lei un organo oppure una persona con mandato commerciale, autorizzata a condurre la causa e a concludere transazioni e con una buona conoscenza dell’oggetto litigioso.[^117]
2. Le parti possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia.[^118]
3. Non sono tenuti a comparire personalmente e possono farsi rappresentare:[^119]
a.[^120] chi ha domicilio o sede fuori Cantone o all’estero;
b. chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi;
c. nelle controversie secondo l’articolo 243, il datore di lavoro o assicuratore che delega un suo dipendente oppure il locatore che delega l’amministratore dell’immobile, a condizione che tali delegati siano stati autorizzati per scritto a concludere una transazione;
d.[^121] in caso di pluralità di attori o convenuti, se uno di essi compare ed è autorizzato a rappresentare gli altri e a concludere una transazione in loro nome, gli altri attori o convenuti.
4. La controparte dev’essere previamente informata della rappresentanza.

###### **Art. 205** Natura confidenziale della procedura {#part_2/tit_1/chap_2/art_205 omnilex-key=ch-fedlex--272--205}
1. Le dichiarazioni delle parti non possono essere verbalizzate, né utilizzate nella susseguente procedura decisionale.
2. È eccettuato il caso di proposta di decisione (art. 210) o di decisione nel merito (art. 212) dell’autorità di conciliazione.[^122]

###### **Art. 206** Mancata comparizione delle parti {#part_2/tit_1/chap_2/art_206 omnilex-key=ch-fedlex--272--206}
1. Se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
2. Se il convenuto ingiustificatamente non compare, l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209–212).
3. Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
4. La parte che ingiustificatamente non compare può essere punita con la multa disciplinare fino a 1000 franchi.[^123]

###### **Art. 207** Spese della procedura di conciliazione {#part_2/tit_1/chap_2/art_207 omnilex-key=ch-fedlex--272--207}
1. Le spese della procedura di conciliazione sono addossate all’attore:
a. se l’attore ritira l’istanza di conciliazione;
b. se la causa è stralciata dal ruolo per mancata comparizione;
c. in caso di rilascio dell’autorizzazione ad agire.
2. Con l’inoltro della causa le spese sono rinviate al giudizio di merito.

#### **Capitolo 3:** Intesa e autorizzazione ad agire {#part_2/tit_1/chap_3}
###### **Art. 208** Avvenuta conciliazione {#part_2/tit_1/chap_3/art_208 omnilex-key=ch-fedlex--272--208}
1. Se si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata e le parti sottoscrivono il verbale. Ogni parte riceve un esemplare del verbale.
2. La transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato.

###### **Art. 209** Autorizzazione ad agire {#part_2/tit_1/chap_3/art_209 omnilex-key=ch-fedlex--272--209}
1. Se non si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire:
a. in caso di contestazione dell’aumento della pigione o del fitto, al locatore;
b. negli altri casi, all’attore.
2. L’autorizzazione ad agire contiene:
a. il nome e l’indirizzo delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
b. la domanda dell’attore con l’oggetto litigioso e l’eventuale domanda riconvenzionale;
c. la data d’inizio della procedura di conciliazione;
d. la decisione sulle spese della procedura di conciliazione;
e. la data dell’autorizzazione ad agire;
f. la firma dell’autorità di conciliazione.
3. L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione.
4. Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo il termine di inoltro della causa è di 30 giorni.[^124]

#### **Capitolo 4:** Proposta di decisione e decisione {#part_2/tit_1/chap_4}
###### **Art. 210** Proposta di decisione {#part_2/tit_1/chap_4/art_210 omnilex-key=ch-fedlex--272--210}
1. L’autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di decisione:[^125]
a. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995[^126]sulla parità dei sessi;
b. nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d’affitto;
c.[^127] nelle altre controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 10 000 franchi.
2. La proposta di decisione può contenere una breve motivazione; per il resto si applica per analogia l’articolo 238.

###### **Art. 211** Effetti {#part_2/tit_1/chap_4/art_211 omnilex-key=ch-fedlex--272--211}
1. Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta di decisione è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. Il rifiuto non abbisogna d’essere motivato.
2. Preso atto del rifiuto, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire:
a. nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, alla parte che ha rifiutato la proposta di decisione;
b. negli altri casi, all’attore.
3. Nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, se l’azione non è promossa tempestivamente la proposta di decisione è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.
4. Nella proposta di decisione le parti sono rese attente alle conseguenze di cui ai capoversi 1–3.

###### **Art. 212** Decisione {#part_2/tit_1/chap_4/art_212 omnilex-key=ch-fedlex--272--212}
1. Se l’attore ne fa richiesta, l’autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000 franchi.
2. La procedura è orale.
3. In caso di decisione ai sensi del capoverso 1, l’autorità di conciliazione statuisce sulle spese processuali e assegna le ripetibili.[^128]

### **Titolo secondo:** Mediazione {#part_2/tit_2}
###### **Art. 213** Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione {#part_2/tit_2/art_213 omnilex-key=ch-fedlex--272--213}
1. Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione.
2. La richiesta dev’essere formulata nell’istanza di conciliazione o nell’udienza di conciliazione.
3. Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire.

###### **Art. 214** Mediazione nella procedura decisionale {#part_2/tit_2/art_214 omnilex-key=ch-fedlex--272--214}
1. Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.
2. Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.
3. La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.

###### **Art. 215** Organizzazione e attuazione della mediazione {#part_2/tit_2/art_215 omnilex-key=ch-fedlex--272--215}
L’organizzazione e l’attuazione della mediazione competono alle parti.

###### **Art. 216** Relazione con il procedimento giudiziale {#part_2/tit_2/art_216 omnilex-key=ch-fedlex--272--216}
1. La mediazione è indipendente dal procedimento dinanzi all’autorità di conciliazione e dinanzi al giudice e ha natura confidenziale.
2. Le dichiarazioni fatte dalle parti in sede di mediazione non possono essere utilizzate nel procedimento giudiziale.

###### **Art. 217** Approvazione dell’accordo delle parti {#part_2/tit_2/art_217 omnilex-key=ch-fedlex--272--217}
Le parti possono congiuntamente chiedere al giudice di approvare l’accordo raggiunto in sede di mediazione. L’accordo approvato ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.

###### **Art. 218** Spese della mediazione {#part_2/tit_2/art_218 omnilex-key=ch-fedlex--272--218}
1. Le spese della mediazione sono a carico delle parti.
2. Nelle cause in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione, se:[^129]
a. non dispongono dei mezzi necessari; e
b. la mediazione è raccomandata dal giudice.
3. Il diritto cantonale può prevedere altre agevolazioni in materia di spese.

### **Titolo terzo:** Procedura ordinaria {#part_2/tit_3}
#### **Capitolo 1:** Campo d’applicazione {#part_2/tit_3/chap_1}
###### **Art. 219** {#part_2/tit_3/chap_1/art_219 omnilex-key=ch-fedlex--272--219}
Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del presente titolo si applicano alla procedura ordinaria, nonché, per analogia, a tutte le altre procedure.

#### **Capitolo 2:** Scambio di scritti e preparazione del dibattimento {#part_2/tit_3/chap_2}
###### **Art. 220** Apertura del procedimento {#part_2/tit_3/chap_2/art_220 omnilex-key=ch-fedlex--272--220}
La procedura ordinaria si apre con il deposito della petizione.

###### **Art. 221** Petizione {#part_2/tit_3/chap_2/art_221 omnilex-key=ch-fedlex--272--221}
1. La petizione contiene:
a. la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
b. la domanda;
c. l’indicazione del valore litigioso;
d. l’esposizione dei fatti;
e. l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti;
f. la data e la firma.
2. Alla petizione devono essere allegati:
a. la procura, se vi è un rappresentante;
b. se del caso l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione;
c. i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova;
d. l’elenco dei mezzi di prova.
3. La petizione può contenere una motivazione giuridica.

###### **Art. 222** Risposta {#part_2/tit_3/chap_2/art_222 omnilex-key=ch-fedlex--272--222}
1. Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta.
2. Alla risposta si applica per analogia l’articolo 221. Il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta.
3. Il giudice può ingiungere al convenuto di limitare la risposta a singole questioni o a singole conclusioni (art. 125).
4. Il giudice notifica la risposta all’attore.

###### **Art. 223** Mancata presentazione della risposta {#part_2/tit_3/chap_2/art_223 omnilex-key=ch-fedlex--272--223}
1. Se il convenuto non presenta la risposta nel termine, il giudice gli assegna un breve termine suppletorio.
2. Se il termine suppletorio scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti, cita le parti al dibattimento.

###### **Art. 224** Domanda riconvenzionale {#part_2/tit_3/chap_2/art_224 omnilex-key=ch-fedlex--272--224}
1. Nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile secondo la procedura applicabile all’azione principale.
1bis. La domanda riconvenzionale è pure ammissibile e dev’essere giudicata in procedura ordinaria assieme all’azione principale se:
a. la pretesa addotta dev’essere giudicata in procedura semplificata soltanto a causa del valore litigioso, mentre l’azione principale è giudicata in procedura ordinaria; o
b. con la domanda riconvenzionale si chiede che sia accertata l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato, mentre l’azione principale verte unicamente su una parte della pretesa derivante da tale diritto o rapporto giuridico e deve quindi essere giudicata in procedura semplificata soltanto a causa del valore litigioso.[^130]
2. Se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la competenza per materia del giudice adito, questi rimette l’azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore.
3. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, il giudice assegna all’attore un termine per presentare una risposta scritta. L’attore non può però rispondere con una sua propria domanda riconvenzionale.

###### **Art. 225** Secondo scambio di scritti {#part_2/tit_3/chap_2/art_225 omnilex-key=ch-fedlex--272--225}
Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare un secondo scambio di scritti.

###### **Art. 226** Udienza istruttoria {#part_2/tit_3/chap_2/art_226 omnilex-key=ch-fedlex--272--226}
1. Il giudice può in ogni tempo procedere a udienze istruttorie.
2. L’udienza istruttoria serve a esporre liberamente l’oggetto litigioso, a completare i fatti, a tentare un’intesa fra le parti e a preparare il dibattimento.
3. Il giudice può procedere all’assunzione di prove.

###### **Art. 227** Mutazione dell’azione in corso di causa {#part_2/tit_3/chap_2/art_227 omnilex-key=ch-fedlex--272--227}
1. La mutazione dell’azione è ammissibile se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la stessa procedura e:
a. ha un nesso materiale con la pretesa precedente; o
b. la controparte vi acconsente.
2. Se il valore litigioso dopo la mutazione dell’azione eccede la sua competenza per materia, il giudice adito rimette la causa al giudice competente per il maggior valore.
3. Una limitazione dell’azione è sempre ammissibile; in tal caso, rimane competente il giudice adito.

#### **Capitolo 3:** Dibattimento {#part_2/tit_3/chap_3}
###### **Art. 228** Prime arringhe {#part_2/tit_3/chap_3/art_228 omnilex-key=ch-fedlex--272--228}
1. Aperto il dibattimento, le parti espongono le loro pretese e le motivano.
2. Il giudice dà loro l’opportunità di replicare e duplicare.

###### **Art. 229** Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova {#part_2/tit_3/chap_3/art_229 omnilex-key=ch-fedlex--272--229}
1. Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un’udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti nel dibattimento, senza alcuna limitazione, durante le prime arringhe ai sensi dell’articolo 228 capoverso 1.[^131]
2. Negli altri casi, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti entro un termine impartito dal giudice o, in mancanza di tale termine, il più tardi durante le prime arringhe ai sensi dell’articolo 228 capoverso 1, se:
a. sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa; oppure
b. sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell’ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.[^132]
2bis. Dopo le prime arringhe, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova secondo il capoverso 2 lettere a e b sono considerati soltanto se vengono addotti entro un termine impartito dal giudice o, in mancanza di tale termine, se vengono addotti il più tardi nell’udienza successiva.[^133]
3. Quando deve chiarire d’ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.

###### **Art. 230** Mutazione dell’azione durante il dibattimento {#part_2/tit_3/chap_3/art_230 omnilex-key=ch-fedlex--272--230}
1. Durante il dibattimento, la mutazione dell’azione è ancora ammissibile se:
a. sono date le premesse di cui all’articolo 227 capoverso 1; e
b.[^134] la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
2. L’articolo 227 capoversi 2 e 3 è applicabile.

###### **Art. 231** Assunzione delle prove {#part_2/tit_3/chap_3/art_231 omnilex-key=ch-fedlex--272--231}
Terminate le arringhe, il giudice assume le prove.

###### **Art. 232** Arringhe finali {#part_2/tit_3/chap_3/art_232 omnilex-key=ch-fedlex--272--232}
1. Chiusa l’assunzione delle prove, alle parti è data facoltà di esprimersi sulle risultanze probatorie e sul merito della lite. L’attore si esprime per primo. Il giudice dà alle parti la possibilità di esprimersi una seconda volta.
2. Le parti possono, di comune accordo, rinunciare alle arringhe finali e proporre di presentare una memoria scritta conclusiva. In tal caso, il giudice assegna loro un termine per farlo.

###### **Art. 233** Rinuncia al dibattimento {#part_2/tit_3/chap_3/art_233 omnilex-key=ch-fedlex--272--233}
Le parti possono, di comune accordo, rinunciare al dibattimento.

###### **Art. 234** Mancata comparizione al dibattimento {#part_2/tit_3/chap_3/art_234 omnilex-key=ch-fedlex--272--234}
1. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto salvo l’articolo 153, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa.
2. Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti.

#### **Capitolo 4:** Verbale {#part_2/tit_3/chap_4}
###### **Art. 235** {#part_2/tit_3/chap_4/art_235 omnilex-key=ch-fedlex--272--235}
1. Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:
a. il luogo, la data e l’ora dell’udienza;
b. la composizione del tribunale;
c. le parti presenti all’udienza e i loro rappresentanti;
d. le conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali delle parti;
e. le decisioni del tribunale;
f. la firma del verbalizzante.
2. Le indicazioni concernenti i fatti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale, sempre che non figurino già negli atti scritti delle parti. Possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.
3. Sulle richieste di rettifica del verbale decide il giudice.

#### **Capitolo 5:** Decisione {#part_2/tit_3/chap_5}
###### **Art. 236** Decisione finale {#part_2/tit_3/chap_5/art_236 omnilex-key=ch-fedlex--272--236}
1. Se la causa è matura per il giudizio, la procedura si conclude con una decisione di merito o con una decisione di non entrata nel merito.
2. Il tribunale statuisce a maggioranza.
3. Ad istanza della parte vincente, vengono ordinate misure d’esecuzione.

###### **Art. 237** Decisione incidentale {#part_2/tit_3/chap_5/art_237 omnilex-key=ch-fedlex--272--237}
1. Il giudice può emanare una decisione incidentale quando un diverso giudizio dell’autorità giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all’emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o di spese.
2. La decisione incidentale è impugnabile in modo indipendente; una sua successiva impugnazione con la decisione finale è esclusa.

###### **Art. 238** Contenuto {#part_2/tit_3/chap_5/art_238 omnilex-key=ch-fedlex--272--238}
La decisione contiene:
a. la designazione e la composizione del tribunale;
b. il luogo e la data in cui è pronunciata;
c. la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
d. il dispositivo;
e. l’indicazione delle persone e autorità cui la decisione deve essere comunicata;
f. l’indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato all’impugnazione medesima;
g.[^135] se del caso, i motivi essenziali di fatto e di diritto su cui si fonda;
h. la firma del tribunale.

###### **Art. 239** Notificazione e motivazione {#part_2/tit_3/chap_5/art_239 omnilex-key=ch-fedlex--272--239}
1. Il giudice notifica di regola la sua decisione senza motivazione scritta:[^136]
a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale;
b.[^137] recapitando rapidamente il dispositivo alle parti.
2. La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo.
3. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 2005[^138]sul Tribunale federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.

###### **Art. 240** Comunicazione e pubblicazione della decisione {#part_2/tit_3/chap_5/art_240 omnilex-key=ch-fedlex--272--240}
Se la legge lo prevede o ai fini dell’esecuzione, la decisione è comunicata ad autorità e terzi interessati oppure pubblicata.

#### **Capitolo 6:** Fine del procedimento senza decisione di merito {#part_2/tit_3/chap_6}
###### **Art. 241** Transazione, acquiescenza e desistenza {#part_2/tit_3/chap_6/art_241 omnilex-key=ch-fedlex--272--241}
1. In caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare il relativo verbale.
2. La transazione, l’acquiescenza e la desistenza hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato.
3. Il giudice stralcia la causa dal ruolo.

###### **Art. 242** Causa divenuta priva d’oggetto per altri motivi {#part_2/tit_3/chap_6/art_242 omnilex-key=ch-fedlex--272--242}
Il giudice pronuncia parimenti lo stralcio della causa dal ruolo se il procedimento termina senza decisione di merito per altri motivi.

### **Titolo quarto:** Procedura semplificata {#part_2/tit_4}
###### **Art. 243** Campo d’applicazione {#part_2/tit_4/art_243 omnilex-key=ch-fedlex--272--243}
1. La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
2. Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995[^139]sulla parità dei sessi;
b.[^140] per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28*b* CC[^141]o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28*c* CC;
c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d’affitto;
d.[^142] intese a dare esecuzione al diritto d’accesso secondo l’articolo 25 LPD[^143];
e. secondo la legge del 17 dicembre 1993[^144]sulla partecipazione;
f. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994[^145]sull’assicurazione malattie.
3. La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l’articolo 6.

###### **Art. 244** Azione semplificata {#part_2/tit_4/art_244 omnilex-key=ch-fedlex--272--244}
1. L’azione può essere proposta nelle forme di cui all’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene:
a. la designazione delle parti;
b. la domanda;
c. la designazione dell’oggetto litigioso;
d. se necessario, l’indicazione del valore litigioso;
e. la data e la firma.
2. Una motivazione non è necessaria.
3. Vanno allegati:
a. la procura, se vi è un rappresentante;
b. l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione;
c. i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova.

###### **Art. 245** Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto {#part_2/tit_4/art_245 omnilex-key=ch-fedlex--272--245}
1. Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un’unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un’eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.[^146]
2. Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l’articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.[^147]

###### **Art. 246** Disposizioni ordinatorie processuali {#part_2/tit_4/art_246 omnilex-key=ch-fedlex--272--246}
1. Il giudice prende le disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa se possibile alla prima udienza.
2. Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie.

###### **Art. 247** Accertamento dei fatti {#part_2/tit_4/art_247 omnilex-key=ch-fedlex--272--247}
1. Con pertinenti domande il giudice fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova.
2. Il giudice accerta d’ufficio i fatti:
a. nelle controversie di cui all’articolo 243 capoverso 2;
b. fino a un valore litigioso di 30 000 franchi:
        1. nelle altre controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo,
        2. nella altre controversie in materia di diritto del lavoro.

### **Titolo quinto:** Procedura sommaria {#part_2/tit_5}
#### **Capitolo 1:** Campo d’applicazione {#part_2/tit_5/chap_1}
###### **Art. 248** In generale {#part_2/tit_5/chap_1/art_248 omnilex-key=ch-fedlex--272--248}
La procedura sommaria è applicabile:
a. nei casi stabiliti dalla legge;
b. alla tutela giurisdizionale nei casi manifesti;
c. per i divieti giudiziali;
d. per i provvedimenti cautelari;
e. in materia di volontaria giurisdizione.

###### **Art. 249** Codice civile {#part_2/tit_5/chap_1/art_249 omnilex-key=ch-fedlex--272--249}
La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:[^148]
a. diritto delle persone:
        1. fissazione di un termine per la ratifica di un negozio giuridico di un minorenne o di una persona sotto curatela generale (art. 19*a* CC),
        2. diritto di risposta (art. 28*l* CC),
        3. dichiarazione di scomparsa (art. 35–38 CC),
        4. rettificazione di un’iscrizione nel registro dello stato civile (art. 42 CC),
        5.[^149] misure in caso di lacune nell’organizzazione di un’associazione (art. 69*c* CC);[^150]
b.[^151] …
c. diritto successorio:
        1. ricezione di un testamento orale (art. 507 CC),
        2. richiesta di garanzie in caso di successione di una persona scomparsa (art. 546 CC),
        3. sospensione della divisione dell’eredità e provvedimenti conservativi a salvaguardia dei diritti dei coeredi di un erede insolvente (art. 604 cpv. 2 e 3 CC);
d. diritti reali:
        1. provvedimenti per il mantenimento del valore e dell’idoneità all’uso della cosa in comproprietà (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC),
        2. iscrizione di diritti reali su fondi in caso di prescrizione straordinaria (art. 662 CC),
        3. contestazione dell’opposizione ad atti di disposizione concernenti un piano o una porzione di un piano (art. 712*c* cpv. 3 CC),
        4. nomina e revoca dell’amministratore nella proprietà per piani (art. 712*q* e 712*r* CC),
        5. iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale (art. 712*i* , 779*d* , 779*k* e 837–839 CC),
        6. fissazione del termine per la prestazione di garanzie in caso di usufrutto e revoca del possesso (art. 760 e 762 CC),
        7. domanda di liquidazione della sostanza oggetto di usufrutto (art. 766 CC),
        8. provvedimenti a garanzia dei creditori garantiti da pegno immobiliare (art. 808 cpv. 1 e 2 come pure 809–811 CC),
        9.[^152] designazione del rappresentante di cartelle ipotecarie (art. 850 cpv. 3 CC),
        10.[^153] annullamento di cartelle ipotecarie (art. 856 e 865 CC),
        11. annotazione di restrizioni della facoltà di disporre e iscrizioni provvisorie, se contenziose (art. 960 cpv. 1 n. 1, 961 cpv. 1 n. 1 e 966 cpv. 2 CC).

###### **Art. 250** Codice delle obbligazioni {#part_2/tit_5/chap_1/art_250 omnilex-key=ch-fedlex--272--250}
La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:[^154]
a. parte generale:
        1. deposito giudiziale, dopo la cessazione del mandato, di un titolo comprovante il mandato (art. 36 cpv. 1 CO[^155]),
        2. assegnazione di un congruo termine per la prestazione della garanzia (art. 83 cpv. 2 CO),
        3. deposito e vendita della cosa dovuta in caso di mora del creditore (art. 92 cpv. 2 e 93 cpv. 2 CO),
        4. autorizzazione a eseguire la prestazione a spese del debitore (art. 98 CO),
        5. fissazione del termine per l’adempimento del contratto (art. 107 cpv. 1[^156]CO),
        6. deposito dell’importo contestato in caso di cessione (art. 168 cpv. 1 CO);
b. singoli contratti:
        1. designazione di un perito per l’esame del risultato d’esercizio o del conteggio delle provvigioni (art. 322*a* cpv. 2 e 322*c* cpv. 2 CO),
        2. fissazione del termine per prestare garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 337*a* CO),
        3. fissazione del termine in caso di esecuzione di un’opera non conforme al contratto (art. 366 cpv. 2 CO),
        4. designazione di un perito per la verificazione dell’opera (art. 367 CO),
        5. fissazione del termine per pubblicare la nuova edizione di un’opera letteraria o artistica (art. 383 cpv. 3 CO),
        6. restituzione della cosa depositata in caso di sequestro (art. 480 CO),
        7. giudizio sulla copertura del debito oggetto di fideiussione solidale tramite i diritti di pegno (art. 496 cpv. 2 CO),
        8. sospensione degli atti esecutivi contro il fideiussore in caso di prestazione di garanzie reali (art. 501 cpv. 2 CO),
        9. garanzie del debitore principale e liberazione dalla fideiussione (art. 506 CO);
c. diritto societario e registro di commercio:[^157]
        1. revoca provvisoria della facoltà di rappresentanza (art. 565 cpv. 2, 603 e 767 cpv. 1 CO),
        2. designazione di un rappresentante comune (art. 690 cpv. 1, 764 cpv. 2, 792 n. 1 e 847 cpv. 4 CO),
        3. nomina, revoca e sostituzione di liquidatori (art. 583 cpv. 2, 619, 740, 741, 770, 826 cpv. 2 e 913 CO),
        4. vendita in blocco e modalità di vendita di immobili (art. 585 cpv. 3 e 619 CO),
        5. designazione di un perito per l’esame del conto dei profitti e delle perdite e del bilancio di una società in accomandita (art. 600 cpv. 3 CO),
        6.[^158] misure in caso di lacune nell’organizzazione di una società (art. 731*b* , 819 e 908 CO),
        7.[^159] ordine di fornire ragguagli a creditori e azionisti, a soci di una società a garanzia limitata e a soci di una società cooperativa (art. 697*b* , 802 cpv. 4, 857 cpv. 3 e 958*e* CO),
        8.[^160] verifica speciale (art. 697*c–* 697*h* ^bis^CO),
        9.[^161] convocazione dell’assemblea generale, iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno e iscrizione di proposte e delle relative motivazioni nella convocazione dell’assemblea generale (art. 699 cpv. 5, 699*b* cpv. 4, 805 cpv. 5 n. 2 e 3 e 881 cpv. 3 CO),
        10.[^162] designazione di un rappresentante della società o della società cooperativa in caso di contestazione delle deliberazioni assembleari da parte dell’amministrazione (art. 706*a* cpv. 2, 808*c* e 891 cpv. 1 CO),
        11.[^163] .
        12. deposito degli importi dovuti in caso di liquidazione (art. 744, 770, 826 cpv. 2 e 913 CO),
        13. revoca dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione di una società cooperativa (art. 890 cpv. 2 CO),
        14.[^164] la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO),
        15.[^165] pronuncia dello scioglimento della società e della sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (art. 731*b* , 819 e 908 CO),
        16.[^166] cancellazione di un ente giuridico dal registro di commercio (art. 934 cpv. 3 CO);
d. titoli di credito:
        1. ammortamento di titoli (art. 981 CO),
        2. divieto del pagamento di una cambiale e deposito della somma della cambiale (art. 1072 CO),
        3. estinzione della procura conferita a un rappresentante dell’assemblea degli obbligazionisti in materia di prestiti in obbligazioni (art. 1162 cpv. 4 CO),
        4. convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti su istanza degli obbligazionisti medesimi (art. 1165 cpv. 3 e 4 CO).

###### **Art. 251** Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento {#part_2/tit_5/chap_1/art_251 omnilex-key=ch-fedlex--272--251}
La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:[^167]
a. decisioni del giudice preposto al rigetto dell’opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato;
b. autorizzazione dell’opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF[^168]) e dell’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 181 LEF);
c. annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF);
d. decisione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265*a* cpv. 1–3 LEF);
e. pronuncia della separazione dei beni (art. 68*b* LEF).

###### **Art. 251a** Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato {#part_2/tit_5/chap_1/art_251 omnilex-key=ch-fedlex--272--251_a}
1. La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:[^169]
a. nomina e sostituzione degli arbitri (art. 179 cpv. 2–5 LDIP[^170]);
b. ricusazione e destituzione di un arbitro (art. 180*a* cpv. 2 e 180*b* cpv. 2 LDIP);
c. collaborazione del giudice all’attuazione di provvedimenti cautelari (art. 183 cpv. 2 LDIP) e all’assunzione di prove (art. 184 cpv. 2 LDIP);
d. ulteriore collaborazione del giudice nel procedimento arbitrale (art. 185 LDIP);
e. collaborazione del giudice in procedimenti arbitrali esteri (art. 185*a* LDIP);
f. deposito del lodo ed emissione dell’attestazione dell’esecutività (art. 193 LDIP);
g. riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri (art. 194 LDIP).
2. Il diritto cantonale può prevedere che, su richiesta di tutte le parti, l’inglese sia utilizzato come lingua della procedura se la lingua inglese è impiegata nel patto di arbitrato, nella clausola di arbitrato o quale lingua del procedimento arbitrale.[^171]

#### **Capitolo 2:** Procedura e decisione {#part_2/tit_5/chap_2}
###### **Art. 252** Istanza {#part_2/tit_5/chap_2/art_252 omnilex-key=ch-fedlex--272--252}
1. La procedura è introdotta mediante istanza.
2. L’istanza si propone nelle forme di cui all’articolo 130; in casi semplici o urgenti può essere proposta oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale.

###### **Art. 253** Osservazioni della controparte {#part_2/tit_5/chap_2/art_253 omnilex-key=ch-fedlex--272--253}
Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni.

###### **Art. 254** Mezzi di prova {#part_2/tit_5/chap_2/art_254 omnilex-key=ch-fedlex--272--254}
1. La prova dev’essere addotta mediante documenti.
2. Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se:
a. non ritardano considerevolmente il corso della procedura;
b. lo scopo del procedimento lo richiede; oppure
c. il giudice deve accertare d’ufficio i fatti.

###### **Art. 255** Principio inquisitorio {#part_2/tit_5/chap_2/art_255 omnilex-key=ch-fedlex--272--255}
Il giudice accerta d’ufficio i fatti:
a. se statuisce in veste di giudice del fallimento o del concordato;
b. in caso di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

###### **Art. 256** Decisione {#part_2/tit_5/chap_2/art_256 omnilex-key=ch-fedlex--272--256}
1. Il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti.
2. Il provvedimento di volontaria giurisdizione che si riveli errato può essere revocato o modificato d’ufficio o ad istanza di parte, eccetto che la legge o la certezza del diritto vi si oppongano.

#### **Capitolo 3:** Tutela giurisdizionale nei casi manifesti {#part_2/tit_5/chap_3}
###### **Art. 257** {#part_2/tit_5/chap_3/art_257 omnilex-key=ch-fedlex--272--257}
1. Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
a. i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili; e
b. la situazione giuridica è chiara.
2. La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti.
3. Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.

#### **Capitolo 4:** Divieto giudiziale {#part_2/tit_5/chap_4}
###### **Art. 258** Principio {#part_2/tit_5/chap_4/art_258 omnilex-key=ch-fedlex--272--258}
1. Il titolare di un diritto reale su un fondo può chiedere al giudice di vietare ogni turbativa del possesso e, su querela, di infliggere ai contravventori una multa fino a 2000 franchi. Il divieto può essere emanato a tempo determinato o indeterminato.
2. Il richiedente deve documentare il suo diritto reale e rendere verosimile la turbativa in atto o imminente.

###### **Art. 259** Pubblicazione {#part_2/tit_5/chap_4/art_259 omnilex-key=ch-fedlex--272--259}
Il divieto deve essere reso di pubblico dominio ed essere apposto sul fondo in un luogo ben visibile.

###### **Art. 260** Opposizione {#part_2/tit_5/chap_4/art_260 omnilex-key=ch-fedlex--272--260}
1. Contro il divieto può essere interposta opposizione al giudice entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall’apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch’essa sia motivata.
2. L’opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell’opponente. La convalida del divieto nei confronti dell’opponente si propone mediante azione.

#### **Capitolo 5:** Provvedimenti cautelari e memoria difensiva {#part_2/tit_5/chap_5}
##### **Sezione 1:** Provvedimenti cautelari {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1}
###### **Art. 261** Principio {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_261 omnilex-key=ch-fedlex--272--261}
1. Il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’instante rende verosimile che:
a. un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo; e
b. la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
2. Se la controparte presta adeguata garanzia, il giudice può prescindere dal prendere provvedimenti cautelari.

###### **Art. 262** Contenuto {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_262 omnilex-key=ch-fedlex--272--262}
Il provvedimento cautelare può consistere in qualsivoglia disposizione giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente, segnatamente può consistere in:
a. un divieto;
b. un ordine giudiziale di eliminare uno stato di fatto contrario al diritto;
c. un’istruzione all’autorità dei registri o a un terzo;
d. una prestazione in natura;
e. un pagamento in denaro nei casi determinati dalla legge.

###### **Art. 263** Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_263 omnilex-key=ch-fedlex--272--263}
Se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’instante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine.

###### **Art. 264** Garanzia e risarcimento del danno {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_264 omnilex-key=ch-fedlex--272--264}
1. Se vi è da temere un danno per la controparte, il giudice può subordinare l’emanazione di provvedimenti cautelari alla prestazione di una garanzia a carico dell’instante.
2. L’instante risponde del danno causato a seguito di un provvedimento cautelare ingiustificato. Ove risulti però che l’istanza era stata promossa in buona fede, il giudice può ridurre o escludere il risarcimento.
3. La garanzia è liberata a favore dell’instante se è accertato che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il giudice assegna un termine per inoltrare la causa.

###### **Art. 265** Provvedimenti superprovvisionali {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_265 omnilex-key=ch-fedlex--272--265}
1. In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte.
2. Nel contempo, il giudice convoca le parti a un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull’istanza.
3. Il giudice può, d’ufficio, obbligare l’instante a prestare preventivamente garanzia.

###### **Art. 266** Misure nei confronti dei mass media {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_266 omnilex-key=ch-fedlex--272--266}
Nei confronti dei mass media periodici il giudice può ordinare un provvedimento cautelare soltanto se:
a.[^172] l’attuale o incombente lesione dei diritti dell’instante è tale da causargli o da potergli causare un pregiudizio grave;
b. manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione; e
c. il provvedimento non appare sproporzionato.

###### **Art. 267** Esecuzione {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_267 omnilex-key=ch-fedlex--272--267}
Il giudice che ordina il provvedimento cautelare prende anche le necessarie misure d’esecuzione.

###### **Art. 268** Modifica e soppressione {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_268 omnilex-key=ch-fedlex--272--268}
1. I provvedimenti cautelari possono essere modificati o soppressi in caso di modifica delle circostanze o qualora si rivelino ingiustificati.
2. Essi decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il giudice può disporre altrimenti ai fini dell’esecuzione o nel caso la legge lo preveda.

###### **Art. 269** Riserva {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_269 omnilex-key=ch-fedlex--272--269}
Sono fatte salve le disposizioni:
a. della LEF[^173], sulle misure conservative in caso di esecuzione di crediti pecuniari;
b. del CC[^174], sulle misure a tutela della successione;
c. della legge del 25 giugno 1954[^175]sui brevetti, in caso di azione per la concessione di una licenza.

##### **Sezione 2:** Memoria difensiva {#part_2/tit_5/chap_5/sec_2}
###### **Art. 270** {#part_2/tit_5/chap_5/sec_2/art_270 omnilex-key=ch-fedlex--272--270}
1. Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provvedimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale o un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF[^176]può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva.[^177]
2. La memoria difensiva è comunicata alla controparte soltanto se la relativa procedura è stata da lei promossa.
3. La memoria difensiva diviene caduca dopo sei mesi.

### **Titolo sesto:** Procedure speciali di diritto matrimoniale {#part_2/tit_6}
#### **Capitolo 1:** Cause trattate in procedura sommaria {#part_2/tit_6/chap_1}
###### **Art. 271** Campo d’applicazione {#part_2/tit_6/chap_1/art_271 omnilex-key=ch-fedlex--272--271}
Fatti salvi gli articoli 272 e 273, la procedura sommaria è applicabile alle misure a tutela dell’unione coniugale, segnatamente a:
a. misure secondo gli articoli 172–179 CC[^178];
b. estensione a un coniuge della facoltà di rappresentanza dell’unione coniugale (art. 166 cpv. 2 n. 1 CC);
c. autorizzazione a un coniuge a disporre dell’abitazione familiare (art. 169 cpv. 2 CC);
d. obbligo d’informazione dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 170 cpv. 2 CC);
e. pronuncia della separazione dei beni e ripristino del precedente regime dei beni (art. 185, 187 cpv. 2, 189 e 191 CC);
f. obbligo di un coniuge di concorrere alla compilazione dell’inventario (art. 195*a* CC);
g. fissazione di dilazioni di pagamento e prestazione di garanzie tra coniugi, al di fuori di un processo sulla liquidazione del regime dei beni (art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC);
h. consenso di un coniuge alla rinuncia o all’accettazione di un’eredità (art. 230 cpv. 2 CC);
i. avviso ai debitori e garanzia dell’obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al di fuori di un processo sull’obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 132 CC).

###### **Art. 272** Principio inquisitorio {#part_2/tit_6/chap_1/art_272 omnilex-key=ch-fedlex--272--272}
Il giudice accerta d’ufficio i fatti.

###### **Art. 273** Procedura {#part_2/tit_6/chap_1/art_273 omnilex-key=ch-fedlex--272--273}
1. Il giudice convoca le parti a un’udienza. Può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti.
2. Le parti devono comparire personalmente, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.
3. Il giudice cerca di indurre le parti a un’intesa.

#### **Capitolo 2:** Procedura di divorzio {#part_2/tit_6/chap_2}
##### **Sezione 1:** Disposizioni generali {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1}
###### **Art. 274** Promovimento {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_274 omnilex-key=ch-fedlex--272--274}
La procedura di divorzio si promuove mediante richiesta comune di divorzio o mediante azione di divorzio.

###### **Art. 275** Sospensione della comunione domestica {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_275 omnilex-key=ch-fedlex--272--275}
Pendente la causa, ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica per la durata della procedura di divorzio.

###### **Art. 276** Provvedimenti cautelari {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_276 omnilex-key=ch-fedlex--272--276}
1. Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale.
2. Le misure disposte dal giudice competente per la tutela dell’unione coniugale permangono. Il giudice del divorzio ha però competenza per sopprimerle o modificarle.
3. Il giudice può ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio non fosse ancora terminato.

###### **Art. 277** Accertamento dei fatti {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_277 omnilex-key=ch-fedlex--272--277}
1. Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
2. Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.
3. Per il resto, il giudice accerta d’ufficio i fatti.

###### **Art. 278** Comparizione personale {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_278 omnilex-key=ch-fedlex--272--278}
Le parti devono comparire personalmente alle udienze, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.

###### **Art. 279** Omologazione della convenzione {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_279 omnilex-key=ch-fedlex--272--279}
1. Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l’abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale.
2. La convenzione è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della decisione.

###### **Art. 280** Convenzione relativa alla previdenza professionale {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_280 omnilex-key=ch-fedlex--272--280}
1. Il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale se:[^179]
a.[^180] i coniugi si sono accordati sul conguaglio e sulle relative modalità d’esecuzione;
b.[^181] i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l’attuabilità di quanto convenuto e l’importo degli averi determinanti o delle rendite da dividere; e
c. il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge.
2. Il giudice comunica agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi.
3. Qualora i coniugi decidano per convenzione di derogare alla divisione per metà o di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, il giudice verifica d’ufficio se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità.[^182]

###### **Art. 281** Mancata intesa sul conguaglio della previdenza professionale {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_281 omnilex-key=ch-fedlex--272--281}
1. Se i coniugi non giungono a un’intesa, ma gli averi e le rendite determinanti sono certi, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC[^183]e della legge del 17 dicembre 1993[^184]sul libero passaggio (LFLP) (art. 122−124*e* CC in combinato disposto con gli art. 22−22*f* LFLP), stabilisce l’importo che dovrà essere versato e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l’attuabilità di quanto convenuto.[^185]
2. Si applica per analogia l’articolo 280 capoverso 2.
3. Negli altri casi in cui i coniugi non giungono a un’intesa, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la LFLP, comunicandogli in particolare:[^186]
a. la decisione sul modo di ripartizione;
b. la data del matrimonio e la data del divorzio;
c.[^187] gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi e l’importo di tali averi;
d.[^188] gli istituti di previdenza professionale che versano rendite ai coniugi, gli importi di queste ultime e le parti di rendita assegnate.

###### **Art. 282** Contributi di mantenimento {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_282 omnilex-key=ch-fedlex--272--282}
1. La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione per il calcolo;
b. quale importo è assegnato al coniuge e a ciascun figlio;
c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento del coniuge avente diritto, qualora sia fatto salvo un successivo aumento della rendita;
d. se e in quale misura la rendita deve essere adattata alle variazioni del costo della vita.
2. Se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, l’autorità giudiziaria superiore può nuovamente statuire, ancorché non controversi, sui contributi di mantenimento dei figli.

###### **Art. 283** Unità della decisione {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_283 omnilex-key=ch-fedlex--272--283}
1. Nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio.
2. Per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni può essere rinviata a un apposito procedimento.
3. Il conguaglio delle pretese di previdenza professionale può essere complessivamente rinviato a un apposito procedimento, se all’estero sussistono pretese di previdenza ed è possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato interessato. Il giudice può sospendere l’apposito procedimento fino alla decisione straniera; può già stabilire il modo di ripartizione.[^189]

###### **Art. 284** Modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione passata in giudicato {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_284 omnilex-key=ch-fedlex--272--284}
1. Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette dagli articoli 124*e* capoverso 2, 129 e 134 CC[^190].[^191]
2. Le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti; sono fatte salve le disposizioni del CC inerenti agli interessi dei figli (art. 134 cpv. 3 CC).
3. Al contenzioso si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di divorzio.

##### **Sezione 2:** Divorzio su richiesta comune {#part_2/tit_6/chap_2/sec_2}
###### **Art. 285** Istanza in caso di intesa totale {#part_2/tit_6/chap_2/sec_2/art_285 omnilex-key=ch-fedlex--272--285}
In caso d’intesa totale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene:
a. i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
b. la richiesta comune di divorzio;
c. la convenzione completa sulle conseguenze del divorzio;
d. le conclusioni comuni relative ai figli;
e. i documenti giustificativi;
f. la data e le firme.

###### **Art. 286** Istanza in caso di intesa parziale {#part_2/tit_6/chap_2/sec_2/art_286 omnilex-key=ch-fedlex--272--286}
1. In caso d’intesa parziale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussiste disaccordo.
2. Ciascun coniuge può proporre proprie conclusioni motivate circa le conseguenze del divorzio rimaste controverse.
3. Per il resto si applica per analogia l’articolo 285.

###### **Art. 287** Audizione delle parti {#part_2/tit_6/chap_2/sec_2/art_287 omnilex-key=ch-fedlex--272--287}
Se l’istanza è completa, il giudice convoca le parti. L’audizione è retta dalle disposizioni del CC[^192].

###### **Art. 288** Seguito della procedura e decisione {#part_2/tit_6/chap_2/sec_2/art_288 omnilex-key=ch-fedlex--272--288}
1. Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione.
2. Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse.[^193]Si applica la procedura semplificata.[^194]Il giudice può ripartire i ruoli di parte.
3. Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio.[^195]Durante tale termine, la causa rimane pendente e i provvedimenti cautelari eventualmente disposti permangono validi.

###### **Art. 289** Impugnazione {#part_2/tit_6/chap_2/sec_2/art_289 omnilex-key=ch-fedlex--272--289}
Il divorzio è impugnabile mediante appello soltanto per vizi della volontà.

##### **Sezione 3:** Divorzio su azione di un coniuge {#part_2/tit_6/chap_2/sec_3}
###### **Art. 290** Proposizione dell’azione {#part_2/tit_6/chap_2/sec_3/art_290 omnilex-key=ch-fedlex--272--290}
L’azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:
a. i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
b. la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC[^196]);
c. le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio;
d. le conclusioni relative ai figli;
e. i documenti giustificativi;
f. la data e le firme.

###### **Art. 291** Udienza di conciliazione {#part_2/tit_6/chap_2/sec_3/art_291 omnilex-key=ch-fedlex--272--291}
1. Il giudice convoca le parti a un’udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio.
2. Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un’intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio.
3. Se non sussiste il motivo di divorzio o se l’intesa non è raggiunta, il giudice dà all’attore l’opportunità di motivare l’azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.[^197]

###### **Art. 292** Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune {#part_2/tit_6/chap_2/sec_3/art_292 omnilex-key=ch-fedlex--272--292}
1. La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi:
a. al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e
b. sono d’accordo di divorziare.
2. Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune.

###### **Art. 293** Mutazione dell’azione {#part_2/tit_6/chap_2/sec_3/art_293 omnilex-key=ch-fedlex--272--293}
L’azione di divorzio può essere mutata in azione di separazione fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare.

##### **Sezione 4:** Azione di nullità del matrimonio e azione di separazione {#part_2/tit_6/chap_2/sec_4}
###### **Art. 294** {#part_2/tit_6/chap_2/sec_4/art_294 omnilex-key=ch-fedlex--272--294}
1. Le disposizioni sulla procedura dell’azione di divorzio si applicano per analogia all’azione di nullità del matrimonio e a quella di separazione.
2. L’azione di separazione può essere mutata in azione di divorzio fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare.

### **Titolo settimo:** Interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia {#part_2/tit_7}
#### **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#part_2/tit_7/chap_1}
###### **Art. 295** Principio {#part_2/tit_7/chap_1/art_295 omnilex-key=ch-fedlex--272--295}
Le azioni indipendenti riguardanti il mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni e gli altri interessi dei figli si svolgono in procedura semplificata.

###### **Art. 296** Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti {#part_2/tit_7/chap_1/art_296 omnilex-key=ch-fedlex--272--296}
1. Il giudice esamina d’ufficio i fatti.
2. Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all’accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.
3. Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.

###### **Art. 297** Audizione dei genitori e mediazione {#part_2/tit_7/chap_1/art_297 omnilex-key=ch-fedlex--272--297}
1. Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente personalmente i genitori.
2. Il giudice può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.

###### **Art. 298** Audizione dei figli {#part_2/tit_7/chap_1/art_298 omnilex-key=ch-fedlex--272--298}
1. I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.
1bis. ** Non è ammesso l’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva.[^198]
2. Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori e il curatore vengono informati su tali risultanze.
3. Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.

###### **Art. 299** Rappresentanza del figlio {#part_2/tit_7/chap_1/art_299 omnilex-key=ch-fedlex--272--299}
1. Se necessario, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
2. Il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:
a.[^199] i genitori propongono conclusioni differenti in merito:
        1. all’attribuzione dell’autorità parentale,
        2. all’attribuzione della custodia,
        3. a questioni importanti inerenti alle relazioni personali,
        4. alla partecipazione alla cura,
        5. al contributo di mantenimento;
b.[^200] l’autorità di protezione dei minori o un genitore la chiede;
c. l’audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi:
        1.[^201] fanno sorgere notevoli dubbi sull’adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa le questioni di cui alla lettera a, oppure
        2. inducono a prospettare misure di protezione del figlio.
3. La rappresentanza è ordinata in ogni caso se il figlio capace di discernimento la chiede. Il figlio può interporre reclamo contro il diniego di istituirla.

###### **Art. 300** Competenze del curatore {#part_2/tit_7/chap_1/art_300 omnilex-key=ch-fedlex--272--300}
Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni ove si tratti delle seguenti questioni:
a. attribuzione dell’autorità parentale;
b. attribuzione della custodia;
c. questioni importanti inerenti alle relazioni personali;
d. partecipazione alla cura;
e. contributo di mantenimento;
f. misure di protezione del figlio.

###### **Art. 301** Comunicazione della decisione {#part_2/tit_7/chap_1/art_301 omnilex-key=ch-fedlex--272--301}
La decisione è comunicata:
a. ai genitori;
b. al figlio, se ha già compiuto i 14 anni;
c.[^202] all’eventuale curatore, per quanto si tratti di una delle seguenti questioni:
        1. attribuzione dell’autorità parentale,
        2. attribuzione della custodia,
        3. questioni importanti inerenti alle relazioni personali,
        4. partecipazione alla cura,
        5. contributo di mantenimento,
        6. misure di protezione del figlio.

###### **Art. 301a** Contributi di mantenimento {#part_2/tit_7/chap_1/art_301 omnilex-key=ch-fedlex--272--301_a}
Il contratto di mantenimento o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo;
b. quale importo è assegnato a ciascun figlio;
c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio;
d. se e in quale misura i contributi di mantenimento devono essere adattati alle variazioni del costo della vita.

#### **Capitolo 2:** Procedura sommaria: campo d’applicazione {#part_2/tit_7/chap_2}
###### **Art. 302** … {#part_2/tit_7/chap_2/art_302 omnilex-key=ch-fedlex--272--302}
1. La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:
a. le decisioni previste dalla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980[^203]sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori e dalla Convenzione europea del 20 maggio 1980[^204]sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affidamento;
b. il versamento di un contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisti del figlio (art. 286 cpv. 3 CC[^205]);
c. la diffida ai debitori e la prestazione di garanzie per il mantenimento del figlio, al di fuori di un processo concernente l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori (art. 291 e 292 CC).
2. Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 2007[^206]sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti.

#### **Capitolo 3:** Azione di mantenimento e di paternità {#part_2/tit_7/chap_3}
###### **Art. 303** Provvedimenti cautelari {#part_2/tit_7/chap_3/art_303 omnilex-key=ch-fedlex--272--303}
1. Se il rapporto di filiazione è accertato, il convenuto può essere obbligato a depositare o a pagare provvisoriamente adeguati contributi per il mantenimento del figlio.
2. Se l’azione di mantenimento è stata promossa assieme a quella di paternità, il convenuto, ad istanza dell’attore:
a. deve depositare la somma per le spese del parto e adeguati contributi per il mantenimento della madre e del figlio qualora la paternità sia resa verosimile;
b. deve pagare adeguati contributi per il mantenimento del figlio qualora la paternità sia presunta e la presunzione non sia infirmata dai mezzi di prova immediatamente disponibili.

###### **Art. 304** Competenza {#part_2/tit_7/chap_3/art_304 omnilex-key=ch-fedlex--272--304}
1. Il giudice competente per l’azione decide anche sul deposito, sul pagamento provvisorio, sul versamento dei contributi depositati e sulla restituzione dei pagamenti provvisori.
2. ** Il giudice competente per l’azione di mantenimento decide anche sull’autorità parentale e sugli altri interessi dei figli. Se il rapporto di filiazione è accertato, i genitori hanno qualità di parte. Il giudice può ripartire i ruoli di parte.[^207]

### **Titolo ottavo:** Procedura in materia di unione domestica registrata {#part_2/tit_8}
#### **Capitolo 1:** Pratiche della procedura sommaria {#part_2/tit_8/chap_1}
###### **Art. 305** Campo d’applicazione {#part_2/tit_8/chap_1/art_305 omnilex-key=ch-fedlex--272--305}
La procedura sommaria è applicabile per:[^208]
a. la determinazione dei contributi pecuniari per il mantenimento e l’ordine ai debitori di un partner di fare i loro pagamenti all’altro (art. 13 cpv. 2 e 3 della legge del 18 giu. 2004[^209]sull’unione domestica registrata, LUD);
b. l’autorizzazione a un partner a disporre dell’abitazione comune (art. 14 cpv. 2 LUD);
c. l’estensione o la privazione del potere di un partner di rappresentare l’unione domestica (art. 15 cpv. 2 lett. a e 4 LUD);
d. l’obbligo d’informazione dei partner sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 16 cpv. 2 LUD);
e. la determinazione, l’adeguamento o la soppressione dei contributi pecuniari e le misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche (art. 17 cpv. 2 e 4 LUD);
f. l’obbligo di un partner di concorrere alla compilazione dell’inventario (art. 20 cpv. 1 LUD);
g. la limitazione del potere di disporre di un partner relativamente a determinati beni (art. 22 cpv. 1 LUD);
h. l’assegnazione di termini per la compensazione di debiti tra i partner (art. 23 cpv. 1 LUD).

###### **Art. 306** Procedura {#part_2/tit_8/chap_1/art_306 omnilex-key=ch-fedlex--272--306}
Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 272 e 273.

#### **Capitolo 2:** Scioglimento e annullamento dell’unione domestica registrata {#part_2/tit_8/chap_2}
###### **Art. 307** {#part_2/tit_8/chap_2/art_307 omnilex-key=ch-fedlex--272--307}
Alla procedura di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica registrata si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura di divorzio.

#### **Capitolo 3:** Interessi dei figli nella procedura in materia di unione domestica registrata {#part_2/tit_8/chap_3}
###### **Art. 307a** {#part_2/tit_8/chap_3/art_307_a omnilex-key=ch-fedlex--272--307a}
Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, si applicano per analogia gli articoli 295–302.

### **Titolo nono:** Mezzi di impugnazione {#part_2/tit_9}
#### **Capitolo 1:** Appello {#part_2/tit_9/chap_1}
##### **Sezione 1:** Decisioni appellabili e motivi d’appello {#part_2/tit_9/chap_1/sec_1}
###### **Art. 308** Appellabilità {#part_2/tit_9/chap_1/sec_1/art_308 omnilex-key=ch-fedlex--272--308}
1. Sono impugnabili mediante appello:
a. le decisioni finali e incidentali di prima istanza;
b. le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari.
2. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.

###### **Art. 309** Eccezioni {#part_2/tit_9/chap_1/sec_1/art_309 omnilex-key=ch-fedlex--272--309}
L’appello è improponibile:
a. contro le decisioni del giudice dell’esecuzione;
b. nelle seguenti pratiche a tenore della LEF[^210]:
        1. revoca della sospensione (art. 57*d* LEF),
        2. ammissione dell’opposizione tardiva (art. 77 LEF),
        3. rigetto dell’opposizione (art. 80–84 LEF),
        4. annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF),
        5. ammissione dell’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 185 LEF),
        6.[^211] sequestro (art. 272 e 278 LEF),
        7.[^212] decisioni che secondo la LEF sono di competenza del giudice del fallimento o del concordato.

###### **Art. 310** Motivi d’appello {#part_2/tit_9/chap_1/sec_1/art_310 omnilex-key=ch-fedlex--272--310}
Con l’appello possono essere censurati:
a. l’errata applicazione del diritto;
b. l’errato accertamento dei fatti.

##### **Sezione 2:** Appello, risposta all’appello e appello incidentale {#part_2/tit_9/chap_1/sec_2}
###### **Art. 311** Proposizione dell’appello {#part_2/tit_9/chap_1/sec_2/art_311 omnilex-key=ch-fedlex--272--311}
1. L’appello, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2. Dev’essergli allegata la decisione impugnata.

###### **Art. 312** Risposta all’appello {#part_2/tit_9/chap_1/sec_2/art_312 omnilex-key=ch-fedlex--272--312}
1. L’autorità giudiziaria superiore notifica l’appello alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni, eccetto che l’appello sia manifestamente improponibile o manifestamente infondato.
2. Il termine di risposta è di 30 giorni.

###### **Art. 313** Appello incidentale {#part_2/tit_9/chap_1/sec_2/art_313 omnilex-key=ch-fedlex--272--313}
1. Nella risposta all’appello la controparte può appellare in via incidentale.
2. L’appello incidentale decade se:
a. l’autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell’appello principale;
b.[^213] .
c. l’appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare.

###### **Art. 314** Procedura sommaria {#part_2/tit_9/chap_1/sec_2/art_314 omnilex-key=ch-fedlex--272--314}
1. Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria, il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni. L’appello incidentale è improponibile.[^214]
2. Nelle cause del diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305 il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di 30 giorni. L’appello incidentale è proponibile.[^215]

##### **Sezione 3:** Effetti e procedura dell’appello {#part_2/tit_9/chap_1/sec_3}
###### **Art. 315** Effetto sospensivo {#part_2/tit_9/chap_1/sec_3/art_315 omnilex-key=ch-fedlex--272--315}
1. L’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
2. L’appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di:
a. diritto di risposta;
b. provvedimenti cautelari;
c. diffida ai debitori;
d. prestazione di garanzie per i contributi di mantenimento.[^216]
3. L’appello ha sempre effetto sospensivo se è appellata una decisione costitutiva.[^217]
4. Se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile, l’autorità giudiziaria superiore può, su richiesta:
a. dichiarare la decisione impugnata eseguibile anticipatamente e, se del caso, ordinare provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie; oppure
b. nei casi di cui al capoverso 2, sospendere eccezionalmente l’esecutività della decisione impugnata.[^218]
5. L’autorità giudiziaria superiore può pronunciarsi già prima della proposizione dell’appello. La sua decisione decade se non è chiesta la motivazione della decisione di prima istanza o se il termine d’impugnazione decorre infruttuosamente.[^219]

###### **Art. 316** Procedura davanti all’autorità giudiziaria superiore {#part_2/tit_9/chap_1/sec_3/art_316 omnilex-key=ch-fedlex--272--316}
1. L’autorità giudiziaria superiore può tenere udienza o decidere in base agli atti.
2. Essa può ordinare un secondo scambio di scritti.
3. Può procedere all’assunzione di prove.

###### **Art. 317** Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell’azione {#part_2/tit_9/chap_1/sec_3/art_317 omnilex-key=ch-fedlex--272--317}
1. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
a. vengono immediatamente addotti; e
b. dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
1bis. Se deve esaminare i fatti d’ufficio, l’autorità giudiziaria superiore considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.[^220]
2. Una mutazione dell’azione è ammissibile soltanto se:
a. sono date le premesse di cui all’articolo 227 capoverso 1; e
b.[^221] la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.

###### **Art. 318** Decisione {#part_2/tit_9/chap_1/sec_3/art_318 omnilex-key=ch-fedlex--272--318}
1. L’autorità giudiziaria superiore può:
a. confermare il giudizio impugnato;
b. statuire essa stessa; oppure
c. rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se:
        1. non è stata giudicata una parte essenziale dell’azione, oppure
        2. i fatti devono essere completati in punti essenziali.
2. L’autorità giudiziaria superiore notifica e motiva la sua decisione in applicazione analogica dell’articolo 239.[^222]
3. Se statuisce essa stessa, l’autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.

#### **Capitolo 2:** Reclamo {#part_2/tit_9/chap_2}
###### **Art. 319** Ammissibilità del reclamo {#part_2/tit_9/chap_2/art_319 omnilex-key=ch-fedlex--272--319}
Sono impugnabili mediante reclamo:
a. le decisioni inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari;
b. altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza:
        1. nei casi stabiliti dalla legge,
        2. quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
c. i casi di ritardata giustizia.

###### **Art. 320** Motivi di reclamo {#part_2/tit_9/chap_2/art_320 omnilex-key=ch-fedlex--272--320}
Con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione errata del diritto;
b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

###### **Art. 321** Proposizione del reclamo {#part_2/tit_9/chap_2/art_321 omnilex-key=ch-fedlex--272--321}
1. Il reclamo, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2. Se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria o un’altra decisione o disposizione ordinatoria processuale di prima istanza, il termine di reclamo è di dieci giorni, salvo che la legge disponga altrimenti.[^223]
3. Se è in possesso della parte, la decisione o disposizione impugnata dev’essere allegata.
4. Il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo.

###### **Art. 322** Risposta al reclamo {#part_2/tit_9/chap_2/art_322 omnilex-key=ch-fedlex--272--322}
1. Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni.
2. Il termine di risposta è uguale a quello di reclamo.

###### **Art. 323** Reclamo incidentale {#part_2/tit_9/chap_2/art_323 omnilex-key=ch-fedlex--272--323}
Il reclamo incidentale non è ammesso.

###### **Art. 324** Osservazioni della giurisdizione inferiore {#part_2/tit_9/chap_2/art_324 omnilex-key=ch-fedlex--272--324}
L’autorità giudiziaria superiore può chiedere alla giurisdizione inferiore di farle pervenire le sue osservazioni.

###### **Art. 325** Effetto sospensivo {#part_2/tit_9/chap_2/art_325 omnilex-key=ch-fedlex--272--325}
1. Il reclamo non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
2. L’autorità giudiziaria superiore può, su richiesta, sospendere l’esecutività della decisione impugnata se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile. L’autorità giudiziaria superiore può pronunciarsi già prima della proposizione del reclamo. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie. La sua decisione decade se non è chiesta la motivazione della decisione di prima istanza o se il termine d’impugnazione decorre infruttuosamente.[^224]

###### **Art. 326** Nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova {#part_2/tit_9/chap_2/art_326 omnilex-key=ch-fedlex--272--326}
1. Non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.
2. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge.

###### **Art. 327** Procedura e decisione {#part_2/tit_9/chap_2/art_327 omnilex-key=ch-fedlex--272--327}
1. L’autorità giudiziaria superiore si fa consegnare gli atti di causa dalla giurisdizione inferiore.
2. Essa può decidere in base agli atti.
3. Se accoglie il reclamo, l’autorità giudiziaria superiore:
a. annulla la decisione o la disposizione ordinatoria processuale impugnata e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore; oppure
b. statuisce essa stessa, se la causa è matura per il giudizio.
4. Se il reclamo è accolto per ritardata giustizia, l’autorità giudiziaria superiore può impartire alla giurisdizione inferiore un termine per la trattazione della causa.
5. L’autorità giudiziaria superiore notifica e motiva la sua decisione in applicazione analogica dell’articolo 239.[^225]

###### **Art. 327a** Dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano {#part_2/tit_9/chap_2/art_327 omnilex-key=ch-fedlex--272--327_a}
1. Se il reclamo è diretto contro una decisione del giudice dell’esecuzione secondo gli articoli 38–52 della Convenzione del 30 ottobre 2007[^226]concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), l’autorità giudiziaria superiore esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano.
2. Il reclamo ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi i provvedimenti conservativi, segnatamente il sequestro secondo l’articolo 271 capoverso 1 numero 6 LEF[^227].
3. Il termine per la proposizione del reclamo contro la dichiarazione di esecutività è retto dall’articolo 43 paragrafo 5 della Convenzione di Lugano.

#### **Capitolo 3:** Revisione {#part_2/tit_9/chap_3}
###### **Art. 328** Motivi di revisione {#part_2/tit_9/chap_3/art_328 omnilex-key=ch-fedlex--272--328}
1. Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se:
a.[^228] ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;
b. da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
c.[^229] fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace per vizi formali o materiali;
d.[^230] ha scoperto un motivo di ricusazione soltanto dopo la chiusura del procedi-mento e non dispone di nessun altro mezzo di impugnazione.
2. La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950[^231]per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se:
a.[^232] la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
c. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.

###### **Art. 329** Domanda e termini di revisione {#part_2/tit_9/chap_3/art_329 omnilex-key=ch-fedlex--272--329}
1. La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
2. Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 328 capoverso 1 lettera b.

###### **Art. 330** Osservazioni della controparte {#part_2/tit_9/chap_3/art_330 omnilex-key=ch-fedlex--272--330}
Se la domanda di revisione non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice la notifica alla controparte affinché presenti le sue osservazioni.

###### **Art. 331** Effetto sospensivo {#part_2/tit_9/chap_3/art_331 omnilex-key=ch-fedlex--272--331}
1. La domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
2. Il giudice può sospendere l’esecutività della decisione impugnata.[^233]Se del caso ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.

###### **Art. 332** Decisione sulla domanda di revisione {#part_2/tit_9/chap_3/art_332 omnilex-key=ch-fedlex--272--332}
La decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo.

###### **Art. 333** Nuova decisione nel merito {#part_2/tit_9/chap_3/art_333 omnilex-key=ch-fedlex--272--333}
1. Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente.
2. Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura.
3. Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta.

#### **Capitolo 4:** Interpretazione e rettifica {#part_2/tit_9/chap_4}
###### **Art. 334** {#part_2/tit_9/chap_4/art_334 omnilex-key=ch-fedlex--272--334}
1. Se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspicate.
2. Gli articoli 330 e 331 si applicano per analogia. Se la rettifica concerne errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti.
3. La decisione sulla domanda di interpretazione o di rettifica è impugnabile mediante reclamo.
4. La decisione interpretata o rettificata è notificata alle parti.

### **Titolo decimo:** Esecuzione {#part_2/tit_10}
#### **Capitolo 1:** Esecuzione delle decisioni {#part_2/tit_10/chap_1}
###### **Art. 335** Campo d’applicazione {#part_2/tit_10/chap_1/art_335 omnilex-key=ch-fedlex--272--335}
1. Le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni del presente capitolo.
2. Se concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni della LEF[^234].
3. Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di decisioni straniere sono regolati dal presente capitolo, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP[^235]dispongano altrimenti.

###### **Art. 336** Esecutività {#part_2/tit_10/chap_1/art_336 omnilex-key=ch-fedlex--272--336}
1. Una decisione è esecutiva se:
a.[^236] è passata in giudicato e il giudice non ne ha sospeso l’esecutività (art. 315 cpv. 4, 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2); oppure
b. pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente.
2. A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l’esecutività.
3. Una decisione notificata senza motivazione scritta (art. 239) è esecutiva alle condizioni di cui al capoverso 1.[^237]

###### **Art. 337** Esecuzione diretta {#part_2/tit_10/chap_1/art_337 omnilex-key=ch-fedlex--272--337}
1. La decisione può essere direttamente eseguita se il giudice che l’ha pronunciata ha già ordinato concrete misure d’esecuzione (art. 236 cpv. 3).
2. La parte soccombente può tuttavia chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere l’esecuzione; l’articolo 341 si applica per analogia.

###### **Art. 338** Domanda di esecuzione {#part_2/tit_10/chap_1/art_338 omnilex-key=ch-fedlex--272--338}
1. Se la decisione non può essere direttamente eseguita, una domanda di esecuzione dev’essere presentata al giudice dell’esecuzione.
2. La parte richiedente deve dimostrare che le condizioni d’esecutività sono adempite e allegare i documenti necessari.

###### **Art. 339** Competenza e procedura {#part_2/tit_10/chap_1/art_339 omnilex-key=ch-fedlex--272--339}
1. È imperativamente competente a decidere le misure d’esecuzione e la sospensione dell’esecuzione il giudice:
a. del domicilio o della sede della parte soccombente;
b. del luogo in cui le misure devono essere prese; oppure
c. del luogo in cui è stata emanata la decisione da eseguire.
2. Il giudice decide in procedura sommaria.

###### **Art. 340** Provvedimenti conservativi {#part_2/tit_10/chap_1/art_340 omnilex-key=ch-fedlex--272--340}
Il giudice dell’esecuzione può ordinare provvedimenti conservativi, se necessario anche senza sentire preventivamente la controparte.

###### **Art. 341** Esame dell’esecutività e osservazioni della parte soccombente {#part_2/tit_10/chap_1/art_341 omnilex-key=ch-fedlex--272--341}
1. Il giudice dell’esecuzione esamina d’ufficio se le condizioni d’esecutività sono adempiute.
2. Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni.
3. Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all’esecuzione, in particolare l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. L’adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti.

###### **Art. 342** Esecuzione di una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione {#part_2/tit_10/chap_1/art_342 omnilex-key=ch-fedlex--272--342}
La decisione in merito a una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione può essere eseguita solo quando il giudice dell’esecuzione ha accertato che la condizione si è verificata oppure che la controprestazione è stata debitamente offerta, fornita o garantita.

###### **Art. 343** Obbligo di fare, omettere o tollerare {#part_2/tit_10/chap_1/art_343 omnilex-key=ch-fedlex--272--343}
1. Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell’esecuzione può ordinare:
a. una comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP[^238];
b. una multa disciplinare fino a 5000 franchi;
c. una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d’inadempimento;
d. misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo; oppure
e. l’adempimento sostitutivo.
1bis. Se la decisione prevede un divieto secondo l’articolo 28*b* CC[^239], il giudice dell’esecuzione può, ad istanza dell’attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28*c* CC.[^240]
2. La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni.
3. La persona incaricata dell’esecuzione può far capo all’aiuto dell’autorità competente.

###### **Art. 344** Rilascio di una dichiarazione di volontà {#part_2/tit_10/chap_1/art_344 omnilex-key=ch-fedlex--272--344}
1. Se la decisione ha per oggetto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con l’esecutività della decisione.
2. Se la dichiarazione concerne un registro pubblico, come il registro fondiario o il registro di commercio, il giudice che ha pronunciato la decisione impartisce all’ufficiale del registro le istruzioni necessarie.

###### **Art. 345** Risarcimento dei danni e conversione in denaro {#part_2/tit_10/chap_1/art_345 omnilex-key=ch-fedlex--272--345}
1. La parte vincente può chiedere:
a. il risarcimento dei danni se la parte soccombente non ottempera a quanto ordinatole dal giudice;
b. in luogo della prestazione dovuta, un equivalente in denaro.
2. Il giudice dell’esecuzione decide sull’ammontare di tali importi.

###### **Art. 346** Impugnazione da parte di terzi {#part_2/tit_10/chap_1/art_346 omnilex-key=ch-fedlex--272--346}
I terzi toccati nei loro diritti dalla decisione sull’esecuzione possono proporre reclamo.

#### **Capitolo 2:** Esecuzione di documenti pubblici {#part_2/tit_10/chap_2}
###### **Art. 347** Esecutività {#part_2/tit_10/chap_2/art_347 omnilex-key=ch-fedlex--272--347}
Un documento pubblico avente per oggetto prestazioni di qualsiasi genere può essere eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria se:
a. l’obbligato ha espressamente dichiarato nel documento di riconoscere l’esecuzione diretta della prestazione;
b. il titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento;
c. la prestazione dovuta:
        1. è sufficientemente determinata nel documento,
        2. è riconosciuta nel documento dall’obbligato, e
        3. è esigibile.

###### **Art. 348** Eccezioni {#part_2/tit_10/chap_2/art_348 omnilex-key=ch-fedlex--272--348}
Non sono direttamente esecutivi i documenti concernenti prestazioni:
a. secondo la legge del 24 marzo 1995[^241]sulla parità dei sessi;
b. inerenti alla locazione o all’affitto di locali d’abitazione e commerciali, nonché all’affitto agricolo;
c. secondo la legge del 17 dicembre 1993[^242]sulla partecipazione;
d. inerenti a rapporti di lavoro e alla legge del 6 ottobre 1989[^243]sul collocamento;
e. inerenti a contratti conclusi con consumatori (art. 32).

###### **Art. 349** Documenti concernenti prestazioni in denaro {#part_2/tit_10/chap_2/art_349 omnilex-key=ch-fedlex--272--349}
I documenti esecutivi concernenti prestazioni in denaro sono considerati titoli definitivi di rigetto dell’opposizione secondo gli articoli 80 e 81 LEF[^244].

###### **Art. 350** Documenti concernenti prestazioni non pecuniarie {#part_2/tit_10/chap_2/art_350 omnilex-key=ch-fedlex--272--350}
1. Se si tratta di eseguire un documento concernente una prestazione non pecuniaria, il pubblico ufficiale che l’ha rilasciato fornisce all’obbligato, su domanda dell’avente diritto, una copia autenticata del documento e gli assegna un termine di 20 giorni per l’adempimento. L’avente diritto riceve copia della notificazione.
2. Decorso infruttuosamente tale termine, l’avente diritto può chiedere che il giudice dell’esecuzione proceda.

###### **Art. 351** Procedura davanti al giudice dell’esecuzione {#part_2/tit_10/chap_2/art_351 omnilex-key=ch-fedlex--272--351}
1. Riguardo alla prestazione dovuta, l’obbligato può sollevare obiezioni soltanto se immediatamente comprovabili.
2. Se è dovuto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con la decisione del giudice dell’esecuzione. Questi impartisce le istruzioni necessarie secondo l’articolo 344 capoverso 2.

###### **Art. 352** Azione giudiziaria {#part_2/tit_10/chap_2/art_352 omnilex-key=ch-fedlex--272--352}
È in ogni caso fatta salva l’azione giudiziaria relativa alla prestazione dovuta. In particolare, l’obbligato può in ogni tempo chiedere al giudice di accertare che la pretesa non sussiste o non sussiste più oppure che per l’adempimento è stata concessa una dilazione.

## **Parte terza:** Arbitrato {#part_3}
### **Titolo primo:** Disposizioni generali {#part_3/tit_1}
###### **Art. 353** Campo d’applicazione {#part_3/tit_1/art_353 omnilex-key=ch-fedlex--272--353}
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, per quanto non siano applicabili le disposizioni del capitolo 12 LDIP[^245].
2. Le parti possono escludere l’applicabilità delle presenti disposizioni sull’arbitrato mediante una dichiarazione nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP. Tale dichiarazione richiede la forma di cui all’articolo 358.[^246]

###### **Art. 354** Arbitrabilità {#part_3/tit_1/art_354 omnilex-key=ch-fedlex--272--354}
L’arbitrato può vertere su qualsiasi pretesa su cui le parti possono disporre liberamente.

###### **Art. 355** Sede del tribunale arbitrale {#part_3/tit_1/art_355 omnilex-key=ch-fedlex--272--355}
1. La sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall’ente da esse designato. In subordine, la sede è stabilita dal tribunale arbitrale stesso.
2. Se non è stabilita dalle parti, dall’ente da esse designato o dal tribunale arbitrale, la sede è nel luogo del tribunale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto di arbitrato.
3. Se più tribunali statali sono competenti, il tribunale arbitrale ha sede nel luogo del primo tribunale statale adito in applicazione dell’articolo 356.
4. Se le parti non hanno pattuito diversamente, il tribunale arbitrale può dibattere, assumere prove e deliberare anche in qualsiasi altro luogo.

###### **Art. 356** Tribunali statali competenti {#part_3/tit_1/art_356 omnilex-key=ch-fedlex--272--356}
1. Il Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale designa un tribunale superiore competente per:
a. statuire sui reclami e sulle domande di revisione;
b. ricevere in deposito il lodo e attestarne l’esecutività.
2. Un altro tribunale o un tribunale composto in altro modo, designato dal Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale, è competente in istanza unica per:
a. nominare, ricusare, revocare e sostituire gli arbitri;
b. prorogare il mandato del tribunale arbitrale;
c. prestare concorso al tribunale arbitrale per procedere ad atti procedurali.
3. Il tribunale statale competente decide in procedura sommaria, salvo nei casi di cui al capoverso 1 lettera a.[^247]L’articolo 251*a* capoverso 2 è applicabile.[^248]

### **Titolo secondo:** Patto e clausole d’arbitrato {#part_3/tit_2}
###### **Art. 357** Oggetto {#part_3/tit_2/art_357 omnilex-key=ch-fedlex--272--357}
1. Il patto d’arbitrato può riferirsi a controversie esistenti o future derivanti da un determinato rapporto giuridico.
2. Contro il patto d’arbitrato non può essere eccepita l’invalidità del contratto principale.

###### **Art. 358** Forma {#part_3/tit_2/art_358 omnilex-key=ch-fedlex--272--358}
1. Il patto d’arbitrato dev’essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
2. Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni della presente Parte.[^249]

###### **Art. 359** Contestata competenza del tribunale arbitrale {#part_3/tit_2/art_359 omnilex-key=ch-fedlex--272--359}
1. Se la validità, il contenuto o la portata del patto d’arbitrato oppure la corretta costituzione del tribunale arbitrale sono contestati davanti allo stesso, il tribunale arbitrale pronuncia in merito con una decisione incidentale o nella decisione finale.
2. L’eccezione d’incompetenza del tribunale arbitrale deve essere proposta prima di entrare nel merito della causa.

### **Titolo terzo:** Costituzione del tribunale arbitrale {#part_3/tit_3}
###### **Art. 360** Numero degli arbitri {#part_3/tit_3/art_360 omnilex-key=ch-fedlex--272--360}
1. Le parti possono liberamente stabilire il numero degli arbitri. In assenza di un accordo, il loro numero è tre.
2. Se le parti hanno stabilito un numero pari di arbitri, si presume che un’ulteriore persona debba essere designata come presidente.

###### **Art. 361** Designazione ad opera delle parti {#part_3/tit_3/art_361 omnilex-key=ch-fedlex--272--361}
1. Gli arbitri sono nominati secondo quanto pattuito fra le parti.
2. Se tale pattuizione manca, ciascuna parte designa un numero uguale di arbitri; questi, a voto unanime, eleggono un presidente.
3. Se un arbitro è designato per funzione, si reputa designato il titolare della stessa al momento dell’accettazione del mandato arbitrale.
4. Per le controversie in materia di locazione o affitto di locali d’abitazione, le parti possono designare quale tribunale arbitrale unicamente l’autorità di conciliazione.

###### **Art. 362** Designazione ad opera del tribunale statale {#part_3/tit_3/art_362 omnilex-key=ch-fedlex--272--362}
1. Se il patto d’arbitrato non specifica l’ente incaricato della designazione del tribunale arbitrale o se l’ente incaricato non designa gli arbitri entro un congruo termine, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2, su richiesta di una parte, provvede alla designazione qualora:
a. le parti non si accordino sulla designazione dell’arbitro unico o del presidente;
b. una parte non designi gli arbitri di sua competenza entro 30 giorni da quando ne è stata richiesta; oppure
c. gli arbitri non si accordino sulla scelta del presidente entro 30 giorni dalla loro designazione.
2. In caso di arbitrato concernente più parti, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 può designare tutti gli arbitri.
3. Il tribunale statale cui è stata affidata la designazione procede alla stessa eccetto che da un esame sommario risulti che le parti non sono legate da un patto d’arbitrato.

###### **Art. 363** Obbligo di trasparenza {#part_3/tit_3/art_363 omnilex-key=ch-fedlex--272--363}
1. La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l’esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua imparzialità o indipendenza.
2. Tale obbligo sussiste durante l’intero procedimento.

###### **Art. 364** Accettazione del mandato {#part_3/tit_3/art_364 omnilex-key=ch-fedlex--272--364}
1. Gli arbitri confermano l’accettazione del mandato.
2. Il tribunale arbitrale è costituito soltanto quando tutti gli arbitri hanno dichiarato di accettare il mandato.

###### **Art. 365** Segretariato {#part_3/tit_3/art_365 omnilex-key=ch-fedlex--272--365}
1. Il tribunale arbitrale può dotarsi di un segretariato.
2. Gli articoli 363 capoverso 1 e 367–369 si applicano per analogia.

###### **Art. 366** Durata del mandato {#part_3/tit_3/art_366 omnilex-key=ch-fedlex--272--366}
1. Le parti possono limitare nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale.
2. La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata:
a. per accordo tra le parti;
b. su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2.

### **Titolo quarto:** Ricusazione, destituzione e sostituzione dei membri del tribunale arbitrale {#part_3/tit_4}
###### **Art. 367** Ricusazione di un arbitro {#part_3/tit_4/art_367 omnilex-key=ch-fedlex--272--367}
1. Un arbitro può essere ricusato se:
a. non soddisfa i requisiti convenuti dalle parti;
b. vi è un motivo di ricusazione contemplato dall’ordinamento procedurale convenuto dalle parti; oppure
c. sussistono dubbi legittimi quanto alla sua indipendenza o imparzialità.
2. Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha partecipato, soltanto per motivi di cui è venuta a conoscenza dopo la designazione nonostante abbia usato la dovuta attenzione.[^250]Il motivo di ricusazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte.

###### **Art. 368** Ricusazione del tribunale arbitrale {#part_3/tit_4/art_368 omnilex-key=ch-fedlex--272--368}
1. Una parte può ricusare l’intero tribunale arbitrale qualora l’altra parte abbia esercitato un influsso preponderante sulla designazione degli arbitri. Il motivo della ricusazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte.
2. Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista negli articoli 361 e 362.
3. Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribunale arbitrale ricusato.

###### **Art. 369** Procedura di ricusazione {#part_3/tit_4/art_369 omnilex-key=ch-fedlex--272--369}
1. Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione.
2. Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l’istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev’essere proposta all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui la parte instante è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione.[^251]
3. La parte instante può, entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di ricusazione, rivolgersi all’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2.[^252]
4. Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l’esame dell’istanza di ricusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato.
5. La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo.

###### **Art. 370** Destituzione {#part_3/tit_4/art_370 omnilex-key=ch-fedlex--272--370}
1. Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti. L’accordo soggiace alla forma richiesta per il patto d’arbitrato.[^253]
2. Salvo diversa pattuizione delle parti, se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, su richiesta di una parte questi può essere destituito dall’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, dal tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2.[^254]
3. All’impugnazione di una tale decisione si applica l’articolo 369 capoverso 5.

###### **Art. 371** Sostituzione di un arbitro {#part_3/tit_4/art_371 omnilex-key=ch-fedlex--272--371}
1. Alla sostituzione di un arbitro si applica la procedura seguita per la sua designazione, eccetto che le parti si siano accordate o dispongano diversamente.
2. Se non si può procedere in tal modo, il nuovo arbitro è designato dal tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2, salvo che il patto d’arbitrato escluda tale possibilità o, in seguito al venir meno di un arbitro, debba considerarsi decaduto.
3. Se le parti non possono accordarsi in merito, il neocostituito tribunale arbitrale decide quali atti processuali a cui il membro sostituito aveva partecipato debbano essere ripetuti.
4. La procedura di sostituzione di un arbitro non sospende il decorso del termine assegnato al tribunale arbitrale per pronunciare il giudizio.

### **Titolo quinto:** Procedimento arbitrale {#part_3/tit_5}
###### **Art. 372** Pendenza {#part_3/tit_5/art_372 omnilex-key=ch-fedlex--272--372}
1. Il procedimento arbitrale è pendente:
a. appena una parte adisce il tribunale arbitrale designato nel patto d’arbitrato; oppure
b. in mancanza di tale designazione, appena una parte avvia la procedura di costituzione del tribunale arbitrale oppure la preventiva procedura di conciliazione pattuita dalle parti.
2. .[^255]

###### **Art. 373** Regole generali di procedura {#part_3/tit_5/art_373 omnilex-key=ch-fedlex--272--373}
1. Le parti possono regolare la procedura arbitrale:
a. esse medesime;
b. mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale;
c. dichiarando applicabile un diritto procedurale di loro scelta.
2. Se non è stata regolata dalle parti, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale.
3. Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questioni procedurali se così autorizzato delle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale.
4. Il tribunale arbitrale deve garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto d’essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio.
5. Ogni parte può farsi rappresentare.
6. Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite non appena siano state accertate o sia possibile accertarle usando la dovuta attenzione, pena la perenzione.[^256]

###### **Art. 374** Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni {#part_3/tit_5/art_374 omnilex-key=ch-fedlex--272--374}
1. Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova.
2. Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni.[^257]
3. Se vi è da temere un danno per l’altra parte, il tribunale arbitrale o statale può subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie.
4. La parte instante risponde del danno causato da un provvedimento cautelare ingiustificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l’istanza in buona fede, il tribunale arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente.
5. La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l’azione.

###### **Art. 375** Assunzione delle prove e collaborazione del tribunale statale {#part_3/tit_5/art_375 omnilex-key=ch-fedlex--272--375}
1. Il tribunale arbitrale procede lui stesso all’assunzione delle prove.
2. Il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione del tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 per assumere prove o effettuare altri atti giudiziari. Con il consenso del tribunale arbitrale tale collaborazione può essere chiesta anche da una parte.
3. Gli arbitri possono partecipare agli atti procedurali del tribunale statale e porre domande.

###### **Art. 376** Litisconsorzio, cumulo d’azioni e partecipazione di terzi {#part_3/tit_5/art_376 omnilex-key=ch-fedlex--272--376}
1. Un procedimento arbitrale può essere condotto da o contro più litisconsorti se:
a. tutte le parti sono legate tra loro da uno o più patti d’arbitrato concordanti; e
b. le pretese fatte valere sono identiche o materialmente connesse.
2. Le pretese materialmente connesse possono essere giudicate nello stesso procedimento arbitrale se sono oggetto di patti d’arbitrato concordanti.
3. L’intervento di un terzo e la partecipazione della persona chiamata in causa presuppongono l’esistenza di un patto d’arbitrato tra il terzo e le parti in causa e sono subordinati al consenso del tribunale arbitrale.

###### **Art. 377** Compensazione e domanda riconvenzionale {#part_3/tit_5/art_377 omnilex-key=ch-fedlex--272--377}
1. Il tribunale arbitrale è competente a statuire su un’eccezione di compensazione sollevata da una parte anche se la pretesa posta in compensazione non soggiace al patto d’arbitrato e anche se per la stessa è stato stipulato un altro patto d’arbitrato o una proroga di foro.
2. Una domanda riconvenzionale è ammessa solo se concerne una lite che ricade in un patto d’arbitrato concordante.

###### **Art. 378** Anticipazione delle spese {#part_3/tit_5/art_378 omnilex-key=ch-fedlex--272--378}
1. Il tribunale arbitrale può esigere un anticipo delle spese procedurali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Salvo diverso accordo tra le parti, esso ne determina l’importo a carico di ciascuna.
2. Se una parte non versa l’anticipo che le incombe, l’altra può o anticipare lei stessa il totale delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale. In quest’ultimo caso, essa può, per la stessa lite, avviare un nuovo procedimento arbitrale o promuovere una causa davanti al tribunale statale.

###### **Art. 379** Cauzione per le spese ripetibili {#part_3/tit_5/art_379 omnilex-key=ch-fedlex--272--379}
Se risulta che l’attore è insolvente, il tribunale arbitrale può, su richiesta del convenuto, disporre che per le costui spese ripetibili presumibili sia prestata cauzione entro un dato termine. Al convenuto si applica per analogia l’articolo 378 capoverso 2.

###### **Art. 380** Gratuito patrocinio {#part_3/tit_5/art_380 omnilex-key=ch-fedlex--272--380}
Il gratuito patrocinio è escluso.

### **Titolo sesto:** Lodo {#part_3/tit_6}
###### **Art. 381** Diritto applicabile {#part_3/tit_6/art_381 omnilex-key=ch-fedlex--272--381}
1. Il tribunale arbitrale decide:
a. secondo le regole di diritto scelte dalle parti; oppure
b. secondo equità, se così autorizzato dalle parti.
2. In mancanza di tale scelta o autorizzazione, il tribunale arbitrale decide secondo il diritto che sarebbe applicato da un tribunale statale.

###### **Art. 382** Deliberazioni e votazioni {#part_3/tit_6/art_382 omnilex-key=ch-fedlex--272--382}
1. Alle deliberazioni e alle votazioni devono partecipare tutti gli arbitri.
2. Se un arbitro si rifiuta di partecipare a una deliberazione o a una votazione, gli altri arbitri possono deliberare e decidere senza di lui, sempre che le parti non si siano accordate diversamente.
3. Il tribunale arbitrale pronuncia il lodo a maggioranza dei voti, eccetto che le parti si siano accordate diversamente.
4. Se non si raggiunge una maggioranza di voti, il voto del presidente decide.

###### **Art. 383** Lodi incidentali e lodi parziali {#part_3/tit_6/art_383 omnilex-key=ch-fedlex--272--383}
Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni.

###### **Art. 384** Contenuto del lodo {#part_3/tit_6/art_384 omnilex-key=ch-fedlex--272--384}
1. Il lodo contiene:
a. la composizione del tribunale arbitrale;
b. l’indicazione della sede del tribunale arbitrale;
c. la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
d. le conclusioni delle parti oppure, in mancanza di concrete richieste, una descrizione dei punti litigiosi;
e. in quanto le parti non vi abbiano rinunciato, l’esposizione dei fatti, i considerandi di diritto e se del caso quelli di equità;
f. il dispositivo sul merito della lite come pure l’importo e la ripartizione delle spese procedurali e delle ripetibili;
g. la data del giudizio.
2. Il lodo dev’essere firmato; è sufficiente la firma del presidente.

###### **Art. 385** Intesa tra le parti {#part_3/tit_6/art_385 omnilex-key=ch-fedlex--272--385}
Se durante il procedimento arbitrale le parti pongono fine alla controversia, il tribunale arbitrale, su richiesta, lo constata sotto forma di lodo.

###### **Art. 386** Notificazione e deposito {#part_3/tit_6/art_386 omnilex-key=ch-fedlex--272--386}
1. Una copia del lodo dev’essere notificata ad ogni parte.
2. Ogni parte, a sue spese, può depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 1.
3. Su richiesta di una parte, detto tribunale statale rilascia un’attestazione di esecutività.

###### **Art. 387** Effetti del lodo {#part_3/tit_6/art_387 omnilex-key=ch-fedlex--272--387}
Una volta comunicato alle parti, il lodo ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato.

###### **Art. 388** Rettifica, interpretazione e completamento del lodo {#part_3/tit_6/art_388 omnilex-key=ch-fedlex--272--388}
1. Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:
a. rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo;
b. interpretare determinate parti del lodo;
c. emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo.
2. La richiesta dev’essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell’errore o dell’esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.
3. La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Per la parte del lodo rettifi-cata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d’impugnazione.[^258]

### **Titolo settimo:** Mezzi d’impugnazione {#part_3/tit_7}
#### **Capitolo 1:** Ricorso {#part_3/tit_7/chap_1}
###### **Art. 389** Ricorso al Tribunale federale {#part_3/tit_7/chap_1/art_389 omnilex-key=ch-fedlex--272--389}
1. Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale.
2. La procedura è retta dalle disposizioni della legge del 17 giugno 2005[^259]sul Tribunale federale, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti.

###### **Art. 390** Ricorso al tribunale cantonale {#part_3/tit_7/chap_1/art_390 omnilex-key=ch-fedlex--272--390}
1. Le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo, convenire che il lodo possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1.
2. La procedura è retta dagli articoli 319–327, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. Il tribunale cantonale decide definitivamente.

###### **Art. 391** Sussidiarietà {#part_3/tit_7/chap_1/art_391 omnilex-key=ch-fedlex--272--391}
Il ricorso è ammissibile unicamente dopo l’esaurimento dei mezzi d’impugnazione arbitrali previsti nel patto d’arbitrato.

###### **Art. 392** Lodi impugnabili {#part_3/tit_7/chap_1/art_392 omnilex-key=ch-fedlex--272--392}
È impugnabile:
a. ogni lodo parziale o finale;
b. ogni lodo incidentale per i motivi di cui all’articolo 393 lettere a e b.

###### **Art. 393** Motivi di ricorso {#part_3/tit_7/chap_1/art_393 omnilex-key=ch-fedlex--272--393}
Il lodo può essere impugnato unicamente se:
a. l’arbitro unico è stato designato irregolarmente oppure il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
b. il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
c. il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
d. è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;
e. è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o dell’equità;
f. le indennità e le spese degli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono manifestamente eccessive.

###### **Art. 394** Rinvio per rettifica o completamento {#part_3/tit_7/chap_1/art_394 omnilex-key=ch-fedlex--272--394}
L’autorità di ricorso, sentite le parti, può rinviare il lodo al tribunale arbitrale fissando a quest’ultimo un termine per rettificarlo o completarlo.

###### **Art. 395** Decisione {#part_3/tit_7/chap_1/art_395 omnilex-key=ch-fedlex--272--395}
1. Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o completato da quest’ultimo nel termine assegnatogli, l’autorità di ricorso pronuncia sul ricorso e, se l’accoglie, annulla il lodo.
2. Se il lodo è annullato, il tribunale arbitrale decide di nuovo fondandosi sui considerandi del giudizio di rinvio. Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l’articolo 371.[^260]
3. L’annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre dipendano da queste.
4. Se il lodo è impugnato per indennità e spese manifestamente eccessive, l’autorità di ricorso può fissare essa stessa le indennità e spese dovute.

#### **Capitolo 2:** Revisione {#part_3/tit_7/chap_2}
###### **Art. 396** Motivi di revisione {#part_3/tit_7/chap_2/art_396 omnilex-key=ch-fedlex--272--396}
1. Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1 se:
a.[^261] ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
b. da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
c. fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione arbitrale è inefficace;
d.[^262] un motivo di ricusazione ai sensi dell’articolo 367 capoverso 1 lettera c è stato scoperto, nonostante sia stata usata la dovuta attenzione, soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale, sempre che non si disponga di un altro mezzo d’impugnazione.
2. La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU[^263]se:
a.[^264] la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
c. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.

###### **Art. 397** Termini {#part_3/tit_7/chap_2/art_397 omnilex-key=ch-fedlex--272--397}
1. La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
2. Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 396 capoverso 1 lettera b.

###### **Art. 398** Procedura {#part_3/tit_7/chap_2/art_398 omnilex-key=ch-fedlex--272--398}
Alla procedura si applicano gli articoli 330 e 331.

###### **Art. 399** Rinvio al tribunale arbitrale {#part_3/tit_7/chap_2/art_399 omnilex-key=ch-fedlex--272--399}
1. Se accoglie la domanda di revisione, il tribunale statale annulla il lodo e rinvia gli atti al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio.
2. Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l’articolo 371.

## **Parte quarta:** Disposizioni finali {#part_4}
### **Titolo primo:** Esecuzione {#part_4/tit_1}
###### **Art. 400** Principi {#part_4/tit_1/art_400 omnilex-key=ch-fedlex--272--400}
1. Il Consiglio federale emana le norme d’attuazione.
2. Esso mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti. I moduli per gli atti scritti delle parti devono essere concepiti in modo da poter essere compilati anche da una parte non esperta in fatto di diritto.
2bis. Mette a disposizione del pubblico informazioni sulle spese giudiziarie, nonché sulle possibilità di gratuito patrocinio e di finanziamento del processo.[^265]
3. Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale di giustizia la competenza di emanare norme amministrative e tecniche, nonché quella di informare il pubblico e di mettere moduli a sua disposizione.[^266]

###### **Art. 401** Progetti pilota {#part_4/tit_1/art_401 omnilex-key=ch-fedlex--272--401}
1. Con il benestare del Consiglio federale i Cantoni possono attuare progetti pilota nel settore del diritto processuale civile.
2. Il Consiglio federale può delegare la competenza di concedere il benestare all’Ufficio federale di giustizia.

###### **Art. 401a** Statistiche e numero di casi {#part_4/tit_1/art_401 omnilex-key=ch-fedlex--272--401_a}
La Confederazione e i Cantoni provvedono assieme ai tribunali all’allestimento di statistiche sufficienti sul numero di casi e sugli indicatori relativi all’applicazione della presente legge, segnatamente sul numero, la natura, la materia, la durata e i costi dei procedimenti.

### **Titolo secondo:** Adeguamento di leggi {#part_4/tit_2}
###### **Art. 402** Abrogazione e modifica del diritto vigente {#part_4/tit_2/art_402 omnilex-key=ch-fedlex--272--402}
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 1.

###### **Art. 403** Disposizioni di coordinamento {#part_4/tit_2/art_403 omnilex-key=ch-fedlex--272--403}
Il coordinamento di disposizioni di altri nuovi atti normativi con il presente Codice è regolato nell’allegato 2.

### **Titolo terzo:** Disposizioni transitorie {#part_4/tit_3}
#### **Capitolo 1:** Disposizioni transitorie del 19 dicembre 2008 {#part_4/tit_3/chap_1}
###### **Art. 404** Applicabilità del diritto previgente {#part_4/tit_3/chap_1/art_404 omnilex-key=ch-fedlex--272--404}
1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto procedurale previgente.
2. La competenza per territorio si determina secondo il nuovo diritto. Nondimeno, una competenza esistente in base al diritto previgente permane.

###### **Art. 405** Impugnazioni {#part_4/tit_3/chap_1/art_405 omnilex-key=ch-fedlex--272--405}
1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.
2. Alla revisione di decisioni comunicate secondo il diritto previgente si applica il nuovo diritto.

###### **Art. 406** Proroga di foro {#part_4/tit_3/chap_1/art_406 omnilex-key=ch-fedlex--272--406}
La validità di una proroga di foro si determina in base al diritto in vigore al momento in cui fu pattuita.

###### **Art. 407** Giurisdizione arbitrale {#part_4/tit_3/chap_1/art_407 omnilex-key=ch-fedlex--272--407}
1. La validità dei patti d’arbitrato conclusi prima dell’entrata in vigore del presente Codice si giudica secondo il diritto per essi più favorevole.
2. Ai procedimenti arbitrali pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto previgente. Le parti possono tuttavia pattuire l’applicazione del nuovo diritto.
3. I mezzi d’impugnazione sono retti dal diritto in vigore al momento della comunicazione del lodo.
4. Ai procedimenti davanti al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356, se già pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice, continua ad applicarsi il diritto previgente.

#### **Capitolo 2:** Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012 {#part_4/tit_3/chap_2}
###### **Art. 407a** {#part_4/tit_3/chap_2/art_407_a omnilex-key=ch-fedlex--272--407a}
Nei procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 del presente Codice gli atti procedurali compiuti dall’entrata in vigore della stessa sono retti dal nuovo diritto.

#### **Capitolo 3:** Disposizione transitoria della modifica del 20 marzo 2015 {#part_4/tit_3/chap_3}
###### **Art. 407b** {#part_4/tit_3/chap_3/art_407_b omnilex-key=ch-fedlex--272--407b}
1. I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 sono retti dal nuovo diritto.
2. Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della decisione che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.

#### **Capitolo 4:** Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015 {#part_4/tit_3/chap_4}
###### **Art. 407c** {#part_4/tit_3/chap_4/art_407_c omnilex-key=ch-fedlex--272--407c}
1. Le procedure di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 sono rette dal nuovo diritto.
2. Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.

#### **Capitolo 5:** Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018 {#part_4/tit_3/chap_5}
###### **Art. 407d** {#part_4/tit_3/chap_5/art_407_d omnilex-key=ch-fedlex--272--407d}
I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 sono retti dal nuovo diritto.

#### **Capitolo 6:** Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2020 {#part_4/tit_3/chap_6}
###### **Art. 407e** {#part_4/tit_3/chap_6/art_407_e omnilex-key=ch-fedlex--272--407e}
Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2020 sono rette dal nuovo diritto.

#### **Capitolo 7:** Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2023 {#part_4/tit_3/chap_7}
###### **Art. 407f** {#part_4/tit_3/chap_7/art_407_f omnilex-key=ch-fedlex--272--407f}
Gli articoli 8 capoverso 2 secondo periodo, 63 capoverso 1, 118 capoverso 2 secondo periodo, 141*a* , 141*b* , 143 capoverso 1^bis^, 149, 167*a* , 170*a* , 176 capoverso 3, 176*a* , 177, 187 capoversi 1 terzo periodo e 2, 193, 198 lettere b^bis^, f, h e i, 199 capoverso 3, 206 capoverso 4, 210 capoverso 1, frase introduttiva e lettera c, 239 capoverso 1, 298 capoverso 1^bis^, 315 capoversi 2–5, 317 capoverso 1^bis^, 318 capoverso 2, 325 capoverso 2, 327 capoverso 5 e 336 capoversi 1 e 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023.

### **Titolo quarto:** Referendum ed entrata in vigore {#part_4/tit_4}
###### **Art. 408** {#part_4/tit_4/art_408 omnilex-key=ch-fedlex--272--408}
1. Il presente Codice sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2011[^267]

###### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 402)
### Abrogazione e modifica del diritto vigente {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-1}
#### **I.** Abrogazione {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-1/lvl_I}
La legge del 24 marzo 2000[^268]sul foro è abrogata.

#### **II.** Modifica {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-1/lvl_II}
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

…[^269]
###### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 403)
### Disposizioni di coordinamento {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-2}
#### **1.** Coordinamento del Codice di procedura civile con la nuova legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-2/lvl_1}
*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 13 giugno 2008* [^270]*sulla responsabilità civile in materia nucleare (nuova LRCN) o il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008* *(CPC), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il CPC sarà modificato come segue:* 

…[^271]

#### **2.** Coordinamento del numero 19 dell’allegato 1 CPC con la nuova LRCN {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-2/lvl_2}
*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LRCN* [^272]*o il CPC, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il numero 19 dell’allegato 1 CPC diverrà privo d’oggetto e la nuova LRCN risulterà modificata conformemente al numero 20 dell’allegato 1 CPC.*

#### **3.** Coordinamento con la modifica del CC del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-2/lvl_3}
*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del CC del 19 dicembre 2008* [^273]*(Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) o il CPC, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il CPC sarà modificato come segue:* 

…[^274]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2006**  6593
[^3]: RS  **291**
[^4]: RS  **241**
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2010**  1739;FF  **2006**  6593;RU  **2022**  43; FF **2007** 5397).
[^6]: RS  **732.44**
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^8]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2020**  4005; **2022**  109;FF  **2017**  325).
[^9]: RS  **220**
[^10]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^11]: RS  **951.31**
[^12]: RS  **958.1**
[^13]: RS  **954.1**
[^14]: Introdotta dall’all. 3 n. II 3 della L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2015**  3679;FF  **2009**  7425).
[^15]: RS  **232.21**
[^16]: RS  **232.22**
[^17]: RS  **232.23**
[^18]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^19]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^20]: Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^21]: RS  **823.11**
[^22]: RS  **151.1**
[^23]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^24]: Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^25]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^26]: RS  **832.10**
[^27]: Per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^28]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^29]: RS  **210**
[^30]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^31]: RS  **235.1**
[^32]: RS  **210**
[^33]: RS  **823.11**
[^34]: RS  **741.01**
[^35]: Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  957;FF  **2015**  2849).
[^36]: RS  **221.301**
[^37]: RS  **220**
[^38]: RS  **281.1**
[^39]: RS  **281.1**
[^40]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^41]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^42]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^43]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^44]: RS  **281.1**
[^45]: RS  **935.61**
[^46]: RS  **281.1**
[^47]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2010**  1739;FF  **2006**  6593;RU  **2011**  725;FF  **2006**  6391).
[^48]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^49]: Abrogato dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^50]: Terzo per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^51]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^52]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^53]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^54]: RS  **281.1**
[^55]: Introdotta dall’all. 1 n. II 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^56]: RS  **235.1**
[^57]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^58]: Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  957;FF  **2015**  2849).
[^59]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^60]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^61]: RS  **151.1**
[^62]: RS  **151.3**
[^63]: RS  **823.11**
[^64]: RS  **822.14**
[^65]: RS  **832.10**
[^66]: Introdotta dall’all. 1 n. II 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^67]: RS  **235.1**
[^68]: RS  **151.1**
[^69]: RS  **151.3**
[^70]: RS  **823.11**
[^71]: RS  **822.14**
[^72]: RS  **832.10**
[^73]: Introdotta dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione  delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2019**  2273;FF  **2017**  6267).
[^74]: RS  **210**
[^75]: Introdotta dall’all. 1 n. II 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^76]: RS  **235.1**
[^77]: RS  **210**
[^78]: Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione  delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2019**  2273;FF  **2017**  6267).
[^79]: Per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^80]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^81]: RS  **943.03**
[^82]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^83]: RS  **943.03**
[^84]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^85]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^86]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4651;FF  **2014**  913).
[^87]: RS  **281.1**
[^88]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^89]: Nuovo testo giusta n. I 4 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013  (RU  **2013**  847;FF  **2011**  7255).
[^90]: RS  **935.62**
[^91]: RS  **311.0**
[^92]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2010**  1739;FF  **2006**  6593;RU  **2011**  725;FF  **2006**  6391).
[^93]: RS  **311.0**
[^94]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 5 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  232,750;FF  **2017**  2563).
[^95]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2015**  4299;FF  **2014**  489).
[^96]: RS  **311.0**
[^97]: RS  **311.0**
[^98]: Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU  **2013**  851;FF  **2012**  50435055).
[^99]: Introdotto dal n. I 1 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione) (RU  **2013**  851;FF  **2012**  50435055). Abrogato dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^100]: RS  **311.0**
[^101]: Terzo per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^102]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^103]: RS  **311.0**
[^104]: L’autorità giudiziaria svizzera territorialmente competente per le commissioni rogatorie può essere trovata in internet al seguente indirizzo: www.elorge.admin.ch.
[^105]: Introdotta dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione  delle vittime di violenza (RU  **2019**  2273;FF  **2017**  6267). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^106]: RS  **210**
[^107]: Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio) (RU  **2015**  4299;FF  **2014**  489). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^108]: Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2016**  3643;FF  **2014**  7505).
[^109]: RS  **281.1**
[^110]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^111]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^112]: Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^113]: RS  **151.1**
[^114]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^115]: RS  **151.1**
[^116]: Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).  Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^117]: Per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^118]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^119]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^120]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^121]: Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^122]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^123]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^124]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^125]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^126]: RS  **151.1**
[^127]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^128]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^129]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2015**  4299;FF  **2014**  489).
[^130]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^131]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^132]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^133]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^134]: Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2016**  3643;FF  **2014**  7505).
[^135]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^136]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^137]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^138]: RS  **173.110**
[^139]: RS  **151.1**
[^140]: Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione  delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2019**  2273;FF  **2017**  6267).
[^141]: RS  **210**
[^142]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^143]: RS  **235.1**
[^144]: RS  **822.14**
[^145]: RS  **832.10**
[^146]: Secondo e terzo per. introdotti dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^147]: Per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^148]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^149]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^150]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2010**  1739;FF  **2006**  6593;RU  **2011**  725;FF  **2006**  6391).
[^151]: Abrogata dall’all. 2 n. 3, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU  **2010**  1739;FF  **2006**  6593;RU  **2011**  725;FF  **2006**  6391).
[^152]: Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e  diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  4637;FF  **2007**  4845).
[^153]: Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e  diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  4637;FF  **2007**  4845).
[^154]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^155]: RS  **220**
[^156]: Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS  **171.10** ).
[^157]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  957;FF  **2015**  2849).
[^158]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^159]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2020**  4005; **2022**  109;FF  **2017**  325).
[^160]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2020**  4005; **2022**  109;FF  **2017**  325).
[^161]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2020**  4005; **2022**  109;FF  **2017**  325).
[^162]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2020**  4005; **2022**  109;FF  **2017**  325).
[^163]: Abrogato dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^164]: Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  957;FF  **2015**  2849).
[^165]: Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2020**  4005; **2022**  109,110;FF  **2017**  325).
[^166]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491; **2024**  235;FF  **2020**  2407).
[^167]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^168]: RS  **281.1**
[^169]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^170]: RS  **291**
[^171]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^172]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^173]: RS  **281.1**
[^174]: RS  **210**
[^175]: RS  **232.14**
[^176]: RS  **281.1**
[^177]: Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione  della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  5601;FF  **2009**  1435).
[^178]: RS  **210**
[^179]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  2313;FF  **2013**  4151).
[^180]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  2313;FF  **2013**  4151).
[^181]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  2313;FF  **2013**  4151).
[^182]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza  professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  2313;FF  **2013**  4151).
[^183]: RS  **210**
[^184]: RS  **831.42**
[^185]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza  professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  2313;FF  **2013**  4151).
[^186]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza  professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  2313;FF  **2013**  4151).
[^187]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza  professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  2313;FF  **2013**  4151).
[^188]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza  professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  2313;FF  **2013**  4151).
[^189]: Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza  professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  2313;FF  **2013**  4151).
[^190]: RS  **210**
[^191]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza  professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  2313;FF  **2013**  4151).
[^192]: RS  **210**
[^193]: Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  2811861;FF  **2008**  16671683).
[^194]: Secondo per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^195]: Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  2811861;FF  **2008**  16671683).
[^196]: RS  **210**
[^197]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^198]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^199]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2015**  4299;FF  **2014**  489).
[^200]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2010**  1739;FF  **2006**  6593;RU  **2011**  725;FF  **2006**  6391).
[^201]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2015**  4299;FF  **2014**  489).
[^202]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2015**  4299;FF  **2014**  489).
[^203]: RS  **0.211.230.02**
[^204]: RS  **0.211.230.01**
[^205]: RS  **210**
[^206]: RS  **211.222.32**
[^207]: Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio (RU  **2015**  4299;FF  **2014**  489). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^208]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^209]: RS  **211.231**
[^210]: RS  **281.1**
[^211]: Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione  della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  5601;FF  **2009**  1435).
[^212]: Introdotto dall’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione  della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  5601;FF  **2009**  1435).
[^213]: Abrogata dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^214]: Per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^215]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^216]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^217]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^218]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^219]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^220]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^221]: Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2016**  3643;FF  **2014**  7505).
[^222]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^223]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^224]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^225]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^226]: RS  **0.275.12**
[^227]: RS  **281.1**
[^228]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^229]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^230]: Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^231]: RS  **0.101**
[^232]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022  (RU  **2022**  289;FF  **2021**  300,889).
[^233]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^234]: RS  **281.1**
[^235]: RS  **291**
[^236]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^237]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^238]: RS  **311.0**
[^239]: RS  **210**
[^240]: Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione  delle vittime di violenza, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2019**  2273;FF  **2017**  6267).
[^241]: RS  **151.1**
[^242]: RS  **822.14**
[^243]: RS  **823.11**
[^244]: RS  **281.1**
[^245]: RS  **291**
[^246]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  4179;FF  **2018**  6019).
[^247]: Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  4179;FF  **2018**  6019).
[^248]: Per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^249]: Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  4179;FF  **2018**  6019).
[^250]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  4179;FF  **2018**  6019).
[^251]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  4179;FF  **2018**  6019).
[^252]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  4179;FF  **2018**  6019).
[^253]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^254]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  4179;FF  **2018**  6019).
[^255]: Abrogato dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^256]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  4179;FF  **2018**  6019).
[^257]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^258]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  4179;FF  **2018**  6019).
[^259]: RS  **173.110**
[^260]: Per. introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  4179;FF  **2018**  6019).
[^261]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^262]: Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  4179;FF  **2018**  6019).
[^263]: RS  **0.101**
[^264]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022  (RU  **2022**  289;FF  **2021**  300,889).
[^265]: Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^266]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e  l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2023**  491;FF  **2020**  2407).
[^267]: DCF del 31 mar. 2010.
[^268]: [RU  **2000**  2355, **2004**  2617all. n. 3, **2005**  5685all. n. 14, **2006**  5379all. n. II 2]
[^269]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2010**  1739.
[^270]: RS  **732.44** . In vigore dal 1° gen. 2022;RU  **2022**  43, pubblicata il 27 gen. 2022.
[^271]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2010**  1739.
[^272]: RS  **732.44** . In vigore dal 1° gen. 2022;RU  **2022**  43, pubblicata il 27 gen. 2022.
[^273]: RS  **210**
[^274]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2010**  1739.