281.11

# Ordinanza concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento

(OAV-LEF)

del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889[^1]sulla<br />esecuzione e sul fallimento (LEF),

ordina:

##### **Art. 1** Autorità competente {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--281.11--1}
L’Ufficio federale di giustizia esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento. A questo scopo gestisce il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Tale servizio è autorizzato ad adempiere autonomamente i compiti seguenti:[^2]
a. emanare istruzioni, circolari e raccomandazioni destinate alle autorità cantonali di vigilanza, agli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché agli organi d’esecuzione esterni all’ufficio, per l’applicazione corretta e uniforme della LEF;
b.[^3] i compiti conferitigli dal regolamento del 5 giugno 1996[^4]sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità;
c. eseguire ispezioni delle autorità cantonali di vigilanza, degli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché degli organi d’esecuzione esterni all’ufficio;
d.[^5] i compiti conferitigli dal Dipartimento federale di giustizia e polizia secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 2010[^6]sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento.

##### **Art. 2** Rapporti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--281.11--2}
1. L’autorità di vigilanza cantonale superiore o l’autorità di vigilanza cantonale unica fa rapporto ogni anno al servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia in merito:[^7]
a. alle ispezioni effettuate presso gli uffici d’esecuzione e fallimenti;
b. all’attività delle autorità inferiori e superiori di vigilanza inclusa la panoramica statistica dei ricorsi e del tempo impiegato per la loro evasione;
c. alla pronuncia di procedure disciplinari;
d. alle istruzioni destinate agli uffici;
e. alle difficoltà constatate nell’applicazione della legge.
2. Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia può emanare istruzioni sulla forma dei rapporti.[^8]

##### **Art. 3** Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--281.11--3}
1. La Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento consiglia l'Ufficio federale di giustizia nell’esercizio dell’alta vigilanza. La consulenza comprende in particolare questioni inerenti alla legislazione e all’applicazione del diritto.
2. Il Consiglio federale ne nomina i membri. La Commissione si compone al massimo di dieci membri.[^9]
3. La presidenza spetta al capo del servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Il servizio assume la segreteria.

##### **Art. 4** Applicazione del diritto vigente {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--281.11--4}
Le vigenti ordinanze, istruzioni e circolari del Tribunale federale continuano a essere valide nella misura in cui non siano in contrasto con la presente ordinanza o non siano modificate o abrogate.

##### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--281.11--5}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

[^1]: RS  **281.1**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  662).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  662).
[^4]: RS  **281.31**
[^5]: Introdotta dal n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  662).
[^6]: RS  **272.1**
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  662).
[^8]: Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  662).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I 3.1 dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni  extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5227).