281.112.1

# Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione

del 9 febbraio 2011 (Stato 1° ottobre 2022)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l’articolo 14 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza del 18 giugno 2010[^1]sulla<br />comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento,

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--1}
La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche, le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e gli uffici di esecuzione scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull’esecuzione.

##### **Art. 2** Membri della rete interna e loro elenco {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--2}
1. Per membri di una rete interna s’intendono le persone fisiche e giuridiche nonché gli uffici di esecuzione e fallimento figuranti nell’elenco dei partecipanti della piattaforma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF.[^2]
2. Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF (alta vigilanza LEF) secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 22 novembre 2006[^3]concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento pubblica le tabelle del gruppo e-LEF sul sito www.e-lef.ch.

## **Sezione 2:** Disposizioni tecniche {#sec_2}
##### **Art. 3** Piattaforma di trasmissione {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--3}
1. Per scambiare dati il gruppo e-LEF utilizza la rete informatica protetta Sedex («secure data exchange») dell’Ufficio federale di statistica.
2. Per consentire il collegamento a Sedex, l’alta vigilanza LEF mette a disposizione sul sito www.eschkg.ch un software gratuito che assicura la compatibilità dei software dei partecipanti. Chi non utilizza questo software deve garantire che collegandosi a Sedex non metta a repentaglio né l’operatività corrente né la sicurezza del gruppo e-LEF.
3. Se i dati sono trasmessi tra le autorità all’interno di una rete protetta (Intranet), i membri della rete interna provvedono affinché i dati personali siano protetti in modo appropriato dagli altri utenti di Intranet e che ogni scambio di dati venga documentato e verbalizzato.
4. .[^4]

##### **Art. 4** Firma elettronica {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--4}
1. La firma elettronica da utilizzare nel gruppo e-LEF si basa su un certificato del gestore dell’infrastruttura a chiave pubblica della Confederazione.
2. I certificati sono rilasciati ai partecipanti sotto forma di software. Vi figurano il nome e l’indirizzo del membro della rete interna, informazioni sul rilascio, la validità, il numero di serie e altri dati tecnici.

##### **Art. 5** Standard e-LEF {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--5}
1. Lo standard e-LEF regola lo scambio elettronico di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento in Svizzera su tre livelli:
a. *formato dei dati:* struttura e semantica dei dati;
b. *comportamento:* azioni, reazioni e opzioni standard e-LEF a disposizione dei membri della rete interna;
c. *trasmissione dei dati:* requisiti tecnici per collegarsi al gruppo e-LEF.
2. Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:
a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.2.01 dell’ottobre 2019[^5];
b.[^6] delle prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell’esecuzione, versione 2.2.01 del giugno 2022[^7].[^8]
3. .[^9]

##### **Art. 5a** Richieste provenienti dall’esterno del gruppo e-LEF {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--5_a}
1. Le richieste presentate per via elettronica a un ufficio d’esecuzione da una persona fisica o una persona giuridica di diritto pubblico o privato che non assume alcun ruolo in seno al gruppo e-LEF devono essere inviate tramite la piattaforma EasyGov della Segreteria di Stato dell’economia (SECO)[^10]o tramite la piattaforma di un Cantone.
2. La piattaforma in questione trasmette le richieste all’ufficio d’esecuzione tramite e-LEF.

## **Sezione 3:** Fornitura di dati statistici {#sec_3}
##### **Art. 6** Dati statistici generali {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--6}
1. Gli uffici d’esecuzione comunicano all’Ufficio federale di giustizia o a un servizio da esso incaricato, dietro richiesta elettronica di questi ultimi:
a. il numero di domande di esecuzione presentate secondo lo standard e-LEF;
b. il numero di domande di estratto del registro delle esecuzioni presentate secondo lo standard e-LEF;
c. i dati statistici secondo il Blue Book, capitolo 9.
2. La richiesta elettronica indica il periodo e i dati da fornire.
3. I dati devono essere trasmessi per via elettronica entro dieci giorni.

##### **Art. 6a** Riscossione di emolumenti {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--6_a}
1. Gli uffici di esecuzione preparano i dati statistici entro il 5 dicembre dell’anno in questione come base per la riscossione degli emolumenti dovuti per la partecipazione al gruppo e-LEF.
2. La richiesta elettronica è effettuata il primo giorno feriale che segue il 5 dicembre.

## **Sezione 4:** Partecipazione al gruppo e-LEF {#sec_4}
##### **Art. 7** Adesione {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--7}
1. Tutti gli uffici di esecuzione devono aderire al gruppo e-LEF.[^11]
2. Le persone fisiche e giuridiche possono richiedere di aderire al gruppo e-LEF. Per la richiesta utilizzano il modulo sul sito www.e-lef.ch.[^12]

##### **Art. 8** Esclusione {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--8}
L’UFG può escludere dal gruppo e-LEF le persone fisiche e giuridiche che non rispettano gli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o che non pagano gli emolumenti dovuti o le spese per la partecipazione al gruppo e-LEF.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 9** Disposizioni transitorie della modifica del 27 agosto 2020 {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--9}
1. Gli uffici di esecuzione adeguano i loro programmi allo standard e-LEF obbligatorio secondo l’articolo 5 capoverso 2 entro il 31 marzo 2021.
2. Se un ufficio di esecuzione non è in grado di adeguare i propri programmi entro tale termine, può chiedere fino al 15 marzo 2021 al servizio competente dell’alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell’Ufficio federale di giustizia una proroga fino al 31 luglio 2021.
3. La domanda deve contenere una motivazione e un calendario vincolante per l’introduzione approvato dall’autorità cantonale di vigilanza.
4. Fino al 30 giugno 2023 gli uffici di esecuzione continuano a essere tenuti a trattare e a rispondere alle richieste inviate conformemente allo standard e-LEF 2.1.01 da persone fisiche e giuridiche che hanno aderito al gruppo e-LEF prima del 31 marzo 2021. Lo standard e-LEF 2.1.01 è composto:
a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell’agosto 2015[^13];
b. del Blue Book (Technical Specification e-LEF 2.1.01) del settembre 2017, inclusa l’appendice (XML Reference e-LEF 2.1.01 del settembre 2017)[^14].

##### **Art. 9a** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--9_a}

##### **Art. 9b** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--9_b}

##### **Art. 9c** Disposizioni transitorie della modifica del 15 agosto 2022 {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--9_c}
Dal 1° ottobre 2022, le richieste secondo l’articolo 9 capoverso 4 non possono più riportare l’opzione «EZ» come riferimento bancario conformemente alla definizione di paymentType nello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell’agosto 2015.

##### **Art. 10** Entrata in vigore {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--281.112.1--10}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.

[^1]: RS  **272.1**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7327).
[^3]: RS  **281.11**
[^4]: Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019  (RU  **2019**  3455).
[^5]: Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 15 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU  **2022**  473).
[^7]: Le prescrizioni tecniche e organizzative possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch.
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019  (RU  **2019**  3455).
[^9]: Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 2 lug. 2013 (RU  **2013**  2391). Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU  **2019**  3455).
[^10]: www.easygov.swiss
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 27 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU  **2020**  3789).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 7 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7327).
[^13]: Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch
[^14]: Il Blue Book e le sue appendici possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch