281.311

# Ordinanza del DFGP sulle domande formulate dal creditore nella procedura d’esecuzione e di fallimento

del 24 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l’articolo 3 capoverso 1 del regolamento del 5 giugno 1996[^1]sui<br />formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (RForm),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--281.311--1}
1. La presente ordinanza disciplina le prescrizioni formali per le domande formulate dal creditore nella procedura d’esecuzione e di fallimento. Disciplina altresì la procedura degli uffici di esecuzione e dei fallimenti nei casi in cui la domanda del creditore non corrisponde a dette prescrizioni.
2. I requisiti posti alla comunicazione delle domande per via elettronica sono retti dall’ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011[^2]sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento.

##### **Art. 2** Numero di crediti ammesso in una domanda {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--281.311--2}
1. Con una domanda d’esecuzione possono essere fatti valere al massimo dieci crediti. Non è necessario un rapporto materiale tra i crediti.
2. La domanda per l’interesse su un importo parziale di un credito va presentata come credito indipendente. Lo stesso vale per l’interesse risultante dalla media di più interessi.

##### **Art. 3** Contenuto e estensione della causa del credito {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--281.311--3}
1. Per l’indicazione del titolo di credito o della causa (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) del primo credito sono a disposizione 640 caratteri.
2. Per l’indicazione del titolo di credito o della causa (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) dal secondo al decimo credito sono a disposizione 80 caratteri.

##### **Art. 4** Acconti pagati {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--281.311--4}
1. Ogni credito va indicato con il suo importo netto, inclusi un eventuale tasso d’interesse e il termine di scadenza dell’importo netto.
2. Nella causa del credito possono essere indicati eventuali acconti pagati. Agli interessi su importi parziali si applica l’articolo 2 capoverso 2.

##### **Art. 5** Inosservanza delle prescrizioni {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--281.311--5}
1. Se una domanda non è conforme o è conforme solo parzialmente alle prescrizioni della presente ordinanza, l’ufficio d’esecuzione concede al creditore la possibilità di porvi rimedio, indicandogli i vizi. L’ufficio d’esecuzione può sottoporre proposte per rimediare ai vizi.
2. Se continua a non corrispondere alle prescrizioni della legge e della presente ordinanza, la nuova domanda è respinta.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--281.311--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

[^1]: RS  **281.31**
[^2]: RS  **281.112.1**