281.33

# Regolamento sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti

(RCDoc)[^1]

del 5 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 1997)

Il Tribunale federale svizzero,

in applicazione dell’articolo 15 capoverso 2 della legge federale sulla esecuzione<br />e sul fallimento[^2](LEF),

decreta:

## **I.** Disposizione generale {#lvl_I}
##### **Art. 1** {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--281.33--1}
I documenti di ogni esecuzione e di ogni fallimento devono essere ordinati e conservati in modo accessibile.

## **II.** Documenti relativi alle esecuzioni {#lvl_II}
##### **Art. 2** {#lvl_II/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--281.33--2}
1. I documenti relativi alle esecuzioni possono essere distrutti 10 anni dopo la chiusura delle operazioni.
2. I registri delle esecuzioni con i relativi registri delle persone sono conservati per 30 anni a contare dalla chiusura.
3. Restano riservate le disposizioni delle competenti autorità cantonali circa la conservazione dei registri ausiliari previsti dal diritto cantonale in quanto derogassero alle prescrizioni di cui sopra.

##### **Art. 3** {#lvl_II/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--281.33--3}
I documenti relativi ai patti di riserva di proprietà cancellati possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione.

##### **Art. 4** {#lvl_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--281.33--4}
1. Con l’accordo dell’autorità cantonale di vigilanza, i documenti che devono essere conservati possono essere registrati su supporti d’immagini o di dati; gli originali possono in seguito essere distrutti.
2. L’autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettati i fini perseguiti dal Consiglio federale nella sua ordinanza del 2 giugno 1976[^3]concernente la registrazione di documenti da conservare.

## **III.** Documenti relativi ai fallimenti {#lvl_III}
##### **Art. 5** {#lvl_III/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--281.33--5}
Per il modo di allestire documenti relativi ai fallimenti, il loro ordinamento e la conservazione sono applicabili gli art. 10, 13, 14, 15*a* del regolamento del 13 luglio 1911[^4]concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti.

## **IV.** Disposizioni finali {#lvl_IV}
##### **Art. 6** {#lvl_IV/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--281.33--6}
Il regolamento del 14 marzo 1938[^5]concernente la conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti è abrogato.

##### **Art. 7** {#lvl_IV/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--281.33--7}
Il presente regolamento[^6]entra in vigore il 1° gennaio 1997.

[^1]: RU  **1996**  3492
[^2]: RS  **281.1**
[^3]: RS  **221.431**
[^4]: RS  **281.32**
[^5]: [CS **3** 92;RU  **1979**  814]
[^6]: RU  **1996**  3492