282.111

# Ordinanza relativa alla legge federale sull’esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale

del 20 ottobre 1948 (Stato 20 ottobre 1948)

Il Tribunale federale,

in applicazione dell’articolo 46 della legge federale del 4 dicembre 1947[^1]<br />sull’esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale,

decreta:

## Art. unico {#lvl_u1}
Se, vigendo ancora il diritto anteriore, un creditore ha già ottenuto, in virtù d’una decisione dell’assemblea dei creditori, sgravi uguali a quelli che prevede l’articolo 13 della legge[^2], il periodo pel quale gli sono stati accordati questi sgravi dovrà essere diffalcato, in caso d’applicazione del nuovo diritto, nella misura in cui supera i dieci anni.

[^1]: RS  **282.11**
[^2]: RS  **282.11**