311.039.1

# Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

dell’11 giugno 2010 (Stato 1° agosto 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale[^1];<br />in esecuzione degli articoli 19 e 34 della Convenzione del 20 novembre 1989[^2]<br />sui diritti del fanciullo,

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## **Sezione 1:** Oggetto e provvedimenti {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. l’attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani;
b. l’attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per il rafforzamento dei diritti del fanciullo secondo gli articoli 19 e 34 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo;
c. la concessione di aiuti finanziari federali per l’attuazione da parte di terzi di provvedimenti ai sensi delle lettere a e b.

##### **Art. 2** Scopo dei provvedimenti {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--2}
1. I provvedimenti devono contribuire a:
a. proteggere i fanciulli e i giovani:
        1. da ogni forma fisica o psicologica di violenza, oltraggio, brutalità, abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento e da ogni forma di abuso o molestia sessuale,
        2. dai rischi connessi all’utilizzazione dei media, siano essi elettronici, interattivi o di altro genere, segnatamente dalle rappresentazioni di violenza o pornografia, dalle insidie e dalle molestie, comprese quelle sessuali;
b. prevenire i comportamenti violenti dei giovani;
c. rafforzare i diritti del fanciullo.
2. I provvedimenti devono promuovere l’instaurazione di contatti tra gli attori pubblici e privati e la loro collaborazione.

##### **Art. 3** Tipi di provvedimenti {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--3}
1. Sono considerati provvedimenti i programmi, le attività regolari e i progetti.
2. I provvedimenti servono alla prevenzione, alla sensibilizzazione, all’informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.
3. I provvedimenti devono avere un effetto duraturo.

##### **Art. 4** Provvedimenti della Confederazione {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--4}
1. La Confederazione può attuare i provvedimenti seguenti:
a. programmi nazionali;
b. progetti modello atti a sperimentare nuove strategie e metodi.
2. Per attuare o sostenere i provvedimenti la Confederazione può fare capo a organizzazioni di diritto privato o pubblico.
3. La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o privati. Consulta preventivamente i Cantoni se sono direttamente toccati i loro interessi.

##### **Art. 5** Provvedimenti di terzi {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--5}
1. La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro attive a livello nazionale o di regione linguistica.
2. I provvedimenti devono:
a. essere attuati a livello nazionale o di regione linguistica; oppure
b. poter essere riprodotti in diversi luoghi e poter essere attuati indipendentemente dalla struttura amministrativa dei singoli Cantoni o Comuni.

##### **Art. 6** Temi prioritari e obiettivi {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--6}
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può stabilire temi prioritari e obiettivi per la concessione degli aiuti finanziari a programmi e progetti.

## **Sezione 2:** Aiuti finanziari {#sec_2}
##### **Art. 7** Principio {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--7}
La Confederazione concede aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

##### **Art. 8** Ammontare {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--8}
1. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.
2. Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all’attuazione del provvedimento conferente il diritto agli aiuti.

##### **Art. 9** Calcolo {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--9}
Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:
a. del tipo e dell’importanza del provvedimento;
b. dell’interesse della Confederazione al provvedimento;
c. delle prestazioni dell’organizzazione medesima e dei contributi di organi federali o di terzi;
d. dell’onere per la garanzia della qualità.

##### **Art. 10** Versamento {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--10}
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può versare gli aiuti finanziari a rate in funzione del grado di attuazione del provvedimento.

## **Sezione 3:** Disposizioni procedurali {#sec_3}
##### **Art. 11** Base legale e contratti di prestazione {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--11}
1. La procedura per la concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 1990[^3]sui sussidi (LSu).
2. L’UFAS concede gli aiuti finanziari per i programmi e le attività regolari sulla base di contratti di prestazione secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu.
3. I contratti di prestazione definiscono segnatamente gli obiettivi, la partecipazione finanziaria della Confederazione, i rendiconti richiesti e la garanzia della qualità.
4. I contratti di prestazione sono conclusi per una durata massima di quattro anni.

##### **Art. 12** Richieste {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--12}
Le richieste di aiuti finanziari vanno presentate all’UFAS.

##### **Art. 13** Direttive {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--13}
1. Il DFI emana direttive concernenti la procedura di richiesta.
2. Le direttive stabiliscono segnatamente i documenti:
a. da presentare in vista della conclusione dei contratti di prestazione;
b. da allegare alle richieste di sostegno per progetti.

##### **Art. 14** Esame delle richieste e decisione {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--14}
1. L’UFAS esamina se i provvedimenti menzionati nella richiesta soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 e decide se concedere gli aiuti finanziari.
2. Se ritiene una richiesta incompleta, l’UFAS segnala al richiedente la possibilità di completarla.

##### **Art. 15** Condizioni e oneri {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--15}
La concessione degli aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni e agli oneri seguenti:
a. coordinamento con altri provvedimenti;
b. collaborazione con altri attori;
c. ricorso a specialisti;
d. garanzia della qualità;
e. valutazione dell’attuazione e degli effetti del provvedimento.

## **Sezione 4:** Obbligo di informazione e di rendiconto {#sec_4}
##### **Art. 16** {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--16}
1. I beneficiari dei contributi sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire all’UFAS informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.
2. Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all’articolo 4 capoverso 2 sono tenute a rendere conto periodicamente all’UFAS della loro gestione e della loro contabilità.

## **Sezione 5:** Valutazione {#sec_5}
##### **Art. 17** {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--17}
1. L’UFAS valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia dei provvedimenti e degli aiuti finanziari della Confederazione.
2. L’UFAS può affidare la valutazione a specialisti esterni.

## **Sezione 6:** Tutela giurisdizionale ed entrata in vigore {#sec_6}
##### **Art. 18** Tutela giurisdizionale {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--18}
La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

##### **Art. 19** Entrata in vigore {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.1--19}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2010.

[^1]: RS  **311.0**
[^2]: RS  **0.107**
[^3]: RS  **616.1**