311.039.3

# Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

(Ordinanza contro la tratta di esseri umani)

del 23 ottobre 2013 (Stato 1° agosto 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale[^1];<br />in esecuzione degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005^[^2]^<br />sulla lotta contro la tratta di esseri umani,

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. l’attuazione da parte della Confederazione di misure di prevenzione ai sensi degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani;
b. la concessione di aiuti finanziari federali per misure ai sensi della lettera a attuate da terzi;
c.[^3] *.* 
d.[^4] gli altri compiti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) nell’ambito della lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

## **Sezione 2:** Misure di prevenzione {#sec_2}
##### **Art. 2** Tipi di misure e loro obiettivi {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--2}
1. Sono considerate misure di prevenzione i programmi, le attività regolari e i progetti.
2. Le misure servono alla sensibilizzazione, all’informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, all’assistenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.
3. Le misure devono contribuire a:
a. prevenire la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento;
b. scoraggiare la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento di esseri umani ed è all'origine della tratta di esseri umani; o
c. fornire sostegno alle persone coinvolte al fine di evitare che diventino nuovamente vittime della tratta di esseri umani (*retrafficking* ) e di consentire la loro integrazione sociale.

##### **Art. 3** Misure della Confederazione {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--3}
1. La Confederazione può attuare le misure seguenti:
a. campagne e programmi di informazione e di sensibilizzazione nazionali o sovraregionali;
b. progetti scientifici in Svizzera.
2. Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizzazioni di diritto privato o pubblico.
3. La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o privati. Consulta preventivamente i Cantoni se i loro interessi sono toccati.

##### **Art. 4** Misure di terzi {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--4}
La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni di diritto pubblico e privato con sede in Svizzera per l’attuazione in Svizzera di misure di cui all’articolo 2.

## **Sezione 3:** Aiuti finanziari {#sec_3}
##### **Art. 5** Principi {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--5}
1. La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.
2. Non sussiste alcun diritto a prestazioni finanziarie.
3. Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, fedpol istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990[^5]sui sussidi (LSu). In tale contesto sono considerate in primo luogo le misure di prevenzione che:
a. tengono conto degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente;
b. soddisfano al meglio i requisiti in termini di qualità;
c. garantiscono un impiego appropriato delle risorse.
4. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce gli obiettivi prioritari di cui al capoverso 3 lettera a.

##### **Art. 6** Importo massimo {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--6}
1. Gli aiuti finanziari per le misure di terzi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.
2. Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all’attuazione della misura.
3. Gli aiuti finanziari per il sostegno di misure ricorrenti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di tali misure.[^6]

##### **Art. 7** Calcolo {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--7}
1. Gli aiuti finanziari per l’attuazione di misure di terzi sono calcolati in funzione:
a. del tipo e dell’importanza della misura;
b. dell’interesse della Confederazione alla misura;
c. delle prestazioni dell’organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.
2. Gli aiuti finanziari a sostegno di organizzazioni sono calcolati in funzione:
a. dell’interesse della Confederazione all’attività dell’organizzazione;
b. delle prestazioni dell’organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

##### **Art. 8** Versamento {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--8}
Fedpol[^7]può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.

## **Sezione 4:** Procedura {#sec_4}
##### **Art. 9** Base legale e forma giuridica {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--9}
1. La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu[^8].[^9]
2. Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di:
a. una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per l’attuazione di progetti;
b. un contratto ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari, i programmi e le campagne nonché per il sostegno a organizzazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.
3. Il contratto definisce segnatamente:
a. l’obiettivo dell’aiuto finanziario;
b. l’importo dell’aiuto finanziario;
c. i rendiconti richiesti;
d. la garanzia della qualità.
4. Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.

##### **Art. 10** Richieste {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--10}
1. Le richieste di aiuti finanziari per misure la cui attuazione è prevista per l’anno civile successivo devono essere presentate a fedpol entro il 31 luglio. Una richiesta di aiuti finanziari per un progetto i cui costi complessivi non superano i 10 000 franchi può essere presentata in qualsiasi momento.[^10]
2. Fedpol emana direttive concernenti la procedura di richiesta. In esse stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle richieste.

##### **Art. 11** Esame delle richieste e decisione {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--11}
1. Fedpol di polizia esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.
2. Se ritiene una richiesta incompleta, Fedpol dà al richiedente la possibilità di completarla.
3. Il rifiuto di una richiesta avviene per scritto e va motivato.

##### **Art. 12** Condizioni e oneri {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--12}
Fedpol può vincolare la concessione di aiuti finanziari a condizioni e oneri.

## **Sezione 5:** . {#sec_5}
##### **Art. 13** {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--13}

## **Sezione 6:** Obbligo di informazione e di rendiconto, valutazione {#sec_6}
##### **Art. 14** Obbligo di informazione e di rendiconto {#sec_6/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--14}
1. I beneficiari di contributi secondo la presente ordinanza sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a Fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli di consultare i documenti pertinenti.
2. Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all’articolo 3 capoverso 2 sono tenute a rendere conto periodicamente a Fedpol della loro gestione e della loro contabilità.

##### **Art. 15** Valutazione {#sec_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--15}
1. Fedpol valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia delle misure e degli aiuti finanziari della Confederazione.
2. Fedpol riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.
3. Fedpol può affidare la valutazione a specialisti esterni.

## **Sezione 6a:** Altri compiti di fedpol {#sec_6_a}
##### **Art. 15a** {#sec_6_a/art_15_a omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--15a}
1. Fedpol adempie i seguenti compiti al fine di prevenire e combattere la tratta di esseri umani:
a. elabora strategie e piani su scala nazionale nei settori della prevenzione, del perseguimento penale, della protezione delle vittime e della collaborazione, segnatamente sotto forma di piani nazionali che sono sottoposti per approvazione al Consiglio federale;
b. coordina le misure strategiche e operative dei servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
c. gestisce un centro di contatto e di mediazione per richieste e informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero;
d. propone ed elabora offerte specialistiche di formazione e di informazione;
e. analizza costantemente la situazione concernente la tratta di esseri umani e redige periodicamente rapporti sulla situazione;
f. elabora e coordina le informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero;
g. adempie gli obblighi internazionali della Svizzera;
h. anonimizza le decisioni comunicategli conformemente all’articolo 1 numero 3 dell’ordinanza del 10 novembre 2004[^11]concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali, dopo aver valutato se si debba interporre ricorso contro di esse secondo l’articolo 381 capoverso 4 lettera a del Codice di procedura penale[^12];
i. analizza le decisioni anonimizzate di cui alla lettera h.
2. Al fine di attuare i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b, fedpol si avvale di un gruppo strategico di esperti. Tale gruppo è composto da rappresentanti dei servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e della società civile.
3. Fedpol emana un regolamento interno per il gruppo di esperti.

## **Sezione 7:** Disposizioni finali {#sec_7}
##### **Art. 16** Modifica di altri atti normativi {#sec_7/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--16}
.[^13]

##### **Art. 17** Entrata in vigore {#sec_7/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--311.039.3--17}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

[^1]: RS  **311.0**
[^2]: RS  **0.311.543**
[^3]: Abrogata dal n. I dell’O del 9 giu. 2023, con effetto dal 1° ago. 2023 (RU  **2023**  319).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023  (RU  **2023**  319).
[^5]: RS  **616.1**
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023  (RU  **2023**  319).
[^7]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023  (RU  **2023**  319). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^8]: RS  **616.1**
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023  (RU  **2023**  319).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023  (RU  **2023**  319).
[^11]: RS  **312.3**
[^12]: RS  **312.0**
[^13]: La mod. può essere consultata allaRU  **2013**  3625.