311.6

# Legge federale sul divieto di dissimulare il viso

(LDDV)

del 29 settembre 2023 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 12 ottobre 2022[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--311.6--1}
1. La presente legge disciplina l’attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10*a* Cost.).
2. La legge non si applica:
a. a bordo di aeromobili civili in Svizzera e all’estero;
b. nei locali che servono alle relazioni diplomatiche e consolari o che sono utilizzati per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007[^3]sullo Stato ospite.

##### **Art. 2** Divieto di dissimulare il viso {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--311.6--2}
1. Nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività gratuitamente o a pagamento è vietato dissimulare il viso in modo da renderne irriconoscibili i tratti.
2. Il divieto non si applica a chi dissimula il viso:
a. nei luoghi di culto;
b. per proteggere o ripristinare la salute propria o di terzi;
c. per garantire la sicurezza personale;
d. per proteggersi dalle condizioni climatiche;
e. per seguire le usanze locali;
f. a scopi artistici o di intrattenimento;
g. a scopi pubblicitari.
3. Nella misura in cui la sicurezza e l’ordine pubblici non sono pregiudicati, l’autorità competente può inoltre autorizzare la dissimulazione del viso in luoghi pubblici se:
a. è necessaria alla protezione della persona che esercita il diritto fondamentale alla libertà di opinione e di riunione; o
b. rappresenta una forma di espressione figurativa dell’opinione.

##### **Art. 3** Disposizione penale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--311.6--3}
1. Chi viola il divieto di cui all’articolo 2 è punito con la multa sino a 1000 franchi.
2. Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

##### **Art. 4** Modifica di un altro atto normativo {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--311.6--4}
.[^4]

##### **Art. 5** Referendum ed entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--311.6--5}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data d'entrata in vigore: 1° gennaio 2025[^5]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2022**  2668
[^3]: RS  **192.12**
[^4]: La mod. può essere consultata allaRU  **2024**  620.
[^5]: DFC del 6 nov. 2024.