312.3

# Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

del 10 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 445 del Codice di diritto processuale penale svizzero[^1](CPP),[^2]

ordina:

##### **Art. 1** Disposizioni del Codice penale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--312.3--1}
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penal^e^[^3]:[^4]
1. articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se attengono ai trasporti pubblici): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;
2. articolo 156 (estorsione, se è stata commessa a danno della Confederazione): comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione;
3. articoli 195, 196[^5]e 197 (promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani e pornografia): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
4. articoli 231 e 234 (propagazione di malattie dell’uomo e inquinamento di acque potabili): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
5. articolo 237 (soltanto perturbamento della circolazione aerea pubblica): comunicazione all’Ufficio federale dell’aviazione civile;
6. articolo 238 (perturbamento del servizio ferroviario): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS*742.101* );
7. articolo 239 (perturbamento di pubblici servizi, se attengono al perturbamento di imprese di trasporto): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie;
8. articoli 240, 241, 242, 243, 244 e 247 (contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false, strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
9.[^6] articoli 259, 260, 261, 261^bis^e 285 (pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, perturbamento della libertà di credenza e di culto, discriminazione razziale, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
10. articoli 322^ter^–322^septies^(corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi, corruzione di pubblici ufficiali stranieri): comunicazione all’Ufficio federale di polizia.

##### **Art. 2** Cause soggette a un’autorizzazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--312.3--2}
Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere relative a reati commessi da rappresentanti della Confederazione ai sensi dell’articolo 17 della legge del 13 dicembre 2002[^7]sul Parlamento e degli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958[^8]sulla responsabilità.

##### **Art. 3** Altre leggi federali {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--312.3--3}
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali:
1. legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [CS*1* 117][^9]: comunicazione alla Segreteria di Stato della migrazione[^10];
2. legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS*142.31* ): comunicazione alla Segreteria di Stato della migrazione;
3. legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (RS*231.1* ): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
4. legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie (RS*231.2* ): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
5. legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (RS*232.11* ): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
6. legge del 5 ottobre 2001 sul design (RS*232.12* ): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
7. legge federale del 5 giugno 1931[^11]per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici [CS*2* 919]: comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
8. legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS*241* ): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia[^12];
9. legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport [RU*1972* 1069][^13]: comunicazione all’Ufficio federale dello sport;
10. legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (RS*444.1* ): comunicazione all’Ufficio federale della cultura;
11. legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS*451* ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente[^14];
12. legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali [RU*1981* 562][^15]: comunicazione all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria[^16];
13. legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS*514.54* ): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
14. legge federale del 21 giugno 1932 sull’alcool (RS*680* ), per quanto concernano i divieti di commercio al minuto di cui all’articolo 41: comunicazione alla Regia federale degli alcool;
14*a* .[^17] legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS*742.101)* : comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;
14*b* .[^18] legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune (RS*743.01* ), per quanto concernano impianti di trasporto a fune che necessitano di una concessione per il trasporto di viaggiatori: comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;
15. legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS*812.21* ): comunicazione all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
16. legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS*814.01* ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
17. legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS*814.20* ): comunicazione all’ Ufficio federale dell’ambiente;
18. legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (RS*814.91* ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
19. legge del 9 ottobre 1992[^19]sulle derrate alimentari [RU*1995* 1469]: comunicazione all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
20. legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie [RU*1974* 1071][^20]: comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
21. legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (RS*822.11* ): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia;
22. legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS*831.40* ): comunicazione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
23. legge forestale del 4 ottobre 1991 (RS*921.0* ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
24. legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (RS*922.0* ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
25. legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS*923.0* ): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
25^bis^.[^21] legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (RS*221.302* ): comunicazione all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
26. legge federale del 9 giugno 1977[^22]sulla metrologia [RU*1977* 2394]: comunicazione all’Istituto federale di metrologia (METAS)[^23];
27. legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS*941.31* ): comunicazione all’Amministrazione federale delle dogane;
28. legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS*941.41* ): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
28^bis^.[^24] legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS*946.51* ): comunicazione alla Segreteria di Stato dell’economia;
29.[^25] legge del 22 giugno 2007[^26]sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA): comunicazione all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);
30.[^27] leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 LFINMA: comunicazione alla FINMA.

##### **Art. 4** Comunicazione delle decisioni {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--312.3--4}
Le decisioni penali devono essere trasmesse immediatamente, in copia integrale e gratuita, all’ufficio dell’amministrazione federale cui spetta il caso.

##### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--312.3--5}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

### Compendio delle norme federali che prevedono esse stesse l’obbligo di comunicazione {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--312.3--annex-1}
1. Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative, articolo 74 capoverso 7 (RS*121* );
1*a* . Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, articolo 35 (RS*211.412.41* );
2. Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, articolo 85 capoverso 2 (RS*232.14* );
3. Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa, articolo 10 capoverso 2 (RS*232.22* );
4. Legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative, articolo 9 capoverso 2 (RS*232.23* );
5. Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, articolo 27 capoverso 2 (RS*241* );
6. Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, articolo 255 (PP; CS*3* 286), per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù degli articoli 18 e 18^bis^PP;
7. Legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, articolo 6 capoverso 1 (RS*312.4* );
8. Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, articolo 79 capoverso 2 in combinazione con l’articolo 74 capoverso 1, per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù dell’articolo 73 capoverso 1 (RS*313.0* );
9. Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, articolo 70 capoverso 2[^28][RU*2003* 4187];
10. Legge dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento del Paese, articolo 50 capoverso 3[^29][RU*1983* 931];
11. .
12. Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, articolo 15 capoverso 3 (RS*747.30* );
13. Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, articolo 28 capoverso 2[^30](RS*812.121* );
14. Legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile, articolo 78*a* capoverso 1 (RS*824.0* );
15. a 18. .
19. Legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, articolo 166 capoverso 4 (RS*910.1* );
20. Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia, articolo 22 capoverso 1 (RS*922.0* );
21. Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate, articolo 52 capoverso 1 [CS*10* 250];
21^bis^. Legge del 16 dicembre 2005 sui revisori, articolo 24 (RS*221.302* );
22. Legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni, articolo 16 capoverso 5 [RU*1959* 385][^31];
22^bis^. Legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, articolo 20 (RS*941.42* );
23. Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro, articolo 29 capoverso 2[^32](RS*955.0* ).

[^1]: RS  **312.0**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  (RU  **2010**  5999).
[^3]: RS  **311.0**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021  (RU  **2021**  670).
[^5]: Ora: art. 182
[^6]: Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021  (RU  **2021**  670).
[^7]: RS  **171.10**
[^8]: RS  **170.32**
[^9]: Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS  **142.20** ).
[^10]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^11]: Vedi ora la LF del 21 giu. 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (RS  **232.21** ).
[^12]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RSRU  **2004**  4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^13]: Vedi ora: legge del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport (RS  **415.0** ).
[^14]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU  **2004**  4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^15]: Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS  **455** ).
[^16]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^17]: Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  3159).
[^18]: Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  3159).
[^19]: Vedi ora la LF del 20 giu. 2014 (RS  **817.0** ).
[^20]: Vedi ora: legge del 28 sett. 2012 sulle epidemie (RS  **818.101** ).
[^21]: Introdotta dall’all. 4 n. II 12 dell’O del 22 ago. 2007 sui revisori, in vigore dal 1° set. 2007 (RU  **2007**  3989).
[^22]: Vedi ora la LF del 17 giu. 2011 (RS  **941.20** ).
[^23]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU  **2004**  4937).
[^24]: Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 19 mag. 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU  **2010**  2631).
[^25]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4633).
[^26]: RS  **956.1**
[^27]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4633).
[^28]: Questo cpv. è abrogato.
[^29]: Vedi ora l’art. 56 della L del 17 giu. 2016 sull’approvvigionamento del Paese (RS  **531** ).
[^30]: Vedi ora l’art. 28 cpv. 3.
[^31]: Vedi ora l’art 36 cpv. 4 della LF del 16 dic. 2005 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni (RS  **946.10** ).
[^32]: Vedi ora l’art. 29*a* cpv. 1 e 2.