312.53

# Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026

del 20 marzo 2026 (Stato 21 marzo 2026)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 124 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 2026[^2],

decreta:

## **Sezione 1:** Contributo di solidarietà {#sec_1}
##### **Art. 1** Principio {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--312.53--1}
1. La Confederazione accorda un contributo unico di solidarietà per le vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. Il contributo intende sostenere in modo semplice e rapido le vittime e i loro congiunti.
2. Per ogni persona deceduta o gravemente ferita a causa dell’incendio è versato un importo forfettario di 50 000 franchi. Sono considerate gravemente ferite segnatamente le persone che hanno dovuto trascorrere almeno una notte in ospedale.
3. L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice il credito a preventivo per il contributo di solidarietà.

##### **Art. 2** Versamento {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--312.53--2}
1. Il Cantone del Vallese determina gli aventi diritto e versa i contributi.
2. La Confederazione rimborsa al Cantone del Vallese i contributi da questo versati conformemente all’articolo 1 capoverso 2.

##### **Art. 3** Rapporto {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--312.53--3}
1. Il Cantone del Vallese riferisce ogni due mesi alla Confederazione in merito al versamento dei contributi.
2. L’obbligo di riferire vige sino al completo versamento di tutti i contributi.
3. I rapporti vanno presentati al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

## **Sezione 2:** Tavola rotonda {#sec_2}
##### **Art. 4** Principio {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--312.53--4}
1. La Confederazione istituisce una tavola rotonda sul coordinamento delle diverse prestazioni a favore delle vittime e sulle esigenze dei soggetti coinvolti nell’incendio.
2. Nell’ambito della tavola rotonda possono essere svolti colloqui transattivi e definiti accordi stragiudiziali.

##### **Art. 5** Partecipazione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--312.53--5}
La partecipazione alla tavola rotonda è facoltativa. Non implica alcun riconoscimento di responsabilità e non esplica alcun effetto pregiudizievole sulle fasi preliminari del procedimento penale né sui procedimenti giudiziari.

##### **Art. 6** Presidenza e costi {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--312.53--6}
1. Il Consiglio federale nomina il presidente della tavola rotonda.
2. La Confederazione assume i costi organizzativi della tavola rotonda.

## **Sezione 3:** Trasparenza, regresso, trattamento di dati personali, referendum, entrata in vigore e durata di validità {#sec_3}
##### **Art. 7** Trasparenza {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--312.53--7}
Su richiesta della competente autorità della Confederazione, i beneficiari delle prestazioni di cui alla presente legge rendono noti tutte le prestazioni e tutti i contributi ricevuti.

##### **Art. 8** Regresso {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--312.53--8}
1. Per le prestazioni fornite alle vittime e ai loro congiunti, la Confederazione ha un diritto di regresso nei confronti degli autori del danno e degli altri terzi responsabili. È surrogata, sino a concorrenza dei contributi da essa versati, nei diritti delle vittime e dei loro congiunti contro terzi in relazione all’incendio.
2. Se è possibile ottenere soltanto un risarcimento parziale dai terzi responsabili, sono soddisfatte in primo luogo le pretese delle vittime e dei loro congiunti.
3. Se vi sono più responsabili, questi rispondono in solido delle pretese di regresso della Confederazione.
4. Ai diritti passati alla Confederazione sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso della Confederazione, i termini relativi decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui questa è venuta a conoscenza delle prestazioni che è chiamata ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.

##### **Art. 9** Trattamento di dati personali {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--312.53--9}
1. Le autorità cui compete l’esecuzione della presente legge sono autorizzate a trattare dati personali ai fini dell’adempimento dei compiti loro spettanti. Possono trattare dati personali degni di particolare protezione soltanto per quanto necessario.
2. In singoli casi possono comunicare dati ad autorità cantonali e federali per quanto necessario all’esecuzione della presente legge, e a tribunali civili, penali o amministrativi per quanto necessario in un procedimento in corso.

##### **Art. 10** Referendum, entrata in vigore e durata di validità {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--312.53--10}
1. La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
2. Entra in vigore il 21 marzo 2026 con effetto sino al 31 dicembre 2040.

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2026**  511