321.1

# Legge federale sulla riabilitazione dei volontari della guerra civile spagnola

del 20 marzo 2009 (Stato 1° settembre 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visti gli articoli 60 capoverso 1, 121 capoverso 1 e 123 capoverso 1<br />della Costituzione federale[^1];<br />visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale<br />del 6 novembre 2008[^2];<br />visto il parere del Consiglio federale del 26 novembre 2008[^3],

decreta:

##### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--321.1--1}
La presente legge intende rendere giustizia alle persone che sono state sanzionate per aver difeso la libertà e la democrazia schierandosi nel campo repubblicano durante la guerra civile spagnola.

##### **Art. 2** Campo d’applicazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--321.1--2}
La presente legge si applica alle persone che sono state sanzionate per aver partecipato o tentato di partecipare alle ostilità durante la guerra civile spagnola schierandosi nel campo repubblicano o per aver prestato sostegno a tale campo.

##### **Art. 3** Riabilitazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--321.1--3}
1. La riabilitazione avviene per legge.
2. La riabilitazione determina l’annullamento delle sentenze e delle decisioni emanate da autorità federali o cantonali, nella misura in cui hanno pronunciato una pena, sanzione amministrativa o pena accessoria:
a. connessa con uno degli atti menzionati nell’articolo 2;
b. per violazione di altre disposizioni del diritto penale o amministrativo strettamente connesse con gli atti menzionati nell’articolo 2.

##### **Art. 4** Conseguenze giuridiche {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--321.1--4}
La riabilitazione non dà diritto né a risarcimento del danno né a indennità a titolo di riparazione morale per le sanzioni pronunciate o per le conseguenze indirette di sentenze penali o di decisioni amministrative.

##### **Art. 5** Referendum ed entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--321.1--5}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese successivo all’accettazione in votazione popolare.

Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 2009[^4]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2008**  7893
[^3]: FF  **2008**  7907
[^4]: RU **2009** 3698