341.14

# Ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure

del 19 novembre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),<br />d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 15 capoverso 1, 17 capoverso 1, 18 capoverso 1 e 19 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 novembre 2007[^1]sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM),

ordina:

## **Sezione 1:** Sussidi di costruzione a istituti d’educazione {#sec_1}
(art. 11–18 OPPM)

##### **Art. 1** Settori, superfici determinanti e prezzo di settore {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--1}
I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m^2^sono fissati come segue:

| Settore | | Superficie determinante per singolo posto<br>(in m^2^) | Prezzo di settore per m^2^(stato dell’indice 1° ottobre 2010)[^2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Amministrazione | 4,4 | 4400 |
| 3 | Personale | 2,2 | 4400 |
| 4 | Assistenza, visita, spazi comuni, tempo libero, sport | 10,4 | 4400 |
| 5 | Entrata e uscita | 1,9 | 4400 |
| 6 | Spazio abitativo | 29,6 | 4400 |
| 7 | Formazione e occupazione | 14,8 | 3700 |
| 8 | Economia domestica, smaltimento, autorimesse | 9,5 | 4400 |
| Superficie totale per singolo posto | | 72,8 | |

##### **Art. 2** Supplemento per gli alloggi del personale {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--2}
(art. 18 cpv. 1 lett. a OPPM)
Il supplemento per un alloggio del personale indispensabile all’esercizio dell’istituto ammonta a 400 000 franchi.

##### **Art. 3** Supplemento per palestre {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--3}
(art. 18 cpv. 1 lett. b OPPM)
Il supplemento per la costruzione di una palestra ammonta a 1 000 000 franchi.

##### **Art. 4** Supplemento per impianti scolastici {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--4}
(art. 18 cpv. 1 lett. c OPPM)
Il supplemento per la costruzione di un impianto scolastico ammonta al 25 per cento dell’importo secondo il CCC[^3]1–3 e 5 del settore 7.

##### **Art. 5** Supplemento per laboratori che richiedono una superficie maggiore {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--5}
(art. 18 cpv. 1 lett. d OPPM)
1. Un supplemento di superficie moltiplicato per il prezzo di settore è concesso per i laboratori che richiedono una superficie maggiore rispetto all’istituto tipo. Si applicano i seguenti supplementi:
a. supplemento 1: sono riconosciuti 10,2 m^2^di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata nel settore 7 è superiore a 25 m^2^e non supera 55 m^2^per singolo posto;
b. supplemento 2: sono riconosciuti 40,2 m^2^di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata supera 55 m^2^per singolo posto.
2. I supplementi non sono cumulabili.

##### **Art. 6** Supplemento per istituti di piccole dimensioni {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--6}
(art. 18 cpv. 1 lett. e OPPM)
Il supplemento per gli istituti di piccole dimensioni ammonta al 10 per cento dei costi di costruzione secondo il CCC 1–3 e 5.

##### **Art. 7** Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di nuove costruzioni {#sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--7}
(art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)
In caso di nuove costruzioni, il supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne ammonta al 6,2 per cento dei costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5.

##### **Art. 8** Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9)in caso di nuove costruzioni {#sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--8}
(art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)
In caso di nuove costruzioni, il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili ammonta al 6,2 per cento dei costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5.

##### **Art. 9** Supplemento per la sicurezza in caso di istituti di tipo chiuso {#sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--9}
(art. 18 cpv. 1 lett. g OPPM)
In caso di istituti di tipo chiuso, il supplemento per la sicurezza ammonta a 55 000 franchi per singolo posto.

##### **Art. 10** Supplemento per sistemazioni esterne e attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di trasformazioni {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--10}
(art. 18 cpv. 2 OPPM)
In caso di trasformazioni, è corrisposto un supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della LF del 5 ott. 1984[^4]sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure; LPPM).

##### **Art. 11** Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--11}
1. In caso di nuove costruzioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:
1. Moltiplicazione della superficie in m^2^con il pertinente prezzo di settore dell’istituto tipo.
2. Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
        – supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabile all’esercizio dell’istituto,
        – supplemento per la palestra, se indispensabile all’esercizio dell’istituto,
        – supplemento per l’impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta,
        – per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 1 pari a 10,2 m^2^per singolo posto in aggiunta all’importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 25 m^2^,
        – per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 2 pari a 40,2 m^2^per singolo posto in aggiunta all’importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 55 m^2^,
        – supplemento per l’istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti non è superiore a 15.
3. Ne risulta il totale intermedio (TI) dei costi di costruzione riconosciuti.
4. Al TI si aggiungono i supplementi seguenti:
        – supplemento del 6,2 per cento del TI per le sistemazioni esterne (CCC 4),
        – supplemento del 6,2 per cento del TI per le attrezzature mobili (CCC 9),
        – supplemento per la sicurezza, se lo stabilimento dispone di posti chiusi.
5. Ne risulta il totale dei costi riconosciuti (sussidi forfetari per singolo posto) in caso di nuove costruzioni.
2. Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui al numero 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM).

##### **Art. 12** Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--12}
1. In caso di trasformazioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:
1. Moltiplicazione della superficie in m^2^con il pertinente prezzo di settore dell’istituto tipo.
2. Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
        – supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabile all’esercizio dell’istituto,
        – supplemento per la palestra, se indispensabile all’esercizio dell’istituto,
        – supplemento per l’impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta,
        – per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 1 pari a 10,2 m^2^per singolo posto in aggiunta all’importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 25 m^2^,
        – per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 2 pari a 40,2 m^2^per singolo posto in aggiunta all’importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 55 m^2^,
        – supplemento per l’istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti non è superiore a 15.
3. Il totale dei costi riconosciuti è moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento. Il risultato costituisce la base per i sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni.
4. A questa base si aggiunge:
        – il sussidio CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale,
        – il sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale,
        – il supplemento per la sicurezza, se lo stabilimento dispone di posti chiusi, moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento.
5. Ne risulta il totale dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni.
2. Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui al numero 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM[^5]).

##### **Art. 13** Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--13}
(art. 18 cpv. 2 OPPM)
1. Se nel quadro dei lavori di trasformazione, un istituto non raggiunge le superfici di settore stabilite per l’istituto tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente al rapporto tra superficie mancante e superficie determinante.
2. La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (assistenza). In tal caso, i costi determinanti per il settore 4 possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione 1,15.

## **Sezione 2:** Sussidi di costruzione agli stabilimenti per adulti {#sec_2}
(art. 11–15, 19 e 20 OPPM)

##### **Art. 14** Settori, superfici determinanti e prezzi di settore per stabilimento tipo {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--14}
(art. 19 OPPM)
I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per metro quadrato sono fissati come segue per i tre stabilimenti tipo:
a. Stabilimento tipo chiuso

| | Settore | Superficie determinante per singolo posto (in m^2^) | Superficie determinante per singolo posto<br>(in m^2^) per le misure di cui all’art. 59 cpv. 3 CP^[^6]^ | Prezzo di settore per m^2^(stato dell’indice: 1° ottobre 2010)[^7] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 Sicurezza | 2,0 | 2,0 | 6300 |
| | 2 Amministrazione | 2,1 | 2,1 | 6300 |
| | 3 Personale | 2,1 | 2,1 | 6300 |
| | 4 Detenuti <br>4a supplemento per lo sport <br>4b supplemento per la tera- <br>pia/il trattamento <br>4c supplemento per la <br>formazione | 5,9 <br>fino a 1,3 <br>fino a 3,2<br>fino a 0,7 | 5,9 <br>fino a 3,8 <br>fino a 5,2 <br>fino a 0,7 | 6300 <br>6300 <br>6300 <br>6300 |
| | 5 Entrata e uscita | 2,1 | 2,1 | 6300 |
| | 6 Spazio abitativo | 17,7 | 26,2 | 8200 |
| | 7 Lavoro | 22,7 | 9,7 | 4400 |
| | 7a supplemento per<br>laboratori che richiedono una superficie maggiore | fino a 5,0 | | |
| | 8 Economia domestica | 5,4 | 5,4 | 8200 |
| | Superficie totale per singolo posto | fino a 70,2 | fino a 65,2 | |

b. Stabilimento di tipo aperto

| | Settore | Superficie deter-minante per singolo posto<br>(in m^2^) | Prezzo di settore per m2 (stato dell’indice<br>1° ottobre 2010)[^8] |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 Sicurezza | 0,8 | 4900 |
| | 2 Amministrazione | 2,9 | 4900 |
| | 3 Personale | 2,1 | 4900 |
| | 4 Detenuti | 11,2 | 4900 |
| | 4a supplemento per lo sport | fino a 2,9 | 4900 |
| | 4b supplemento per la formazione | fino a 0,7 | 4900 |
| | 5 Entrata e uscita | 2,3 | 4900 |
| | 6 Spazio abitativo | 19,6 | 6400 |
| | 7 Lavoro | 17,2 | 3500 |
| | 7a supplemento per laboratori che<br>richiedono una superficie maggiore | fino a 6,0 | 3500 |
| | 8 Economia domestica | 7,0 | 6400 |
| | Superficie totale per singolo posto | fino a 72,7 | |

c. Stabilimento tipo carcere

| | Settore | Superficie determinante per singolo posto<br>(in m^2^) | Prezzo di settore per m2 (stato dell’indice<br>1° ottobre 2010)[^9] |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 Sicurezza | 1,7 | 5300 |
| | 2 Amministrazione | 1,9 | 5300 |
| | 3 Personale | 1,1 | 5300 |
| | 4 Detenuti | 3,6 | 5300 |
| | 4a supplemento per lo sport | fino a 0,6 | 5300 |
| | 4b supplemento per la formazione | fino a 0,7 | 5300 |
| | 5 Entrata e uscita | 1,9 | 5300 |
| | 6 Spazio abitativo | 13,2 | 7000 |
| | 7 Lavoro | 4,3 | 3700 |
| | 8 Economia domestica | 4,5 | 7000 |
| | Superficie totale per singolo posto | fino a 33,5 | |

##### **Art. 15** Supplemento per la sicurezza {#sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--15}
(art. 20 cpv. 1 e 2 OPPM)
1. Il supplemento per la sicurezza ammonta a 85 000 franchi per singolo posto nelle carceri, negli stabilimenti chiusi e per i posti chiusi negli stabilimenti aperti.
2. Per i posti del massimo livello di sicurezza è concesso un ulteriore supplemento pari a 42 500 franchi per singolo posto.

##### **Art. 16** Supplemento per piccoli stabilimenti {#sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--16}
(art. 20*a* cpv. 1 OPPM)
Il supplemento per piccoli stabilimenti ammonta al 10 per cento dei prezzi di settore.

##### **Art. 17** Riduzione per grandi stabilimenti {#sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--17}
(art. 20*a* cpv. 2 OPPM)
I prezzi di settore per i grandi stabilimenti sono ridotti del 10 per cento.

##### **Art. 18** Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di nuove costruzioni {#sec_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--18}
(art. 20*b* cpv. 1 OPPM)
In caso di nuove costruzioni, il supplemento per le sistemazioni esterne è calcolato in percentuale sui costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5 per singolo posto, compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:
a. 6,7 per cento per gli stabilimenti chiusi;
b. 10,5 per cento per gli stabilimenti aperti;
c. 7,5 per cento per le carceri.

##### **Art. 19** Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9)in caso di nuove costruzioni {#sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--19}
(art. 20*b* cpv. 1 OPPM)
In caso di nuove costruzioni, il supplemento per le attrezzature mobili è calcolato in percentuale sui costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5 per singolo posto, compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:
a. 5,1 per cento per gli stabilimenti chiusi;
b. 5,5 per cento per gli stabilimenti aperti;
c. 5,8 per cento per le carceri.

##### **Art. 20** Supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di trasformazioni {#sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--20}
(art. 20*b* cpv. 2 OPPM)
In caso di trasformazioni, è corrisposto un supplemento pari ai costi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 LPPM[^10]).

##### **Art. 21** Supplemento per la costruzione di spazi destinati all’attività sportiva {#sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--21}
(art. 20*c* cpv. 1 OPPM)
Per la costruzione di spazi destinati all’attività sportiva è concesso il seguente supplemento di superficie:
a. stabilimenti chiusi: fino a 1,3 m^2^per singolo posto;
b. stabilimenti chiusi destinati all’esecuzione delle misure: fino a 3,8 m^2^per singolo posto;
c. stabilimenti aperti: fino a 2,9 m^2^per singolo posto;
d. carceri: fino a 0,6 m^2^per singolo posto.

##### **Art. 22** Supplemento per la costruzione di locali terapeutici {#sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--22}
(art. 20*c* cpv. 2 OPPM)
Per la costruzione di locali terapeutici è concesso il seguente supplemento di superficie:
a. stabilimenti chiusi: fino a 3,2 m^2^per singolo posto;
b. stabilimenti chiusi destinati all’esecuzione delle misure: fino a 5,2 m^2^per singolo posto.

##### **Art. 23** Supplemento per la costruzione di locali destinati alla formazione {#sec_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--23}
(art. 20*c* cpv. 3 OPPM)
Per la costruzione di locali supplementari destinati alla formazione è concesso un supplemento di superficie pari a 0,7 m^2^per singolo posto.

##### **Art. 24** Aumento del valore di superficie tipo per il settore 7 «lavoro» {#sec_2/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--24}
(art. 20*c* cpv. 4 OPPM)
Il valore di superficie tipo del settore 7 «lavoro» per i laboratori che richiedono una superficie maggiore è aumentato come segue:
a. fino a 6 m^2^per singolo posto negli stabilimenti aperti;
b. fino a 5 m^2^per singolo posto negli stabilimenti chiusi.

##### **Art. 25** Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni {#sec_2/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--25}
1. In caso di nuove costruzioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:
1. Moltiplicazione della superficie in m^2^con il pertinente prezzo di settore dell’istituto tipo.
2. Al risultato moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
        – supplemento di superficie per l’attività sportiva,
        – supplemento di superficie per i locali terapeutici,
        – supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione,
        – supplemento di superficie per i laboratori che richiedono una superficie maggiore.
3. Ne risulta il TI dei costi di costruzione riconosciuti.
4. Al TI si aggiungono i seguenti supplementi:
        – la percentuale del TI prevista all’articolo 18 per le sistemazioni esterne (CCC 4) in base allo stabilimento tipo corrispondente,
        – la percentuale del TI prevista all’articolo 19 per le attrezzature mobili (CCC 9) in base allo stabilimento tipo corrispondente,
        – supplemento per la sicurezza per i posti chiusi,
        – supplemento per la sicurezza per i posti del massimo livello di sicurezza.
5. Ne risulta il totale dei costi riconosciuti (sussidi forfetari per singolo posto) in caso di nuove costruzioni.
2. Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui alla cifra 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM[^11]).

##### **Art. 26** Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni {#sec_2/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--26}
1. In caso di trasformazioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:
1. Moltiplicazione della superficie in m^2^con il pertinente prezzo di settore dell’istituto tipo.
2. Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
        – supplemento di superficie per l’attività sportiva,
        – supplemento di superficie per i locali terapeutici,
        – supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione,
        – supplemento di superficie per i laboratori che richiedono una superficie maggiore.
3. Il totale dei costi riconosciuti è moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento. Il risultato costituisce la base per i sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni.
4. A questa base si aggiunge:
        – il sussidio CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale,
        – il sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale,
        – il supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti chiusi, moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento,
        – il supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti del massimo livello di sicurezza, moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento.
5. Ne risulta il totale dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni.
2. Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui alla cifra 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM[^12]).

##### **Art. 27** Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime {#sec_2/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--27}
(art. 19 cpv. 4 OPPM)
1. Se, nel quadro dei lavori di trasformazione, uno stabilimento non raggiunge le superfici di settore stabilite per lo stabilimento tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente alla superficie mancante in rapporto alla superficie determinante.
2. La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (detenuti). In tal caso i costi determinanti per il settore 4 possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione 1,15.

## **Sezione 3:** Disposizioni finali {#sec_3}
##### **Art. 28** Abrogazione del diritto vigente {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--28}
L’ordinanza del DFGP del 24 settembre 2001[^13]sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure è abrogata.

##### **Art. 29** Entrata in vigore {#sec_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--341.14--29}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

[^1]: RS  **341.1**
[^2]: Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
[^3]: CCC = Codice dei costi di costruzione del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione.
[^4]: RS  **341**
[^5]: RS  **341**
[^6]: Codice penale;RS  **311.0**
[^7]: Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
[^8]: Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
[^9]: Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
[^10]: RS  **341**
[^11]: RS  **341**
[^12]: RS  **341**
[^13]: [RU  **2001**  2398, **2007**  6699]