351.201.12

# Ordinanza sull’estensione del campo d’applicazione della legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario al Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali

dell’8 giugno 2012 (Stato 1° luglio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1995[^1]<br />concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati<br />del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,

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##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--351.201.12--1}
Il campo d’applicazione della legge federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario è esteso alla cooperazione con il Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--351.201.12--2}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2012.

[^1]: RS  **351.20**