362.2

# Legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Svizzera e quelle degli altri Stati Schengen

(Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS)

del 21 marzo 2025 (Stato 17 luglio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale[^1];<br />in esecuzione della direttiva (UE) 2023/977[^2];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2024[^3],

decreta:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto e campo di applicazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--1}
1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalità dello scambio di informazioni disponibili tra le autorità di perseguimento penale svizzere e quelle di altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. Si applica:
a. alla trasmissione di informazioni su richiesta;
b. alla trasmissione di informazioni di propria iniziativa.
2. Sono fatti salvi:
a. Legge del 20 marzo 1981[^4]sull’assistenza in materia penale;
b. le convenzioni internazionali sull’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale;
c. gli accordi con l’Unione europea che prevedono espressamente lo scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale sulla base di altri atti giuridici dell’UE.
3. La presente legge non pregiudica gli obblighi più rigorosi in materia di assistenza amministrativa né le disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali che prevedono lo scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati.

##### **Art. 2** Definizioni {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--2}
Nella presente legge s’intende per:
a. *Stato Schengen* : Stato vincolato da uno degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen; gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1;
b. *autorità di perseguimento penale* : autorità legittimate dal diritto nazionale a esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coercitive per prevenire, accertare e perseguire reati;
c. *autorità di perseguimento penale designate* : autorità di perseguimento penale di altri Stati Schengen legittimate dal loro diritto nazionale a presentare richieste di informazioni direttamente al punto di contatto nazionale secondo l’articolo 6;
d. *informazioni disponibili* : tutti i tipi di dati su persone, fatti o circostanze che sono importanti per le autorità di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati e che:
        1. sono registrati in sistemi di informazione ai quali il punto di contatto nazionale può accedere direttamente (disponibili direttamente), o
        2. possono essere acquisiti dal punto di contatto nazionale o da un’autorità di perseguimento penale presso autorità di perseguimento penale, altre autorità o privati senza ricorso alla coercizione processuale (disponibili indirettamente).

##### **Art. 3** Punto di contatto nazionale {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--3}
1. Lo scambio di informazioni ai sensi della presente legge si svolge esclusivamente per il tramite del punto di contatto nazionale.
2. Quale punto di contatto nazionale, la Centrale operativa e d’allarme di fedpol (COA fedpol) assolve i compiti seguenti:
a. riceve e valuta le richieste di informazioni;
b. richiede chiarimenti o precisazioni in merito alle richieste di informazioni;
c. inoltra le richieste di informazioni alle autorità di perseguimento penale competenti e coordina il trattamento di tali richieste;
d. trasmette informazioni agli Stati Schengen su richiesta o di propria iniziativa;
e. rifiuta la trasmissione di informazioni a Stati Schengen;
f. allestisce statistiche secondo l’articolo 15.
3. La COA fedpol utilizza l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) per scambiare informazioni con il punto di contatto, con le autorità di perseguimento penale designate degli altri Stati Schengen o con Europol.
4. Può servirsi di un altro canale di comunicazione sicuro se l’urgenza della trasmissione di informazioni, la necessità di coinvolgere Stati terzi od organizzazioni internazionali oppure un incidente tecnico od operativo imprevisto lo richiede.

##### **Art. 4** Protezione dei dati {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--4}
1. La trasmissione di dati personali ai sensi della presente legge presuppone che questi siano esatti, completi e aggiornati.
2. Essa è limitata alle categorie di persone e di dati di cui all’allegato 2.
3. Per il rimanente, il trattamento di informazioni è retto dagli articoli 349*a* –349*h* del Codice penale (CP)[^5].

##### **Art. 5** Sicurezza delle informazioni {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--5}
La COA fedpol e le autorità di perseguimento penale competenti provvedono affinché il trattamento di informazioni classificate provenienti da altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati rispetti la classificazione del diritto svizzero corrispondente o equivalente al livello di classificazione della richiesta interessata.

## **Sezione 2:** Trasmissione di informazioni su richiesta {#sec_2}
##### **Art. 6** Richieste da parte di altri Stati Schengen {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--6}
1. Le richieste da parte di altri Stati Schengen relative alla trasmissione di informazioni disponibili ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati sono indirizzate alla COA fedpol.
2. Le richieste di informazioni sono redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contengono le indicazioni seguenti:
a. l’autorità richiedente;
b. le informazioni richieste;
c. lo scopo per il quale sono richieste le informazioni;
d. una descrizione dei fatti alla base del reato in questione;
e. i motivi oggettivi in base ai quali si presume che le autorità di perseguimento penale dispongano delle informazioni richieste;
f. una spiegazione del legame tra lo scopo della richiesta di informazioni e ogni persona fisica o giuridica alla quale si riferiscono le informazioni;
g. se del caso, i motivi per i quali la richiesta è ritenuta urgente; una richiesta è considerata urgente se:
        1. le informazioni sono essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica,
        2. le informazioni sono necessarie per prevenire una minaccia imminente alla vita o all’integrità fisica di una persona,
        3. le informazioni sono necessarie per pronunciare una decisione che può comportare il mantenimento di misure restrittive equivalenti alla privazione della libertà, o
        4. riguarda informazioni importanti per la prevenzione, l’accertamento e il perseguimento di reati e la rilevanza delle informazioni è direttamente minacciata se queste ultime non sono comunicate immediatamente;
h. eventuali restrizioni all’utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta.
3. Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono adempiute o se il contenuto della richiesta necessita di chiarimenti, la COA fedpol lo comunica tempestivamente per scritto al punto di contatto nazionale richiedente o all’autorità di perseguimento penale designata dando l’opportunità di completare la richiesta.

##### **Art. 7** Risposta {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--7}
1. La COA fedpol risponde alla richiesta nella medesima lingua in cui le è stata presentata; richiama l’attenzione su eventuali restrizioni all’utilizzo delle informazioni e sull’obbligo di mantenere il segreto.
2. Se rifiuta la richiesta, la COA fedpol informa l’autorità richiedente del motivo del rifiuto entro il termine fissato dall’articolo 9.
3. Nel rispondere alla richiesta di un’autorità di perseguimento penale designata, la COA fedpol trasmette una copia delle informazioni anche al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen richiedente, sempre che ciò non comprometta un’indagine altamente sensibile o la sicurezza di una persona.

##### **Art. 8** Motivi di rifiuto {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--8}
1. Lo scambio di informazioni è rifiutato se:
a. la richiesta non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 2;
b. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di pregiudicare interessi essenziali di sicurezza nazionale;
c. le informazioni richieste non sembrano utili o necessarie ai fini della prevenzione, dell’accertamento o del perseguimento di reati;
d. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di compromettere il buon esito di un’indagine in corso o la sicurezza di una persona;
e. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di danneggiare indebitamente gli importanti interessi tutelati di una persona giuridica;
f. i dati personali richiesti non corrispondono alle categorie di persone e di dati di cui all’allegato 2;
g. le informazioni richieste sono destinate a essere utilizzate come prove dinanzi a un’autorità giudiziaria;
h. la richiesta riguarda un reato che secondo il diritto svizzero è passibile di una pena detentiva massima di un anno;
i. la richiesta riguarda un reato che non è considerato tale dal diritto svizzero;
j. le informazioni richieste sono state ottenute inizialmente da un altro Stato Schengen o da uno Stato terzo che non ha acconsentito alla loro comunicazione; è fatto salvo l’articolo 349*d* capoverso 2 CP[^6];
k. l’accesso alle informazioni e la loro trasmissione necessitano dell’autorizzazione di un’autorità giudiziaria e questa l’ha negata;
l. le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate;
m. le informazioni richieste sono state raccolte o devono essere nuovamente acquisite tramite la coercizione processuale oppure sono protette dal diritto nazionale;
n. le informazioni richieste non sono a disposizione delle autorità di perseguimento penale.
2. Se il motivo del rifiuto riguarda soltanto una parte delle informazioni richieste, le altre informazioni sono trasmesse entro il termine previsto.

##### **Art. 9** Termini {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--9}
1. Se le informazioni richieste sono disponibili direttamente (art. 2 lett. d n. 1), occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti a decorrere dalla sua ricezione:
a. otto ore per le richieste urgenti;
b. sette giorni per le richieste non urgenti.
2. Se le informazioni richieste sono disponibili soltanto indirettamente (art. 2 lett. d n. 2), occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti a decorrere dalla sua ricezione:
a. tre giorni per le richieste urgenti;
b. sette giorni per le richieste non urgenti.
3. Se sono richiesti complementi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2, il termine resta sospeso fino alla loro ricezione.
4. Si può derogare ai termini summenzionati se lo scambio di informazioni necessita dell’autorizzazione di un’autorità giudiziaria. La COA fedpol o l’autorità di perseguimento penale competente richiede d’ufficio tale autorizzazione e informa del ritardo lo Stato Schengen richiedente.

##### **Art. 10** Acquisizione di informazioni {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--10}
1. Le autorità di perseguimento penale competenti comunicano alla COA fedpol, su richiesta, le informazioni disponibili che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla richiesta di un altro Stato Schengen.
2. A tal fine, la COA fedpol trasmette alle autorità di perseguimento penale competenti il contenuto integrale della richiesta e fissa loro un congruo termine per la trasmissione delle informazioni disponibili.
3. Se la richiesta dello Stato Schengen riguarda informazioni disponibili che non si riferiscono a reati sottoposti alla giurisdizione federale e che non sono trattate secondo l’articolo 306 del Codice di procedura penale (CPP)[^7], le autorità cantonali di perseguimento penale competenti le trasmettono alla COA fedpol, qualora il diritto cantonale lo preveda.

##### **Art. 11** Richieste svizzere {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--11}
1. Per il tramite della COA fedpol, le autorità svizzere di perseguimento penale chiedono agli altri Stati Schengen di trasmettere le informazioni disponibili ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati.
2. La richiesta è redatta in una lingua stabilita dallo Stato Schengen interessato o in inglese e contiene le indicazioni necessarie di cui all’articolo 6 capoverso 2.
3. La COA fedpol verifica se la richiesta soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2. In caso contrario ne informa l’autorità di perseguimento penale richiedente dandole l’opportunità di completare la richiesta. Se le condizioni sono soddisfatte, trasmette la richiesta al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato.
4. Essa trasmette le informazioni ricevute dallo Stato Schengen all’autorità di perseguimento penale richiedente, richiamandone l’attenzione su eventuali restrizioni all’utilizzo delle informazioni e sull’obbligo di mantenere il segreto.

## **Sezione 3:** Trasmissione di informazioni di propria iniziativa {#sec_3}
##### **Art. 12** Trasmissione di informazioni ad altri Stati Schengen {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--12}
1. Le autorità svizzere di perseguimento penale possono trasmettere di propria iniziativa le informazioni disponibili alle autorità di perseguimento penale competenti degli altri Stati Schengen, se hanno motivo di ritenere che possano essere importanti ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati.
2. Esse trasmettono le informazioni disponibili se hanno motivo di ritenere che possano essere importanti ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento dei reati di cui all’allegato 3.
3. La trasmissione di informazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2 è esclusa se sussiste uno dei motivi di cui all’articolo 8 capoverso 1.
4. Le autorità di perseguimento penale forniscono alla COA fedpol le informazioni previste affinché le trasmetta al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato, se riguardano reati sottoposti alla giurisdizione federale o se sono trattate secondo l’articolo 306 CPP[^8]. Negli altri casi trasmettono le informazioni alla COA fedpol se il diritto cantonale lo prevede.
5. La COA fedpol verifica che:
a. le informazioni siano redatte in una lingua stabilita dallo Stato Schengen interessato o in inglese;
b. esse soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2; e
c. non sussista alcun motivo di rifiuto ai sensi del capoverso 3.
6. Se le condizioni di cui al capoverso 5 sono soddisfatte, trasmette le informazioni al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato richiamandone obbligatoriamente l’attenzione su eventuali restrizioni all’utilizzo delle informazioni e sull’obbligo di mantenere il segreto.

##### **Art. 13** Informazioni trasmesse da altri Stati Schengen {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--13}
1. La COA fedpol inoltra alle autorità svizzere di perseguimento penale interessate le informazioni che le sono state trasmesse di propria iniziativa da altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati.
2. Richiama obbligatoriamente l’attenzione delle autorità di perseguimento penale su eventuali restrizioni all’utilizzo di tali informazioni e sull’obbligo di mantenere il segreto.

## **Sezione 4:** Trattamento dei dati e statistiche {#sec_4}
##### **Art. 14** Trattamento dei dati {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--14}
Per l’adempimento dei compiti assegnatele dalla presente legge, la COA fedpol può trattare dati personali di cui all’allegato 2, compresi i dati degni di particolare protezione concernenti persone fisiche e giuridiche.

##### **Art. 15** Statistiche {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--15}
1. La COA fedpol allestisce ogni anno statistiche che riportano il numero di:
a. richieste di informazioni presentate;
b. richieste di informazioni che hanno ricevuto risposta, suddivise in richieste urgenti e non urgenti e secondo gli Stati Schengen richiedenti;
c. richieste di informazioni rifiutate, suddivise secondo gli Stati Schengen richiedenti e i motivi di rifiuto;
d. casi in cui si è derogato ai termini fissati dall’articolo 9 a causa di un’autorizzazione necessaria da parte di un’autorità giudiziaria, suddivisi secondo gli Stati Schengen richiedenti.
2. Le statistiche non consentono l’identificazione delle persone interessate.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 16** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--16}
La legge del 12 giugno 2009[^9]sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen è abrogata.

##### **Art. 17** Coordinamento con la legge sui trapianti {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--17}
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen o la modifica del 29 settembre 2023[^10]della legge dell’8 ottobre 2004[^11]sui trapianti, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Allegato 3, n. 30

| 30. Traffico illecito di organi e tessuti umani | Delitti (art. 24 cpv. 1–3 LCel [^12] )<br>Abuso di patrimonio germinale <br>e applicazione senza consenso o autorizzazione <br>(art. 32 e 34 LPAM [^13] )<br>Crimini e delitti <br>(art. 69 cpv. 1, 2 e 4 della legge sui trapianti [^14] ) |
| --- | --- |

Data dell’entrata in vigore: 17 luglio 2025[^15]

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2 lett. a)
### Accordi di associazione alla normativa di Schengen {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--annex-1}
Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:
a. l’Accordo del 26 ottobre 2004[^16]tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
b. l’Accordo del 26 ottobre 2004[^17]sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
c. la Convenzione del 22 settembre 2011[^18]tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen;
d. l’Accordo del 17 dicembre 2004[^19]tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
e. l’Accordo del 28 aprile 2005[^20]tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
f. il Protocollo del 28 febbraio 2008[^21]tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 4 cpv. 2)
### Elenco dei dati personali che possono essere trasmessi ad altri Stati Schengen in virtù della presente legge {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--annex-2}
#### **A.** Categorie di persone {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--annex-2/lvl_A}
Le informazioni personali possono essere fornite soltanto se:
1. secondo il diritto nazionale, la persona è sospettata di aver commesso un reato o di avervi partecipato oppure è stata condannata per un siffatto reato; o
2. secondo il diritto nazionale, sussistono indizi concreti o ragionevoli motivi per ritenere che la persona commetterà un reato.

#### **B.** Categorie di dati {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--annex-2/lvl_B}
Le seguenti informazioni personali possono essere trasmesse, laddove disponibili:
1. *indicazioni sulla persona:* cognomi attuali e precedenti, nomi attuali e precedenti, cognome da nubile / celibe, cognomi dei genitori (se necessari per l’identificazione), sesso, data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato civile, alias, indirizzo e/o luogo di soggiorno attuali e precedenti);
2. *descrizione fisica:* connotati (segni particolari, altezza, colore degli occhi, della pelle e dei capelli);
3. *mezzi di identificazione:* documento di legittimazione o documento d’identità, numero del documento d’identità, numero di assicurazione sociale o numero AVS, fotografia e altre informazioni sull’aspetto fisico, dati dattiloscopici, profili del DNA (ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA), profilo vocale, gruppo sanguigno, dentatura;
4. *professione e competenze:* attività lavorativa e professionale attuali, attività lavorativa e professionale precedenti, titoli di studio (scuola / università / formazione professionale), qualifiche professionali, capacità e altre conoscenze (lingue / altro);
5. *informazioni economiche e finanziarie:* dati finanziari (conti e codici bancari, carte di credito ecc.), attivi in contanti, titoli azionari / altri valori patrimoniali, proprietà immobiliari, legami con società e imprese, contatti con banche e istituti di credito, posizione tributaria, altre informazioni in merito alla gestione degli affari finanziari della persona;
6. *informazioni sul comportamento:* stile di vita e abitudini, spostamenti, luoghi frequentati regolarmente, porto di armi e altri strumenti pericolosi, pericolosità, rischi specifici quali probabilità di fuga, impiego di doppi agenti, collegamenti con il personale delle autorità di perseguimento penale, tratti e profili legati alla criminalità, abuso di droga;
7. *contatti ed entourage, inclusi tipo e natura del contatto o della relazione;* 
8. *mezzi di comunicazione usati,* quali telefono (fisso / mobile), fax, pager, posta elettronica, recapiti postali, collegamenti a Internet;
9. *mezzi di trasporto utilizzati,* quali autoveicoli, natanti, aerei, incluse le informazioni di identificazione di tali mezzi (numeri di immatricolazione);
10. *informazioni sul comportamento criminale:* precedenti penali, presunta implicazione in attività criminali, modus operandi, strumenti effettivi o potenziali per preparare e/o commettere reati, appartenenza a gruppi / organizzazioni criminali e posizione nel gruppo / nell’organizzazione, ruolo nell’organizzazione criminale, area geografica delle attività criminali, materiale raccolto nel corso di un’indagine quali immagini video e fotografie;
11. *indicazione di altri sistemi di informazione in cui sono conservate informa* *zioni sulla persona:* Europol, autorità di polizia / doganali, altre autorità di perseguimento penale, organizzazioni internazionali, enti pubblici, enti privati;
12. *informazioni sulle persone giuridiche correlate alle indicazioni di cui ai punti 5 e 10:* denominazione della persona giuridica, indirizzo, indicazioni del registro di commercio (luogo e data di costituzione, numero amministrativo di registrazione, forma giuridica), capitale sociale, settore di attività, filiali nazionali e internazionali, dirigenti, legami con banche.
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 12 cpv. 2)
### Reati secondo la legislazione svizzera corrispondenti o equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--annex-3}
| Decisione quadro 2002/584/GAI | Reati secondo la legislazione svizzera |
| --- | --- |
| 1. Omicidio volontario, lesioni personali gravi | Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi, mutilazioni di organi genitali femminili, atti preparatori punibili (art. 111–114, 116, 122, 124 e 260^bis^cpv. 1 lett. a–c^bis^CP[^22]) |
| 2. Furti organizzati o con l’uso di armi | Furto, rapina, atti preparatori punibili (art. 139 n. 3, 140 e 260^bis^cpv. 1 lett. d CP) |
| 3. Criminalità informatica | Acquisizione illecita di dati, acquisizione illecita di dati personali, accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143^bis^, 144^bis^, 147 cpv. 1 e 2, 150 e 179^novies^CP) |
| 4. Sabotaggio | Danneggiamento, incendio intenzionale, atti preparatori punibili, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227, 228 e 260^bis^cpv. 1 lett. g CP, art. 16 e 34 LPre[^23]) |
| 5. Truffa | Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP) |
| 6. Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995[^24]elaborata in base all’articolo K3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee | Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147, 148, 149 e 150, 151–155, 163 e 170 CP)<br>Truffa in materia di prestazioni e di tasse, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti (art. 14 cpv. 1 e 4, 15, 16 cpv. 1 e 3 DPA [^25] )<br>Frode fiscale, appropriazione indebita d’imposte alla fonte (art. 186 cpv. 1 e 187 cpv. 1 LFID [^26] )<br>Frode fiscale (art. 59 cpv. 1 LAID [^27] )<br>Crimini e delitti <br>(art. 148 cpv. 1 LICol [^28] )<br>Falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, documenti esteri, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità (art. 23–28 LOTC [^29] )<br>Sfruttamento di informazioni privilegiate <br>e manipolazione dei corsi (art. 154 cpv. 1 e 2 <br>e 155 LInFi [^30] ) |
| 7. Contraffazione e pirateria<br>in materia di prodotti | Contraffazione di merci (art. 155 CP)<br>Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento del marchio, uso contrario al regolamento di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 1 e 2, 63 cpv. 4 e 64 cpv. 2 LPM [^31] )<br>Violazione del diritto di design <br>(art. 41 cpv. 2 LDes [^32] )<br>Violazione del diritto d’autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 LDA [^33] )<br>Violazione del brevetto <br>(art. 81 cpv. 3 LBI [^34] ) |
| 8. Racket ed estorsioni | Estorsione (art. 156 CP) |
| 9. Dirottamento di aereo / nave | Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d’ostaggio (art. 156, 181 e 183–185 CP) |
| 10. Traffico di veicoli rubati | Ricettazione (art. 160 CP) |
| 11. Tratta di esseri umani | Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata, tratta di esseri umani (art. 181*a* e 182 cpv. 1, 2 e 4 CP) |
| 12. Rapimento, sequestro e presa di ostaggi | Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d’ostaggio, sparizione forzata, atti preparatori punibili (art. 183–185 ^bis^ e 260 ^bis^ cpv. 1 lett. e–f ^bis^ CP)<br>Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero <br>(art. 271 n. 2 CP) |
| 13. Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile | Atti sessuali con fanciulli, pornografia (art. 187, 195 lett. a, 196, 197 cpv. 1, 3, 4 e 5 CP) |
| 14. Stupro | Atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 188–191 CP) |
| 15. Incendio volontario | Incendio intenzionale, atti preparatori punibili (art. 221 e 260^bis^cpv. 1 lett. g CP) |
| 16. Traffico illecito di materie nucleari e radioattive | Pericolo dovuto all’energia nucleare, <br>alla radioattività e a raggi ionizzanti, <br>atti preparatori punibili (art. 226 ^bis^ e 226 ^ter^ CP)<br>Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna della legge sull’energia nucleare (art. 88–91 LENu [^35] ) |
| 17. Falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro | Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP) |
| 18. Falsificazione di mezzi<br>di pagamento | Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 240–244 CP) |
| 19. Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi | Falsificazione di valori di bollo ufficiali, falsificazione di marche ufficiali, falsificazione dei pesi e delle misure, falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari<br>(art. 245, 246, 248, 251–253 e 317 n. 1 CP) |
| 20. Partecipazione a un’organizzazione criminale | Organizzazioni criminali e terroristiche (art. 260^ter^CP) |
| 21. Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi | Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260 ^quater^ CP)<br>Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm [^36] ) |
| 22. Terrorismo | Pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, atti preparatori punibili, organizzazioni criminali e terroristiche, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo, reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo, attentati contro l’ordine costituzionale, atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto (art. 258–260 ^sexies^ e 275 CP)<br>Divieto di organizzazioni <br>(art. 74 LAIn [^37] ) |
| 23. Razzismo e xenofobia | Discriminazione e incitamento all’odio (art. 261^bis^CP) |
| 24. Reati che rientrano nella<br>competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale | Genocidio, crimini contro l’umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, altri crimini di guerra, attacchi contro persone e beni di carattere civile, trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodeterminazione sessuale e della dignità umana, reclutamento e impiego di bambini-soldato, metodi di guerra vietati, impiego di armi vietate, rottura di un armistizio o della pace, reati contro un parlamentario, ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra, altre violazioni del diritto internazionale umanitario, atti preparatori punibili (art. 260^bis^cpv. 1 lett. h–j, 264, 264a, 264c–264j CP) |
| 25. Riciclaggio di proventi di reato | Riciclaggio di denaro (art. 305^bis^CP) |
| 26. Corruzione | Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri<br>(corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322^ter^–322^septies^CP) |
| 27. Favoreggiamento dell’ingresso e<br>del soggiorno illegali | Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a^bis^e c in combinato disposto con cpv. 3 LStrI[^38]) |
| 28. Traffico illecito di sostanze<br>ormonali ed altri fattori di crescita | Disposizioni penali (art. 22 LPSpo [^39] )<br>Delitti e crimini (art. 63 LDerrf [^40] )<br>Delitti (art. 86 cpv. 1, 2 e 3 LATer [^41] ) |
| 29. Traffico illecito<br>di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato<br>e le opere d’arte | Disposizioni penali (art. 24 LTBC[^42]) |
| 30. Traffico illecito di organi e tessuti umani | Delitti (art. 24 cpv. 1–3 LCel [^43] )<br>Abuso di patrimonio germinale <br>e applicazione senza consenso o autorizzazione (art. 32 e 34 LPAM [^44] )<br>Delitti (art. 69 cpv. 1 e 2 della legge <br>sui trapianti [^45] ) |
| 31. Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope | Disposizioni penali (art. 19 n. 1 e 2, 19^bis^,<br>20 e 21 LStup[^46]) |
| 32. Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette | Delitti (art. 60 cpv. 1 LPAmb [^47] )<br>Delitti (art. 70 cpv. 1 LPAc [^48] )<br>Disposizioni penali <br>(art. 43 e 43 *a* cpv. 1 LRaP [^49] )<br>Disposizioni penali <br>(art. 35 cpv. 1 LIG [^50] )<br>Disposizioni penali <br>(art. 26 cpv. 2 LF‑CITES [^51] ) |

[^1]: RS  **101**
[^2]: Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, versione della GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1.
[^3]: FF  **2024**  2359
[^4]: RS  **351.1**
[^5]: RS  **311.0**
[^6]: RS  **311.0**
[^7]: RS  **312.0**
[^8]: RS  **312.0**
[^9]: [RU  **2009**  6583; **2019**  625cifra II 9; **2025**  348all. n. 4]
[^10]: RU  **2025**  421
[^11]: RS  **810.21**
[^12]: L del 19 dic. 2003 sulle cellule staminali (RS  **810.31** ).
[^13]: L del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione (RS  **810.11** ).
[^14]: L dell’8 ott. 2004 sui trapianti (RS  **810.21** ).
[^15]: DCF del 15 giu. 2025 (RU  **2025**  459).
[^16]: RS  **0.362.31**
[^17]: RS  **0.362.1**
[^18]: RS  **0.362.11**
[^19]: RS  **0.362.32**
[^20]: RS  **0.362.33**
[^21]: RS  **0.362.311**
[^22]: RS  **311.0**
[^23]: LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (RS  **941.42** ).
[^24]: GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.
[^25]: LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo (RS  **313.0** ).
[^26]: LF del 14 dic. 1990 sull’imposta federale diretta (RS  **642.11** ).
[^27]: LF del 14 dic. 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS  **642.14** ).
[^28]: L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (RS  **951.31** ).
[^29]: LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS  **946.51** ).
[^30]: L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria (RS  **958.1** ).
[^31]: L del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi (RS  **232.11** ).
[^32]: L del 5 ott. 2001 sul design (RS  **232.12** ).
[^33]: L del 9 ott. 1992 sul diritto d’autore (RS  **231.1** ).
[^34]: L del 25 giu. 1954 sui brevetti (RS  **232.14** ).
[^35]: LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare (RS  **732.1** ).
[^36]: L del 20 giu. 1997 sulle armi (RS  **514.54** ).
[^37]: LF del 25 set. 2015 sulle attività informative (RS  **121** ).
[^38]: LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS  **142.20** ).
[^39]: L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport (RS  **415.0** ).
[^40]: L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari (RS  **817.0** ).
[^41]: L del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS  **812.21** ).
[^42]: L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali (RS  **444.1** ).
[^43]: L del 19 dic. 2003 sulle cellule staminali (RS  **810.31** )
[^44]: L del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione (RS  **810.11** ).
[^45]: L dell’8 ott. 2004 sui trapianti (RS  **810.21** ).
[^46]: L del 3 ott. 1951 sugli stupefacenti (RS  **812.121** ).
[^47]: L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS  **814.01** ).
[^48]: LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RS  **814.20** ).
[^49]: L del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione (RS  **814.50** ).
[^50]: L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica (RS  **814.91** ).
[^51]: LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (RS  **453** ).