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# Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

del 17 dicembre 2004 (Stato 1° settembre 2022)

*L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,* 

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2004^[^2]^,

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--362--1}
1. Sono approvati:
a. l’Accordo del 26 ottobre 2004[^3]tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’*acquis* di Schengen;
b. l’Accordo del 26 ottobre 2004[^4]tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera;
c. l’Accordo del 17 dicembre 2004[^5]tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
d. l’Accordo del 26 ottobre 2004[^6]sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dell’Unione europea concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi.
2. Nell’ambito della Costituzione federale e della legge federale del 22 dicembre 1999[^7]concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, la Confederazione e i Cantoni disciplinano in una convenzione, prima dell’entrata in vigore dei suddetti accordi, la partecipazione dei Cantoni alla trasposizione nel diritto svizzero e all’ulteriore sviluppo dell’*acquis* di Schengen e di Dublino.
3. Il Corpo delle guardie di confine adempie compiti di sicurezza in collaborazione con la polizia cantonale e federale. La sovranità cantonale in materia di polizia permane intatta. Il Corpo delle guardie di confine conserva almeno gli effettivi di cui disponeva il 31 dicembre 2003.
3bis. Le risorse di personale messe a disposizione dalla Svizzera all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non possono andare a scapito della protezione delle frontiere nazionali.[^8]
4. Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli accordi di cui al capoverso 1.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--362--2}
Il Consiglio federale è autorizzato a concludere i seguenti accordi in aggiunta a quelli di cui all’articolo 1 capoverso 1:
a. Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen;
b. Protocollo sulla partecipazione del Regno di Danimarca all’accordo di associazione alla normativa di Dublino.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--362--3}
.[^9]

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--362--4}
1. Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141*a* cpv. 2 Cost.).
2. Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all’articolo 3.

Data dell’entrata in vigore:<br />Art. 3 n. 7 e 8: 1° marzo 2008[^10]<br />Art. 3 n. 4 (art. 355*c* a 355*e)* : 1° giugno 2008[^11]<br />Le rimanenti disposizioni: 12 dicembre 2008[^12]

[^1]: RU **2008** 447 RS **101**
[^2]: FF  **2004**  5273
[^3]: RS  **0.362.31**
[^4]: RS  **0.142.392.68**
[^5]: RS  **0.362.32**
[^6]: RS  **0.362.1**
[^7]: RS  **138.1**
[^8]: Introdotto dall’all. n. 2 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal  1° set. 2022 (RU  **2022**  462;FF  **2020**  6219).
[^9]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2008**  447.
[^10]: DCF del 13 feb. 2008 (RU **2008** 479).
[^11]: O del 7 mag. 2008 (RU  **2008**  2227).
[^12]: O del 26 nov. 2008 (RU  **2008**  5405art. 1).