410.2

# Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero

(Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)

del 30 settembre 2016 (Stato 1° febbraio 2017)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 61*a* capoverso 2 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Convenzione sulla collaborazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--410.2--1}
1. La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l’adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.
2. La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono:
a. promuovere l’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;
b. consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.
3. La convenzione disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione, nonché l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni.
4. La competenza di concludere la convenzione è delegata al Consiglio federale.

##### **Art. 2** Esecuzione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--410.2--2}
1. Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2. Emana le disposizioni d’esecuzione.

##### **Art. 3** Referendum ed entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--410.2--3}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 2017[^3]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2016**  2701
[^3]: DCF del 2 dic. 2016.