410.21

# Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero

(CColl-SFS)

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° gennaio 2021)

Approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2016<br />Entrata in vigore il 1° febbraio 2017

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 1 capoverso 4 della legge del 30 settembre 2016[^1]sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS),

e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visto il Concordato del 29 ottobre 1970[^2]sulla coordinazione scolastica,

convengono:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--410.21--1}
La presente Convenzione disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel settore della formazione nonché l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni ai sensi dell’articolo 61*a* capoverso 2 della Costituzione federale[^3].

##### **Art. 2** Obiettivi della collaborazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--410.21--2}
La collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni è volta a:
a. permettere un dialogo costante su questioni di politica della formazione;
b. individuare le sfide per la politica della formazione che la Confederazione e i Cantoni intendono affrontare in modo coordinato;
c. coordinare gli obiettivi di Confederazione e Cantoni in materia di politica della formazione;
d. elaborare gli obiettivi comuni in materia di politica della formazione;
e. definire ed eseguire i necessari lavori di base e di sviluppo; e
f. coordinare le misure di politica della formazione.

##### **Art. 3** Organo di gestione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--410.21--3}
1. L’organo di gestione è formato dal capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e dalla presidenza della CDPE.
2. Nell’ambito delle rispettive competenze dei suoi membri, l’organo di gestione svolge i seguenti compiti:
a. intrattiene il dialogo e contribuisce al coordinamento degli obiettivi della politica della formazione di Confederazione e Cantoni;
b. può fornire pareri e dichiarazioni concernenti la politica della formazione, e in particolare gli obiettivi comuni in materia;
c. delega i necessari lavori di base e di sviluppo alla Direzione dei processi (art. 4);
d. approva il programma di lavoro (art. 6).

##### **Art. 4** Direzione dei processi {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--410.21--4}
1. La Direzione dei processi è costituita da un membro della direzione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e dal segretario generale della CDPE.
2. Coordina i lavori nell’ambito della collaborazione in materia di formazione:
a. preparando il programma di lavoro;
b. coordinando l’attuazione del programma di lavoro;
c. garantendo l’adeguato coinvolgimento degli attori interessati;
d. concludendo convenzioni sulle prestazioni con gli attori che eseguono i lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.
3. Può istituire comitati di coordinamento e affidare loro questi compiti.

##### **Art. 5** Comitati di coordinamento {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--410.21--5}
1. I comitati di coordinamento sostengono la Direzione dei processi dal punto di vista tecnico e strategico e per il coinvolgimento degli attori interessati nella preparazione e nell’attuazione del programma di lavoro.
2. Essi possono adottare decisioni nell’ambito del loro mandato.

##### **Art. 6** Programma di lavoro {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--410.21--6}
I lavori di base e di sviluppo sono definiti in un programma di lavoro comune. Questo prevede in particolare:
a. il monitoraggio del sistema educativo;
b. l’acquisizione e l’analisi costanti di informazioni sullo spazio formativo svizzero;
c. la cura di un concetto condiviso di qualità; e
d. lo sviluppo, la promozione e l’applicazione di misure volte a garantire la qualità nello spazio formativo svizzero.

##### **Art. 6a** Istituzioni comuni {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--410.21--6_a}
La Confederazione e i Cantoni gestiscono come istituzioni comuni:
a. il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE);
b. l’agenzia specializzata Educa.

##### **Art. 7** Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--410.21--7}
1. .[^4]
2. Il CSRE promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione tra la ricerca, la pratica e l’amministrazione nel settore della formazione e con gli attori della politica della ricerca.
3. La Direzione dei processi può concludere convenzioni sulle prestazioni con il CSRE per l’esecuzione dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.

##### **Art. 7a** Educa {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--410.21--7_a}
1. L’agenzia specializzata Educa analizza le evoluzioni tecnologiche e le integra nello sviluppo della qualità per la scuola dell’obbligo (livello primario e livello secondario I), la formazione professionale di base, i licei e le scuole medie specializzate (livello secondario II). Crea a livello nazionale le basi necessarie per lo spazio formativo digitale svizzero.
2. La Direzione dei processi può concludere convenzioni sulle prestazioni con Educa per l’esecuzione dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.

##### **Art. 8** Finanziamento {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--410.21--8}
1. La Confederazione e i Cantoni partecipano per metà ciascuno al finanziamento delle istituzioni comuni e dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.
2. La Direzione dei processi decide in merito al limite massimo dei costi comuni e alle prestazioni considerate nella ripartizione a metà dei costi.

##### **Art. 9** Validità ed entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--410.21--9}
1. La presente Convenzione è valida dal momento in cui le parti concordatarie la sottoscrivono e la LCSFS entra in vigore.
2. Il Consiglio federale determina la data d’entrata in vigore della presente Convenzione d’intesa con la CDPE; può determinarne l’entrata in vigore retroattiva alla data d’entrata in vigore della LCSFS.

##### **Art. 10** Disdetta {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--410.21--10}
La presente Convenzione può essere denunciata con effetto dalla fine di un periodo di promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione, con preavviso di due anni.

##### **Art. 11** Esecuzione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--410.21--11}
La SEFRI è l’autorità della Confederazione incaricata dell’esecuzione della presente Convenzione.

| 2 dicembre 2016 | In nome del Consiglio federale svizzero:<br>Il presidente della Confederazione, <br>Johann N. Schneider-Ammann |
| --- | --- |
| 16 dicembre 2016 | In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione:<br>Il presidente, Christoph Eymann |

[^1]: RS  **410.2**
[^2]: www.cdpe.ch > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche della CDPE
[^3]: RS  **101**
[^4]: Abrogato dal n. I Conv. del 26 nov. 2020, approvata dal CF il 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  5911).