411.3

# Legge federale sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna

del 17 giugno 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale[^1],*<br />* visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 2021[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Oggetto e scopo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--411.3--1}
1. La presente legge disciplina i contributi della Confederazione al Cantone di Berna per la Scuola cantonale di lingua francese di Berna (École cantonale de langue française de Berne, ECLF).
2. I contributi perseguono lo scopo di sostenere l’ECLF al fine di:
a. permettere ai figli degli impiegati dell’Amministrazione federale e delle organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione di frequentare una scuola di lingua francese a Berna;
b. promuovere l’attrattiva della Confederazione e delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera d’interesse in quanto datori di lavoro plurilingui;
c. promuovere un’equa rappresentanza delle comunità linguistiche nell’Amministrazione federale e nella Città federale contribuendo in tal modo alla comprensione tra le comunità linguistiche.

##### **Art. 2** Principio {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--411.3--2}
Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione può concedere al Cantone di Berna contributi a titolo di partecipazione alla copertura dei costi d’esercizio computabili dell’ECLF.

##### **Art. 3** Condizioni {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--411.3--3}
La Confederazione vincola la concessione dei contributi alla condizione che i figli degli impiegati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a abbiano la precedenza qualora le domande di iscrizione superino il numero di posti disponibili presso l’ECLF, fermo restando che la priorità spetta ai figli degli impiegati dell’Amministrazione federale.

##### **Art. 4** Importo e calcolo {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--411.3--4}
1. I contributi della Confederazione coprono al massimo il 25 per cento dei costi d’esercizio annui computabili dell’ECLF. Per costi d’esercizio computabili si intendono i costi effettivi per il personale, compresi i contributi alle assicurazioni sociali, e i costi effettivi per il materiale.
2. I contributi sono calcolati in funzione:
a. della media dei costi d’esercizio computabili degli ultimi quattro esercizi;
b. del numero di alunni che sono figli di impiegati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a rispetto al totale degli alunni dell’ECLF.
3. La Confederazione e il Cantone di Berna si consultano regolarmente per raccogliere tutti gli elementi necessari al fine di stabilire l’importo del contributo federale.

##### **Art. 5** Domanda {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--411.3--5}
1. Il Cantone di Berna presenta la domanda di contributi ogni anno entro il 28 febbraio alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione.
2. Alla domanda sono allegati il piano finanziario dell’ECLF per l’anno in corso e per i tre anni successivi nonché i consuntivi degli ultimi quattro anni.

##### **Art. 6** Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--411.3--6}
La Confederazione ha il diritto di chiedere informazioni al Cantone di Berna e alla direzione dell’ECLF e di consultare i documenti qualora ciò sia necessario per stabilire l’importo dei contributi.

##### **Art. 7** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--411.3--7}
La legge federale del 19 giugno 1981[^3]concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna è abrogata.

##### **Art. 8** Disposizione transitoria {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--411.3--8}
Le domande di contributi pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il nuovo diritto.

##### **Art. 9** Referendum ed entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--411.3--9}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2023[^4]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2021**  2918
[^3]: [RU  **1982**  1461]
[^4]: DCF del 2 dic. 2022.