412.101.220.17

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Carrozziera verniciatrice/Carrozziere verniciatore con attestato federale di capacità (AFC)

del 15 maggio 2017 (Stato 1° gennaio 2026)

| 45307 | Carrozziera verniciatrice AFC/Carrozziere verniciatore AFC<br>Carrosserielackiererin EFZ/Carrosserielackierer EFZ<br>Carrossière-peintre CFC/Carrossier-peintre CFC |
| --- | --- |

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[^1]sulla formazione professionale;<br />visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]sulla formazione professionale (OFPr);<br />visto l’articolo 4*a* capoverso 1[^3]dell’ordinanza del 28 settembre 2007[^4]sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:[^5]

## **Sezione 1:** Oggetto e durata {#sec_1}
##### **Art. 1** Profilo professionale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--1}
I carrozzieri verniciatori di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:
a. valutano lo stato della vernice attuale e stabiliscono i lavori successivi. Livellano le imperfezioni applicando e levigando il materiale di riempimento. Coprono accuratamente le parti che non devono essere verniciate;
b. con l’aiuto dei codici di colore o del fotospettrometro definiscono il colore del veicolo, stabiliscono la quantità di vernice necessaria e miscelano il colore. L’applicazione della vernice avviene tramite pistola nella cabina di verniciatura, possibilmente con basse emissioni;
c. applicano sul veicolo simboli, piccoli testi e pellicole protettive ed eseguono con cura semplici lavori di montaggio e smontaggio di pezzi riguardanti i lavori di verniciatura;
d. rimuovono i difetti della vernice, trattano le vecchie verniciature e applicano uno strato protettivo. Svolgono i lavori di finizione e di chiusura del mandato.

##### **Art. 2** Durata e inizio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--2}
1. La formazione professionale di base dura quattro anni.
2. Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di assistente verniciatore CFP viene convalidato il primo anno della formazione professionale di base.
3. L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2:** Obiettivi ed esigenze {#sec_2}
##### **Art. 3** Principi {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--3}
1. Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2. Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.
3. Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

##### **Art. 4** Competenze operative {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--4}
1. La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:
a. preparazione del sottofondo:
        1. svolgere il mandato e applicare le direttive aziendali,
        2. valutare, pretrattare e proteggere i supporti,
        3. preparare, applicare e lavorare il materiale di sottofondo,
        4. preparare gli oggetti per la verniciatura di finizione;
b. identificazione della vernice di base, di effetto e di copertura e preparazione della vernice di finizione:
        1. trovare la tonalità di colore e stabilire la quantità di colore e di vernice,
        2. miscelare i colori secondo la miscela e adattare la tinta,
        3. decidere il processo di verniciatura e preparare la vernice di finizione,
        4. applicare la vernice di finizione, stabilire ed eseguire i processi d’essiccazione;
c. esecuzione di lavori creativi e di riparazione:
        1. eseguire lavori creativi di decorazione,
        2. smontare e montare parti del veicolo,
        3. eseguire lavori di ripristino e di riparazione;
d. esecuzione di lavori di finizione:
        1. eliminare i difetti nella verniciatura di finizione,
        2. lucidare e proteggere la vernice,
        3. pulire i veicoli e prepararli per la consegna.

## **Sezione 3:** Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--5}
1. All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).
2. Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3. Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4. In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4*a* capoverso 1[^6]OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.
5. L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

## **Sezione 4:** Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento {#sec_4}
##### **Art. 6** Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--6}
La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate di otto ore alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

##### **Art. 7** Scuola professionale {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--7}
1. L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Conoscenze professionali | | | | | |
| – Preparazione del sottofondo, identificazione della vernice di base, di effetto e di copertura e preparazione della vernice di finizione | 150 | 150 | 140 | 120 | 560 |
| – Esecuzione di lavori creativi e di riparazione, esecuzione di lavori di finitura | 50 | 50 | 60 | 80 | 240 |
| Totale conoscenze professionali | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| b. Cultura generale | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| c. Educazione fisica | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Totale delle lezioni | 360 | 360 | 360 | 360 | 1440 |

2. D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti
3. Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^7]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^8].
4. La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre alla lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
5. È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

##### **Art. 8** Corsi interaziendali {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--8}
1. I corsi interaziendali comprendono 48 giornate di otto ore.
2. Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 4 corsi come segue:

| Anno | Corso | [Campo di competenze operative/competenza operativa] | Durata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corso 1 | Preparazione del sottofondo | 10,5 giorni |
| | | Identificazione della vernice di base, di effetto e di copertura e preparazione della vernice di finizione | 1 giorno |
| | | Esecuzione di lavori creativi e di riparazione | 0,5 giorni |
| | | | Totale 12 giorni |
| 2 | Corso 2 | Preparazione del sottofondo | 8 giorni |
| | | Identificazione della vernice di base, di effetto e di copertura e preparazione della vernice di finizione | 1,5 giorni |
| | | Esecuzione di lavori creativi e di riparazione | 1 giorno |
| | | Esecuzione di lavori di finizione | 1,5 giorni |
| | | | Totale 12 giorni |
| 3 | Corso 3 | Preparazione del sottofondo | 5 giorni |
| | | Identificazione della vernice di base, di effetto e di copertura e preparazione della vernice di finizione | 4 giorni |
| | | Esecuzione di lavori creativi e di riparazione | 2 giorni |
| | | Esecuzione di lavori di finizione | 1 giorno |
| | | | Totale 12 giorni |
| 4 | Corso 4 | Preparazione del sottofondo | 6,5 giorni |
| | | Identificazione della vernice di base, di effetto e di copertura e preparazione della vernice di finizione | 3 giorni |
| | | Esecuzione di lavori creativi e di riparazione | 1 giorno |
| | | Esecuzione di lavori di finizione | 1,5 giorni |
| | | | Totale 12 giorni |

3. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

## **Sezione 5:** Piano di formazione {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--9}
1. Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
2. Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
        1. il profilo professionale,
        2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
        3. il livello richiesto per la professione;
b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
c.[^9] …
3. Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.

## **Sezione 6:** Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6}
##### **Art. 10** Requisiti professionali richiesti ai formatori {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--10}
I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
a. attestato federale di capacità di carrozziere verniciatore AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
b. attestato federale di capacità di carrozziere verniciatore AFC secondo l’ordinanza del 31 marzo 2005 della SEFRI sulla formazione professionale di base Carrozziera verniciatrice/Carrozziere verniciatore e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del carrozziere verniciatore AFC e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

##### **Art. 11** Numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--11}
1. Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
2. Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
3. È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4. Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.
5. In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

## **Sezione 7:** Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni {#sec_7}
##### **Art. 12** Documentazione dell’apprendimento {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--12}
1. Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2. Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

##### **Art. 13** Rapporto di formazione {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--13}
1. Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
2. Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.
3. Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
4. Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

##### **Art. 14** Documentazione dell’apprendimento nella scuola professionale {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--14}
Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

##### **Art. 15** Documentazione dell’apprendimento nei corsi interaziendali {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--15}
1. Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.
2. I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 8:** Procedura di qualificazione {#sec_8}
##### **Art. 16** Ammissione {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--16}
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:
a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se 1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
        2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del carrozziere verniciatore AFC; e
        3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

##### **Art. 17** Oggetto {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--17}
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

##### **Art. 18** Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--18}
1. Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:
a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 20 ore. Vale quanto segue:
        1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
        2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
        3. è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali.
        4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

| Voce | Campi di competenze operative | Ponderazione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparazione del sottofondo | 40 % |
| 2 | Identificazione della vernice di base, di effetto e di copertura e preparazione della vernice di finizione | 40 % |
| 3 | Esecuzione di lavori creativi e di riparazione | 10 % |
| 4 | Esecuzione di lavori di finizione | 10 % |

b. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. Vale quanto segue:
        1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
        2. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

| Voce | Campi di competenze operative | Tipo di esame/ Durata | | | Ponderazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | scritto | orale | | |
| 1 | Preparazione del sottofondo | 60 min. | | | 25 % |
| 2 | Identificazione della vernice di base, di effetto e di copertura e preparazione della vernice di finizione | 60 min. | | | 25 % |
| 3 | Esecuzione di lavori creativi e di riparazione | 60 min. | | | 20 % |
| 4 | Esecuzione di lavori di finizione | 30 min. | | | 10 % |
| 5 | Campi di competenze operative 1–4 (colloquio professionale) | | 30 min. | | 20 % |

c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^10]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^11].
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

##### **Art. 19** Superamento, calcolo e ponderazione delle note {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--19}
1. La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.
3. Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:
a. insegnamento professionale;
b. corsi interaziendali.
4. Per nota dell’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.
5. Per nota dei corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei quattro controlli delle competenze.
6. Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 40 per cento;
b. conoscenze professionali: 20 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento;
d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

##### **Art. 20** Ripetizioni {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--20}
1. La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2. Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
4. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

##### **Art. 21** Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) {#sec_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--21}
1. Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.
2. In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 50 per cento;
b. conoscenze professionali: 30 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento.

## **Sezione 9:** Attestazioni e titolo {#sec_9}
##### **Art. 22** {#sec_9/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--22}
1. Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
2. L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «carrozziera verniciatrice AFC»/«carrozziere verniciatore AFC».
3. Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
a. la nota complessiva;
b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 10:** Sviluppo della qualità e organizzazione {#sec_10}
##### **Art. 23** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei carrozzieri verniciatori AFC {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--23}
1. La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei carrozzieri verniciatori AFC è composta da:
a. 4–7 rappresentanti dell’Unione svizzera dei carrozzieri (USIC);
b. un rappresentante della Fédération des Carrossiers Romands (FCR);
c. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
d. un rappresentante dei lavoratori;
e. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2. Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3. La Commissione si autocostituisce.
4. Essa svolge in particolare i seguenti compiti:
a. verifica almeno ogni cinque anni l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

##### **Art. 24** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali {#sec_10/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--24}
1. Sono responsabili dei corsi interaziendali:
a. l’Unione svizzera dei carrozzieri (USIC);
b. la Fédération des Carrosssiers Romands (FCR).
2. In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.
3. I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
4. Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## **Sezione 11:** Disposizioni finali {#sec_11}
##### **Art. 25** Abrogazione di altri atti normativi e revoca di approvazioni {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--25}
1. È abrogata l’ordinanza della SEFRI del 31 marzo 2005[^12]sulla formazione professionale di base Carrozziera verniciatrice/Carrozziere verniciatore con attestato federale di capacità (AFC).
2. È revocata l’approvazione del piano di formazione del 31 marzo 2005 Carrozziera verniciatrice/Carrozziere verniciatore con attestato federale di capacità (AFC).

##### **Art. 26** Disposizioni transitorie {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--26}
1. Le persone che hanno iniziato la formazione di carrozziere verniciatore prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2023.
2. I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per carrozziere verniciatore entro il 31 dicembre 2023 vengono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto.
3. Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2022.

##### **Art. 27** Entrata in vigore {#sec_11/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.17--27}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  7331).
[^6]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^7]: RS  **412.101.241**
[^8]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^9]: Abrogata dal n. V 2 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  7331).
[^10]: RS  **412.101.241**
[^11]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^12]: [RU  **2005**  3353]