412.101.220.23

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta agli impianti di trasporto a fune / Addetto agli impianti di trasporto a fune con certificato federale di formazione pratica (CFP)

del 25 giugno 2019 (Stato 1° gennaio 2026)

| 56505 | Addetta agli impianti di trasporto a fune CFP / Addetto agli impianti di trasporto a fune CFP<br>Seilbahnerin EBA / Seilbahner EBA<br>Employée de remontées mécaniques AFP / Employée de remontées mécaniques AFP/ |
| --- | --- |

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[^1]sulla formazione professionale,<br />visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]sulla formazione professionale (OFPr),<br />visto l’articolo 4*a* capoverso 1[^3]dell’ordinanza del 28 settembre 2007[^4]sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto e durata {#sec_1}
##### **Art. 1** Profilo professionale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--1}
Gli addetti agli impianti di trasporto a fune di livello CFP svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:
a. forniscono consulenza ai clienti e conducono colloqui di vendita nella lingua locale, in una seconda lingua nazionale o in inglese; prestano i primi soccorsi in caso d’emergenza;
b. monitorano la situazione metereologica e adottano misure adeguate in caso di necessità; effettuano controlli regolari nelle stazioni e sul tracciato e li documentano; mettono in funzione i diversi impianti di trasporto, sorvegliano il funzionamento dell’impianto, trasportano i clienti, gli animali e le merci e disattivano gli impianti di trasporto;
c. adottano le misure necessarie in caso di arresto dell’impianto, incendio o incidente; mettono in salvo le persone e gli animali;
d. puliscono le infrastrutture, effettuano in gruppo la manutenzione delle stazioni, del tracciato e dei veicoli; in base a un incarico dettagliato effettuano autonomamente la manutenzione delle componenti infrastrutturali e dell’impianto a fune e ne documentano lo stato.

##### **Art. 2** Durata e inizio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--2}
1. La formazione professionale di base dura due anni.
2. L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2:** Obiettivi ed esigenze {#sec_2}
##### **Art. 3** Principi {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--3}
1. Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2. Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.
3. Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

##### **Art. 4** Competenze operative {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--4}
La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:
a. assistenza alla clientela:
        1. condurre colloqui di consulenza e di vendita alla cassa,
        2. svolgere semplici conversazioni in una seconda lingua nazionale o in inglese con la clientela di lingua straniera,
        3. prestare i primi soccorsi;
b. funzionamento dell’impianto di trasporto in condizioni normali:
        1. rilevare la situazione meteorologica del momento e predisporre le misure del caso,
        2. effettuare controlli regolari nelle stazioni e documentarli,
        3. effettuare controlli regolari sul tracciato e documentarli,
        4. mettere in funzione l’impianto di trasporto,
        5. garantire e sorvegliare il funzionamento dell’impianto,
        6. trasportare i clienti,
        7. trasportare le merci,
        8. disattivare l’impianto di trasporto;
c. intervento in caso di guasti:
        1. predisporre le misure opportune in caso di arresto dell’impianto,
        2. mettere in salvo le persone e gli animali,
        3. predisporre le misure opportune in caso di incendio o incidente;
d. manutenzione dell’impianto di trasporto:
        1. pulire le infrastrutture,
        2. effettuare in gruppo la manutenzione delle stazioni,
        3. effettuare in gruppo la manutenzione dei veicoli,
        4. effettuare in gruppo la manutenzione del tracciato,
        5. effettuare autonomamente in officina la manutenzione delle componenti infrastrutturali e dell’impianto e documentarne lo stato.

## **Sezione 3:** Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--5}
1. All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).
2. Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3. Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4. In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4*a* capoverso 1[^5]OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.
5. L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

## **Sezione 4:** Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento {#sec_4}
##### **Art. 6** Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--6}
La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

##### **Art. 7** Scuola professionale {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--7}
1. L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| a. Conoscenze professionali | | | |
| – Assistenza alla clientela | 40 | 40 | 80 |
| – Funzionamento dell’impianto di trasporto in condizioni normali | 70 | 70 | 140 |
| – Intervento in caso di guasti | 30 | 30 | 60 |
| – Manutenzione dell’impianto di trasporto | 60 | 60 | 120 |
| Totale conoscenze professionali | **200** | **200** | **400** |
| b. Cultura generale | 120 | 120 | 240 |
| c. Educazione fisica | 40 | 40 | 80 |
| Totale delle lezioni | **360** | **360** | **720** |

2. D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3. Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^6]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^7].
4. La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
5. È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

##### **Art. 8** Corsi interaziendali {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--8}
1. I corsi interaziendali comprendono 30 giornate di otto ore.
2. Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sei corsi come segue:

| Anno | Corso | Competenze operative | Durata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | a1 Condurre colloqui di consulenza e di vendita alla cassa | 3 giorni |
| 1 | 2 | a3 Prestare i primi soccorsi<br>b1 Rilevare la situazione meteorologica del momento e predisporre le misure del caso<br>c2 Mettere in salvo le persone e gli animali<br>c3 Predisporre le misure opportune in caso di incendio o incidente | 4 giorni |
| 1 | 3 | d1 Pulire le infrastrutture<br>d5 Effettuare autonomamente in officina la manutenzione delle componenti infrastrutturali e dell’impianto e documentarne lo stato | 6 giorni |
| 1 | 4 | b4 Mettere in funzione l’impianto di trasporto<br>b5 Garantire e sorvegliare il funzionamento dell’impianto<br>b7 Trasportare le merci<br>b8 Disattivare l’impianto di trasporto | 5 giorni |
| 2 | 5 | b2 Effettuare controlli regolari presso le stazioni e documentarli<br>b3 Effettuare controlli regolari del tracciato e documentarli<br>c1 Predisporre le misure opportune in caso di arresto dell’impianto | 6 giorni |
| 2 | 6 | d2 Effettuare in gruppo la manutenzione delle stazioni<br>d3 Effettuare in gruppo la manutenzione dei veicoli<br>d4 Effettuare in gruppo la manutenzione del tracciato | 6 giorni |
| Totale | | | 30 giorni |

3. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

## **Sezione 5:** Piano di formazione {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--9}
1. All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione[^8]della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2. Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
        1. il profilo professionale,
        2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
        3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
3. Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

## **Sezione 6:** Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6}
##### **Art. 10** Requisiti professionali richiesti ai formatori {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--10}
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
a. capotecnico o suo sostituto secondo gli articoli 46*a* e 46*b* dell’ordinanza del 21 dicembre 2006[^9]sugli impianti a fune;
b. attestato federale di capacità di meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del meccatronico degli impianti a fune AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
e. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

##### **Art. 11** Numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--11}
1. Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
2. Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
3. È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4. Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
5. In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

## **Sezione 7:** Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni {#sec_7}
##### **Art. 12** Documentazione dell’apprendimento {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--12}
1. Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2. Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

##### **Art. 13** Rapporto di formazione {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--13}
1. Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
2. Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.
3. Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
4. Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

##### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--14}
1. Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante controlli delle competenze alla fine di ogni semestre.
2. I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.
3. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non sono documentati controlli delle competenze.

##### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--15}
La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

##### **Art. 16** Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali {#sec_7/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--16}
1. Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.
2. I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 8:** Procedure di qualificazione {#sec_8}
##### **Art. 17** Ammissione {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--17}
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
        1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
        2. ha svolto almeno due anni di tale esperienza nel campo dell’addetto agli impianti di trasporto a fune CFP, e
        3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

##### **Art. 18** Oggetto {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--18}
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

##### **Art. 19** Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--19}
1. Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:
a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata di 16–40 ore; vale quanto segue:
        1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
        2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
        3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
        4. di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

| Voce | Descrizione | Ponderazione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esecuzione e risultato del lavoro | 50 % |
| 2 | Documentazione | 10 % |
| 3 | Presentazione | 10 % |
| 4 | Colloquio professionale | 30 % |

b. «conoscenze professionali», della durata di due ore; vale quanto segue:
        1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
        2. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

| Voce | Campi di competenze operative | Tipo di esame e durata | | Ponderazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | scritto | orale | |
| 1 | Assistenza alla clientela | | 20 min. | 20 % |
| 2 | Funzionamento dell’impianto di trasporto in condizioni normali | 40 min. | | 30 % |
| 3 | Intervento in caso di guasti | 20 min. | | 20 % |
| 4 | Manutenzione dell’impianto di trasporto | 40 min. | | 30 % |

c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^10]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^11].
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

##### **Art. 20** Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--20}
1. La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 40 per cento;
b. conoscenze professionali: 20 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento;
d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.
3. Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:
a. nota relativa alla formazione professionale pratica: 30 per cento;
b. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 40 per cento;
c. nota relativa ai corsi interaziendali: 30 per cento.
4. Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei tre controlli delle competenze.
5. Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.
6. Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei sei controlli delle competenze.

##### **Art. 21** Ripetizioni {#sec_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--21}
1. La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2. Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
4. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
5. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

##### **Art. 22** Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) {#sec_8/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--22}
1. Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.
2. In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 50 per cento;
b. conoscenze professionali: 30 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento.

## **Sezione 9:** Attestazioni e titolo {#sec_9}
##### **Art. 23** {#sec_9/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--23}
1. Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).
2. Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «addetta agli impianti di trasporto a fune» / «addetto agli impianti di trasporto a fune».
3. Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
a. la nota complessiva;
b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 10:** Sviluppo della qualità e organizzazione {#sec_10}
##### **Art. 24** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dei trasporti a fune {#sec_10/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--24}
1. La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dei trasporti a fune è composta da:
a. da tre a cinque rappresentanti di Funivie Svizzere;
b. un rappresentante del Sindacato del personale dei trasporti (SEV) e un rappresentante dell’Unione dei quadri tecnici delle funivie svizzere (VTK);
c. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2. Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3. La Commissione si autocostituisce.
4. Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

##### **Art. 25** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali {#sec_10/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--25}
1. È responsabile dei corsi interaziendali Funivie Svizzere.
2. In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.
3. I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
4. Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## **Sezione 11:** Disposizioni finali {#sec_11}
##### **Art. 26** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--26}
L’ordinanza della SEFRI del 18 dicembre 2009[^12]sulla formazione professionale di base Addetta degli impianti di trasporto a fune / Addetto degli impianti di trasporto a fune con certificato federale di formazione pratica (CFP) è abrogata.

##### **Art. 27** Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni {#sec_11/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--27}
1. Le persone che hanno iniziato la formazione di addetto agli impianti di trasporto a fune prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2023.
2. I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per addetto agli impianti di trasporto a fune entro il 31 dicembre 2023 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.
3. Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17−23) si applicano dal 1° gennaio 2022.

##### **Art. 28** Entrata in vigore {#sec_11/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.23--28}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^6]: RS  **412.101.241**
[^7]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^8]: Il piano del 25 giugno 2019 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.
[^9]: RS  **743.011**
[^10]: RS  **412.101.241**
[^11]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^12]: [RU  **2010**  4393383, **2017**  7331cifra I 16, cifra II n. 16]