412.101.220.38

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologa tessile/Tecnologo tessile con attestato federale di capacità (AFC)

del 1° settembre 2018 (Stato 1° gennaio 2026)

| 26311 | Tecnologa tessile AFC/Tecnologo tessile AFC<br>Textiltechnologin EFZ/Textiltechnologe EFZ<br>Technologue en textile CFC | |
| --- | --- | --- |
| 26312 | Design/Création/Design | |
| 26313 | Produzione/Herstellung/Production | |
| 26314 | Nobilitazione/Veredlung/Ennoblissement | |
| 26315 | Funi e sistemi di sollevamento /Seil- und Hebetechnik/ Production et technologie des câbles/ | |
| 26316 | Meccatronica/Mechatronik/Mécatronique | |

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 2002[^1]sulla formazione professionale (LFPr);<br />visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]sulla formazione professionale (OFPr);<br />visto l’articolo 4*a* capoverso 1[^3]dell’ordinanza del 28 settembre 2007[^4]sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto, indirizzi professionali e durata {#sec_1}
##### **Art. 1** Profilo professionale e indirizzi professionali {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--1}
1. I tecnologi tessili di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e attitudini:
a. lavorano in aziende dell’industria tessile e si occupano delle diverse fasi di produzione tessile negli indirizzi professionali design, produzione, nobilitazione, funi e sistemi di sollevamento e meccatronica;
b. controllano e manovrano le macchine, gli impianti e i computer, sorvegliano e regolano i processi, verificano e analizzano la qualità dei prodotti;
c. lavorano nella catena tessile in modo responsabile, sia autonomamente che in gruppo;
d. contribuiscono alla varietà, alla qualità, allo sviluppo e all’immagine del settore tessile, concorrendo altresì a promuovere le innovazioni e le tendenze nel settore.
2. La formazione di tecnologo tessile di livello AFC prevede i seguenti indirizzi professionali:
a. design;
b produzione;
c. nobilitazione;
d. funi e sistemi di sollevamento;
e. meccatronica.
3. L’indirizzo professionale è riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

##### **Art. 2** Durata e inizio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--2}
1. La formazione professionale di base dura tre anni.
2. L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2:** Obiettivi ed esigenze {#sec_2}
##### **Art. 3** Principi {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--3}
1. Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2. Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.
3. Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

##### **Art. 4** Competenze operative {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--4}
1. La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:
a. pianificazione e preparazione dei lavori legati ai processi di produzione tessile:
        1. pianificare i lavori in base alla catena tessile,
        2. preparare e organizzare i processi di produzione tessile,
        3. procurarsi e gestire i materiali,
        4. capire documenti dell’ambito tessile redatti in inglese e dialogare in maniera semplice in inglese su argomenti specifici del settore;
b. analisi e verifica dei materiali legati ai processi di produzione tessile:
        1. analizzare i materiali tessili,
        2. scegliere i materiali della giusta qualità in base al loro impiego nel prodotto tessile,
        3. verificare i prodotti tessili;
c. attuazione dei processi di produzione tessile:
        1. produrre filati e funi,
        2. produrre superfici tessili,
        3. nobilitare i materiali tessili,
        4. confezionare i prodotti tessili;
d. sviluppo del design e realizzazione tecnica:
        1. analizzare le tendenze e produrre le prime bozze per la collezione,
        2. concretizzare i desideri dei clienti,
        3. elaborare le bozze,
        4. presentare i disegni,
        5. preparare i disegni dal punto di vista tecnico ai fini della produzione;
e. produzione di filati o tessuti:
        1. pianificare il lavoro in base al mandato per i filati o i tessuti,
        2. determinare i materiali e l’attrezzatura per produrre filati o tessuti,
        3. produrre filati o tessuti in base al mandato,
        4. verificare e garantire la qualità dei prodotti tessili realizzati;
f. nobilitazione di manufatti tessili:
        1. determinare, immagazzinare e impiegare le sostanze chimiche e i mezzi ausiliari,
        2. definire il procedimento e le ricette in base al mandato,
        3. utilizzare le macchine e gli apparecchi per la nobilitazione,
        4. verificare le caratteristiche chimiche e fisiche dei tessili in base alle disposizioni o norme aziendali interne;
g. produzione e lavorazione di funi:
        1. determinare le tecniche adatte alla produzione e alla lavorazione di funi, corde, catene e nastri, e calcolare le caratteristiche tecniche,
        2. preparare gli strumenti di lavoro e i mezzi ausiliari, definire e impostare i parametri di macchine e impianti,
        3. produrre funi e corde e garantirne la qualità,
        4. eseguire giunzioni, terminali ed estremità su funi e corde e garantirne la qualità;
h. servizio e manutenzione di macchine e impianti:
        1. effettuare il servizio e la manutenzione di impianti e gruppi funzionali,
        2. svolgere riparazioni e revisioni di impianti e gruppi funzionali,
        3. ottimizzare i processi lavorativi di impianti e gruppi funzionali,
        4. fabbricare pezzi di ricambio e componenti,
        5. regolare gli impianti e metterli in funzione.
2. Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a–c è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Nei campi di competenze operative d–h lo sviluppo delle competenze operative è obbligatorio, a seconda dell’indirizzo professionale, come segue:
a. campo di competenze operative d: per l’indirizzo design;
b. campo di competenze operative e: per l’indirizzo produzione;
c. campo di competenze operative f: per l’indirizzo nobilitazione;
d. campo di competenze operative g: per l’indirizzo funi e sistemi di sollevamento;
e. campo di competenze operative h: per l’indirizzo meccatronica.

## **Sezione 3:** Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--5}
1. All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).
2. Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3. Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4. In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4*a* capoverso 1[^5]OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.
5. L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

## **Sezione 4:** Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento {#sec_4}
##### **Art. 6** Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--6}
La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3⅔ giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

##### **Art. 7** Scuola professionale {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--7}
1. L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Conoscenze professionali | | | | |
| – Pianificazione e preparazione dei lavori legati ai processi di produzione tessile | 200 | | | 200 |
| – Analisi e verifica dei materiali legati ai processi di produzione tessile | 200 | | | 200 |
| – Attuazione dei processi di produzione tessile | 120 | | | 120 |
| – Campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale | | 200 | 200 | 400 |
| Totale conoscenze professionali | **520** | **200** | **200** | **920** |
| b. Cultura generale | 120 | 120 | 120 | 360 |
| c. Educazione fisica | 80 | 40 | 40 | 160 |
| Totale delle lezioni | **720** | **360** | **360** | **1440** |

2. D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3. Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^6]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^7].
4. La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
5. È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale locale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

##### **Art. 8** Corsi interaziendali {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--8}
1. I corsi interaziendali comprendono:
a. per l’indirizzo professionale design: 45 giornate di otto ore;
b. per gli altri indirizzi professionali: 24 giornate di otto ore.
2. Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 14 corsi come segue:

| | | | | Indirizzo | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Design | Produzione | Nobilitazione | Funi e sistemi di sollevamento | Meccatronica |
| Anno | Corso | Campo di competenze operative | Durata | | | | | |
| 1 | Corso 1 | Pianificazione e preparazione dei lavori legati ai processi di produzione tessile<br>Attuazione dei processi di produzione tessile | 9 giorni | X | X | X | X | X |
| 1 | Corso 2 | Sviluppo del design e realizzazione tecnica | 9 giorni | X | | | | |
| 1 | Corso 3 | Nobilitazione di manufatti tessili | 1 giorno | | | X | | |
| 1 | Corso 4 | Servizio e manutenzione di macchine e impianti | 4 giorni | | | | | X |
| 2 | Corso 5 | Sviluppo del design e realizzazione tecnica | 18 giorni | X | | | | |
| 2 | Corso 6 | Produzione di filati o tessuti | 12 giorni | | X | | | |
| 2 | Corso 7 | Nobilitazione di manufatti tessili | 10 giorni | | | X | | |
| 2 | Corso 8 | Produzione e lavorazione di funi | 10 giorni | | | | X | |
| 2 | Corso 9 | Servizio e manutenzione di macchine e impianti | 8 giorni | | | | | X |
| 3 | Corso 10 | Sviluppo del design e realizzazione tecnica | 9 giorni | X | | | | |
| 3 | Corso 11 | Produzione di filati o tessuti | 3 giorni | | X | | | |
| 3 | Corso 12 | Nobilitazione di manufatti tessili | 4 giorni | | | X | | |
| 3 | Corso 13 | Produzione e lavorazione di funi | 5 giorni | | | | X | |
| 3 | Corso 14 | Servizio e manutenzione di macchine e impianti | 3 giorni | | | | | X |
| | | | Numero giorni | 45 | 24 | 24 | 24 | 24 |

3. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

## **Sezione 5:** Piano di formazione {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--9}
1. Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione[^8]emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro.
2. Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
        1. il profilo professionale,
        2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
        3. il livello richiesto per la professione;
b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
c. riporta le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute in un apposito allegato.
3. Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.

## **Sezione 6:** Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6}
##### **Art. 10** Requisiti professionali richiesti ai formatori {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--10}
I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
a. attestato federale di capacità di tecnologo tessile AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del tecnologo tessile AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
c. attestato federale di capacità e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
e. diploma di una scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

##### **Art. 11** Numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--11}
1. Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
2. Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
3. È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4. Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.
5. In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

## **Sezione 7:** Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni {#sec_7}
##### **Art. 12** Documentazione dell’apprendimento {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--12}
1. Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2. Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

##### **Art. 13** Rapporto di formazione {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--13}
1. Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
2. Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per scritto.
3. Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
4. Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per scritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

##### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--14}
1. Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante controlli delle competenze alla fine di ogni semestre.
2. I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.
3. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non sono documentati controlli delle competenze.

##### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--15}
La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

## **Sezione 8:** Procedure di qualificazione {#sec_8}
##### **Art. 16** Ammissione {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--16}
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
        1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
        2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo del tecnologo tessile AFC, e
        3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

##### **Art. 17** Oggetto {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--17}
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

##### **Art. 18** Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--18}
1. Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:
a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale per gli indirizzi professionali design e meccatronica della durata di 40–80 ore e sotto forma di lavoro pratico prestabilito per gli indirizzi produzione, nobilitazione e funi e sistemi di sollevamento della durata di 15 ore; vale quanto segue:
        1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
        2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
        3. è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
        4. di norma, il lavoro pratico individuale comprende tutti i campi di competenze operative e le seguenti voci con la relativa ponderazione:

| Voce | Descrizione | Ponderazione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Svolgimento e risultato del lavoro | 40 % |
| 2 | Documentazione | 20 % |
| 3 | Presentazione | 20 % |
| 4 | Colloquio professionale | 20 % |

5. il lavoro pratico prestabilito comprende i campi di competenze operative sottoelencati e il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le seguenti ponderazioni:

| Voce | Campi di competenze operative | Ponderazione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pianificazione e preparazione dei lavori legati ai processi di produzione tessile<br>Analisi e verifica dei materiali legati ai processi di produzione tessile<br>Attuazione dei processi di produzione tessile | 20 % |
| 2 | Campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale | 60 % |
| 3 | Colloquio professionale | 20 % |

b. conoscenze professionali della durata di tre ore; vale quanto segue:
        1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
        2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati con la durata e le ponderazioni seguenti:

| Voce | Campi di competenze operative | | | Ponderazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | scritto | | |
| 1 | Pianificazione e preparazione dei lavori legati ai processi di produzione tessile<br>Analisi e verifica dei materiali legati ai processi di produzione tessile<br>Attuazione dei processi di produzione tessile | 60 min. | | 30 % |
| 2 | Campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale | 120 min. | | 70 % |

c. «cultura generale»; a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^9]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^10].
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

##### **Art. 19** Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--19}
1. La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 40 per cento;
b. conoscenze professionali: 20 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento;
d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.
3. Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la seguente ponderazione:
a. nota relativa alla formazione professionale pratica: 50 per cento;
b. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento.
4. Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei cinque controlli delle competenze.
5. Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

##### **Art. 20** Ripetizioni {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--20}
1. La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2. Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
4. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

##### **Art. 21** Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) {#sec_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--21}
1. Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.
2. In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 50 per cento;
b. conoscenze professionali: 30 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento.

## **Sezione 9:** Attestazioni e titolo {#sec_9}
##### **Art. 22** {#sec_9/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--22}
1. Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
2. L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Tecnologa tessile AFC»/«Tecnologo tessile AFC».
3. Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
a. la nota complessiva;
b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione;
c. l’indirizzo professionale.

## **Sezione 10:** Sviluppo della qualità e organizzazione {#sec_10}
##### **Art. 23** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tecnologi tessiliAFC {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--23}
1. La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tecnologi tessili AFC è composta da:
a. 6–8 rappresentanti di*Swiss Textiles* ;
b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2. Per la composizione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate;
c. gli indirizzi professionali sono rappresentati.
3. La Commissione si autocostituisce.
4. Essa svolge in particolare i seguenti compiti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d. esprime un parere sugli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

##### **Art. 24** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali {#sec_10/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--24}
1. È responsabile dei corsi interaziendali*Swiss Textiles* .
2. In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.
3. I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
4. Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## **Sezione 11:** Disposizioni finali {#sec_11}
##### **Art. 25** Abrogazione di altri atti normativi {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--25}
Sono abrogati:
a. l’ordinanza della SEFRI del 6 dicembre 2006[^11]sulla formazione professionale di base di Tecnologa tessile/Tecnologo tessile con attestato federale di capacità (AFC);
b. il Reglement des BBT vom 19. Mai 1999[^12]über die Durchführung interkantonaler Fachkurse für Lehrtöchter und Lehrlinge in der Textil- und Bekleidungsindustrie der deutschsprachigen Schweiz.

##### **Art. 26** Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--26}
1. Le persone che hanno iniziato la formazione di tecnologo tessile AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2021.
2. I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per tecnologo tessile AFC entro il 31 dicembre 2023 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.
3. Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17–22) si applicano dal 1° gennaio 2022.

##### **Art. 27** Entrata in vigore {#sec_11/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.38--27}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^6]: RS  **412.101.241**
[^7]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^8]: Il piano del 1° set. 2018 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni:www.bvz.admin.ch> Professioni A–Z.
[^9]: RS  **412.101.241**
[^10]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^11]: [RU  **2007**  273; **2017**  7331cifra I n. 27, cifra II n. 27]
[^12]: BBl **2000** 196 (disponibile soltanto in tedesco).