412.101.220.44

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Poligrafa/Poligrafo con attestato federale di capacità (AFC)

del 19 maggio 2021 (Stato 1° gennaio 2026)

| 34711 | Poligrafa AFC / Poligrafo AFC<br>Polygrafin EFZ / Polygraf EFZ<br>Polygraphe CFC |
| --- | --- |

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[^1]sulla formazione professionale;<br />visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]sulla<br />formazione professionale (OFPr),

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto e durata {#sec_1}
##### **Art. 1** Profilo professionale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--1}
I poligrafi di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:
a. sono specializzati nell’esecuzione di progetti di stampa, elettronici e crossmediali;
b. discutono con i clienti e realizzano misure di marketing e di comunicazione;
c. impostano autonomamente i prodotti mediali oppure riprendono i dati esterni ed effettuano un controllo visivo e dei dati in entrata;
d. rielaborano i dati al computer adattandoli al formato stampato ed elettronico;
e. rielaborano il layout, le immagini e i grafici in maniera adeguata allo scopo e al tipo di media prescelto rispettando i criteri tecnici nonché le regole grafiche e tipografiche;
f. correggono i testi conformemente alle regole grammaticali, ortografiche e tipografiche;
g. durante l’esecuzione dell’incarico sono a disposizione dei reparti a monte e a valle e delle organizzazioni partner per informazioni, accordi, richieste e armonizzazioni, assumendo così un’importante funzione di interfaccia;
h. durante i processi lavorativi si attengono alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute, igiene e protezione dell’ambiente.

##### **Art. 2** Durata e inizio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--2}
1. La formazione professionale di base dura quattro anni.
2. L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2:** Obiettivi ed esigenze {#sec_2}
##### **Art. 3** Principi {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--3}
1. Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2. Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.
3. Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

##### **Art. 4** Competenze operative {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--4}
La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:
a. sviluppo e realizzazione di misure di marketing e di comunicazione:
        1. discutere con i clienti il progetto mediale e formulare il capitolato d’oneri,
        2. elaborare una strategia per le misure di marketing e di comunicazione relative ai progetti mediali,
        3. sviluppare strategie per la realizzazione delle misure di marketing e di comunicazione relative ai progetti mediali e accompagnarne la realizzazione;
b. impostazione di prodotti mediali:
        1. sviluppare, testare e presentare proposte concettuali per i prodotti mediali,
        2. impostare i prodotti mediali e prepararli per la produzione;
c. sviluppo di progetti tipografici:
        1. garantire la leggibilità dei caratteri nei diversi canali di distribuzione,
        2. modificare il layout a seconda delle regole macrotipografiche,
        3. modificare il carattere e il testo a seconda delle regole microtipografiche;
d. creazione, ripresa e preparazione di illustrazioni e grafici in modo adeguato al tipo di media prescelto:
        1. creare o riprendere i dati grezzi per la produzione mediale,
        2. rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto,
        3. creare i grafici per la produzione mediale;
e. redazione dei contenuti nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale:
        1. controllare l’ortografia, la grammatica e la correttezza tipografica dei testi per la produzione mediale,
        2. controllare la comprensibilità dei testi per la produzione mediale,
        3. adeguare i contenuti esistenti al tipo di media prescelto;
f. produzione di supporti per i media stampati ed elettronici:
        1. creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali,
        2. riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale,
        3. garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale,
        4. pianificare e impostare i parametri di automazione e personalizzazione dei dati (testi e immagini) nei progetti mediali,
        5. garantire la produzione mediale con i reparti a monte e a valle e con le organizzazioni partner esterne,
        6. svolgere ricerche per risolvere i problemi tecnici, installare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella produzione mediale e garantirne la manutenzione,
        7. generare e archiviare i dati finali in modo adeguato al tipo di media prescelto.

## **Sezione 3:** Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--5}
1. All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).
2. Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3. Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

## **Sezione 4:** Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento {#sec_4}
##### **Art. 6** Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--6}
La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

##### **Art. 7** Scuola professionale {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--7}
1. L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2320 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Conoscenze professionali | | | | | |
| – Sviluppo e realizzazione di misure di marketing e di comunicazione | 40 | 40 | | 40 | 120 |
| – Impostazione di prodotti mediali | 100 | 80 | 40 | 40 | 260 |
| – Sviluppo di progetti tipografici | 120 | 80 | 50 | 40 | 290 |
| – Creazione, ripresa e preparazione di illustrazioni e grafici in modo adeguato al tipo di media prescelto | 160 | 160 | 80 | 50 | 450 |
| – Redazione dei contenuti nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale | 40 | 40 | 40 | 50 | 170 |
| – Produzione di supporti per i media stampati ed elettronici | 80 | 140 | 50 | 40 | 310 |
| Totale conoscenze professionali | 540 | 540 | 260 | 260 | **1600** |
| b. Cultura generale | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| c. Sport | 80 | 80 | 40 | 40 | 240 |
| Totale delle lezioni | 740 | 740 | 420 | 420 | **2320** |

2. D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3. Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^3]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^4].
4. La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
5. È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

##### **Art. 8** Corsi interaziendali {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--8}
1. I corsi interaziendali comprendono 28 giornate di otto ore.
2. Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sette corsi come segue:

| Anno | Corso | Campo di competenze operative | Durata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | c1 Garantire la leggibilità dei caratteri nei diversi canali di distribuzione<br>c2 Modificare il layout a seconda delle regole macrotipografiche<br>c3 Modificare il carattere e il testo a seconda delle regole microtipografiche<br>f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali<br>f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale<br>f6 svolgere ricerche per risolvere i problemi tecnici, installare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella produzione mediale e garantirne la manutenzione<br>Numero di giorni | 4 |
| 1 | 2 | d1 Creare o riprendere i dati grezzi per la produzione mediale<br>d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto<br>f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali<br>f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale<br>f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale<br>Numero di giorni | 4 |
| 2 | 3 | a1 Discutere con i clienti il progetto mediale e formulare il capitolato d’oneri<br>a2 Elaborare una strategia per le misure di marketing e di comunicazione relative ai progetti mediali<br>d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto<br>d3 Creare i grafici per la produzione mediale<br>f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali<br>f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale<br>f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale<br>Numero di giorni | 4 |
| 2 | 4 | d1 Creare o riprendere i dati grezzi per la produzione mediale<br>d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto<br>f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali<br>f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale<br>f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale<br>f4 Pianificare e impostare i parametri di automazione e personalizzazione dei dati (testi e immagini) nei progetti mediali<br>Numero di giorni | 4 |
| 3 | 5 | a2 Elaborare una strategia per le misure di marketing e di comunicazione relative ai progetti mediali<br>b2 Impostare i prodotti mediali e prepararli per la produzione<br>c1 Garantire la leggibilità dei caratteri nei diversi canali di distribuzione<br>c2 Modificare il layout a seconda delle regole macrotipografiche<br>c3 Modificare il carattere e il testo a seconda delle regole microtipografiche<br>f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali<br>f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale<br>f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale<br>f4 Pianificare e impostare i parametri di automazione e personalizzazione dei dati (testi e immagini) nei progetti mediali<br>f7 Generare e archiviare i dati finali in modo adeguato al tipo di media prescelto<br>Numero di giorni | 4 |
| 3 | 6 | a1 Discutere con i clienti il progetto mediale e formulare il capitolato d’oneri<br>a2 Elaborare una strategia per le misure di marketing e di comunicazione relative ai progetti mediali<br>b2 Impostare i prodotti mediali e prepararli per la produzione<br>d1 Creare o riprendere i dati grezzi per la produzione mediale<br>d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto<br>f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale<br>f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale<br>f4 Pianificare e impostare i parametri di automazione e personalizzazione dei dati (testi e immagini) nei progetti mediali<br>Numero di giorni | 4 |
| 4 | 7 | a1 Discutere con i clienti il progetto mediale e formulare il capitolato d’oneri<br>a2 Elaborare una strategia per le misure di marketing e di comunicazione relative ai progetti mediali<br>b1 Sviluppare, testare e presentare proposte concettuali per i prodotti mediali<br>b2 Impostare i prodotti mediali e prepararli per la produzione<br>c1 Garantire la leggibilità dei caratteri nei diversi canali di distribuzione<br>c2 Modificare il layout a seconda delle regole macrotipografiche<br>d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto<br>f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale<br>f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale<br>f7 Generare e archiviare i dati finali in modo adeguato al tipo di media prescelto<br>Numero di giorni | 4 |
| Totale | | | 28 |

3. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

## **Sezione 5:** Piano di formazione {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--9}
1. All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione[^5]della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2. Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
        1. il profilo professionale,
        2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
        3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
3. Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

## **Sezione 6:** Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6}
##### **Art. 10** Requisiti professionali richiesti ai formatori {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--10}
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
a. attestato federale di capacità di poligrafo AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del poligrafo AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

##### **Art. 11** Numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--11}
1. Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
2. Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
3. È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4. Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
5. In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

## **Sezione 7:** Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni {#sec_7}
##### **Art. 12** Documentazione dell’apprendimento {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--12}
1. Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2. Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

##### **Art. 13** Rapporto di formazione {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--13}
1. Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
2. Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.
3. Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
4. Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

##### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--14}
La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

##### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--15}
1. Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.
2. I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 8:** Procedure di qualificazione {#sec_8}
##### **Art. 16** Ammissione {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--16}
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
        1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
        2. ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo del poligrafo AFC, e
        3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

##### **Art. 17** Oggetto {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--17}
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

##### **Art. 18** Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--18}
1. Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:
a. «lavoro pratico», vale quanto segue:
        1. consiste in un lavoro pratico prestabilito della durata di sette ore e in un lavoro pratico individuale della durata di 40–50 ore,
        2. l’esame per il lavoro pratico prestabilito ha luogo verso la fine del settimo semestre, l’esame per il lavoro pratico individuale ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
        3. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
        4. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
        5. il lavoro pratico prestabilito comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

| Voce | Campi di competenze operative | Ponderazione |
| --- | --- | --- |
| | Sviluppo di progetti tipografici | 50 % |
| | Creazione, ripresa e preparazione di illustrazioni e grafici in modo adeguato al tipo di media prescelto | 50 % |

6. il lavoro pratico individuale comprende gli aspetti sottoelencati, tra cui il colloquio professionale della durata di 30 minuti, con le ponderazioni seguenti:

| Voce | Descrizione | Ponderazione |
| --- | --- | --- |
| | Esecuzione e risultato del lavoro | 60 % |
| | Documentazione | 10 % |
| | Presentazione | 10 % |
| | Colloquio professionale | 20 % |

7. nel campo di qualificazione lavoro pratico il lavoro pratico prestabilito ha una ponderazione del 30 per cento e il lavoro pratico individuale una ponderazione del 70 per cento;
b. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore; vale quanto segue:
        1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
        2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

| Voce | Campi di competenze operative | Durata | Ponderazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sviluppo e realizzazione di misure di marketing e di comunicazione<br>Impostazione di prodotti mediali<br>Sviluppo di progetti tipografici | 90 min. | 40 % |
| 2 | Redazione dei contenuti nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale | 60 min. | 20 % |
| 3 | Creazione, ripresa e preparazione di illustrazioni e grafici in modo adeguato al tipo di media prescelto<br>Produzione di supporti per i media stampati ed elettronici | 90 min. | 40 % |

c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^6]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^7].
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

##### **Art. 19** Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--19}
1. La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 40 per cento;
b. conoscenze professionali: 20 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento;
d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.
3. Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:
a. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 70 per cento;
b. nota relativa ai corsi interaziendali: 30 per cento.
4. Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.
5. Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei sette controlli delle competenze.

##### **Art. 20** Ripetizioni {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--20}
1. La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2. Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
4. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

##### **Art. 21** Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) {#sec_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--21}
1. Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.
2. In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 50 per cento;
b. conoscenze professionali: 30 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento.

## **Sezione 9:** Attestazioni e titolo {#sec_9}
##### **Art. 22** {#sec_9/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--22}
1. Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
2. L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «poligrafa AFC»/«poligrafo AFC».
3. Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
a. la nota complessiva;
b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 10:** Sviluppo della qualità e organizzazione {#sec_10}
##### **Art. 23** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei poligrafi AFC {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--23}
1. La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei poligrafi AFC è composta da:
a. due rappresentanti, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori delle associazioni responsabili dell’Ufficio paritetico di formazione professionale per la comunicazione visiva (UPF);
b. un rappresentante della segreteria dell’UFP;
c. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2. Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3. La Commissione si autocostituisce.
4. Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

##### **Art. 24** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali {#sec_10/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--24}
1. È responsabile dei corsi interaziendali l’associazione Viscom.
2. In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.
3. I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
4. Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## **Sezione 11:** Disposizioni finali {#sec_11}
##### **Art. 25** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--25}
L’ordinanza della SEFRI del 22 ottobre 2013^[^8]^sulla formazione professionale di base Poligrafa/Poligrafo con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

##### **Art. 26** Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--26}
1. Le persone che hanno iniziato la formazione di poligrafo AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027.
2. I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per poligrafo AFC entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.
3. Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano dal 1° gennaio 2026.

##### **Art. 27** Entrata in vigore {#sec_11/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.44--27}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: RS  **412.101.241**
[^4]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^5]: Il piano del 19 mag. 2021 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni:www.bvz.admin.ch> Professioni A‒Z.
[^6]: RS  **412.101.241**
[^7]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^8]: [RU  **2013**  4071]