412.101.220.81

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Campo professionale «Costruzione delle vie di traffico» con certificato federale di formazione pratica (CFP)

del 1° novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2026)

| 51422 | Addetta alla costruzione di binari CFP/<br>Addetto alla costruzione di binari CFP<br>Gleisbaupraktikerin EBA/Gleisbaupraktiker EBA<br>Assistante-constructrice de voies ferrées AFP/<br>Assistant-constructeur de voies ferrées AFP |
| --- | --- |

| 51423 | Addetta sondatrice CFP/Addetto sondatore CFP<br>Grundbaupraktikerin EBA/Grundbaupraktiker EBA<br>Assistante-constructrice de fondations AFP/<br>Assistant-constructeur de fondations AFP |
| --- | --- |

| 51424 | Addetta alla costruzione di sottofondi e pavimenti industriali CFP/<br>Addetto alla costruzione di sottofondi e pavimenti industriali CFP<br>Industrie- und Unterlagsbodenbaupraktikerin EBA/<br>Industrie- und Unterlagsbodenbaupraktiker EBA<br>Assistante-constructrice de sols industriels et de chapes AFP/<br>Assistant-constructeur de sols industriels et de chapes AFP |
| --- | --- |

| 51425 | Posatrice di pietre CFP/Posatore di pietre CFP<br>Steinsetzerin EBA/Steinsetzer EBA<br>Poseuse de pierres AFP/Poseur de pierres AFP |
| --- | --- |

| 51426 | Addetta alla costruzione stradale CFP/<br>Addetto alla costruzione stradale CFP<br>Strassenbaupraktikerin EBA/Strassenbaupraktiker EBA<br>Assistante-constructrice de routes AFP/<br>Assistant-constructeur de routes AFP |
| --- | --- |

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[^1]sulla formazione professionale;<br />visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]sulla formazione professionale (OFPr);<br />visto l’articolo 4*a* capoverso 1[^3]dell’ordinanza del 28 settembre 2007[^4]sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:[^5]

## **Sezione 1:** Oggetto e durata {#sec_1}
##### **Art. 1** Denominazioni e profilo professionale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--1}
1. Le denominazioni professionali nel campo professionale «Costruzione delle vie di traffico» di livello CFP sono:
a. Addetta alla costruzione di binari CFP/Addetto alla costruzione di binari CFP;
b. Addetta sondatrice CFP/Addetto sondatore CFP;
c. Addetta alla costruzione di sottofondi e pavimenti industriali CFP/Addetto alla costruzione di sottofondi e pavimenti industriali CFP;
d. Posatrice di pietre CFP/Posatore di pietre CFP;
e. Addetta alla costruzione stradale CFP/Addetto alla costruttore stradale CFP.
2. I professionisti del campo «Costruzione delle vie di traffico» di livello CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:
a. partecipano all’ideazione, realizzazione, cura e manutenzione delle vie di traffico e della loro infrastruttura e dirigono lavori riguardanti la costruzione delle vie di traffico nell’interesse dell’economia e della società;
b. partecipano all’organizzazione delle attività nei luoghi di lavoro e nei cantieri e operano in modo attento alla qualità, ecocompatibile e sostenibile secondo le prescrizioni aziendali e legali, garantendo così la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell’ambiente;
c. gli addetti alla costruzione di binari CFP contribuiscono a rendere sicure le reti ferroviarie per il trasporto di persone e merci e partecipano alla sostituzione di scambi e binari e alla costruzione di nuove tratte ferroviarie. Costruiscono binari in ghiaia o in cemento ed eseguono lavori paesaggistici e opere in calcestruzzo;
d. gli addetti sondatori CFP contribuiscono a rendere il sottofondo solido e sicuro per la costruzione di edifici o vie di traffico. Collaborano alla preparazione del terreno e partecipano alla messa in sicurezza degli scavi di fondazione e al controllo della falda;
e. gli addetti alla costruzione di sottofondi e pavimenti industriali CFP collaborano alla costruzione di sottofondi e pavimenti industriali in capannoni industriali e depositi, e di sottopavimenti e rivestimenti a supporto di moquette, parquet o altri tipi di pavimento in edifici pubblici e privati;
f. i posatori di pietre CFP collaborano ad abbellire la pavimentazione di centri cittadini, spiazzi, parcheggi, giardini, bordi stradali, isole direzionali o marciapiedi utilizzando diverse tecniche di posa. Collaborano alla posa di chiusini, cordoli e bordi stradali o all’esecuzione di piccole opere in calcestruzzo;
g. gli addetti alla costruzione stradale CFP collaborano alla realizzazione di carreggiate di ogni tipo, asfaltature, piazze, marciapiedi, piste ciclabili e pedonali, muretti, scale, incroci e isole spartitraffico. Posano nei pavimenti condutture elettriche e idriche e collocano chiusini.

##### **Art. 2** Durata e inizio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--2}
1. La formazione professionale di base nel campo professionale «Costruzione delle vie di traffico» di livello CFP dura due anni.
2. L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2:** Obiettivi ed esigenze {#sec_2}
##### **Art. 3** Principi {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--3}
1. Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2. Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.
3. Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

##### **Art. 4** Competenze operative {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--4}
La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate. Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a e b è obbligatorio per tutte le professioni nel campo professionale «Costruzione delle vie di traffico» di livello CFP. Lo sviluppo delle altre competenze operative è specifico per ciascuna professione:
a. organizzazione del lavoro e garanzia della sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente:
        1. applicare coerentemente la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
        2. preparare autonomamente i luoghi di lavoro e i cantieri secondo le prescrizioni,
        3. svolgere in modo sostenibile, ecocompatibile e attento alla qualità i lavori secondo le prescrizioni aziendali e legali,
        4. documentare autonomamente i lavori eseguiti in maniera comprensibile a terzi,
        5. utilizzare e manutenere piccoli macchinari, apparecchi e utensili;
b. esecuzione di lavori generici nel campo «Costruzione delle vie di traffico»:
        1. allestire il proprio posto di lavoro secondo prescrizioni e linee guida in modo che sia pronto per l’avvio,
        2. misurare e picchettare in squadra opere semplici,
        3. riordinare autonomamente il proprio posto di lavoro;
c. esecuzione di lavori per la costruzione di binari:
        1. collaborare in squadra alla posa e al montaggio di binari e scambi,
        2. collaborare in squadra alla manutenzione di binari e scambi,
        3. collaborare in squadra ai lavori paesaggistici;
d. esecuzione di lavori da sondatore:
        1. collaborare in squadra agli abbassamenti e alle captazioni di falda,
        2. collaborare in squadra alla realizzazione di sostegni per scavi, sbadacchiature e lavori con calcestruzzo proiettato,
        3. collaborare in squadra ai lavori di ancoraggio, chiodatura e iniezione,
        4. collaborare in squadra ai lavori di palificazione e jetting;
e. esecuzione di lavori su sottofondi flottanti e pavimenti industriali:
        1. collaborare in squadra alla preparazione del sottofondo,
        2. collaborare in squadra alla posa di sottofondi flottanti su isolamenti e separazioni di diverso tipo,
        3. collaborare in squadra alla posa di pavimenti industriali,
        4. collaborare in squadra alla costruzione di giunti, profilati di chiusura e opere accessorie;
f. esecuzione di lavori da selciatore:
        1. collaborare in squadra alla realizzazione di delimitazioni,
        2. collaborare in squadra alla realizzazione di selciature piane,
        3. collaborare in squadra alla posa di lastricati in pietra naturale,
        4. collaborare in squadra alla manutenzione e riparazione di selciature;
g. esecuzione di lavori nella costruzione stradale:
        1. collaborare in squadra alla posa dello strato di fondazione e della plania per la soprastruttura stradale,
        2. collaborare in squadra alla costruzione di drenaggi, canalizzazioni e condutture,
        3. collaborare in squadra alla costruzione della soprastruttura stradale,
        4. collaborare in squadra alla realizzazione di delimitazioni in pietra naturale e in calcestruzzo e alla posa di sagomati in cemento,
        5. collaborare in squadra alla posa e alla compattazione di pavimentazioni bituminose,
        6. collaborare in squadra alla manutenzione di pavimentazioni bituminose.

## **Sezione 3:** Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--5}
1. All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).
2. Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3. Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4. In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4*a* capoverso 1[^6]OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.
5. L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

## **Sezione 4:** Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento {#sec_4}
##### **Art. 6** Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--6}
La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

##### **Art. 7** Scuola professionale {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--7}
1. L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| a. conoscenze professionali | | | |
| – organizzazione del lavoro e garanzia della sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente | 40 | 40 | 80 |
| – esecuzione di lavori generici nel campo «Costruzione delle vie di traffico» | 40 | 40 | 80 |
| – campi di competenze operative specifici | 120 | 120 | 240 |
| Totale | 200 | 200 | 400 |
| b. cultura generale | 120 | 120 | 240 |
| c. sport | 40 | 40 | 80 |
| Totale delle lezioni | 360 | 360 | 720 |

2. D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.
3. Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^7]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^8].
4. La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.
5. È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
6. I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

##### **Art. 8** Corsi interaziendali {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--8}
1. In base alla professione, nel campo professionale «Costruzione delle vie di traffico» di livello CFP i corsi interaziendali comprendono da 20 a 35 giornate di otto ore.
2. Le giornate e i contenuti sono ripartiti su 4–6 corsi interaziendali:
a. corsi interaziendali generali comuni a tutte le professioni:

| Corso | Campi di competenze operative | Contenuti | Anno | Giornate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | organizzazione del lavoro e garanzia della sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente<br>esecuzione di lavori generici nel campo «Costruzione delle vie di traffico» | – sicurezza sul lavoro e protezione della salute – preparazione del luogo di lavoro – allestimento e riordino del luogo di lavoro – svolgimento dei lavori in modo sostenibile, ecocompatibile e attento alla qualità – misurazione e picchettamento di opere semplici | 1 | 5 |
| A2 | organizzazione del lavoro e garanzia della sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente<br>esecuzione di lavori generici nel campo «Costruzione delle vie di traffico» | – utilizzo e manutenzione di macchinari, apparecchi e utensili – sicurezza sul lavoro e protezione della salute – misurazione e picchettamento di opere semplici | 1 | 5 |
| Totale giornate | | | | 10 |

b. corsi interaziendali specifici per addetti alla costruzione di binari CFP:

| Corso | Campi di competenze operative | Contenuti | Anno | Giornate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLBP1 | esecuzione di lavori per la costruzione di binari | – montaggio di binari e scambi | 1 | 5 |
| GLBP2 | esecuzione di lavori per la costruzione di binari | – manutenzione di binari e scambi – lavori paesaggistici | 2 | 5 |
| Totale giornate | | | | 10 |

c. corsi interaziendali specifici per addetti sondatori CFP:

| Corso | Campi di competenze operative | Contenuti | Anno | Giornate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRBP1 | esecuzione di lavori da sondatore | – abbassamenti e captazioni di falda – sostegni per gli scavi, sbadacchiature e lavori con calcestruzzo proiettato | 1 | 5 |
| GRBP2 | esecuzione di lavori da sondatore | – lavori di ancoraggio, chiodatura e iniezione – lavori di palificazione e jetting | 2 | 5 |
| Totale giornate | | | | 10 |

d. corsi interaziendali specifici per addetti alla costruzione di sottofondi e pavimenti industriali CFP:

| Corso | Campi di competenze operative | Contenuti | Anno | Giornate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IUBP1 | esecuzione di lavori su sottofondi flottanti e pavimenti industriali | sottofondi flottanti – verifica e preparazione del sottofondo – giunti, profilati di chiusura e opere accessorie – realizzazione dei sottofondi flottanti e dei pavimenti industriali | 1 | 5 |
| IUBP2 | esecuzione di lavori su sottofondi flottanti e pavimenti industriali | pavimentazioni cementizie e magnesiache – verifica e preparazione del sottofondo – giunti, profilati di chiusura e opere accessorie – realizzazione dei sottofondi flottanti e dei pavimenti industriali | 1 | 5 |
| IUBP3 | esecuzione di lavori su sottofondi flottanti e pavimenti industriali | pavimentazioni in resina sintetica – verifica e preparazione del sottofondo – giunti, profilati di chiusura e opere accessorie – realizzazione dei sottofondi flottanti e dei pavimenti industriali | 2 | 10 |
| IUBP4 | esecuzione di lavori su sottofondi flottanti e pavimenti industriali | pavimentazioni in resina cementizia – verifica e preparazione del sottofondo – giunti, profilati di chiusura e opere accessorie – realizzazione dei sottofondi flottanti e dei pavimenti industriali | 2 | 5 |
| Totale giornate | | | | 25 |

e. corsi interaziendali specifici per posatori di pietre CFP:

| Corso | Campi di competenze operative | Contenuti | Anno | Giornate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STS1 | esecuzione di lavori da selciatore | – picchetti – selciature piane – manutenzione e riparazione – delimitazioni | 1 | 10 |
| STS2 | esecuzione di lavori da selciatore | – picchetti – selciature piane – delimitazioni | 1 | 5 |
| STS3 | esecuzione di lavori da selciatore | – picchetti – selciature piane – lastricati in pietra naturale – delimitazioni | 2 | 5 |
| Totale giornate | | | | 20 |

f. corsi interaziendali specifici per addetti alla costruzione stradale CFP:

| Corso | Campi di competenze operative | Contenuti | Anno | Giornate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STBP1 | esecuzione di lavori nella costruzione stradale | – lavori manuali di scavo, terrapieni e rinfianchi – drenaggi, canalizzazioni, condutture | 1 | 5 |
| STBP2 | esecuzione di lavori nella costruzione stradale | – delimitazioni in pietra naturale e in calcestruzzo, sagomati in cemento | 1 | 5 |
| STBP3 | esecuzione di lavori nella costruzione stradale | – strato di fondazione, plania – posa di pavimentazioni bituminose | 2 | 5 |
| STBP4 | esecuzione di lavori nella costruzione stradale | – posa e manutenzione di pavimentazioni bituminose | 2 | 5 |
| Totale giornate | | | | 20 |

3. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

## **Sezione 5:** Piano di formazione {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--9}
1. Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
2. Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
        1. il profilo professionale;
        2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi;
        3. il livello richiesto per la professione;
b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
3. Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.

## **Sezione 6:** Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6}
##### **Art. 10** Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--10}
I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
a. attestato federale di capacità nel campo professionale «Costruzione delle vie di traffico» con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
b. costruttore di binari qualificato, sondatore qualificato, costruttore di sottofondi e pavimenti industriali qualificato, selciatore qualificato, costruttore stradale qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo professionale «Costruzione delle vie di traffico» di livello AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
e. titolo universitario in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

##### **Art. 11** Numero massimo di persone in formazione {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--11}
1. Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
2. Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
3. È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4. Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.
5. In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

## **Sezione 7:** Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni {#sec_7}
##### **Art. 12** Documentazione dell’apprendimento {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--12}
1. Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2. Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

##### **Art. 13** Rapporto di formazione {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--13}
1. Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
2. Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.
3. Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e riporta l’esito nel rapporto di formazione.
4. Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

##### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--14}
Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

##### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--15}
1. Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.
2. I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 8:** Procedure di qualificazione {#sec_8}
##### **Art. 16** Ammissione {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--16}
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:
a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se 1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
        2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nell’ambito della professione prescelta; e
        3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

##### **Art. 17** Oggetto {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--17}
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

##### **Art. 18** Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--18}
1. Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate le competenze operative nei campi di qualificazione sottoelencati nel modo seguente:
a. «lavoro pratico»: lavoro pratico, sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 8–22 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

| Voce | Campi di competenze operative | Ponderazione |
| --- | --- | --- |
| 1 | organizzazione del lavoro e garanzia della sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente | 20 % |
| 2 | esecuzione di lavori generici nel campo «Costruzione delle vie di traffico» | 10 % |
| 3 | esecuzione di lavori specifici per la professione | 70 % |

 Il lavoro pratico prestabilito dura:
        1. per gli addetti alla costruzione di binari CFP otto ore,
        2. per gli addetti sondatori CFP otto ore,
        3. per gli addetti alla costruzione di sottofondi e pavimenti industriali CFP 22 ore,
        4. per i posatori di pietre CFP 18 ore, e
        5. per gli addetti alla costruzione stradale CFP 18 ore.
b. «conoscenze professionali», della durata di 1,5 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

| Voce | Campi di competenze operative | Tipo di esame/durata | | Ponderazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | scritto | orale | |
| 1 | organizzazione del lavoro e garanzia della sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente<br>esecuzione di lavori generici nel campo «Costruzione delle vie di traffico» | 30 min. | | 30 % |
| 2 | esecuzione di lavori specifici per la professione | 30 min. | 30 min. | 70 % |

c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^9]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^10].
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

##### **Art. 19** Superamento, calcolo e ponderazione delle note {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--19}
1. La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.
3. Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:
a. insegnamento delle conoscenze professionali;
b. corsi interaziendali.
4. Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.
5. Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze per ogni professione.
6. Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 40 per cento;
b. conoscenze professionali: 20 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento;
d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

##### **Art. 20** Ripetizioni {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--20}
1. La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2. Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente le lezioni concernenti le conoscenze professionali, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di lezioni concernenti le conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
4. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

##### **Art. 21** Caso particolare {#sec_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--21}
1. Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.
2. Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 50 per cento;
b. conoscenze professionali: 30 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento.

## **Sezione 9:** Attestazioni e titolo {#sec_9}
##### **Art. 22** {#sec_9/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--22}
1. Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).
2. Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto relativo alla professione appresa secondo il seguente elenco:
a. «addetta alla costruzione di binari CFP»/«addetto alla costruzione di binari CFP»;
b. «addetta sondatrice CFP»/«addetto sondatore CFP»;
c. «addetta alla costruzione di sottofondi e pavimenti industriali CFP»/«addetto alla costruzione di sottofondi e pavimenti industriali CFP»;
d. «posatrice di pietre CFP»/«posatore di pietre CFP»; oppure
e. «addetta alla costruzione stradale CFP»/«addetto alla costruzione stradale CFP».
3. Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
a. la nota complessiva;
b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 10:** Sviluppo della qualità e organizzazione {#sec_10}
##### **Art. 23** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del campo professionale «Costruzione delle vie di traffico» {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--23}
1. La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del campo professionale «Costruzione delle vie di traffico» è composta da:
a. da tre a quattro rappresentanti dell’Associazione di categoria Infra (FV Infra);
b. un rappresentante dell’ente responsabile per i tirocini sulla costruzione di binari nel campo professionale «Costruzione delle vie di traffico»;
c. un rappresentante dell’Associazione PAVIDENSA;
d. un rappresentante dell’Associazione dei maestri pavimentatori svizzeri (VSP);
e. un rappresentante delle parti sociali (Unia);
f. tre rappresentanti dei docenti di materie professionali;
g. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.
2. Tutte le professioni nel campo professionale «Costruzione delle vie di traffico» sono rappresentate.
3. Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
4. La Commissione si autocostituisce.
5. Essa ha in particolare i seguenti compiti:
a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati la rendano necessaria;
c. richiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

##### **Art. 24** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali {#sec_10/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--24}
1. Sono responsabili dei corsi interaziendali l’Associazione di categoria Infra in collaborazione con le associazioni professionali interessate o con le commissioni paritetiche.
2. I Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, in particolare se la qualità o lo svolgimento dei corsi interaziendali non sono più garantiti.
3. I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
4. Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## **Sezione 11:** Disposizioni finali {#sec_11}
##### **Art. 25** Diritto previgente: abrogazione {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--25}
1. È abrogata l’ordinanza della SEFRI del 18 dicembre 2007[^11]sulla formazione professionale di base nel campo professionale «Costruzione delle vie di traffico».
2. È revocata l’approvazione del piano di formazione del 18 dicembre 2007 nel campo professionale «Costruzione delle vie di traffico».

##### **Art. 26** Disposizioni transitorie {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--26}
1. Le persone che hanno iniziato la formazione nel campo professionale «Costruzione delle vie di traffico» prima del 1° gennaio 2014 la portano a termine in base al diritto anteriore.
2. Chi ripete l’esame finale di tirocinio nel campo professionale «Costruzione delle vie di traffico» entro il 31 dicembre 2017, viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

##### **Art. 27** Entrata in vigore {#sec_11/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.81--27}
1. La presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2014, fatto salvo il capoverso 2.
2. Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 56 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  7331).
[^6]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^7]: RS  **412.101.241**
[^8]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^9]: RS  **412.101.241**
[^10]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^11]: RS  **412.101.220.81**