412.101.220.89

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Meccanica di produzione AFC / Meccanico di produzione AFC

del 29 agosto 2025 (Stato 18 febbraio 2026)

| 45717 | Meccanica di produzione AFC / Meccanico di produzione AFC<br>Produktionsmechanikerin EFZ / Produktionsmechaniker EFZ<br>Mécanicienne de production CFC / Mécanicien de production CFC |
| --- | --- |

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[^1]sulla formazione professionale;<br />visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]<br />sulla formazione professionale (OFPr);<br />visto l’articolo 4*a* capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 2007[^3]sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto e durata {#sec_1}
##### **Art. 1** Profilo professionale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--1}
I meccanici di produzione con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:
a. sono specializzati nella produzione e nella manutenzione di componenti, moduli, macchinari, impianti, mezzi di produzione e utensili per clienti interni ed esterni nell’industria metalmeccanica ed elettrica (industria MEM);
b. le loro competenze specifiche consistono nell’accurata fabbricazione di componenti mediante macchine convenzionali o macchine a controllo numerico computerizzato (*computerized-numeric-control-machine* , macchine CNC), nonché nel montaggio e nella manutenzione secondo le indicazioni dei disegni tecnici;
c. eseguono gli incarichi in maniera professionale, nel rispetto delle disposizioni e delle norme vigenti;
d. hanno una comprensione basilare delle discipline tecniche, sono interessati alle nuove tecnologie e alle soluzioni innovative, prestano particolare attenzione alla qualità e si aggiornano costantemente;
e. si assumono la responsabilità dei macchinari e degli impianti da loro utilizzati e si attengono alle disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute;
f. si contraddistinguono per l’approccio tecnico, economico e allo stesso tempo ecologico.

##### **Art. 2** Durata e inizio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--2}
1. La formazione professionale di base dura tre anni.
2. Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di aiuto meccanico è convalidato un anno della formazione professionale di base.
3. L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2:** Obiettivi ed esigenze {#sec_2}
##### **Art. 3** Principi {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--3}
1. Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2. Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

##### **Art. 4** Competenze operative {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--4}
1. La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:
a. sviluppo di prodotti:
        1. realizzare schizzi di funzioni di prodotti meccanici
        2. realizzare schizzi di prodotti meccanici,
        3. redigere documenti di produzione per prodotti meccanici semplici dell’industria MEM;
b. fabbricazione di prodotti:
        1. allestire la postazione di lavoro e i macchinari per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM,
        2. lavorare prodotti dell’industria MEM con utensili o macchine manuali,
        3. fabbricare prodotti dell’industria MEM con macchine utensili,
        4. verificare pezzi meccanici nel processo di produzione,
        5. impiegare macchine CNC per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM,
        6. creare programmi semplici per macchine CNC sfruttando la produzione assistita da computer (*computer-aided manufacturing* ),
        7. rilevare scostamenti durante la produzione automatizzata di prodotti dell’industria MEM e se del caso adottare le correzioni necessarie,
        8. fabbricare componenti per prodotti dell’industria MEM mediante separazione, deformazione o giunzione;
c. montaggio, messa in servizio o manutenzione:
        1. allestire la postazione di lavoro per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione di prodotti dell’industria MEM,
        2. effettuare la manutenzione di mezzi di produzione e di lavoro dell’industria MEM,
        3. montare prodotti dell’industria MEM,
        4. mettere in servizio prodotti dell’industria MEM,
        5. effettuare la manutenzione di prodotti dell’industria MEM;
d. assunzione della responsabilità operativa:
        1. pianificare incarichi orientati al progetto nel contesto tecnico dell’industria MEM,
        2. controllare l’avanzamento degli incarichi orientati al progetto nel contesto tecnico dell’industria MEM,
        3. valutare i risultati degli incarichi orientati al progetto nel contesto tecnico dell’industria MEM,
        4. verificare prodotti meccanici semplici per un settore dell’industria MEM e avviare la procedura di validazione,
        5. assumersi la responsabilità tecnica globale per la produzione di prodotti in un settore dell’industria MEM,
        6. assumersi la responsabilità tecnica globale per il montaggio, la messa in servizio o la manutenzione di prodotti di un settore dell’industria MEM.
2. Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2, lettera b numeri 1−4, lettera c numeri 1 e 2 nonché lettera d numeri 1−3 lo sviluppo delle competenze operative è obbligatorio per tutte le persone in formazione.[^4]
3. È obbligatorio lo sviluppo di due competenze operative a scelta tra quelle di cui al capoverso 1 lettera a numero 3, b numeri 5−8, lettera c numeri 3−5 nonché lettera d numeri 4−6.[^5]
4. Le competenze operative obbligatorie di cui al capoverso 3 sono definite congiuntamente dall’azienda di tirocinio e dalla persona in formazione e sono comunicate alla scuola professionale alla fine del secondo anno di formazione. Inoltre, devono essere indicate al momento dell’iscrizione alla procedura di qualificazione con esame finale.[^6]

## **Sezione 3:** Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--5}
1. All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.
2. Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3. Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.
4. In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4*a* capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.
5. L’impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

## **Sezione 4:** Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento {#sec_4}
##### **Art. 6** Formazione professionale pratica {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--6}
1. La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 4 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
2. Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola la formazione professionale pratica è impartita sotto forma di parti pratiche integrate o di periodi di pratica in azienda. Dura complessivamente almeno 220 giornate lavorative.

##### **Art. 7** Scuola professionale {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--7}
1. L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Materie professionali specifiche | | | | |
| – Sviluppo di prodotti | 60 | 100 | 80 | 240 |
| – Realizzazione di prodotti;<br>Montaggio, messa in servizio<br>o manutenzione | 100 | 60 | 80 | 240 |
| – Assunzione della responsabilità operativa | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Totale materie professionali specifiche | **200** | **200** | **200** | **600** |
| b. Cultura generale | 120 | 120 | 120 | 360 |
| c. Educazione fisica | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Totale delle lezioni | **360** | **360** | **360** | **1080** |

2. D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3. Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^7]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
4. La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
5. È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

##### **Art. 8** Corsi interaziendali {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--8}
1. I corsi interaziendali comprendono 48 giornate di otto ore.
2. Le giornate e i contenuti sono ripartiti in cinque corsi come segue:

| Anno | Corsi | Competenze operative | Num. giorni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Allestire la postazione di lavoro e i macchinari <br>per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM<br>Lavorare prodotti dell’industria MEM con utensili <br>o macchine manuali<br>Verificare pezzi meccanici nel processo di produzione | 12 |
| 1 | 2 | Allestire la postazione di lavoro e i macchinari <br>per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM<br>Fabbricare prodotti dell’industria MEM con macchine utensili<br>Verificare pezzi meccanici nel processo di produzione<br>Allestire la postazione di lavoro per il montaggio, la messa <br>in servizio o la manutenzione di prodotti dell’industria MEM<br>Effettuare la manutenzione di mezzi di produzione e di lavoro dell’industria MEM | 12 |
| 2 | 3 | Allestire la postazione di lavoro e i macchinari <br>per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM<br>Fabbricare prodotti dell’industria MEM con macchine utensili | 8 |
| 2 | 4 | Fabbricare prodotti dell’industria MEM con macchine utensili | 16 |
| | 5 | Impiegare macchine CNC per la fabbricazione di prodotti dell’industria MEM<br>Rilevare scostamenti durante la produzione automatizzata <br>di prodotti dell’industria MEM e se del caso adottare <br>le correzioni necessarie | |
| | 6 | Creare programmi semplici per macchine CNC<br>sfruttando la produzione assistita da computer<br>(c*omputer-aided manufacturing* ) | |
| | 7 | Montare prodotti dell’industria MEM<br>Mettere in servizio prodotti dell’industria MEM | |
| | 8 | Realizzare componenti per prodotti dell’industria MEM<br>mediante separazione, deformazione o giunzione | |
| | 9 | Effettuare la manutenzione di prodotti dell’industria MEM | |
| Totale | | | **48** |

3. I corsi 1–3 di cui al capoverso 2 sono obbligatori per tutte le persone in formazione.
4. Sono inoltre obbligatori due tra i corsi 4−9 di cui al capoverso 2, ciascuno di otto giornate lavorative.
5. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

## **Sezione 5:** Piano di formazione {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--9}
1. All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione[^8]delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro.
2. Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
        1. il profilo professionale,
        2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
        3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
3. Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

## **Sezione 6:** Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6}
##### **Art. 10** Requisiti professionali richiesti ai formatori {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--10}
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
a. attestato federale di capacità di meccanico di produzione AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie materie professionali specifiche nel campo del meccanico di produzione AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

##### **Art. 11** Numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--11}
1. Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
2. Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
3. È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4. Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
5. In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
6. L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

## **Sezione 7:** Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni {#sec_7}
##### **Art. 12** Documentazione dell’apprendimento {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--12}
1. Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2. Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

##### **Art. 13** Rapporto di formazione {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--13}
1. Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
2. Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.
3. Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
4. Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

##### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--14}
La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

##### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--15}
1. Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.
2. I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 8:** Procedure di qualificazione {#sec_8}
##### **Art. 16** Ammissione {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--16}
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
        1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
        2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del meccanico di produzione AFC, e
        3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

##### **Art. 17** Oggetto {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--17}
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

##### **Art. 18** Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--18}
1. Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:
a. esame parziale, della durata di sette ore; vale quanto segue:
        1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine del secondo anno di formazione,
        2. sono esaminate le competenze operative di base,
        3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
        4. il campo di qualificazione comprende i campo di competenze operative «Realizzazione di prodotti» (art. 4 cpv. 1 lett. b) e «Montaggio, messa in servizio o manutenzione» (art. 4 cpv. 1 lett. c);
b. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata di 16−40 ore; vale quanto segue:
        1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
        2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
        3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
        4. di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

| Voce | Descrizione | Ponderazione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esecuzione e risultato del lavoro | 60 % |
| 2 | Documentazione | 10 % |
| 3 | Presentazione | 10 % |
| 4 | Colloquio professionale | 20 % |

5. la presentazione e il colloquio professionale durano complessivamente un’ora;
c. «materie professionali specifiche», della durata di tre ore; vale quanto segue:
        1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
        2. il campo di qualificazione prevede lo sviluppo di una proposta di soluzione basata su un problema tratto dalla pratica professionale,
        3. il campo di qualificazione comprende le voci sottoelencate con le ponderazioni seguenti:

| Voce | Descrizione | Ponderazione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposta di soluzione | 50 % |
| 2 | Documentazione della procedura | 30 % |
| 3 | Analisi della procedura | 20 % |

d. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^9]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

##### **Art. 19** Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--19}
1. La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «esame parziale» è attribuito almeno il 4;
b. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
c. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:
a. esame parziale: 20 per cento;
b. lavoro pratico: 30 per cento;
c. materie professionali specifiche: 15 per cento;
d. cultura generale: 20 per cento;
e. nota dei luoghi di formazione: 15 per cento.
3. Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:
a. nota relativa all’insegnamento delle materie professionali specifiche: 75 per cento;
b. nota relativa ai corsi interaziendali: 25 per cento.
4. Per nota relativa all’insegnamento delle materie professionali specifiche si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.
5. Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle cinque note conseguite nei controlli delle competenze.
6. Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c, viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
a. esame parziale: 30 per cento;
b. lavoro pratico: 30 per cento;
c. materie professionali specifiche: 20 per cento;
d. cultura generale: 20 per cento.

##### **Art. 20** Ripetizioni {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--20}
1. La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2. Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3. Il campo di qualificazione «esame parziale» deve essere ripetuto al più tardi insieme all’esame finale.
4. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle materie professionali specifiche, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle materie professionali specifiche, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
5. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

## **Sezione 9:** Attestazioni e titolo {#sec_9}
##### **Art. 21** {#sec_9/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--21}
1. Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
2. L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Meccanica di produzione AFC» / «Meccanico di produzione AFC».
3. Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
a. la nota complessiva;
b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 6, la nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 10:** Sviluppo della qualità e organizzazione {#sec_10}
##### **Art. 22** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle formazioni professionali di base dell’industria MEM {#sec_10/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--22}
1. La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle formazioni professionali di base dell’industria MEM è composta da:
a. 10−12 rappresentanti dei datori di lavoro;
b. 3 o 4 rappresentanti dei lavoratori;
c. 3 o 4 rappresentanti delle scuole professionali;
d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2. Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
c. sono rappresentate tutte le formazioni professionali di base dell’industria MEM.
3. La Commissione si autocostituisce.
4. Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

##### **Art. 23** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--23}
1. Sono responsabili dei corsi interaziendali:
a. Swissmechanic Svizzera;
b. Swissmem.
2. In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.
3. I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
4. Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## **Sezione 11:** Disposizioni finali {#sec_11}
##### **Art. 24** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_11/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--24}
L’ordinanza della SEFRI del 3 novembre 2008[^10]sulla formazione professionale di base Meccanica di produzione/Meccanico di produzione con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

##### **Art. 25** Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--25}
1. Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16−21) si applicano dal 1° gennaio 2029.
2. Le disposizioni concernenti l’esame parziale si applicano dal 1° gennaio 2028.
3. Le persone che hanno iniziato la formazione di meccanico di produzione AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.
4. Le persone che, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1), la svolgono e la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.
5. I candidati che hanno svolto la procedura di qualificazione con esame finale per meccanico di produzione AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore.

##### **Art. 26** Entrata in vigore {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.89--26}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: RS  **822.115**
[^4]: Correzione del 6 nov. 2025 (RU  **2025**  679).
[^5]: Correzione del 6 nov. 2025 (RU  **2025**  679).
[^6]: La correzione del 18 feb. 2026, concerne soltanto i testi tedesco e francese (RU  **2026**  83).
[^7]: RS  **412.101.241**
[^8]: Il piano del 29 ago. 2025 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni:www.bvz.admin.ch> Professioni A–Z.
[^9]: RS  **412.101.241**
[^10]: [RU  **2008**  6423; **2010**  2165; **2012**  4575; **2015**  4913cifra I n. 61, cifra II n. 61, cifra III  n. 20; **2017**  7331; **2024**  156]