412.101.221.11

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Polydesigner 3D AFC

del 30 maggio 2024 (Stato 1° gennaio 2026)

| 90507 | Polydesigner 3D AFC<br>Polydesigner 3D CFC<br>Polydesignerin 3D EFZ / Polydesigner 3D EFZ |
| --- | --- |

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[^1]sulla formazione professionale;<br />visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]sulla formazione professionale (OFPr);<br />visto l’articolo 4*a* capoverso 1 dell’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori del 28 settembre 2007[^3](OLL 5),

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto, orientamenti e durata {#sec_1}
##### **Art. 1** Profilo professionale e orientamenti {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--1}
1. I polydesigner 3D con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:
a. attraverso idee creative e innovative sviluppano bozze di design 3D da presentare e raccomandare ai committenti;
b. pianificano e coordinano il procedimento dei progetti di design 3D, comunicano con gli specialisti, calcolano i costi di un incarico di design 3D, disegnano i piani per la produzione e il montaggio degli elementi di design e procurano il materiale necessario;
c. realizzano elementi di design con diversi materiali e allestiscono gli spazi arredandoli secondo una bozza di design 3D, modificando diverse superfici quali pareti e pavimenti e montando diversi elementi di design;
d. presentano prodotti, servizi e marchi per promuoverne la vendita, ne definiscono lo stile e allestiscono gli oggetti da esposizione negli appositi spazi.
2. La professione di polydesigner 3D AFC prevede gli orientamenti seguenti:
a. creazione;
b. realizzazione;
c. styling.
3. L’orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.

##### **Art. 2** Durata e inizio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--2}
1. La formazione professionale dura quattro anni.
2. L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2:** Obiettivi ed esigenze {#sec_2}
##### **Art. 3** Principi {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--3}
1. Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2. Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

##### **Art. 4** Competenze operative {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--4}
1. La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:
a. elaborazione e vendita di una bozza di design 3D:
        1. determinare l’esigenza di un incarico di design 3D,
        2. cercare e sviluppare idee di design secondo le indicazioni tematiche,
        3. visualizzare le idee di design,
        4. progettare la segnaletica e le scritte per un incarico di design 3D,
        5. definire il materiale e l’illuminazione per un incarico di design 3D,
        6. presentare visivamente e raccomandare al committente la bozza di design 3D;
b. pianificazione e preparazione di un progetto di design 3D:
        1. coordinare il progetto di design 3D e comunicare con gli specialisti,
        2. calcolare i costi di un incarico di design 3D,
        3. disegnare i piani per la produzione e il montaggio degli elementi del design 3D,
        4. procurare il materiale necessario per l’incarico di design 3D;
c. realizzazione di un progetto di design 3D:
        1. allestire la postazione di lavoro per un incarico di design 3D,
        2. produrre i singoli elementi del design 3D per l’impostazione degli spazi,
        3. allestire gli spazi con gli elementi del design 3D,
        4. montare gli elementi del design 3D per l’impostazione degli spazi,
        5. smontare, riutilizzare, riciclare o smaltire gli elementi del design 3D;
d. styling e allestimento dei prodotti:
        1. presentare i prodotti, i servizi e i marchi per promuoverne la vendita,
        2. definire lo stile da conferire ai prodotti, ai servizi e ai marchi per promuoverne la vendita,
        3. allestire gli oggetti espositivi.
2. Le competenze operative a1, a2, a5, a6, b1, b2, b4 e c1 di cui al capoverso 1 sono obbligatorie per tutte le persone in formazione.
3. Le competenze operative di cui al capoverso 1 sono obbligatorie come segue:
a. per l’orientamento creazione: le competenze operative a3, a4 e b3,
b. per l’orientamento realizzazione: le competenze operative b3 e c2–c5,
c. per l’orientamento styling: le competenze operative c3–c5 e d1–d3.

## **Sezione 3:** Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--5}
1. All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.
2. Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3. Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.
4. In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4*a* capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.
5. L’impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

## **Sezione 4:** Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento {#sec_4}
##### **Art. 6** Formazione professionale pratica {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--6}
1. La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
2. Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola la formazione professionale pratica è impartita sotto forma di parti pratiche integrate o di periodi di pratica in azienda. La formazione professionale pratica dura almeno 50 giorni lavorativi, compresi tra il terzo e il settimo semestre.

##### **Art. 7** Scuola professionale {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--7}
1. L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2160 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Conoscenze professionali | | | | | |
| – Elaborazione e vendita di una bozza di design 3D | 360 | 340 | 160 | 160 | 1020 |
| – Pianificazione e preparazione di un progetto di design 3D Realizzazione di un progetto di design 3D Styling e allestimento dei prodotti | 160 | 180 | 40 | 40 | 420 |
| Totale conoscenze professionali | 520 | 520 | 200 | 200 | 1440 |
| b. Cultura generale | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| c. Educazione fisica | 80 | 80 | 40 | 40 | 240 |
| Totale delle lezioni | 720 | 720 | 360 | 360 | 2160 |

2. D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3. Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^4]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^5].
4. La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
5. È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

##### **Art. 8** Corsi interaziendali {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--8}
1. I corsi interaziendali comprendono 15 giornate di otto ore.
2. Le giornate e i contenuti sono ripartiti in tre corsi come segue:

| Anno | Corsi | Competenze operative | Num. giorni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | a5 Definire il materiale e l’illuminazione per un incarico di design 3D<br>c1 Allestire la postazione di lavoro per un incarico di design 3D<br>c3 Allestire gli spazi con gli elementi del design 3D<br>c5 Smontare, riutilizzare, riciclare o smaltire gli elementi del design 3D | 5 |
| 2 | 2 | a5 Definire il materiale e l’illuminazione per un incarico di design 3D<br>d1 Presentare i prodotti, i servizi e i marchi per promuoverne la vendita<br>d2 Definire lo stile da conferire ai prodotti, ai servizi e ai marchi per promuoverne la vendita<br>d3 Allestire gli oggetti espositivi | 5 |
| 3 | 3 | a6 Presentare visivamente e raccomandare al committente la bozza di design 3D<br>c2 Produrre i singoli elementi del design 3D per l’impostazione degli spazi<br>c3 Allestire gli spazi con gli elementi del design 3D | 5 |
| Totale | | | 15 |

3. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

## **Sezione 5:** Piano di formazione {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--9}
1. All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione^[^6]^della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2. Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
        1. il profilo professionale,
        2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
        3. il livello richiesto per la formazione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
3. Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

## **Sezione 6:** Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6}
##### **Art. 10** Requisiti professionali richiesti ai formatori {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--10}
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
a. attestato federale di capacità di polydesigner 3D AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
b. decoratore espositore qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del polydesigner 3D AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
d. titolo della formazione professionale superiore pertinente;
e. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

##### **Art. 11** Numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--11}
1. Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
2. Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
3. È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4. Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
5. In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
6. L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

## **Sezione 7:** Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni {#sec_7}
##### **Art. 12** Documentazione dell’apprendimento {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--12}
1. Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2. Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

##### **Art. 13** Rapporto di formazione {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--13}
1. Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
2. Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.
3. Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
4. Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

##### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--14}
La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

##### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--15}
1. Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.
2. I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 8:** Procedure di qualificazione {#sec_8}
##### **Art. 16** Ammissione {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--16}
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
        1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
        2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del polydesigner 3D AFC, e
        3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

##### **Art. 17** Oggetto {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--17}
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

##### **Art. 18** Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--18}
1. Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:
a. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata di 40–70 ore; vale quanto segue:
        1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
        2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
        3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
        4. di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

| Voce | Descrizione | Ponderazione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esecuzione, risultato del lavoro e documentazione | 50 % |
| 2 | Presentazione | 30 % |
| 3 | Colloquio professionale | 20 % |

5. la presentazione e il colloquio professionale durano complessivamente 60 minuti;
b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^7]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^8].
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

##### **Art. 19** Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--19}
1. La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 50 per cento;
b. cultura generale: 20 per cento;
c. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento;
3. Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 80 per cento;
b. cultura generale: 20 per cento.
4. Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:
a. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 70 per cento;
b. nota relativa ai corsi interaziendali: 30 per cento.
5. Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.
6. Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle tre note conseguite nei controlli delle competenze.

##### **Art. 20** Ripetizioni {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--20}
1. La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2. Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
4. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

## **Sezione 9:** Attestazioni e titolo {#sec_9}
##### **Art. 21** {#sec_9/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--21}
1. Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
2. L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Polydesigner 3D AFC».
3. Se l’attestato di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
a. la nota complessiva;
b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 3, la nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 10:** Sviluppo della qualità e dell’organizzazione {#sec_10}
##### **Art. 22** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei polydesigner 3D AFC {#sec_10/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--22}
1. La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei polydesigner 3D AFC (Commissione) è composta da:
a. cinque–sette rappresentanti della Swiss Association Polydesign 3D;
b. due rappresentanti delle scuole professionali;
c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2. Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
c. sono rappresentati tutti gli orientamenti.
3. La Commissione si autocostituisce.
4. Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

##### **Art. 23** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--23}
1. È responsabile dei corsi aziendali la Swiss Association Polydesign 3D.
2. In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.
3. I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
4. Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## **Sezione 11:** Disposizioni finali {#sec_11}
##### **Art. 24** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_11/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--24}
L’ordinanza della SEFRI del 13 agosto 2009^[^9]^sulla formazione professionale di base Decoratrice 3D / Decoratore 3D con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

##### **Art. 25** Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--25}
1. Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2029.
2. Le persone che hanno iniziato la formazione di decoratore 3D AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.
3. Le persone che, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, cominciano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1), la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.
4. I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per decoratore 3D AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

##### **Art. 26** Entrata in vigore {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.11--26}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: RS  **822.115**
[^4]: RS  **412.101.241**
[^5]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^6]: Il piano di formazione del 30 maggio 2024 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.
[^7]: RS  **412.101.241**
[^8]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^9]: [RU  **2009**  5173; **2017**  7331cifra I n. 79, cifra II n. 79; **2024**  156]