412.101.221.13

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Fabbro di veicoli con attestato federale di capacità (AFC)

del 25 agosto 2009 (Stato 1° gennaio 2026)

| 44903 | Fabbro di veicoli AFC<br>Fahrzeugschlosserin EFZ/Fahrzeugschlosser EFZ<br>Carrossière-constructrice CFC/Carrossier-constructeur CFC |
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La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[^1]sulla formazione professionale;<br />visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]sulla formazione professionale (OFPr);<br />visto l’articolo 4*a* capoverso 1[^3]dell’ordinanza del 28 settembre 2007[^4]sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:[^5]

## **Sezione 1:** Oggetto e durata {#sec_1}
##### **Art. 1** Profilo professionale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--1}
I fabbri di veicoli di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:
a. si occupano della fabbricazione e della manutenzione di telai e di particolari carrozzerie di automobili, veicoli utilitari, veicoli speciali e dei relativi rimorchi;
b. conoscono le particolarità tecniche dei veicoli da traino e dei rimorchi;
c. conoscono i requisiti specifici che i veicoli destinati al trasporto commerciale di persone e di merci devono soddisfare;
d. possono soddisfare richieste individuali di modifica dei veicoli espresse dai clienti;
e. sono in grado di montare e controllare, seguendo le istruzioni, impianti idraulici e pneumatici relativi all’elettronica dei veicoli;
f. si comportano con consapevolezza sul piano ecologico e sanno intrattenere rapporti corretti e adeguati con i superiori, i colleghi e i clienti. Sono portati all’apprendimento e all’esecuzione di compiti organizzativi e di pianificazione. Inoltre, danno prova della necessaria flessibilità e autonomia.

##### **Art. 2** Durata e inizio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--2}
1. La formazione professionale di base dura quattro anni.
2. L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2:** Obiettivi ed esigenze {#sec_2}
##### **Art. 3** Competenze operative {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--3}
1. Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.
2. Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

##### **Art. 4** Competenza professionale {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--4}
La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
a. nozioni tecniche;
b. nozioni di gestione aziendale;
c. tecnica automobilistica;
d. fabbricazione e manutenzione.

##### **Art. 5** Competenza metodologica {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--5}
La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
a. tecniche di lavoro;
b. risoluzione di problemi;
c. approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
d. approccio improntato alla qualità a livello teorico e operativo;
e. strategie d’informazione e di comunicazione;
f. strategie d’apprendimento;
g tecniche creative;
h. comportamento ecologico.

##### **Art. 6** Competenza sociale e personale {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--6}
La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
a. autonomia e senso di responsabilità;
b. apprendimento continuo;
c. capacità di comunicare;
d. capacità di gestire i conflitti;
e. capacità di lavorare in gruppo;
f. forme comportamentali;
g capacità di lavorare sotto pressione.

## **Sezione 3:** Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente {#sec_3}
##### **Art. 7** {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--7}
1. All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).
2. Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3. Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4. In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4*a* capoverso 1[^6]OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.
5. L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

## **Sezione 4:** Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento {#sec_4}
##### **Art. 8** Parti svolte dai luoghi di formazione {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--8}
1. La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
2. L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1440 lezioni. Di queste, 160 sono dedicate all’insegnamento dello sport.
3. I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 48 e massima di 56 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

##### **Art. 9** Lingua d’insegnamento {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--9}
1. La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.
2. È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
3. I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

## **Sezione 5:** Piano di formazione e cultura generale {#sec_5}
##### **Art. 10** Piano di formazione {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--10}
1. Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
2. Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4–6 come segue:
a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.
3. Il piano di formazione stabilisce inoltre:
a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
b. l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
c. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.
4. Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

##### **Art. 11** Cultura generale {#sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--11}
Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^7]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^8].

## **Sezione 6:** Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda {#sec_6}
##### **Art. 12** Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori {#sec_6/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--12}
I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
a. attestato federale di capacità di fabbro di veicoli con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
b. attestato federale di capacità di fabbro di veicoli qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del fabbro di veicoli e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
d. diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente.

##### **Art. 13** Numero massimo di persone in formazione {#sec_6/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--13}
1. Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:
a. vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
b. vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.
2. Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.
3. Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
4. È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.
5. In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

## **Sezione 7:** Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni {#sec_7}
##### **Art. 14** Formazione in azienda {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--14}
1. La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.
2. Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
3. Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.
4. I formatori documentano dal primo al settimo semestre le prestazioni della persona in formazione nella formazione professionale pratica mediante controlli delle competenze alla fine di ogni semestre.
5. I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 20 capoverso 3.

##### **Art. 15** Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--15}
Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

##### **Art. 16** Formazione nei corsi interaziendali {#sec_7/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--16}
1. Gli operatori dei corsi interaziendali documentano al termine di ogni corso interaziendale le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.
2. I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 20 capoverso 3.

## **Sezione 8:** Procedure di qualificazione {#sec_8}
##### **Art. 17** Ammissione {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--17}
E’ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:
a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se 1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
        2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del fabbro di veicoli AFC;
        3. rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 19).

##### **Art. 18** Oggetto {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--18}
Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

##### **Art. 19** Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--19}
1. L’esame finale della procedura di qualificazione valuta i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:
a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata da 20 a 24 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
b. «conoscenze professionali», della durata da quattro a sei ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora;
c. «cultura generale». Per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^9]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^10].
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

##### **Art. 20** Superamento, calcolo e ponderazione delle note {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--20}
1. L’esame finale della procedura di qualificazione è superato se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.
2. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: conta due volte;
b. conoscenze professionali: conta una volta sola;
c. cultura generale: conta una volta sola;
d. nota dei luoghi di formazione: conta una volta sola.
3. Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:
a. formazione professionale pratica;
b. insegnamento professionale;
c. corsi interaziendali.
4. Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto dei controlli delle competenze valutati.
5. Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali ottenute per l’insegnamento professionale.
6. Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

##### **Art. 21** Ripetizioni {#sec_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--21}
1. La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
2. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
3. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
4. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

##### **Art. 22** Caso particolare {#sec_8/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--22}
1. Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.
2. Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: conta due volte;
b. conoscenze professionali: conta una volta sola;
c. cultura generale: conta una volta sola.

## **Sezione 9:** Attestazioni e titolo {#sec_9}
##### **Art. 23** {#sec_9/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--23}
1. Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
2. L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «fabbro di veicoli AFC».
3. Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
a. la nota complessiva;
b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 10:** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità {#sec_10}
##### **Art. 24** {#sec_10/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--24}
1. La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:
a. da quattro a sette rappresentanti dell’Unione svizzera dei carrozzieri (USIC);
b. un rappresentante della*Fédération des Carrossiers Romands (FCR)* ;
c. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
d. un rappresentante dei lavoratori;
e. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.
2. Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.
3. La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 1996[^11]sulle commissioni. Essa si autocostituisce.
4. La Commissione ha i seguenti compiti:
a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
b. richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

## **Sezione 11:** Disposizioni finali {#sec_11}
##### **Art. 25** Diritto previgente: abrogazione {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--25}
1. Sono abrogati:
a. il regolamento del 23 febbraio 1989[^12]concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per fabbro di veicoli;
b. il programma del 23 febbraio 1989[^13]per l’insegnamento professionale dei fabbri di veicoli.
2. L’approvazione del regolamento del 23 dicembre 1983 concernente i corsi d’introduzione per fabbri di veicoli è revocata.

##### **Art. 26** Disposizioni transitorie {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--26}
1. Le persone che hanno iniziato la formazione di fabbro di veicoli prima del 1° gennaio 2010 la portano a termine in base al diritto anteriore.
2. Chi ripete l’esame finale di tirocinio per fabbro di veicoli entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

##### **Art. 27** Entrata in vigore {#sec_11/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.13--27}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2. Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17–23) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 81 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  7331).
[^6]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^7]: RS  **412.101.241**
[^8]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^9]: RS  **412.101.241**
[^10]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^11]: [RU  **1996**  1651, **2000**  1157, **2008**  5949cifra II.RU  **2009**  6137cifra II n. 1]
[^12]: FF **1989** I 1274
[^13]: FF **1989** I 1274