412.101.221.21

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base delle professioni con AFC nel campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione»

del 6 agosto 2024 (Stato 1° gennaio 2026)

| 64619 | Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC |
| --- | --- |
| | Gebäudetechnikplanerin Heizung EFZ /<br>Gebäudetechnikplaner Heizung EFZ |
| | Projeteuse en technique du bâtiment chauffage CFC / Projeteur en technique du bâtiment chauffage CFC |
| 64620 | Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC |
| | Gebäudetechnikplanerin Lüftung EFZ /<br>Gebäudetechnikplaner Lüftung EFZ |
| | Projeteuse en technique du bâtiment ventilation CFC / Projeteur en technique du bâtiment ventilation CFC |
| 64621 | Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC |
| | Gebäudetechnikplanerin Sanitär EFZ /<br>ebäudetechnikplaner Sanitär EFZ |
| | Projeteuse en technique du bâtiment sanitaire CFC /<br>Projeteur en technique du bâtiment sanitaire CFC |

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[^1]sulla formazione professionale;<br />visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]sulla formazione professionale (OFPr);<br />visto l’articolo 4*a* capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 2007[^3]sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto, professioni e durata {#sec_1}
##### **Art. 1** Professioni e profilo professionale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--1}
1. Il campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» comprende le seguenti professioni con attestato federale di capacità (AFC):
a. progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC;
b. progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC;
c. progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC.
2. I professionisti di livello AFC del campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:
a. sono specializzati nella progettazione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, di impianti di ventilazione e di climatizzazione e di impianti sanitari; sono figure professionali che sviluppano e realizzano soluzioni innovative per rendere gli edifici utilizzabili da parte degli utenti; si avvalgono di tecnologie, procedure e metodi all’avanguardia e di modelli digitali; sono consapevoli che la progettazione nella tecnica della costruzione è soggetta a continui cambiamenti e che devono tenersi aggiornati;
b. lavorano a regola d’arte, collaborando all’interno di un team in cui rivestono un ruolo di grande responsabilità; lavorano prevalentemente in ufficio e si recano al cantiere per controllare le attività; seguono i progetti e forniscono assistenza, dalla fase di progettazione fino al collaudo degli impianti ultimati, passando per la supervisione dei lavori; in quanto professionisti vantano una buona capacità di rappresentazione spaziale e operano seguendo un approccio strutturato;
c. contribuiscono in maniera decisiva all’ottimizzazione energetica, alla riduzione dell’impatto ambientale e all’utilizzo ecologico degli impianti di tecnica della costruzione; aiutano i committenti a scegliere le fonti energetiche da utilizzare e illustrano i vantaggi delle energie rinnovabili; determinano la capacità dell’impianto, pianificano le reti di distribuzione e stabiliscono un concetto di misurazione che in seguito consentirà di individuare i possibili margini di ottimizzazione dell’esercizio;
d. grazie alla loro attività di progettazione offrono un contributo essenziale per garantire il benessere di chi soggiorna o lavora all’interno dei locali;
e. i progettisti nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC pianificano la produzione, l’emissione e la distribuzione del calore nonché la climatizzazione; i progettisti nella tecnica della costruzione ventilazione AFC progettano gli impianti di trattamento dell’aria, i sistemi di distribuzione dell’aria, le prese d’aria e i diffusori; i progettisti nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC progettano gli impianti per la fornitura di acqua potabile, lo smaltimento delle acque di scarico e la fornitura di gas.

##### **Art. 2** Durata e inizio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--2}
1. La formazione professionale di base dura quattro anni.
2. L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2:** Obiettivi ed esigenze {#sec_2}
##### **Art. 3** Principi {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--3}
1. Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2. Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

##### **Art. 4** Competenze operative {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--4}
1. La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:
a. progettazione di impianti di tecnica della costruzione:
        1. pianificare progetti di tecnica della costruzione,
        2. documentare il fabbisogno di impianti di tecnica della costruzione,
        3. definire le interfacce e la ripartizione delle competenze con altri professionisti che lavorano agli impianti di tecnica della costruzione,
        4. esaminare le domande relative agli impianti di tecnica della costruzione e attuare le misure richieste per il rispetto dei requisiti,
        5. calcolare i costi degli impianti di tecnica della costruzione e valutarne la redditività,
        6. collaborare alla preparazione dei bandi di gara per gli impianti di tecnica della costruzione,
        7. accompagnare il processo di costruzione e di consegna degli impianti di tecnica della costruzione;
b. modellazione e visualizzazione di impianti di tecnica della costruzione:
        1. determinare lo spazio richiesto per l’installazione degli impianti di tecnica della costruzione,
        2. elaborare piani e modelli digitali,
        3. elaborare schemi;
c. progettazione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento:
        1. elaborare un concetto per l’energia termica,
        2. pianificare la produzione del calore e la climatizzazione,
        3. pianificare l’emissione e la distribuzione del calore nonché la climatizzazione,
        4. dimensionare i componenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
d. progettazione di impianti di ventilazione e di climatizzazione:
        1. elaborare un concetto di ventilazione,
        2. dimensionare i componenti degli impianti di ventilazione,
        3. pianificare il tracciato delle condotte dell’aria,
        4. progettare impianti di ventilazione speciali;
e. progettazione di impianti sanitari:
        1. elaborare concetti di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque di scarico,
        2. progettare e dimensionare impianti per la fornitura di acqua potabile,
        3. progettare e dimensionare impianti di smaltimento delle acque di scarico,
        4. progettare e dimensionare impianti per la fornitura di gas.
2. Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere a e b le competenze operative sono obbligatorie per tutte le persone in formazione.
3. Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere c–e competenze le operative sono obbligatorie come segue:
a. per la professione di progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC: le competenze operative c1–c4;
b. per la professione di progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC: le competenze operative d1–d4;
c. per la professione di progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC: le competenze operative e1–e4.

## **Sezione 3:** Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--5}
1. All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.
2. Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3. Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.
4. In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4*a* capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.
5. L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

## **Sezione 4:** Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento {#sec_4}
##### **Art. 6** Formazione professionale pratica {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--6}
1. La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,75 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.[^4]
2. Durante la formazione professionale pratica, tra il 2° e il 7° semestre le persone in formazione svolgono un periodo d’impiego di dieci settimane in un cantiere. Annotano le loro esperienze nella documentazione dell’apprendimento. La persona responsabile all’interno dell’azienda di tecnica della costruzione (riscaldamento, ventilazione o impianti sanitari) redige un rapporto sul periodo d’impiego.

##### **Art. 7** Scuola professionale {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--7}
1. L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1680 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Conoscenze professionali | | | | | |
| – Progettazione di impianti di tecnica della costruzione | 240 | 160 | – | – | 400 |
| – Modellazione e visualizzazione di impianti di tecnica della costruzione; insegnamento specifico della professione | 80 | 160 | 200 | 200 | 640 |
| Totale conoscenze professionali | **320** | **320** | **200** | **200** | **1040** |
| b. Cultura generale | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| c. Educazione fisica | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Totale delle lezioni | **480** | **480** | **360** | **360** | **1680** |

2. D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3. Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^5]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^6].
4. La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
5. È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

##### **Art. 8** Corsi interaziendali {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--8}
1. I corsi interaziendali comprendono 32 giornate di otto ore.
2. Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro corsi come segue:

| Anno | Corsi | Competenze operative | N. giorni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Competenze operative comuni<br>a1: pianificare progetti di tecnica della costruzione<br>a7: accompagnare il processo di costruzione e di consegna degli impianti di tecnica della costruzione<br>b1: determinare lo spazio richiesto per l’installazione degli impianti di tecnica della costruzione<br>b2: elaborare piani e modelli digitali<br>*Competenze operative specifiche della professione*<br>c1: elaborare un concetto per l’energia termica<br>d1: elaborare un concetto di ventilazione | 8 |
| 2 | 2 | Competenze operative comuni<br>a1: pianificare progetti di tecnica della costruzione<br>a6: collaborare alla preparazione dei bandi di gara per gli impianti di tecnica della costruzione<br>a7: accompagnare il processo di costruzione e di consegna degli impianti di tecnica della costruzione<br>b1: determinare lo spazio richiesto per l’installazione degli impianti di tecnica della costruzione<br>b2: elaborare piani e modelli digitali<br>b3: elaborare schemi<br>Competenze operative specifiche della professione<br>c2: pianificare la produzione del calore e la climatizzazione<br>c3: pianificare l’emissione e la distribuzione del calore nonché la climatizzazione<br>d1: elaborare un concetto di ventilazione<br>d2: dimensionare i componenti degli impianti di ventilazione<br>d3: pianificare il tracciato delle condotte dell’aria<br>e1: elaborare concetti di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque di scarico | 8 |
| 3 | 3 | Competenze operative comuni<br>a1: pianificare progetti di tecnica della costruzione<br>a3: definire le interfacce e la ripartizione delle competenze con altri professionisti che lavorano agli impianti di tecnica della costruzione<br>a5: calcolare i costi degli impianti di tecnica della costruzione e valutarne la redditività<br>a7: accompagnare il processo di costruzione e di consegna degli impianti di tecnica della costruzione<br>b1: determinare lo spazio richiesto per l’installazione degli impianti di tecnica della costruzione<br>b2: elaborare piani e modelli digitali<br>Competenze operative specifiche della professione<br>c1: elaborare un concetto per l’energia termica<br>c2: pianificare la produzione del calore e la climatizzazione<br>c4: dimensionare i componenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione<br>d1: elaborare un concetto di ventilazione<br>d2: dimensionare i componenti degli impianti di ventilazione<br>d3: pianificare il tracciato delle condotte dell’aria<br>d4: progettare impianti di ventilazione speciali<br>e1: elaborare concetti di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque di scarico<br>e3: progettare e dimensionare impianti di smaltimento delle acque di scarico<br>e4: progettare e dimensionare impianti per la fornitura di gas | 8 |
| 4 | 4 | Competenze operative comuni<br>a5: calcolare i costi degli impianti di tecnica della costruzione e valutarne la redditività<br>a7: accompagnare il processo di costruzione e di consegna degli impianti di tecnica della costruzione<br>Competenze operative specifiche della professione<br>c1: elaborare un concetto per l’energia termica<br>c2: pianificare la produzione del calore e la climatizzazione<br>c4: dimensionare i componenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione<br>d1: elaborare un concetto di ventilazione<br>d2: dimensionare i componenti degli impianti di ventilazione<br>e2: progettare e dimensionare impianti per la fornitura di acqua potabile<br>e3: progettare e dimensionare impianti di smaltimento delle acque di scarico<br>e4: progettare e dimensionare impianti per la fornitura di gas | 8 |
| Totale | | | **32** |

3. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

## **Sezione 5:** Piano di formazione {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--9}
1. All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione[^7]della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2. Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
        1. il profilo professionale,
        2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
        3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
3. Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

## **Sezione 6:** Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6}
##### **Art. 10** Requisiti professionali richiesti ai formatori {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--10}
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
a. attestato federale di capacità della professione corrispondente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività della professione corrispondente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

##### **Art. 11** Numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--11}
1. Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
2. Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
3. È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4. Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
5. In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

## **Sezione 7:** Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni {#sec_7}
##### **Art. 12** Documentazione dell’apprendimento {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--12}
1. Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2. Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

##### **Art. 13** Rapporto di formazione {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--13}
1. Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
2. Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.
3. Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
4. Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

##### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--14}
La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

##### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--15}
1. Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.
2. I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 8:** Procedure di qualificazione {#sec_8}
##### **Art. 16** Ammissione {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--16}
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
        1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
        2. ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo di attività della professione prescelta, e
        3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

##### **Art. 17** Oggetto {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--17}
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

##### **Art. 18** Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--18}
1. Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:
a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 21 ore e 45 minuti; vale quanto segue:
        1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
        2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
        3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento, dei corsi interaziendali e della scuola professionale,
        4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative nonché il colloquio professionale della durata di 45 minuti con le ponderazioni seguenti:

| Voce | Campi di competenze operative | Ponderazione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Progettazione di impianti di tecnica della costruzione<br>Modellazione e visualizzazione di impianti di tecnica della costruzione | 40 % |
| 2 | Campo di competenze operative specifico della professione | 40 % |
| 3 | Colloquio professionale | 20 % |

b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^8]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^9].[^10]
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

##### **Art. 19** Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--19}
1. La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 50 per cento;
b. cultura generale: 20 per cento;
c. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.
3. Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:
a. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
b. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.
4. Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 80 per cento;
b. cultura generale: 20 per cento.
5. Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.
6. Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note conseguite nei controlli delle competenze.

##### **Art. 20** Ripetizioni {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--20}
1. La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2. Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
4. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

## **Sezione 9:** Attestazioni e titolo {#sec_9}
##### **Art. 21** {#sec_9/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--21}
1. Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
2. L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi, a seconda della professione appresa, di uno dei seguenti titoli legalmente protetti:
a. «progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC»;
b. «progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC»;
c. «progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC».
3. Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
a. la nota complessiva;
b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 4, la nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 10:** Sviluppo della qualità e organizzazione {#sec_10}
##### **Art. 22** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione {#sec_10/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--22}
1. La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione è composta da:
a. 7–11 rappresentanti dell’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (Suissetec);
b. un rappresentante delle scuole professionali;
c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2. Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
c. sono rappresentate tutte le professioni del campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione».
3. La Commissione si autocostituisce.
4. Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

##### **Art. 23** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--23}
1. È responsabile dei corsi interaziendali l’associazione Suissetec.
2. In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.
3. I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
4. Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## **Sezione 11:** Disposizioni finali {#sec_11}
##### **Art. 24** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_11/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--24}
L’ordinanza della SEFRI del 6 ottobre 2009[^11]sulla formazione professionale di base campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

##### **Art. 25** Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--25}
1. Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2029.
2. Le persone che hanno iniziato la formazione nel campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.
3. Le persone che, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1), la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.
4. I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale nel campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore.

##### **Art. 26** Entrata in vigore {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.21--26}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: RS  **822.115**
[^4]: Correzione del 18 dic. 2024 (RU  **2024**  780).
[^5]: RS  **412.101.241**
[^6]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^7]: Il piano del 6 ago. 2024 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni:www.bvz.admin.ch> Professioni A–Z.
[^8]: RS  **412.101.241**
[^9]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^10]: Correzione del 4 set. 2025 (RU  **2025**  542).
[^11]: [RU  **2009**  6597; **2017**  7331cifra I n. 89, cifra II n. 89; **2018**  2899; **2024**  156]