412.101.221.41

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta tecnica di pulizia CFP / Addetto tecnico di pulizia CFP

del 3 novembre 2023 (Stato 1° gennaio 2026)

| 80105 | Addetta tecnica di pulizia CFP / <br>Addetto tecnico di pulizia CFP<br>Praktikerin Reinigungstechnik EBA / <br>Praktiker Reinigungstechnik EBA<br>Agente de propreté AFP / <br>Agent de propreté AFP |
| --- | --- |

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[^1]sulla formazione professionale;<br />visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]sulla formazione professionale (OFPr);<br />visto l’articolo 4*a* capoverso 1[^3]dell’ordinanza del 28 settembre 2007[^4]sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto e durata {#sec_1}
##### **Art. 1** Profilo professionale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--1}
Gli addetti tecnici di pulizia con certificato federale di formazione pratica (CFP) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:
a. ricevono dai superiori incarichi per l’esecuzione di servizi di pulizia e seguono le relative istruzioni;
b. prima dell’impiego preparano macchine, apparecchi e strumenti ausiliari nonché prodotti e materiale per la pulizia basandosi su liste e documenti di pianificazione;
c. adottano metodi e tecniche di pulizia conformemente agli incarichi ricevuti impiegando macchine, apparecchi e strumenti ausiliari nonché prodotti e materiale per la pulizia; se necessario utilizzano ponteggi e dispositivi di sollevamento e collaborano all’installazione di piattaforme speciali; contribuiscono a mettere in sicurezza l’ambiente e la postazione di lavoro;
d. collaborano allo smaltimento dei rifiuti in modo appropriato ed ecologico e conferiscono al riciclaggio i materiali riutilizzabili; nello svolgimento degli incarichi si attengono alle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; dopo aver completato il lavoro affidano i beni ai superiori per il controllo qualità e la consegna alla clientela.

##### **Art. 2** Durata e inizio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--2}
1. La formazione professionale di base dura due anni.
2. L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2:** Obiettivi ed esigenze {#sec_2}
##### **Art. 3** Principi {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--3}
1. Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2. Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

##### **Art. 4** Competenze operative {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--4}
La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:
a. preparazione dei servizi di pulizia:
        1. preparare e trasportare gli utensili per i servizi di pulizia seguendo gli appositi inventari,
        2. garantire un ambiente di lavoro sicuro per lo svolgimento dei lavori di pulizia,
        3. predisporre e impiegare mezzi di sollevamento per i lavori di pulizia;
b. pulizia di edifici e arredi:
        1. pulire lo sporco secondo le istruzioni dei superiori,
        2. disinfettare gli ambienti e gli arredi secondo le istruzioni dei superiori,
        3. trattare e proteggere le superfici secondo le istruzioni dei superiori;
c. completamento dei servizi di pulizia:
        1. controllare il proprio lavoro di pulizia e trattamento una volta completato,
        2. conferire al riciclaggio i materiali riutilizzabili e smaltire i rifiuti derivanti dai servizi di pulizia;
d. preparazione di apparecchi, macchine e accessori:
        1. controllare e preparare apparecchi, macchine e accessori per i servizi di pulizia secondo le istruzioni e le checklist,
        2. mantenere in buono stato apparecchi, macchine e accessori per i servizi di pulizia,
        3. rilevare e segnalare guasti e riparazioni da effettuare su apparecchi, macchine e accessori per i servizi di pulizia,
        4. eseguire o disporre la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale per i servizi di pulizia.

## **Sezione 3:** Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--5}
1. All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.
2. Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3. Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.
4. In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4*a* capoverso 1[^5]OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.
5. L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

## **Sezione 4:** Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento {#sec_4}
##### **Art. 6** Formazione professionale pratica {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--6}
La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

##### **Art. 7** Scuola professionale {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--7}
1. L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
| --- | --- | --- | --- |
| a. Conoscenze professionali | | | |
| – Preparazione dei servizi di pulizia | 40 | 40 | 80 |
| – Pulizia di edifici e arredi | 100 | 100 | 200 |
| – Completamento dei servizi di pulizia | 40 | 20 | 60 |
| – Preparazione di apparecchi, macchine e accessori | 20 | 40 | 60 |
| Totale conoscenze professionali | **200** | **200** | **400** |
| b. Cultura generale | 120 | 120 | 240 |
| c. Educazione fisica | 40 | 40 | 80 |
| Totale delle lezioni | **360** | **360** | **720** |

2. D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3. Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^6]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^7].
4. La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
5. È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

##### **Art. 8** Corsi interaziendali {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--8}
1. I corsi interaziendali comprendono 16 giornate di otto ore.
2. Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro corsi come segue:

| Anno | Corsi | Breve descrizione e campi di competenze operative | Num. giorni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Preparazione ed esecuzione dei servizi di pulizia: basi e nozioni Preparazione dei servizi di pulizia Pulizia di edifici e arredi | 4 |
| 1 | 2 | Preparazione, esecuzione e completamento dei servizi di pulizia: approfondimento Preparazione dei servizi di pulizia Pulizia di edifici e arredi Completamento dei servizi di pulizia | 4 |
| 2 | 3 | Apparecchi, macchine e accessori per i servizi di pulizia Pulizia di edifici e arredi Completamento dei servizi di pulizia Preparazione di apparecchi, macchine e accessori | 4 |
| 2 | 4 | Esecuzione e combinazione di diverse tecniche di pulizia Preparazione dei servizi di pulizia Pulizia di edifici e arredi Completamento dei servizi di pulizia Preparazione di apparecchi, macchine e accessori | 4 |
| Totale | | | **16** |

3. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

## **Sezione 5:** Piano di formazione {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--9}
1. All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione[^8]della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2. Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
        1. il profilo professionale,
        2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
        3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
3. Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

## **Sezione 6:** Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6}
##### **Art. 10** Requisiti professionali richiesti ai formatori {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--10}
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
a. attestato federale di capacità di addetto tecnico di pulizia AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
b. attestato federale di capacità di operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’addetto tecnico di pulizia AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

##### **Art. 11** Numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--11}
1. Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
2. Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
3. È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4. Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
5. In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

## **Sezione 7:** Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni {#sec_7}
##### **Art. 12** Documentazione dell’apprendimento {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--12}
1. Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2. Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

##### **Art. 13** Rapporto di formazione {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--13}
1. Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
2. Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.
3. Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
4. Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

##### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--14}
La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

##### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--15}
Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

## **Sezione 8:** Procedure di qualificazione {#sec_8}
##### **Art. 16** Ammissione {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--16}
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
        1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
        2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell’addetto tecnico di pulizia CFP,
        3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

##### **Art. 17** Oggetto {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--17}
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

##### **Art. 18** Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--18}
1. Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:
a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 6,5 ore; vale quanto segue:
        1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
        2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
        3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
        4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati nonché il colloquio professionale della durata di 20 minuti con le ponderazioni seguenti:

| Voce | Campi di competenze operative | Ponderazione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparazione dei servizi di pulizia<br>Preparazione di apparecchi, macchine e accessori | 20 % |
| 2 | Pulizia di edifici e arredi<br>Completamento dei servizi di pulizia | 60 % |
| 3 | Colloquio professionale | 20 % |

b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^9]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^10].
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

##### **Art. 19** Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--19}
1. La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 60 per cento;
b. cultura generale: 20 per cento;
c. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.
3. Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 80 per cento;
b. cultura generale: 20 per cento.
4. Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.

##### **Art. 20** Ripetizioni {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--20}
1. La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2. Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

## **Sezione 9:** Attestazioni e titolo {#sec_9}
##### **Art. 21** {#sec_9/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--21}
1. Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).
2. Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «addetta tecnica di pulizia CFP» / «addetto tecnico di pulizia CFP».
3. Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
a. la nota complessiva;
b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 3, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

## **Sezione 10:** Sviluppo della qualità e organizzazione {#sec_10}
##### **Art. 22** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli addetti tecnici di pulizia {#sec_10/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--22}
1. La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli addetti tecnici di pulizia è composta:
a. cinque–sette rappresentanti dell’Organo responsabile per la formazione professionale nelle pulizie;
b. uno o due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
c. da almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2. Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi.
b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.
3. La Commissione si autocostituisce.
4. Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

##### **Art. 23** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--23}
1. È responsabile dei corsi interaziendali l’Organo responsabile per la formazione professionale nelle pulizie.
2. In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.
3. I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
4. Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## **Sezione 11:** Disposizioni finali {#sec_11}
##### **Art. 24** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_11/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--24}
L’ordinanza della SEFRI del 15 settembre 2010[^11]sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva / Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva CFP è abrogata.

##### **Art. 25** Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--25}
1. Le persone che hanno iniziato la formazione di operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva CFP prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027.
2. I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva CFP entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.
3. Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2026.

##### **Art. 26** Entrata in vigore {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.41--26}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^6]: RS  **412.101.241**
[^7]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^8]: Il piano del 3 novembre 2023 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni:www.bvz.admin.ch> Professioni A‒Z
[^9]: RS  **412.101.241**
[^10]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^11]: [RU  **2010**  5451; **2017**  7331cifra I n. 102, cifra II n. 102]