412.101.221.45

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

del 1° ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2026)

| 36104 | Calzolaia AFC/Calzolaio AFC<br>Schuhmacherin EFZ/Schuhmacher EFZ<br>Cordonnière CFC/Cordonnier CFC |
| --- | --- |

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[^1]sulla formazione professionale (LFPr);<br />visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]sulla formazione professionale (OFPr);<br />visto l’articolo 4*a* capoverso 1[^3]dell’ordinanza del 28 settembre 2007[^4]sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),[^5]

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto e durata {#sec_1}
##### **Art. 1** Profilo professionale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--1}
I calzolai di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:
a. realizzano a mano scarpe su misura, scarpe di serie e scarpe speciali, apportano piccole modifiche ortopediche alle scarpe ed eseguono riparazioni sui prodotti;
b. trasformano in modo professionale i materiali e i semiprodotti in prodotti di elevata qualità, avvalendosi delle conoscenze di base di anatomia;
c. impiegano in modo professionale e coscienzioso le tecniche, i materiali, gli attrezzi, le macchine e le apparecchiature appropriati per la produzione, la modifica e la riparazione di prodotti e organizzano in modo efficiente i processi lavorativi;
d. utilizzano gli impianti in maniera economica, con cura e rispetto per l’ambiente;
e. sono in grado di realizzare in modo professionale i desideri della clientela e i progetti di laboratorio;
f. lavorano in pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di protezione della salute e dell’ambiente.

##### **Art. 2** Durata e inizio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--2}
1. La formazione professionale di base dura tre anni.
2. Ai titolari di un certificato federale di formazione pratica di riparatore di scarpe CFP viene riconosciuto il primo anno della formazione professionale di base.
3. L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2:** Obiettivi ed esigenze {#sec_2}
##### **Art. 3** Competenze operative {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--3}
1. Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.
2. Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

##### **Art. 4** Competenza professionale {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--4}
La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
 artigianato e tecnologia;
 consulenza alla clientela;
 sicurezza sul lavoro, protezione della salute, tutela dell’ambiente e mantenimento del valore.

##### **Art. 5** Competenza metodologica {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--5}
La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
 tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
 approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
 strategie d’informazione e di comunicazione;
 strategie d’apprendimento per agevolare la formazione continua;
 tecniche creative;
 tecniche di presentazione

##### **Art. 6** Competenza sociale e personale {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--6}
La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
 autonomia e senso di responsabilità;
 capacità di comunicare;
 capacità di gestire i conflitti;
 capacità di lavorare in gruppo;
 forme comportamentali e modo di presentarsi;
 capacità di lavorare sotto pressione;
 senso di responsabilità e modo di operare ecologici.

## **Sezione 3:** Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente {#sec_3}
##### **Art. 7** {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--7}
1. All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).
2. Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3. Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4. In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4*a* capoverso 1[^6]OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.
5. L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

## **Sezione 4:** Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento {#sec_4}
##### **Art. 8** Parti svolte dai luoghi di formazione {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--8}
1. La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
2. L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 960 lezioni. Di queste, 120 sono dedicate all’insegnamento dello sport.
3. I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 14 e massima di 18 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

##### **Art. 9** Lingua d’insegnamento {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--9}
1. La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.
2. È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
3. I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

## **Sezione 5:** Piano di formazione e cultura generale {#sec_5}
##### **Art. 10** Piano di formazione {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--10}
1. All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione^[^7]^della competente organizzazione del mondo del lavoro.[^8]
2. Il piano di formazione:
a. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
c. designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizzazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.[^9]
3. .[^10]
4. Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.[^11]

##### **Art. 11** Cultura generale {#sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--11}
Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^12]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^13].

## **Sezione 6:** Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6}
##### **Art. 12** Requisiti professionali richiesti ai formatori {#sec_6/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--12}
I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:[^14]
 attestato federale di capacità di calzolaio AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
 attestato federale di capacità di calzolaio ortopedico AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
 attestato federale di capacità di calzolaio qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
 attestato federale di capacità di calzolaio ortopedico qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
 attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del calzolaio AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
 titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

##### **Art. 13** Numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--13}
1. Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
2. Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
3. È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4. Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.
5. In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

## **Sezione 7:** Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni {#sec_7}
##### **Art. 14** Documentazione dell’apprendimento {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--14}
1. La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.
2. Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
3. .[^15]

##### **Art. 14a** Rapporto di formazione {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--14_a}
1. Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
2. Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.[^16]
3. Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
4. Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

##### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--15}
Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

##### **Art. 16** Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali {#sec_7/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--16}
1. Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.
2. I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 20 capoverso 3.

## **Sezione 8:** Procedure di qualificazione {#sec_8}
##### **Art. 17** Ammissione {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--17}
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:
a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se 1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
        2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del calzolaio AFC,
        3. rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 19).

##### **Art. 18** Oggetto {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--18}
Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

##### **Art. 19** Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--19}
1. Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:
a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 16 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di 60 minuti;
c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^17]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^18].
 ^2^Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

##### **Art. 20** Superamento, calcolo e ponderazione delle note {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--20}
1. La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.
2. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 40 per cento;
b. conoscenze professionali: 20 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento;
d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.
3. Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative:
 all’insegnamento professionale;
 ai corsi interaziendali.
4. Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media, arrotondata al punto o al mezzo punto, di tutte le note semestrali relative all’insegnamento professionale.
5. Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

##### **Art. 21** Ripetizioni {#sec_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--21}
1. La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
2. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
3. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

##### **Art. 22** Caso particolare {#sec_8/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--22}
1. Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.
2. Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 40 per cento;
b. conoscenze professionali: 40 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento.

## **Sezione 9:** Attestazioni e titolo {#sec_9}
##### **Art. 23** {#sec_9/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--23}
1. Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
2. L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «calzolaia AFC»/«calzolaio AFC».
3. Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi-cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
a. la nota complessiva;
b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 10:** Sviluppo della qualità e organizzazione {#sec_10}
##### **Art. 24** {#sec_10/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--24}
1. La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione per professioni nel settore delle scarpe è composta da:[^19]
a.[^20] 4–5 rappresentanti dell’Associazione Piede & Scarpa;
b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.
2. Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.[^21]
3. La Commissione si autocostituisce.
4. Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.[^22]

## **Sezione 11:** Disposizioni finali {#sec_11}
##### **Art. 25** Diritto previgente: abrogazione {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--25}
1. Sono abrogati:
a. il regolamento del 23 febbraio 2001[^23]concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – calzolaio/calzolaia;
b. il programma del 23 febbraio 2001[^24]d’insegnamento professionale – calzolaio/calzolaia.
2. È revocata l’approvazione del regolamento del 23 febbraio 2001 concernente i corsi d’introduzione per calzolai.

##### **Art. 26** Disposizioni transitorie {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--26}
1. Le persone che hanno iniziato la formazione di calzolaio prima del 1^o^gennaio 2011 la portano a termine in base al diritto anteriore.
2. Chi ripete l’esame finale di tirocinio per calzolaio entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

##### **Art. 27** Entrata in vigore {#sec_11/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.45--27}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2. Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17–22) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU  **2018**  3323).
[^6]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024  (vediRU  **2024**  156).
[^7]: Il piano del 1° ottobre 2010 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni:www.bvz.admin.ch> Professioni A‒Z
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU  **2018**  3323).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  4837).
[^10]: Abrogato dalla cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  4837).
[^11]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU  **2018**  3323).
[^12]: RS  **412.101.241**
[^13]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  4837).
[^15]: Abrogato dalla cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  4837).
[^16]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU  **2018**  3323).
[^17]: RS  **412.101.241**
[^18]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^19]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  4837).
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  4837).
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU  **2018**  3323).
[^22]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU  **2018**  3323).
[^23]: FF  **2001**  1411
[^24]: FF  **2001**  1411