412.101.221.64

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC)

del 17 agosto 2011 (Stato 1° ottobre 2024)

| 33004 | Cartaia AFC/Cartaio AFC<br>Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe EFZ<br>Papetière CFC/Papetier CFC |
| --- | --- |

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[^1]sulla formazione professionale;<br />visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]sulla formazione professionale (OFPr);<br />visto l’articolo 4*a* capoverso 1[^3]dell’ordinanza del 28 settembre 2007[^4]sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:[^5]

## **Sezione 1:** Oggetto, durata e organizzazione {#sec_1}
##### **Art. 1** Profilo professionale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--1}
I cartai di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:
a. producono carta o cartone con l’ausilio di impianti di produzione all’avanguardia. Conoscono tutte le fasi di produzione, dalle materie prime al prodotto finito. Sorvegliano gli impianti di produzione e di lavorazione durante la procedura di fabbricazione e sono responsabili della qualità della carta e del cartone;
b. sono in grado di svolgere in modo autonomo semplici lavori di manutenzione agli impianti di produzione e di lavorazione;
c. collaborano con altre persone in seno a un’équipe assicurando un buono svolgimento dei processi aziendali;
d. nell’esecuzione del lavoro rispettano le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e dell’ambiente e alla prevenzione degli incendi. Utilizzano in modo consapevole i prodotti chimici, l’energia e i materiali e sanno trattare i rifiuti. Riconoscono l’importanza delle prescrizioni di tutela dell’uomo e dell’ambiente. Sanno lavorare in modo sistematico e scrupoloso e si attengono alle prescrizioni aziendali e alle disposizioni dei superiori.

##### **Art. 2** Durata e inizio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--2}
1. La formazione professionale di base dura tre anni.
2. L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

##### **Art. 3** Organizzazione {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--3}
1. La formazione scolastica è impartita dalla*Papiermacherschule Gernsbach* (Germania).
2. Essa è disciplinata da:
a. l’ordinanza del Ministero Federale Tedesco per l’Economia e la Tecnologia del 20 aprile 2010[^6]sulla formazione professionale di cartaio (*Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin* ), compreso il programma quadro di formazione per la professione di cartaia/cartaio;
b.[^7] la prima ordinanza del Ministero federale tedesco dell’economia e della tecnologia del 19 ottobre 2010[^8]che modifica l’ordinanza sulla formazione professionale di cartaio (*erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen / zur Papiertechnologin* );
c.[^9] la seconda ordinanza del Ministero federale tedesco dell’economia e della tecnologia del 5 luglio 2019[^10]che modifica l’ordinanza sulla formazione professionale di cartaio (*zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen / zur Papiertechnologin* );
d.[^11] il programma quadro d’insegnamento della*Kultusministerkonferenz* del 25 marzo 2010[^12]per la professione di cartaio (*Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Papiertechnologe/Papiertechnologin* ).
3. I Cantoni interessati stipulano una convenzione di prestazioni con la scuola di cui al capoverso 1.
4. La formazione professionale pratica si svolge in azienda secondo il contratto di tirocinio.

## **Sezione 2:** Obiettivi ed esigenze {#sec_2}
##### **Art. 4** {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--4}
1. Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono disciplinati dalle ordinanze e dal programma quadro d’insegnamento di cui all’articolo 3 capoverso 2.[^13]
2. Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

## **Sezione 3:** Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--5}
1. All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).
2. Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3. Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4. In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4*a* capoverso 1 OLL 5[^14]è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione[^15].[^16]
5. L’impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.[^17]

## **Sezione 4:** Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata all’azienda {#sec_4}
##### **Art. 6** Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--6}
I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
a. attestato federale di capacità di cartaio con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
b. attestato federale di capacità di cartaio qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
c. diploma di ingegnere nel settore della carta e titolo di ingegnere PF/SUP con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

##### **Art. 7** Numero massimo di persone in formazione {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--7}
1. Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:
a. vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
b. vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.
2. Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.
3. Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
4. È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.
5. In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

## **Sezione 5:** Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni {#sec_5}
##### **Art. 8** In azienda {#sec_5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--8}
1. La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.
2. Il formatore controlla, discute e firma tale documentazione almeno una volta a trimestre.
3. Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

##### **Art. 9** Formazione scolastica {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--9}
La scuola professionale di cui all’articolo 3 capoverso 1 documenta le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegna loro una pagella alla fine di ogni semestre.

## **Sezione 6:** Procedure di qualificazione {#sec_6}
##### **Art. 10** Ammissione {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--10}
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:
a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; o
b. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
        1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
        2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del cartaio AFC; e
        3. rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 12).

##### **Art. 11** Oggetto {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--11}
Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative fissate nelle ordinanze di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–c.

##### **Art. 12** Svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale {#sec_6/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--12}
1. L’esame finale è svolto da una commissione d’esame istituita dalla camera dell’industria e del commercio di Karlsruhe (Germania).
2. I dettagli relativi all’esame finale sono disciplinati nelle ordinanze di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–c.[^18]
3. La valutazione avviene in base al sistema di note tedesco. Non viene convertita nel sistema di note svizzero.

##### **Art. 13** Ripetizioni {#sec_6/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--13}
La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

## **Sezione 7:** Attestazioni e titolo {#sec_7}
##### **Art. 14** {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--14}
1. Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
2. L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «cartaia AFC»/«cartaio AFC».

## **Sezione 8:** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei cartai AFC {#sec_8}
##### **Art. 15** {#sec_8/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--15}
1. La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei cartai AFC è composta da:
a. 3−5 rappresentanti dell’associazione*Schweizerische Papier-, Karton- und Folienhersteller* ;
b. un rappresentante di ogni organizzazione dei lavoratori conformemente al contratto collettivo di lavoro;
c. un rappresentante della scuola professionale;
d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2. Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.
3. La Commissione si autocostituisce.
4. Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione[^19]in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione.

## **Sezione 9:** Disposizioni finali {#sec_9}
##### **Art. 16** Abrogazione del diritto previgente {#sec_9/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--16}
Sono abrogati:
a. il regolamento del 14 gennaio 2002[^20](disposizioni per i germanofoni) concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per cartaio/cartaia;
b. il regolamento del 6 aprile 1989[^21](disposizioni per i francofoni e gli italofoni) concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio nella professione di cartaio.
c. il programma del 6 aprile 1989[^22](disposizioni per i francofoni e gli italofoni) d’insegnamento professionale per gli apprendisti cartai.

##### **Art. 17** Disposizioni transitorie {#sec_9/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--17}
1. Le persone che hanno iniziato la formazione di cartaia/cartaio prima del 1^o^gennaio 2012 la portano a termine in base al diritto anteriore.
2. Chi ripete l’esame finale di tirocinio per cartaia/cartaio entro il 31 dicembre 2016 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

##### **Art. 18** Entrata in vigore {#sec_9/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.64--18}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 10–14) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024 (vediRU  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I 117 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  7331).
[^6]: Bundesgesetzblatt 2010 I 17 del 28 apr. 2010; l’O può essere consultata al seguente indirizzo web:www.bibb.de
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 ago. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU  **2024**  448).
[^8]: Bundesgesetzblatt 2010 parte I n. 52, Bonn, 27 ottobre 2010; l’ordinanza può essere consultata gratuitamente al seguente indirizzo:www.bibb.de> Die Themen > Berufe > Berufesuche > Papiertechnologe/Papiertechnologin (IH).
[^9]: Introdotta dal n. I dell’O della SEFRI del 6 ago. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024  (RU  **2024**  448).
[^10]: Bundesgesetzblatt 2019 parte I n. 25, Bonn, 11 luglio 2019; l’ordinanza può essere consultata gratuitamente al seguente indirizzo:www.bibb.de> Die Themen > Berufe > Berufesuche > Papiertechnologe/Papiertechnologin (IH).
[^11]: Introdotta dal n. I dell’O della SEFRI del 6 ago. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024  (RU  **2024**  448).
[^12]: Il programma quadro d’insegnamento può essere consultato gratuitamente al seguente indirizzo:www.bibb.de> Die Themen > Berufe > Berufesuche > Papiertechnologe/Papiertechnologin (IH).
[^13]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 ago. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU  **2024**  448).
[^14]: RS  **822.115**
[^15]: Il piano del 6 agosto 2024 dell’associazione*Schweizerische Papier-, Karton- und Folienhersteller* è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni:www.bvz.admin.ch> Professioni A–Z.
[^16]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 ago. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU  **2024**  448).
[^17]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 ago. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU  **2024**  448).
[^18]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 ago. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU  **2024**  448).
[^19]: Il piano del 6 agosto 2024 dell’associazione*Schweizerische Papier-, Karton- und Folienhersteller* è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni:www.bvz.admin.ch> Professioni A–Z.
[^20]: FF  **2002**  4170
[^21]: FF **1989** II 1089
[^22]: FF **1989** II 1089