412.101.222.08

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto pittrice/Aiuto pittore con certificato federale di formazione pratica (CFP)

del 22 luglio 2014 (Stato 1° gennaio 2026)

| 53003 | Aiuto pittrice CFP/Aiuto pittore CFP<br>Malerpraktikerin EBA/Malerpraktiker EBA<br>Aide-peintre AFP |
| --- | --- |

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002[^1]sulla formazione professionale;<br />visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]sulla formazione professionale (OFPr);<br />visto l’articolo 4*a* capoverso 1[^3]dell’ordinanza del 28 settembre 2007[^4]sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:[^5]

## **Sezione 1:** Oggetto e durata {#sec_1}
##### **Art. 1** Profilo professionale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--1}
Gli aiuto pittori di livello CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:
a. eseguono lavori preparatori e pretrattano i supporti. Applicano materiali di verniciatura, rivestimento e materiali strutturali negli spazi interni ed esterni di edifici, impianti e oggetti e li proteggono contro le intemperie e altri influssi. Preparano i lavori secondo gli incarichi ricevuti.
b. lavorano in modo efficiente e orientato alla qualità, sia in gruppo sia autonomamente. Impiegano i materiali, le macchine e gli apparecchi in modo professionale, ecologico e responsabile. Sono dotati di abilità pratica e tecnica, sopportano bene lo stress fisico e sono attenti alle esigenze dei clienti;
c. svolgono compiti semplici con un approccio globale e pragmatico. Rispettano i principi di sicurezza sul lavoro e protezione della salute e osservano un comportamento ambientale sostenibile.

##### **Art. 2** Durata e inizio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--2}
1. La formazione professionale di base dura due anni.
2. L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2:** Obiettivi ed esigenze {#sec_2}
##### **Art. 3** Principi {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--3}
1. Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2. Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.
3. Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

##### **Art. 4** Competenze operative {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--4}
La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:
a. pianificazione e preparazione dei lavori e stesura di rapporti:
        1. conoscere il settore e l’azienda,
        2. eseguire calcoli professionali e impiegare semplici schizzi,
        3. pianificare processi di lavoro e predisporre la postazione di lavoro,
        4. preparare i lavori, redigere rapporti;
b. pretrattamenti e rivestimento di supporti:
        1. eseguire lavori e trattamenti preliminari,
        2. eseguire lavori di rivestimento,
        3. impiegare tecniche ed elementi decorativi e artistici,
c. sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente:
        1. garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
        2. garantire la protezione dell’ambiente.

## **Sezione 3:** Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--5}
1. All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).
2. Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3. Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4. In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4*a* capoverso 1[^6]OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.
5. L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

## **Sezione 4:** Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento {#sec_4}
##### **Art. 6** Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--6}
La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

##### **Art. 7** Scuola professionale {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--7}
1. L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| a. Conoscenze professionali | | | |
| – pianificazione e preparazione dei lavori e stesura di rapporti: | 40 | 40 | 80 |
| – pretrattamenti e rivestimento di supporti/ Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente (n. lezioni: 40) | 160 | 160 | 320 |
| Totale | 200 | 200 | 400 |
| b. Cultura generale | 120 | 120 | 240 |
| c. Sport | 40 | 40 | 80 |
| Totale delle lezioni | 360 | 360 | 720 |

2. D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.
3. Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^7]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^8].
4. La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.
5. È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
6. I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

##### **Art. 8** Corsi interaziendali {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--8}
1. I corsi interaziendali comprendono 16 giornate di otto ore.
2. Le giornate e i contenuti sono ripartiti su due corsi:
a. il corso I si tiene nel 1° anno di formazione, comprende otto giornate e verte sulle seguenti competenze operative:
 eseguire lavori e trattamenti preliminari (parte 1),
 eseguire lavori di rivestimento (parte 1),
 garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
 garantire la protezione dell’ambiente;
b. il corso II si tiene nel 3° semestre, comprende otto giornate e verte sulle seguenti competenze operative:
 eseguire lavori e trattamenti preliminari (parte 2),
 eseguire lavori di rivestimento (parte 2),
 impiegare tecniche ed elementi decorativi e artistici.

Il campo di competenze operative 1 (Pianificazione e preparazione dei lavori e stesura di rapporti) è parte integrante di tutti i corsi.
3. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

## **Sezione 5:** Piano di formazione {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--9}
1. Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
2. Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
        1. il profilo professionale,
        2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
        3. il livello richiesto per la professione;
b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
3. Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.

## **Sezione 6:** Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda {#sec_6}
##### **Art. 10** Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--10}
I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
a. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
b. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

##### **Art. 11** Numero massimo di persone in formazione {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--11}
1. Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
2. Per ogni tre specialisti in più occupati al 100 per cento o per ogni sei specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
3. È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4. In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

## **Sezione 7:** Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni {#sec_7}
##### **Art. 12** Documentazione dell’apprendimento {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--12}
1. Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2. Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. Li discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

##### **Art. 13** Rapporto di formazione {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--13}
1. Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
2. Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.
3. Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
4. Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

##### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--14}
Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

##### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--15}
1. Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.
2. I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 8:** Procedure di qualificazione {#sec_8}
##### **Art. 16** Ammissione {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--16}
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:
a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se 1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
        2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo dell’aiuto pittore CFP, e
        3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

##### **Art. 17** Oggetto {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--17}
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

##### **Art. 18** Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--18}
1. Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:
a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 15 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende le competenze operative e i relativi campi sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

| Voce | Campi di competentze operative | Ponderazione |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pianificazione e preparazione dei lavori e stesura di rapporti | 35 % |
| 2. | Pretrattamenti e rivestimento di supporti | 65 % |

 Il campo di competenze operative 3 (Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente) è integrato nelle voci 1 e 2.
b. «conoscenze professionali», della durata di due ore (90 minuti per l’esame scritto e 30 minuti per l’esame orale). L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

| Voce | Campi di competenze operative | Tipo d’esame/Durata | Ponderazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pianificazione e preparazione dei lavori e stesura di rapporti | scritto | 20 % |
| 2. | Pretrattamenti e rivestimento di supporti/ Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente | scritto | 40 % |
| 3. | Colloquio professionale (comune a tutti i campi di competenze operative) | orale/30 min. | 40 % |

c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025[^9]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base[^10].
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

##### **Art. 19** Superamento, calcolo e ponderazione delle note {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--19}
1. La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.
3. Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:
a. insegnamento professionale;
b. corsi interaziendali.
4. Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.
5. Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei due controlli delle competenze.
6. Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 50 per cento;
b. conoscenze professionali: 10 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento;
d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

##### **Art. 20** Ripetizioni {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--20}
1. La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2. Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
4. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

##### **Art. 21** Caso particolare {#sec_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--21}
1. Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.
2. Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
a. lavoro pratico: 60 per cento;
b. conoscenze professionali: 20 per cento;
c. cultura generale: 20 per cento.

## **Sezione 9:** Attestazioni e titolo {#sec_9}
##### **Art. 22** {#sec_9/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--22}
1. Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).
2. Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «aiuto pittrice CFP»/«aiuto pittore CFP».
3. Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
a. la nota complessiva;
b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

## **Sezione 10:** Sviluppo della qualità e organizzazione {#sec_10}
##### **Art. 23** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dei pittori {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--23}
1. La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dei pittori è composta da:
a. 5–7 rappresentanti dell’Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG) e della*Fédération suisse Romande des* *entreprises de plâtrerie-peinture* (FREPP);
b. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
c. almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.
2. Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3. La Commissione si autocostituisce.
4. Essa svolge in particolare i seguenti compiti:
a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

##### **Art. 24** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali {#sec_10/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--24}
1. Sono responsabili dei corsi interaziendali:
a. l’Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG);
b. la*Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture* (FREPP).
2. In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.
3. I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
4. Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## **Sezione 11:** Disposizioni finali {#sec_11}
##### **Art. 25** Entrata in vigore {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.08--25}
1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2015.
2. Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024 (vediRU  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I 155 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  7331).
[^6]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° apr. 2024 (vediRU  **2024**  156).
[^7]: RS  **412.101.241**
[^8]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).
[^9]: RS  **412.101.241**
[^10]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2026  (vediRU  **2025**  593).